Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n° 853/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla scadenza del termine del 25 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 853/23 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...]ò il 09.05.1957 c.f. Parte_1 [...]
residente in [...]del Mela, elettivamente domiciliata in C.F._1
Milazzo, Via G. Medici 8, recapito professionale dell'avv. Antonia G. La Cava, c.f.
pec: - C.F._2 Email_1 fax 090/9071673, che la rappresenta e difende – Appellante
CONTRO
– Appellato non costituito Controparte_1
e nei confronti di
– Appellato non costituito Controparte_2
OGGETTO: mansioni superiori - appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Barcellona P.G., n. 375/2023 pronunciata in data 7 giugno 2023
CONCLUSIONI
: riformare la sentenza impugnata ritenendo raggiunta Parte_1 la prova sia sull'an debeatur che sul quantum e conseguentemente dichiarare il di- ritto della appellante all'inquadramento nel profilo professionale di “operatore di asilo nido categoria B” a far data dall'assunzione, da parte del Controparte_3
. Condannare il datore di lavoro a pagarle le conseguenti differenze
[...] retributive per lavoro ordinario, tredicesima, TFR e ogni altro emolumento, anche indiretto, nella misura di € 50.354,26, oltre rivalutazione e interessi, o la somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio, condannando il Co- mune appellato alla regolarizzazione previdenziale. In subordine, riconosciuto l'an debeatur, riaprire l'istruttoria al fine di ammettere la ctu tecnico-contabile al fine di determinare le spettanze dovute all'appellante. Con vittoria di spese e compensi di
lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Controparte_4 riferiva di essere dipendente del Comune di San Filippo del Mela a tempo indeter- minato dall'1 giugno 1988, in servizio presso l'asilo nido comunale di via G. Mat- teotti di San Filippo del Mela, inizialmente inquadrata come “operatore asilo nido” assegnata all'area dei servizi alla persona e, successivamente, in forza dell'art. 7
C.C.N.L 31/03/1999, inserita nel profilo professionale di operatore asilo nido, ca- tegoria A, posizione economica A2.
La ricorrente lamentava di essere stata preposta fin dalla sua assunzione allo svol- gimento di servizi riconducibili al profilo professionale di “operatore asilo nido, categoria B”, occupandosi della preparazione dei pasti, della loro distribuzione, e dei servizi di sanificazione dei locali dell'asilo nido comunale, con orario di lavoro dalle 07.48 alle 15.00 per cinque giorni settimanali, per un totale di 36 ore. Riteneva pertanto di avere maturato al 31 agosto 2018 differenze retributive per euro
50.354,20, e chiedeva il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive a far data dalla as- sunzione.
Resistendo il Filippo del Mela, previa integrazione del contrad- CP_1 CP_ dittorio nei confronti dell' con sentenza n° 375 depositata in data 7 giugno
2023 il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso compensando le spese.
La lavoratrice ha proposto appello con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023. CP_ Il Comune di San Filippo del Mela e l' non sono costituiti.
Alla prima udienza (5 novembre 2024), trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione con l'assegnazione di termine per note, la appellante non ha né depositato note né provato l'avvenuta notifica alle controparti. La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con assegnazione di nuovo termine per note
127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 25 marzo 2025. Neanche il nuovo termine
è stato seguito da deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deposito di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. tiene luogo della presenza in udienza. L'ordinanza di rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è stata regolarmente con- segnata in data 9 novembre 2024 all'indirizzo pec dichiarato dall'appellante. Ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile. Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell'appellata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
n° 853/23 R.G.L.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023 da
[...]
, contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
[...]
375/2023 pronunciata in data 7 giugno 2023, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/200 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 26 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.