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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1398 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Pascal, presso cui elettivamente domicilia, alla via Grazioli n. 10, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marina Sogni, presso cui elettivamente domicilia, alla via Grazioli n. 10, in Mantova (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Londra (UK) in data 14/12/2001 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova (MN) al
n.12 P.2 S.C anno 2002, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Il sig. concorrerà nel Parte_1 mantenimento della moglie corrispondendo mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla CP_1 sig.ra la somma di euro 1200,00 (milleduecento/00) rivalutabile annualmente in base CP_1 agli indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova, con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) Il sig concorrerà altresì in ragione del 100% alle spese Pt_1 mediche straordinarie della signora , dietro esibizione della documentazione attestante Persona_1 la spesa, fino a un massimale annuo di € 2.000,00 (duemila/00); 4) disporsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuzione per il mantenimento ordinario delle figlie ed CP_1 Persona_2
per una somma mensile complessiva di € 200,00 (duecento/00) mensili, così suddivisa: Persona_3
€ 100,00 (cento/00) per ciascuna figlia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
, con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
5) L'assegno unico per le figlie sarà interamente attribuito nella misura del 100% alla sig.ra 6) il sig. si CP_1 Pt_1 accolla interamente il residuo mutuo di finanziamento contratto presso il
[...] il 09/07/2021, per l'acquisto dell'immobile in comproprietà con la Controparte_2
Sig.ra sito in Via Fratelli Bandiera, n.33 continuando a pagare i ratei mensili sino alla CP_1 completa estinzione del debito, senza pretendere alcunchè a titolo di rivalsa/regresso dalla Signora
7) La Sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile di comune proprietà sito in CP_1 CP_1
Via Fratelli Bandiera, n. 33, a Mantova;
8) disporsi che le spese condominiali inerenti alla proprietà nonché il premio della polizza di assicurazione relativa agli immobili in comproprietà rappresentati dall'appartamento sito in Mantova, via Fratelli Bandiera 33 e dal locale ad uso autorimessa privata pertinenziale, siano ripartiti al 50% fra le parti. Le spese condominiali di competenza dell'inquilino rimarranno a completo ed esclusivo carico della signora tali CP_1 disposizioni entreranno in vigore dall'esercizio 2025/2026 che decorre dal mese di maggio 2025, sulla base del bilancio preventivo condominiale 2025/2026 ; 9) Il premio di assicurazione relativo al predetto immobile in comproprietà e stipulato dal Sig. pari ad € 349,00 annui, Parte_1 sarà ripartito al 50% fra le parti a decorrere dal premio relativo all'anno 2025 ; 10) i ricorrenti si danno reciprocamente atto e convengono di aver regolato integralmente e con reciproca soddisfazione i propri rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo economico, patrimoniale o risarcitorio;
11) Le presenti condizioni annullano e sostituiscono integralmente le pattuizioni economiche e patrimoniali stabilite in sede di separazione;
12) Le parti dichiarano di concordare che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali relative al presente procedimento, con compensazione delle spese e competenze di lite. ”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data 16.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 data 14.12.2001, con nata in [...] il [...], come risulta Controparte_1 dagli estratti del Comune di Mantova (MN) atto n. 12, Parte II, S. C, anno 2002, e che da tale matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] il [...], e Persona_4
nata a [...] il [...], ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Persona_5 matrimonio, con affido rafforzato della figlia minore, con previsione di un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore della resistente e di un assegno di mantenimento a carico della resistente ed in favore della figlia minorenne.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio ed opponendosi all'affidamento esclusivo della figlia minorenne al padre, al quantum dell'assegno di mantenimento in suo favore e di quello a suo carico ed in favore della figlia minorenne.
