Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/05/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03850/2025REG.PROV.COLL.
N. 10011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10011 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:
-dell’ingiunzione di demolizione ex art. 31 del d.P.R n. 380/01 -OMISSIS-del Comune di Pozzuoli – Direzione 5, notificata in data -OMISSIS- con la quale la P.A. ingiunge la demolizione di opere abusive realizzate alla via -OMISSIS- -di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
L’appellante ha impugnato davanti al primo giudice il provvedimento con il quale il Comune di Pozzuoli le ha ordinato l’abbattimento di un manufatto in muratura, con copertura di lamiere coibentate con sovrastante guaina bituminosa, per una superficie di 20 mq ed un’altezza di circa 3 mt. realizzato all’interno del giardino della propria abitazione.
Secondo quanto precisato nel provvedimento impugnato “ questa struttura risulta divisa in due vani ed è stata resa comunicante con l’abitazione principale mediante la demolizione del muro da un lato e mediante l’apertura di un vano porta lato cucina che si presenta completo di pavimentazione, mattonelle, impianti idrici ed elettrici, mentre l’altro vano risulta in ampliamento ad una stanza mediante la demolizione di parte della parete ”.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza impugnata in data 21 dicembre 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli.
In data 29 marzo 2025 ha depositato memoria il Comune di Pozzuoli.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 28.11.2001 n. 19 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 149 del D. Lgs. n° 42 del 2004 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 3 ISTRUTTORIA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE - OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ALTRI PROFILI
Con il primo motivo argomenta l’appellante che la sentenza gravata sarebbe erronea in quanto il provvedimento demolitorio impugnato in primo grado sarebbe viziato ed illegittimo perché fondato su erroneo presupposto.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla P.A. e poi anche dal TAR, l’odierna istante non avrebbe realizzato alcun intervento edilizio in assenza di permesso di costruire ed in violazione dell'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO EECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO 9 T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Con il secondo motivo, rileva l’appellante che la sentenza gravata sarebbe da riformare in quanto l’ordinanza comunale demolitoria, impugnata in primo grado, sarebbe affetta da una carenza descrittiva dei presupposti giustificativi, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio in luogo di quella pecuniaria.
A tal riguardo il Comune, nel contestare l’esecuzione dei presunti lavori edili abusivi, non avrebbe qualificato i suddetti illeciti alla stregua della normativa di settore, sì da giustificarne la sussunzione nell’ambito della fattispecie più grave di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 COSI’ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. 15/2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POZZUOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO – PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01 ED, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA 14 PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E/O DI LOGICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA RES PUBLICA
Con il terzo motivo, assume l’appellante che il provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo ed erroneo anche per vizi propri dell’ordinanza repressiva derivanti dall’assoluto difetto di motivazione legato, soprattutto, alla circostanza che tale atto repressivo è stato adottato molto tempo dopo, avendo tale situazione creato un legittimo affidamento del privato cittadino.
Per tale motivo, il provvedimento demolitorio avrebbe dovuto contenere, per l’appellante, una motivazione più concreta, analitica, argomentata riguardante l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e la comparazione, con valutazione prevalente, dello stesso con all’interesse privato dell’appellante.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che ha ragione il primo giudice a rilevare come sia incontestato che le opere oggetto del gravato provvedimento siano state realizzate abusivamente in assenza del titolo edilizio abilitativo, nell’ambito di un territorio dichiarato di notevole interesse pubblico fin dal 1957, circostanza da cui discende la sussistenza dell’obbligo di acquisire un titolo edilizio per la realizzazione di nuove costruzioni.
In ordine al regime edilizio delle opere in questione, anche nel presente grado di giudizio va ribadito che, contrariamente agli opposti rilievi articolati nell’atto di appello, le stesse importino modificazione dell’assetto edilizio dei luoghi, con aumento del carico urbanistico, così da richiedere per la loro esecuzione il rilascio di un permesso di costruire, attesa la notevole estensione in termini di superficie delle opere medesime.
Una volta accertato il carattere abusivo dell’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. Edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’Amministrazione come atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.
Quanto al secondo motivo, concernente il denunciato deficit di descrizione dei presupposti fattuali e giuridici del provvedimento gravato, rileva il Collegio che dalla lettura del provvedimento emerge in modo chiaro la circostanza dirimente che le opere sono state realizzate in assenza di titolo edilizio, da cui consegue la risposta sanzionatoria vincolata.
Circa il terzo motivo, attesa la natura vincolata dell’atto, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non determina un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione.
Va ritenuta altresì priva di pregio l’ulteriore censura fondata sull’assunta rilevanza dell’affidamento del privato alla conservazione di quanto abusivamente realizzato, anche alla luce del tempo trascorso rispetto alla realizzazione delle opere, affidamento il quale, invece, non può trovare spazio alcuno all’interno del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 35 del T.U. Edilizia, alla luce del quale nei casi di edificazione contra legem non occorre alcun accertamento ulteriore, essendo
sufficiente verificare che nessun titolo è stato rilasciato.
Non è revocabile in dubbio che al momento dell’emanazione del provvedimento di demolizione le opere abusive di cui trattasi non fossero munite di adeguato titolo edilizio.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Pozzuoli quantificate in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.