All'udienza del 25.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo complessivo e sommario in merito alle condizioni che regolano lo scioglimento del matrimonio, che doveva ancora essere completato nel dettaglio, in particolare con le precisazioni relative alla decorrenza dell'assegno e ai giorni del versamento. In data 31.03.2025 le parti formalizzavano compiutamente, quindi, l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa del Tribunale di
Mantova n. cronol. 1147/2021 del 19.10.2021, R.G. n. 2451/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e tengono conto del diritto di visita e al mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Londra (UK) in data 14.12.2001
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova (MN) al n.12 P.2 S.C anno 2002;
2) pone a carico di l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento in favore Parte_1 della moglie corrispondendo mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra CP_1 la somma di euro 1200,00 (milleduecento/00) rivalutabile annualmente in base agli CP_1 indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova, con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) dà atto che il sig concorrerà altresì in ragione del 100% alle spese mediche straordinarie Pt_1 della signora , dietro esibizione della documentazione attestante la spesa, fino a un Persona_1 massimale annuo di € 2.000,00 (duemila/00);
4) pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario delle CP_1 figlie ed per una somma mensile complessiva di € 200,00 Persona_2 Persona_3 (duecento/00) mensili, così suddivisa: € 100,00 (cento/00) per ciascuna figlia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
5) dà atto che l'assegno unico per le figlie sarà interamente attribuito nella misura del 100% alla sig.ra CP_1 6) dà atto che il sig. si accolla interamente il residuo mutuo di finanziamento contratto Pt_1 presso il il 09/07/2021, per l'acquisto Controparte_2 dell'immobile in comproprietà con la Sig.ra sito in Via Fratelli Bandiera, n.33 CP_1 continuando a pagare i ratei mensili sino alla completa estinzione del debito, senza pretendere alcunchè a titolo di rivalsa/regresso dalla Signora CP_1
7) dà atto che la Sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile di comune proprietà sito in CP_1
Via Fratelli Bandiera, n. 33, a Mantova;
8) dà atto che le spese condominiali inerenti alla proprietà nonché il premio della polizza di assicurazione relativa agli immobili in comproprietà rappresentati dall'appartamento sito in Mantova, via Fratelli Bandiera 33 e dal locale ad uso autorimessa privata pertinenziale, siano ripartiti al 50% fra le parti. Le spese condominiali di competenza dell'inquilino rimarranno a completo ed esclusivo carico della signora tali disposizioni entreranno in vigore CP_1 dall'esercizio 2025/2026 che decorre dal mese di maggio 2025, sulla base del bilancio preventivo condominiale 2025/2026 ;
9) dà atto che il premio di assicurazione relativo al predetto immobile in comproprietà e stipulato dal Sig. pari ad € 349,00 annui, sarà ripartito al 50% fra le parti a decorrere dal Parte_1 premio relativo all'anno 2025 ;
10) dà atto che i ricorrenti si danno reciprocamente atto e convengono di aver regolato integralmente e con reciproca soddisfazione i propri rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo economico, patrimoniale o risarcitorio;
11) dà atto che le presenti condizioni annullano e sostituiscono integralmente le pattuizioni economiche e patrimoniali stabilite in sede di separazione;
12) spese di lite compensate;
13) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 03.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1398 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Pascal, presso cui elettivamente domicilia, alla via Grazioli n. 10, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marina Sogni, presso cui elettivamente domicilia, alla via Grazioli n. 10, in Mantova (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Londra (UK) in data 14/12/2001 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova (MN) al
n.12 P.2 S.C anno 2002, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Il sig. concorrerà nel Parte_1 mantenimento della moglie corrispondendo mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla CP_1 sig.ra la somma di euro 1200,00 (milleduecento/00) rivalutabile annualmente in base CP_1 agli indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova, con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) Il sig concorrerà altresì in ragione del 100% alle spese Pt_1 mediche straordinarie della signora , dietro esibizione della documentazione attestante Persona_1 la spesa, fino a un massimale annuo di € 2.000,00 (duemila/00); 4) disporsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuzione per il mantenimento ordinario delle figlie ed CP_1 Persona_2
per una somma mensile complessiva di € 200,00 (duecento/00) mensili, così suddivisa: Persona_3
€ 100,00 (cento/00) per ciascuna figlia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
, con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
5) L'assegno unico per le figlie sarà interamente attribuito nella misura del 100% alla sig.ra 6) il sig. si CP_1 Pt_1 accolla interamente il residuo mutuo di finanziamento contratto presso il
[...] il 09/07/2021, per l'acquisto dell'immobile in comproprietà con la Controparte_2
Sig.ra sito in Via Fratelli Bandiera, n.33 continuando a pagare i ratei mensili sino alla CP_1 completa estinzione del debito, senza pretendere alcunchè a titolo di rivalsa/regresso dalla Signora
7) La Sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile di comune proprietà sito in CP_1 CP_1
Via Fratelli Bandiera, n. 33, a Mantova;
8) disporsi che le spese condominiali inerenti alla proprietà nonché il premio della polizza di assicurazione relativa agli immobili in comproprietà rappresentati dall'appartamento sito in Mantova, via Fratelli Bandiera 33 e dal locale ad uso autorimessa privata pertinenziale, siano ripartiti al 50% fra le parti. Le spese condominiali di competenza dell'inquilino rimarranno a completo ed esclusivo carico della signora tali CP_1 disposizioni entreranno in vigore dall'esercizio 2025/2026 che decorre dal mese di maggio 2025, sulla base del bilancio preventivo condominiale 2025/2026 ; 9) Il premio di assicurazione relativo al predetto immobile in comproprietà e stipulato dal Sig. pari ad € 349,00 annui, Parte_1 sarà ripartito al 50% fra le parti a decorrere dal premio relativo all'anno 2025 ; 10) i ricorrenti si danno reciprocamente atto e convengono di aver regolato integralmente e con reciproca soddisfazione i propri rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo economico, patrimoniale o risarcitorio;
11) Le presenti condizioni annullano e sostituiscono integralmente le pattuizioni economiche e patrimoniali stabilite in sede di separazione;
12) Le parti dichiarano di concordare che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali relative al presente procedimento, con compensazione delle spese e competenze di lite. ”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data 16.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 data 14.12.2001, con nata in [...] il [...], come risulta Controparte_1 dagli estratti del Comune di Mantova (MN) atto n. 12, Parte II, S. C, anno 2002, e che da tale matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] il [...], e Persona_4
nata a [...] il [...], ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Persona_5 matrimonio, con affido rafforzato della figlia minore, con previsione di un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore della resistente e di un assegno di mantenimento a carico della resistente ed in favore della figlia minorenne.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio ed opponendosi all'affidamento esclusivo della figlia minorenne al padre, al quantum dell'assegno di mantenimento in suo favore e di quello a suo carico ed in favore della figlia minorenne.
All'udienza del 25.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo complessivo e sommario in merito alle condizioni che regolano lo scioglimento del matrimonio, che doveva ancora essere completato nel dettaglio, in particolare con le precisazioni relative alla decorrenza dell'assegno e ai giorni del versamento. In data 31.03.2025 le parti formalizzavano compiutamente, quindi, l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa del Tribunale di
Mantova n. cronol. 1147/2021 del 19.10.2021, R.G. n. 2451/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e tengono conto del diritto di visita e al mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Londra (UK) in data 14.12.2001
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova (MN) al n.12 P.2 S.C anno 2002;
2) pone a carico di l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento in favore Parte_1 della moglie corrispondendo mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra CP_1 la somma di euro 1200,00 (milleduecento/00) rivalutabile annualmente in base agli CP_1 indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova, con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) dà atto che il sig concorrerà altresì in ragione del 100% alle spese mediche straordinarie Pt_1 della signora , dietro esibizione della documentazione attestante la spesa, fino a un Persona_1 massimale annuo di € 2.000,00 (duemila/00);
4) pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario delle CP_1 figlie ed per una somma mensile complessiva di € 200,00 Persona_2 Persona_3 (duecento/00) mensili, così suddivisa: € 100,00 (cento/00) per ciascuna figlia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio;
5) dà atto che l'assegno unico per le figlie sarà interamente attribuito nella misura del 100% alla sig.ra CP_1 6) dà atto che il sig. si accolla interamente il residuo mutuo di finanziamento contratto Pt_1 presso il il 09/07/2021, per l'acquisto Controparte_2 dell'immobile in comproprietà con la Sig.ra sito in Via Fratelli Bandiera, n.33 CP_1 continuando a pagare i ratei mensili sino alla completa estinzione del debito, senza pretendere alcunchè a titolo di rivalsa/regresso dalla Signora CP_1
7) dà atto che la Sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile di comune proprietà sito in CP_1
Via Fratelli Bandiera, n. 33, a Mantova;
8) dà atto che le spese condominiali inerenti alla proprietà nonché il premio della polizza di assicurazione relativa agli immobili in comproprietà rappresentati dall'appartamento sito in Mantova, via Fratelli Bandiera 33 e dal locale ad uso autorimessa privata pertinenziale, siano ripartiti al 50% fra le parti. Le spese condominiali di competenza dell'inquilino rimarranno a completo ed esclusivo carico della signora tali disposizioni entreranno in vigore CP_1 dall'esercizio 2025/2026 che decorre dal mese di maggio 2025, sulla base del bilancio preventivo condominiale 2025/2026 ;
9) dà atto che il premio di assicurazione relativo al predetto immobile in comproprietà e stipulato dal Sig. pari ad € 349,00 annui, sarà ripartito al 50% fra le parti a decorrere dal Parte_1 premio relativo all'anno 2025 ;
10) dà atto che i ricorrenti si danno reciprocamente atto e convengono di aver regolato integralmente e con reciproca soddisfazione i propri rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo economico, patrimoniale o risarcitorio;
11) dà atto che le presenti condizioni annullano e sostituiscono integralmente le pattuizioni economiche e patrimoniali stabilite in sede di separazione;
12) spese di lite compensate;
13) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 03.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola