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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Rg 1400-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. IO LAURENZI Presidente
dott. Nunzio Daniele BUZZANCA Consigliere
dott.ssa RA CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1400-2025 proposta con ricorso ex art. 473 bis e 30 cpc l'08.05.2025
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
ZO, via Santa Caterina n. 49 int. 1 (c.f. ) rappresentato e difeso, in CodiceFiscale_1 forza di procura allegata in atti dall'avv. Massimo Ricciardi con studio in Milano, via Fontana n. 16, presso il quale è eletto domicilio
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
C.F. , assistita e difesa dall'avv. Maria Grazia Ambrosetti con studio in C.F._2
ST ZI via Pergolesi 4 bis e presso la stessa elettivamente domiciliata, come da procura speciale allegata in atti
APPELLATA
Con l'intervento del PG
1 Rg 1400-2025
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1327/2024 pubblicata in data 09.11.2024 dal
Tribunale di ST ZI all'esito del giudizio RG n. 4379/2021 di separazione giudiziale
CONCLUSIONI APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di Milano, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, così giudicare A) In relazione all'appello 1. Riformare la sentenza impugnata nei capi indicati.
2. In relazione alla riforma della sentenza di primo grado, disporre la restituzione di quanto erogato (e/o verrà erogato) o in forza dell'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di primo grado. Con vittoria e distrazione dei compensi professionali, oltre spese, Iva, Contr. Int. 4%
e Rimborso forfettario 15% di entrambi i gradi del giudizio. B) Nel merito e per l'effetto della riforma della sentenza appellata nei capi indicati (domande svolte in primo grado) . Darsi atto della sufficienza economica delle parti. Rigettare ogni e qualsiasi domanda di natura economica ex adverso formulata. C) In via istruttoria - prove testimoniali (istanze formulate in primo grado e qualora fosse ritenuto da parte della Ecc.ma Corte) Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, il signor chiede l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi sulle Pt_1 sottostanti circostanze.
1. Vero che la RA ha utilizzato una porzione dell'immobile di CP_1
proprietà del signor (doc. 8 che si rammostra al teste), chiudendo una porta comunicante Pt_1
(con la camera da letto), impedendo l'accesso al signor all'intera unità immobiliare, sia Pt_1
per effettuare interventi manutentivi, sia per prendere indumenti propri ed oggetti personali. 2.
Vero che il signor ha dovuto acquistare indumenti invernali non potendo accedere nella Pt_1
camera matrimoniale la cui porta era stata chiusa dalla RA .
3. Vero che dal 2012 CP_1
alcuna collaborazione ed assistenza sono state prestate dalla RA al signor 4. CP_1 Pt_1
Vero che la RA ha donato la propria quota di proprietà dell'unità immobiliare ubicata CP_1
in Corsica - Lunico località Sant'Ambrogio - Piazze 57 senza dare alcuna comunicazione al signor
(doc. 12 che si rammostra al teste).
5. Vero che le chiavi dell'unità immobiliare sita in Pt_1
Corsica sono detenute dalla RA e che la stessa si è rifiutata di consegnarne un duplicato CP_1
al signor 6. Vero che la RA , unitamente o disgiuntamente dai figli, usufruisce Pt_1 CP_1 dell'unità immobiliare ubicata in Corsica nel periodo estivo.
7. Vero che la RA ha CP_1 opposto un rifiuto a stipulare locazioni transitorie e/o stagionali dell'unità immobiliare ubicata in
Corsica.
8. Vero che le spese condominiali dell'unità immobiliare sita in Corsica sono state imputate al signor (docc. 27, 28, 29 che si rammostrano al teste).
9. Vero che nel marzo Pt_1
2016, per motivi connessi a proprie situazioni imprenditoriali e professionali, il signor Pt_1
attendeva delle comunicazioni che necessitavano di immediata replica. 10. Vero che nel marzo
2016 la RA ritirò un plico raccomandato indirizzato al signor 11. Vero che Pt_2 Pt_1
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nelle circostanze di cui al precedente capitolo 10., non avendo il signor ricevuto da parte Pt_1
della RA il plico raccomandato, sorse una discussione. 12. Vero che il trasferimento Pt_2
della RA presso la figlia , trasferimento descritto nel documento 6 di produzione CP_1 Pt_3
avversaria (che si rammostra al teste), era finalizzato ad aiutare la figlia ad accudire la Pt_3 nipote nel periodo di “lockdown” connesso alla nota pandemia. 13. Vero che la RA , CP_1
oltre alla percezione di redditi propri, detiene le sottostanti partecipazioni societarie: a. Impredil
s.a.s.: 25% del capitale sociale (doc. 11 che si rammostra al teste) b. AFI s.r.l.: 75% del capitale sociale (doc. 9 che si rammostra al teste) c. Euro Team s.a.s.: 42% del capitale sociale (doc. 10 che si rammostra al teste). 14. Vero che la Euro Team s.a.s. detiene la proprietà di beni immobili (doc.
23 che si rammostra al teste). 15. Vero che la Euro Team s.a.s. detiene una partecipazione societaria nella misura del 25% del capitale sociale nella Immobiliare Arno s.a.s. (doc. 24 che si rammostra al teste). 16. Vero che la Immobiliare Arno s.a.s. detiene la proprietà di beni immobili
(doc. 25 che si rammostra al teste). 17. Vero che dal novembre 2019 la RA ha CP_1 abbandonato l'abitazione coniugale trasferendosi in luogo non comunicato. 18. Vero che la RA (madre della RA ) dal novembre 2019 si è trasferita per ignota Tes_1 CP_1 destinazione, non provvedendo alla “riconsegna” della porzione immobiliare e disdettando
l'utenza energia elettrica. 19. Vero che la RA , in occasione della morte del padre del CP_1 signor avvenuta nell'agosto 2013, si è rifiutata di partecipare ai funerali considerato che Pt_1
la medesima trascorreva in Corsica il periodo feriale. 20. Vero che il cane domestico è stato acquistato, in misura paritetica, dal signor e dalla RA la quale Pt_1 Tes_1
desiderava un animale per compagnia. 21. Vero che la RA richiese a sua figlia Tes_1
( ) e al signor di investire dei propri capitali in titoli azionari e/o CP_1 Pt_1
obbligazionari. 22. Vero che le somme messe a disposizione dalla RA vennero, Tes_1
d'intesa con la propria figlia, investite in titoli e obbligazioni. 23. Vero che nel 2002 la RA
richiese di svincolare le somme di cui ai precedenti capitoli 21. e 22. per acquistare quote di CP_1
partecipazione nella AFI s.r.l.. 24. Vero che le somme derivanti dal disinvestimento di cui al precedente capitolo 23. vennero incamerate interamente della RA ed utilizzate per CP_1
l'acquisizione della partecipazione della AFI s.r.l.. 25. Vero che il conto corrente descritto nel capitolo 35 della Seconda Memoria depositata dalla RA è stato utilizzato per CP_1
l'acquisizione di una Ducati 748, di un'autovettura Rover 216, di un'autovettura Rover Freeland, di una autovettura Audi A3 quattro ruote motrici turbo, di un'autovettura Peugeot 208 con tettuccio apribile. 26. Vero che i beni descritti nel precedente capitolo 25. sono stati intestati alla RA
e ai figli e 27. Vero che le provviste del conto corrente descritto nel CP_1 Pt_3 Persona_1
precedente capitolo 25 sono state utilizzate anche per il pagamento di assicurazioni, carburante,
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manutenzioni delle autovetture di cui al precedente capitolo 25., necessità per sostentamento della famiglia. Si indicano a testi i signori: - - LO Testimone_2 Testimone_3
ZO Sui capitoli 21., 22., 23. e 24. si indica a teste la RA - ST Testimone_4
ZI. D) Ulteriori istanze istruttorie (istanze formulate in primo grado e qualora fossero ritenute da parte della Ecc.ma Corte) 1. Si chiede che venga ordinato alla AFI s.r.l., alla Immobiliare Arno
s.a.s. e alla Euro Team s.a.s.: - di esibire il Registro Fiscale (dal 2010) - di esibire il Registro Iva
Acquisti e Vendite (dal 2010) - di esibire il Libro Inventari ed il Registro Beni Ammortizzabili - di esibire la documentazione bancaria (dal 2012).
2. Si chiede che venga disposta l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate: - delle dichiarazioni periodiche ed annuali Iva della AFI s.r.l., della
Immobiliare Arno s.a.s. e della Euro Team s.a.s. relative agli esercizi dal 2010 - di qualunque dichiarazione fiscale presentata (dal 2010).
3. In difetto di esibizione di quanto indicato al precedente punto 1., si chiede che venga disposta un'ispezione fiscale, delegando la competente
Guardia di Finanza: - per la verifica ed acquisizione delle registrazioni Iva Acquisti e Vendite e del
Registro Fiscale (dal 2010) - per la verifica del volume d'affari dichiarato - per la verifica e determinazione delle movimentazioni e consistenze bancarie - per l'individuazione di rapporti giuridici attivi e passivi dichiarati e/o risultanti.
4. Si chiede che, occorrendo, venga riconvocato il
TU invitandolo a fornire le spiegazioni indicate nelle note 10 aprile 2024 e nelle osservazioni 19 febbraio 2024 (doc. 174).
CONCLUSIONI APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così giudicare: Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza n. Parte_1
1327/2024 del Tribunale di ST ZI. In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi. In via istruttoria: A - AMMETTERE i capitoli di prova per testi dedotti nella memoria ex art. 183, VI c., n.
2 c.p.c., non ammessi dal Giudice in primo grado, che qui di seguito si elencano: 1) vero che nel giugno-luglio 2015 il sig. comunicava alla moglie di aver prenotato una vacanza nelle Pt_1
Filippine per il mese di luglio in quanto in agosto doveva andare in Algeria per lavoro;
(testi:
2) vero che in data 26/6/2015 il sig. partiva per Cebu Persona_1 Testimone_5 Pt_1
nelle Filippine facendovi ritorno in data 8/7/2015; (testi: 3) vero Persona_1 Testimone_5 che nell'agosto 2015 il sig. andava in Algeria omettendo ogni contatto con la moglie ed Pt_1 anche di risponderle al telefono;
(testi: 8) vero che nell'aprile Persona_1 Testimone_5
2016 presso la casa coniugale in LO ZO il sig. strattonava la figlia che era Pt_1
intervenuta verbalmente in difesa della nonna di 86 anni accusata dal padre di non avergli consegnato una raccomandata;
(teste: 9) vero che, dopo l'episodio di cui al Testimone_5
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capitolo che precede, la sig.ra si rivolgeva al Maresciallo dei Carabinieri di LO ZO, CP_1
chiedendo come tutelarsi dal momento che il marito aveva una arma da difesa Controparte_2 in casa;
(teste: 10) vero che nell'aprile 2016 il sig. Testimone_6 Pt_1 partiva per l'Algeria senza pagare le bollette di gas e luce di casa e senza lasciare disponibilità sul conto corrente cointestato ai coniugi e ai figli;
(testi: 11) vero Testimone_5 Persona_1
che, essendo stata tagliata la luce di casa e non potendo pagare le bollette del marito, nel 2016 la
si è attaccata al contatore della propria madre;
(testi: CP_3 Testimone_5 Persona_1
12) vero che, avendo il sig. omesso di pagare le bollette del gas, la sig.ra è rimasta Pt_1 CP_1
senza gas da ottobre 2016 alla viglia di Natale 2016; (testi: vero Testimone_5 Persona_1
che il sig. dopo due giorni di permanenza in Italia il 22 e 23 giugno 2016) di cui uno in Pt_1 casa, in data 24 giugno 2016 ripartiva per l'Africa rientrando nella casa coniugale soltanto in data
9.4.2017; (testi: 14) vero che nel periodo dal 24.6.2016 al Testimone_5 Persona_1
9.4.2017 il sig. è rientrato in Italia ed è stato visto in data 18 ottobre 2016 e poi in data 20 Pt_1 ottobre 2016 entrare in auto nel cortile dell'immobile sito in Cavaria con Premezzo via Matteotti
138/c posteggiando l'auto davanti ad uno dei box;
(teste 16) vero che dal 2010, e Testimone_7
cioè da quando la figlia si è sposata, il sig. dorme nella camera della figlia ed ivi Pt_3 Pt_1
detiene tutti i suoi documenti e i suoi indumenti avendoli ivi trasferiti dalla camera matrimoniale rimasta in uso alla sig.ra ; (testi: 17) vero che in data CP_1 Testimone_5 Persona_1
22/9/2019, in occasione di un suo rientro in Italia, il sig. ha chiuso a chiave la porta della Pt_1
sua stanza che fino al 2010 era stata la stanza della figlia;
23) vero che nel mese di gennaio 2020 il sig. liquidatore di Impredil sas, ha portato nella casa coniugale beni presenti in azienda e Pt_1
più precisamente scrivania, armadietti, poltroncine, ecc.; 25) vero che la sig.ra ha pagato CP_1
tutte le spese della casa di LO ZO comprese le bollette per il periodo in cui il marito non si era ancora trasferito e quelle per il cane di proprietà del e provvedendo anche all'acquisto Pt_1
di una lavatrice come da doc. 38; (teste: 26) vero che da giugno 1989 i genitori Testimone_5
della convenuta, sigg. e , si sono occupati della sorveglianza e della manutenzione CP_1 Pt_2 ordinaria della casa coniugale dei coniugi nonché dell'accudimento dei nipoti mentre Pt_1
figlia e genero lavoravano;
(testi: 27) vero che più volte negli Testimone_5 Persona_1
anni e poi ripetutamente dal 2015 la sig.ra ha richiesto al genero sig. Tes_1 Parte_1 di restituirle l'importo di L. 50.000.000= consegnatogli nel dicembre 1999 affinché lo
[...]
investisse al meglio;
(testi: 28) vero che dal 2016 al 2022 la casa Testimone_5 Persona_1 in Corsica ha richiesto spese e tasse per € 19.247,15 come da prospetto prodotto sub. 41 che si rammostra al teste;
(teste: 29) vero che dal 2016 le spese per la casa in Corsica Testimone_5
sono state tutte sostenute dai figli dei sigg. e;
(testi: e 30) Pt_1 CP_1 Pt_3 Persona_1
5 Rg 1400-2025
vero che il sig. nel 2019 ha liquidato il socio della Alpi Imaging srl con sede in Gallarate Pt_1 versandogli € 150.000,00; (teste: dott. 31) vero che in data 9/12/1999 i sigg. e Tes_8 Pt_1
hanno acquistato un appartamento in LO ZO via Garibaldi per ciascuno dei due CP_1
figli, e , al rispettivo prezzo di L. 130.000.000 e di L. 125.000.000 con mutuo Per_1 Pt_3 ipotecario;
(testi: 33) vero che l'appartamento intestato a Testimone_5 Persona_1 [...]
è stato venduto al prezzo di € 125.000,00 con un ricavo di € 49.803,87 accreditato sul Tes_5
conto corrente cointestato ai genitori e ai figli ed interamente utilizzato dal sig. Parte_1
(testi: 35) vero che l'appartamento intestato a è Testimone_5 Persona_1 Persona_1 stato venduto al prezzo di € 160.000,00 con un ricavo netto, dedotto il mutuo residuo, di €
92.860,60 accreditato sul conto corrente cointestato ai genitori e ai figli ed interamente utilizzato dal sig. (testi: 36) vero che il mutuo degli Parte_1 Testimone_5 Persona_1
appartamenti intestati dai genitori ai figli si autofinanziava con i canoni di locazione;
(testi:
[...]
38) vero che dal 2007 al 28.11.2015 il sig. ha prelevato dal Tes_5 Persona_1 Pt_1 conto cointestato alla famiglia € 274.730,91 per acquistare titoli solo a sé intestati;
(testi:
[...]
39) vero che il sig. nel mese di giugno 2022 ha cambiato le Tes_5 Persona_1 Pt_1
chiavi di casa impedendo alla sig.a di accedervi per prendere le sue cose;
40) vero che da CP_1 quando è rientrato dall'Algeria il sig. ha evitato di incontrare la moglie in casa e di Pt_1
condividere con lei il pasto;
(testi: 41) vero che per tutto il Testimone_5 Persona_1
periodo del lockdown della primavera 2020 i sigg. e hanno vissuto insieme nella Pt_1 CP_1
casa coniugale;
(testi: 42) vero che nel novembre 2020 la sig.a Testimone_5 Persona_1
si è provvisoriamente trasferita a casa della figlia per aiutarla nella gestione della nipotina CP_1
stante le ripetute chiusure della scuola materna legate alla situazione pandemica;
(testi:
[...]
43) vero che il sig. ha incaricato la agenzia Tes_5 Persona_1 Parte_1
Immobiliare EO srls di Trarego Viggiona di promuovere la vendita degli appartamenti che sta realizzando a Trarego Viggiona come da docc. 42 e 43 che si rammostrano al teste;
(teste:
presso Agenzia Immobiliare EO srls Trarego Viggiona). Testi: - Testimone_9 [...]
via Carabelli 43/b Albizzate - via Carnelli 2 Cairate - via Tes_5 Persona_1 Testimone_7
Carabelli 43/b Albizzate - dott. via C. Battisti 10 Gallarate - Tes_8 Testimone_6
c/o CC Via Repossi 44 LO ZO - AT EO presso Agenzia Immobiliare
[...]
EO srls via Via XXV Aprile 12/A Trarego Viggiona nonché, ferma restando l'opposizione ai capitoli ex adverso dedotti per i motivi già esposti nella replica ex art. 183, VI c., n. 3 cpc: - nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 4: a) Vero che i sigg. e Parte_1
, in occasione dell'intervento subito da quest'ultima per carcinoma mammario del CP_1
2014, avevano deciso di donare la casa in Corsica ai figli Testi: Testimone_5 Persona_1
6 Rg 1400-2025
- nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 7; b) Vero che il sig. Testimone_7
ha dato la casa in Corsica in uso per le vacanze una volta al sig. Parte_1 Parte_4 che lavorava presso l'allora Banca Commercio e Industria di LO ZO, all'arch.
[...] di ST ZI ed un'altra volta ad un'amica con cui partecipava alle regate. Persona_2
Testi: arch. - nel denegato caso di Testimone_5 Persona_1 Persona_2
ammissione del capitolo avversario sub 12: c) Vero che durante il lockdown della primavera del
2020 mi sono occupata di recapitare alla casa di LO ZO via Santa Caterina 49 la spesa alimentare che mia mamma e mia nonna mi commissionavano telefonicamente Testi:
[...]
Indica a prova contraria sui capitoli di parte attrice denegatamente ammessi i testi: - Tes_5
via Carabelli 43/b Albizzate - via Carnelli 2 Cairate - Testimone_5 Persona_1 Testimone_7
via Carabelli 43/b Albizzate e a prova diretta sui capitoli sopra dedotti sub. a, b, c i testi
[...]
e arch. via Castiglioni 4 ST ZI. Tes_5 Persona_1 Testimone_7 Persona_2
B) DISPORRE indagini a mezzo polizia Tributaria al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale del sig. C) IN OGNI CASO rigettare tutte le istanze istruttorie Parte_1
avversarie dedotte sub B2 e B3 nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. di parte attrice disponendo. in caso di loro accoglimento, sia dato analogo ordine a: Via Trombini 3 Controparte_4
via Trombini 3 Controparte_5 Controparte_6
con sede legale in va Siena 12 LO ZO e unità locale a Sedrata in
[...]
Algeria ed all'Agenzia delle Entrate relativamente alle indicate società.
CONCLUSIONI PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, vista l'impugnazione presentata, rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il SI. con ricorso depositato in data 15.09.2021, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di ST ZI di dichiarare la separazione personale dalla SI.ra , economicamente CP_1
autosufficiente, con la quale si era sposato in data 23.05.1976 in Brunello (VA), e dalla cui unione sono nati due figli, (in data 26.05.1977) e (in data 26.05.1980) Persona_3 Persona_4
entrambi economicamente autosufficienti.
2. Si è costituita in giudizio in data 11.11.2021 la sig.ra che, nell'aderire alla domanda CP_1
sullo status, ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.500,00.
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3. Il Tribunale di ST ZI, all'esito dell'istruttoria ove è stata anche disposta la c.t.u. contabile per accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti, con la sentenza n.
1327/2024 pubblicata in data 09/11/2024 ha così statuito :
- ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della sentenza;
- ha disposto a carico del di versare in favore della sig.ra , a titolo di assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento, l'importo mensile di € 1.500,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2021; ha compensato tra le parti 1/3 delle spese di lite;
- ha condannato il a rifondere alla la restante quota di 2/3 delle spese di lite Pt_1 CP_1 che liquida in complessivi € 4.985,33, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- ha posto a carico solidale delle parti il compenso liquidato al c.t.u. che, nei rapporti interni,
PONE a carico esclusivo del resistente.
4. Il SI. avverso la sentenza n. 1327/2024 del Tribunale di ST ZI ha proposto Pt_1 appello ritenendo la sentenza ingiusta sia sul capo afferente l'assegnazione di un assegno di mantenimento determinato nell'importo mensile di €1.500,00 sia sul capo con il quale sono state compensate per la le spese di lite e disposte a suo carico esclusivo le spese di TU. CP_1
Sulla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento l'appellante ha rilevato che il
Tribunale non ha tenuto conto che il rapporto coniugale tra le parti era cessato sin dal 2004 allorquando i coniugi vivevano separati in casa e che è risultata del tutto insussistente la prova sul
“tenore di vita matrimoniale” quale requisito necessario per la valutazione e la determinazione dell'assegno di mantenimento poiché la RA , che non ha fornito elementi probatori, CP_1
percepisce redditi propri (come dalla stessa dichiarato), avendo partecipazioni societarie in diverse società una delle quali risulta proprietaria di alcuni beni immobili (doc. 25) .
Sostiene l'appellante che, nel quantificare l'assegno di mantenimento, indicato quindi in €18.000,00 annui, non sono state adeguatamente valutati e comparati i suoi redditi con quelli della sig.ra che non ha dato alcuna dimostrazione di costi, oneri abitativi ed ulteriori oneri . CP_1
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Osserva il che non può condividersi la valorizzazione del suo patrimonio per come Pt_1
riportata nella consulenza tecnica (vedasi conclusionale paragrafo C - pagg. da 3 a 6) in particolare:
A) per le valutazioni attribuite alle unità immobiliari di ST ZI e LO ZO il TU non ha verificato né le date di costruzione (rispettivamente sessant'anni e quarant'anni), né la necessità di effettuare opere di ristrutturazione;
per l'unità immobiliare ubicata in LO ZO non è stato considerato il gravame ipotecario esistente che risulta dall'atto notarile 1° agosto 2013 (doc. 177).
B) per le esposizioni debitorie della Impredil s.a.s., le responsabilità patrimoniali del socio accomandatario ( (vedasi docc. da 143 a 147). Pt_1
Aggiunge inoltre che, ai fini della assunta valorizzazione del patrimonio complessivo della RA
, il TU non ha tenuto alcun conto delle proprietà immobiliari della AFI s.r.l. e della Euro CP_1
Team s.a.s. (docc. 23 e 25) di cui ella ha partecipazioni societarie .
Sul motivo di appello alle spese di lite e di TU evidenzia il che la sig.ra è Pt_1 CP_1
risultata soccombente sulla domanda di addebito e sulle richieste istruttorie .
Conclude chiedendo: 1. la riforma della sentenza impugnata in relazione al assegno di mantenimento dando atto della sufficienza economica delle parti;
2. il rigetto di qualsiasi domanda di natura economica con riforma anche del capo di condanna alle spese di lite ed alla TU .
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello . CP_1
Sul motivo di censura riferito all'attribuzione dell'assegno di mantenimento ritiene l'appellata che il
Tribunale abbia tenuto in considerazione i redditi ed il patrimonio immobiliare di entrambi le parti e che comunque dalla relazione della TU è emersa la netta differenza sia del loro reddito annuale medio netto (12 mila Torno, 49 mila AZ) che del loro patrimonio immobiliare (73.500 mila
Torno, 900 mila AZ).
Evidenzia la sig.ra che il Tribunale ha valutato ai fini della determinazione e CP_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento : la durata del matrimonio (celebrato nel 1976) , la professione del sig. uale imprenditore edile mentre lei è pensionata ( di anni 71) , la Pt_1 casa coniugale , da lei lasciata, di proprietà del marito che ci continua a vivere;
all'esito quindi delle risultanze della TU, che ha appurato il divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi e l'impossibilità per lei di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stato accertato che il sig. ha avuto, nel quinquennio 2018-2022- delle entrate fisse nette Pt_1 mensili ammontanti ad €4.900,00 oltre ad ulteriori entrate non ricorrenti o occasionali per €
9 Rg 1400-2025
534.000,00 pari ad ulteriori € 8.900,00 mensili e così per un totale di € 13.800,00 mensili di talché la quantificazione dell'assegno di mantenimento in € 1.500,00 non appare affatto sproporzionata;
aggiunge , inoltre che lei ha fornito la prova dei costi ed oneri abitativi (vedasi pag. 67 della TU) producendo in giudizio, come doc. 92 il contratto di locazione (doc. 102 Contratto di locazione.pdf)
e poco prima della sentenza di primo grado ha anche dovuto chiedere un finanziamento con cessione del quinto della pensione (doc. 102 bis FINANZIAMENTO 10 settembre 2024.pdf).
Sul secondo motivo di appello riferito alle spese di lite disposta dal Tribunale (seppure per 2/3) osserva che la statuizione tiene conto della soccombenza del ispetto alla domanda del Pt_1 contributo economico da lei e quindi la soccombenza giustifica la condanna dell'odierno appellante all'integrale pagamento delle spese di TU.
Conclude la chiedendo di rigettare l'appello proposto con conseguente conferma della CP_1
sentenza n. 1327/2024 del Tribunale di ST ZI.
6. Con decreto presidenziale del 12.05.2025 è stata fissata la trattazione della causa all'udienza del 09.10.2025 ove nessuno è comparso, in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza;
la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene , quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
L'appello proposto dal sig. limitatamente alla riforma della sentenza nella parte Pt_1 relativa alla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento ed alle spese di lite e
TU è parzialmente fondato.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
10 Rg 1400-2025
L'assegno di mantenimento è un importo mensile che il coniuge più benestante deve versare all'altro dopo la separazione ed è volto a garantire lo stesso tenore di vita di quando la coppia era sposata;
il tenore di vita è a tutti gli effetti lo stile di vita della famiglia tenuto durante la durata del matrimonio e viene, generalmente, individuato considerando sia per le spese sostenute che per le abitudini dei coniugi e dei figli;
a titolo esemplificativo sono considerati indicativi le vacanze, le attività svolte nel tempo libero, le scuole frequentate, gli hobbies, i budget destinati alle più svariate tipologie di acquisto.
Tratteggiare compiutamente il tenore di vita della famiglia è essenziale come parametro da utilizzare, tra gli altri, per individuare l'entità del contributo al mantenimento dovuto al coniuge in sede di separazione .
Il tenore di vita potenziale della coppia corrisponde all'effettiva capacità economica e si valuta in base ai redditi ed alle altre utilità patrimoniali percepite e possedute;
esso può variare da quello reale in quanto marito e moglie, nonostante abbiano una situazione economica agiata, possono decidere di seguire uno stile di vita morigerato ed orientato al risparmio.
Ed ancora secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il sostegno economico post- separazione è legittimamente riconosciuto se, e nella misura in cui, vi sia effettiva necessità che derivi da una reale impossibilità di provvedere al proprio mantenimento;
ed ancora si conferma che la valutazione del giudice non deve basarsi su ipotesi astratte, bensì sull'analisi di circostanze concrete, quali età, stato di salute, esperienze professionali, disponibilità di posizioni lavorative e ambito territoriale.
Il giudice di merito è chiamato a verificare con attenzione l'esistenza di un effettivo squilibrio patrimoniale e reddituale e, contestualmente, il comportamento processuale di chi rivendica l'assegno : se viene appurato che la mancanza di redditi è imputabile a scarsa iniziativa o addirittura a un rifiuto ingiustificato di proposte lavorative adeguate, la richiesta di mantenimento non potrà essere accolta .
Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come ad uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo, ma al contempo esige che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno;
in definitiva, l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a coprire ciò che l'istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.
11 Rg 1400-2025
Fatte questa premesse la Corte, sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene che la motivazione della sentenza in punto di determinazione dell'assegno risulta essere esente da censure ma che , in punto di quantificazione la sentenza vada parzialmente riformata .
Ebbene dalla TU di primo grado, che ha esaminato gli anni dal 2018 al 2022 allorquando i coniugi non vivevano più insieme è emerso che :
1. i signori e hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 maggio CP_1 Pt_1
1976 e, quando il rapporto coniugale nel 2015 ha iniziato ad incrinarsi, il el 2016 si è Pt_1 trasferito , per motivi di lavoro, in l'Algeria ove è rimasto sino al 2019 allorquando è rientrato a
LO ma la convivenza era ormai cessata.
2. Il sig. è pensionato dal 2022 e percepisce la pensione dall'INPS e dalla Cassa Pt_1
Geometri dell'importo di € 19.352,24 annui netti;
2.A) ha svolto e svolge tuttora l'attività di imprenditore con compensi di amministratore. Per
l'anno il 2021 periodo di imposta 2020 ha documentato un reddito annuo netto di € 38.765,00 ; per l'anno 2022 periodo di imposta 2021 ha documentato un reddito annuo netto di € 40.542,00; per l'anno 2023 periodo di imposta 2022 ha documentato un reddito annuo netto di € 61.185,00.
2.B) possiede immobili nei Comuni di ST ZI e LO ZO valutati nell'insieme , tenendo conto della quota di possesso, in complessivi € 414.810,25
2.C) possiede terreni nei Comuni di LO ZO, Samarate e Vizzola Ticino il cui valore complessivo, tenendo conto della quota di possesso, ammonta ad €209.433,43.
2.D) è proprietario per la quota 1/2 dell'unità immobiliare in ST ZI, Via Valenza n. 4, identificata al catasto fabbricati come Abitazione: sezione BU, foglio 23, particella 18731, sub 1, piano S1 – T, categoria catastale A/3, classe 03, consistenza 5 vani, rendita euro 464,81; - Box: sezione BU, foglio 23, particella 18732, sub 9, piano T, categoria catastale C/6, classe 07, consistenza 13 mq, rendita euro 69,15;
2.E) è proprietario di una quota intera dell'unità immobiliare in LO ZO, Via Santa Caterina
n. 49, identificata al catasto fabbricati come segue: - Abitazione: sezione LO, foglio 14, particella
559, sub 2, piano S1 – T – 1, categoria catastale A/2, classe 04, consistenza 10 vani, rendita euro
929,62; - Abitazione: sezione LO, foglio 14, particella 559, sub 3, piano S1 – T, categoria catastale
A/2, classe 04, consistenza 3 vani, rendita euro 278,89; - Seminterrato/Box: sezione LO, foglio 14,
12 Rg 1400-2025
particella 559, sub 4, piano S1, categoria catastale C/6, classe 03, consistenza 133 mq, rendita euro
206,07;
2.F) è proprietario di una quota intera dell'immobile in LO ZO, Viale Giovanni XXIII, identificato al catasto fabbricati come segue: - sezione LO, foglio 14, particella 11263, sub 1, piano
S1, categoria catastale C/6, classe 06, consistenza 13 mq, rendita euro 34,24;
3.G) è proprietario di diversi terreni (qualità semin arbor, seminativo, prato, bosco ceduo) nei
Comuni di LO ZO, Samarate e Vizzola Ticino;
3.H) è proprietario di 1/2 di un immobile sito in Corsica, acquistato in comproprietà con la RA che detiene l'usufrutto ; CP_1
3.I) - al 31.12.2022 è risultato titolare di alcuni rapporti bancari:
- Conto corrente acceso presso INTESA SANPAOLO n. 1000/1180 € 39.356,93;
- Conto corrente acceso presso Banca MEDIOLANUM n. 1692 569 € 13.811,46;
- Conto corrente acceso presso BANCO BPM n. 2031 € - 7,80 ;
- Conto corrente acceso presso CREDIT AGRICOLE n. 51141515010 (a settembre 2022) € 11,85 ;
- Conto corrente acceso presso n. 42488393 € 58,02 totale € 53.218,61 CP_7
3.L) ha richiesto in data 17.10.2019 un finanziamento bancario dell'importo di euro 30.000,00 con
SA AN per la durata 120 mesi;
3.M) ha ceduto il 50% della Alpi Imaging S.r.l. alla società Imaging Medical Service S.r.l. al prezzo di euro 155.000 incassato;
3.N) - detiene il 100% della società (socio unico) che si occupa di Controparte_4
acquisizione, vendita, permuta nonché di costruzione, demolizione, ricostruzione e ristrutturazione di immobili;
3.O) detiene il 25% della società Controparte_6
al 25% (stessa percentuale della sig.ra ).
[...] CP_1
4. la sig.ra è pensionata e percepisce un importo annuale di €12.789,01 pari ad un netto CP_1 mensile di € 1.044,81;
13 Rg 1400-2025
4.A) è proprietaria della quota 1/4 dell'unità immobiliare in , via Don Carlo Gnocchi Testimone_3
n. 2, int. 14, foglio 5, particella 325, sub 2, piano T – 1S, categoria catastale A/3, classe 04, consistenza 5,5 vani, rendita euro 369,27;
4.B) - è proprietaria della quota 1/2 del terreno in , qualità seminativo, foglio 6, Testimone_3
particella 360, classe 01, consistenza 13 mq, 980 are, reddito domenicale euro 6,33, reddito agrario;
4.C) - è proprietaria del solo diritto di usufrutto della quota di 1/2 di un immobile sito in Corsica nel Comune di Lumio (Haute Corse la cui nuda proprietà è stata donata ai figli e;
Per_1 Pt_3
4.D) è titolare di un conto corrente acceso presso FINECO BANK n. 2965876 che nel 2022 aveva un saldo di € 26.186,47 e di un conto corrente acceso presso n. 43635337 (ex UBI CP_7
Banca c/c n.0072) con un saldo di € 9.981,16
4.E) - in qualità di rappresentante legale e titolare effettivo della AFI S.r.l. ha richiesto in data
05.07.2018 un finanziamento di euro 60.000,00 concesso dalla (durata di 60 Controparte_8
mesi terminato nel 2023) .
4.F) - detiene il 25% Controparte_6
che si occupa di costruzioni edili in genere per conto proprio e di terzi;
4.G) - detiene il 75% della
AFI S.R.L che si occupa di gestione di ambulatori medici, medico-estetici, nonché della gestione di centri dotati di apparecchiature elettromedicali, di gestione di centri di ginnastica per la riduzione e lo sviluppo programmato del peso del corpo mediante attrezzi da palestra;
4.H) detiene il 42% della Euro – Team di AZ DA & C. sas che ha per oggetto l'industria delle costruzioni edili in genere, in conto proprio e/o di terzi, la fornitura di servizi per l'edificazione di opere su incarico di committenti,;
4.I detiene il 0.56% della si occupa di trattamento fisico e manuale finalizzato alla Parte_5
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione ed allo snellimento della persona
4.L sostiene dal 2022 il pagamento del canone di locazione annuo pari all'importo di € 7.200,00 per un mensile di € 600,00 .
In considerazione delle risultanze della TU da cui è emerso uno squilibrio patrimoniale e reddituale fra i coniugi, deve osservarsi che la sig.ra , che dal novembre 2019 ha CP_1 abbandonato l'abitazione coniugale di proprietà dell'appellante, non ha provato quale fosse il tenore di vita goduto durante gli anni di vita matrimoniale avendo omesso di documentare le spese della famiglia (sia quelle periodiche che quelle estemporanee) anche attraverso la produzione di
14 Rg 1400-2025
fatture di acquisti, scontrini, bollette delle utenze ecc. atteso che, la TU espletata, si è limitata ad analizzare il periodo di vita delle parti dal 2018 al 2022 analizzando gli estratti dei conti correnti ed investimenti finanziari, azionari o obbligazionari, polizze assicurative e proprietà immobiliari allorquando i coniugi erano già di fatto separati poiché nel 2016, quando il rapporto Pt_1 coniugale era già in crisi, si è trasferito per lavoro in l'Algeria rientrando in Italia nel 2019 quando la sig.ra aveva già lasciato la casa coniugale di proprietà del marito. CP_1
A parere della Corte quindi è corretto, in virtù comunque di uno squilibrio economico fra i coniugi, il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento sebbene la CP_1
quantificazione operata dal Tribunale non sia adeguata ritenendo congruo quantificare un assegno mensile di € 700,00 tenuto conto della pensione dalla stessa percepita nonché della compartecipazione che ella ha nelle diverse società .
Con riferimento al secondo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese .
In ragione del parziale accoglimento del gravame il rapporto di soccombenza tra le parti ( lui chiedeva la separazione lei chiedeva l'addebito e l'assegno di mantenimento ) obbliga il giudice dell'appello ad una rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e depone nel senso di una complessiva compensazione.
Si ritiene di disporre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese della TU la cui prestazione è stata disposta dal Tribunale al fine di accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi anche per la determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1
1327/2024 pubblicata in data 09.11.2024 dal Tribunale di ST ZI all'esito del giudizio RG
n. 4379/2021 di separazione giudiziale così provvede :
15 Rg 1400-2025
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto :
A) determina nell'importo di € 700,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed in favore della sig.ra ; Parte_1 CP_1
B) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno il compenso della TU di primo grado;
C) compensa interamente fra le parti le spese di lite del primo grado e del presente gravame.
Così deciso in Milano 9 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
RA SS IO NZ
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. IO LAURENZI Presidente
dott. Nunzio Daniele BUZZANCA Consigliere
dott.ssa RA CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1400-2025 proposta con ricorso ex art. 473 bis e 30 cpc l'08.05.2025
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
ZO, via Santa Caterina n. 49 int. 1 (c.f. ) rappresentato e difeso, in CodiceFiscale_1 forza di procura allegata in atti dall'avv. Massimo Ricciardi con studio in Milano, via Fontana n. 16, presso il quale è eletto domicilio
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
C.F. , assistita e difesa dall'avv. Maria Grazia Ambrosetti con studio in C.F._2
ST ZI via Pergolesi 4 bis e presso la stessa elettivamente domiciliata, come da procura speciale allegata in atti
APPELLATA
Con l'intervento del PG
1 Rg 1400-2025
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1327/2024 pubblicata in data 09.11.2024 dal
Tribunale di ST ZI all'esito del giudizio RG n. 4379/2021 di separazione giudiziale
CONCLUSIONI APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di Milano, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, così giudicare A) In relazione all'appello 1. Riformare la sentenza impugnata nei capi indicati.
2. In relazione alla riforma della sentenza di primo grado, disporre la restituzione di quanto erogato (e/o verrà erogato) o in forza dell'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di primo grado. Con vittoria e distrazione dei compensi professionali, oltre spese, Iva, Contr. Int. 4%
e Rimborso forfettario 15% di entrambi i gradi del giudizio. B) Nel merito e per l'effetto della riforma della sentenza appellata nei capi indicati (domande svolte in primo grado) . Darsi atto della sufficienza economica delle parti. Rigettare ogni e qualsiasi domanda di natura economica ex adverso formulata. C) In via istruttoria - prove testimoniali (istanze formulate in primo grado e qualora fosse ritenuto da parte della Ecc.ma Corte) Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, il signor chiede l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi sulle Pt_1 sottostanti circostanze.
1. Vero che la RA ha utilizzato una porzione dell'immobile di CP_1
proprietà del signor (doc. 8 che si rammostra al teste), chiudendo una porta comunicante Pt_1
(con la camera da letto), impedendo l'accesso al signor all'intera unità immobiliare, sia Pt_1
per effettuare interventi manutentivi, sia per prendere indumenti propri ed oggetti personali. 2.
Vero che il signor ha dovuto acquistare indumenti invernali non potendo accedere nella Pt_1
camera matrimoniale la cui porta era stata chiusa dalla RA .
3. Vero che dal 2012 CP_1
alcuna collaborazione ed assistenza sono state prestate dalla RA al signor 4. CP_1 Pt_1
Vero che la RA ha donato la propria quota di proprietà dell'unità immobiliare ubicata CP_1
in Corsica - Lunico località Sant'Ambrogio - Piazze 57 senza dare alcuna comunicazione al signor
(doc. 12 che si rammostra al teste).
5. Vero che le chiavi dell'unità immobiliare sita in Pt_1
Corsica sono detenute dalla RA e che la stessa si è rifiutata di consegnarne un duplicato CP_1
al signor 6. Vero che la RA , unitamente o disgiuntamente dai figli, usufruisce Pt_1 CP_1 dell'unità immobiliare ubicata in Corsica nel periodo estivo.
7. Vero che la RA ha CP_1 opposto un rifiuto a stipulare locazioni transitorie e/o stagionali dell'unità immobiliare ubicata in
Corsica.
8. Vero che le spese condominiali dell'unità immobiliare sita in Corsica sono state imputate al signor (docc. 27, 28, 29 che si rammostrano al teste).
9. Vero che nel marzo Pt_1
2016, per motivi connessi a proprie situazioni imprenditoriali e professionali, il signor Pt_1
attendeva delle comunicazioni che necessitavano di immediata replica. 10. Vero che nel marzo
2016 la RA ritirò un plico raccomandato indirizzato al signor 11. Vero che Pt_2 Pt_1
2 Rg 1400-2025
nelle circostanze di cui al precedente capitolo 10., non avendo il signor ricevuto da parte Pt_1
della RA il plico raccomandato, sorse una discussione. 12. Vero che il trasferimento Pt_2
della RA presso la figlia , trasferimento descritto nel documento 6 di produzione CP_1 Pt_3
avversaria (che si rammostra al teste), era finalizzato ad aiutare la figlia ad accudire la Pt_3 nipote nel periodo di “lockdown” connesso alla nota pandemia. 13. Vero che la RA , CP_1
oltre alla percezione di redditi propri, detiene le sottostanti partecipazioni societarie: a. Impredil
s.a.s.: 25% del capitale sociale (doc. 11 che si rammostra al teste) b. AFI s.r.l.: 75% del capitale sociale (doc. 9 che si rammostra al teste) c. Euro Team s.a.s.: 42% del capitale sociale (doc. 10 che si rammostra al teste). 14. Vero che la Euro Team s.a.s. detiene la proprietà di beni immobili (doc.
23 che si rammostra al teste). 15. Vero che la Euro Team s.a.s. detiene una partecipazione societaria nella misura del 25% del capitale sociale nella Immobiliare Arno s.a.s. (doc. 24 che si rammostra al teste). 16. Vero che la Immobiliare Arno s.a.s. detiene la proprietà di beni immobili
(doc. 25 che si rammostra al teste). 17. Vero che dal novembre 2019 la RA ha CP_1 abbandonato l'abitazione coniugale trasferendosi in luogo non comunicato. 18. Vero che la RA (madre della RA ) dal novembre 2019 si è trasferita per ignota Tes_1 CP_1 destinazione, non provvedendo alla “riconsegna” della porzione immobiliare e disdettando
l'utenza energia elettrica. 19. Vero che la RA , in occasione della morte del padre del CP_1 signor avvenuta nell'agosto 2013, si è rifiutata di partecipare ai funerali considerato che Pt_1
la medesima trascorreva in Corsica il periodo feriale. 20. Vero che il cane domestico è stato acquistato, in misura paritetica, dal signor e dalla RA la quale Pt_1 Tes_1
desiderava un animale per compagnia. 21. Vero che la RA richiese a sua figlia Tes_1
( ) e al signor di investire dei propri capitali in titoli azionari e/o CP_1 Pt_1
obbligazionari. 22. Vero che le somme messe a disposizione dalla RA vennero, Tes_1
d'intesa con la propria figlia, investite in titoli e obbligazioni. 23. Vero che nel 2002 la RA
richiese di svincolare le somme di cui ai precedenti capitoli 21. e 22. per acquistare quote di CP_1
partecipazione nella AFI s.r.l.. 24. Vero che le somme derivanti dal disinvestimento di cui al precedente capitolo 23. vennero incamerate interamente della RA ed utilizzate per CP_1
l'acquisizione della partecipazione della AFI s.r.l.. 25. Vero che il conto corrente descritto nel capitolo 35 della Seconda Memoria depositata dalla RA è stato utilizzato per CP_1
l'acquisizione di una Ducati 748, di un'autovettura Rover 216, di un'autovettura Rover Freeland, di una autovettura Audi A3 quattro ruote motrici turbo, di un'autovettura Peugeot 208 con tettuccio apribile. 26. Vero che i beni descritti nel precedente capitolo 25. sono stati intestati alla RA
e ai figli e 27. Vero che le provviste del conto corrente descritto nel CP_1 Pt_3 Persona_1
precedente capitolo 25 sono state utilizzate anche per il pagamento di assicurazioni, carburante,
3 Rg 1400-2025
manutenzioni delle autovetture di cui al precedente capitolo 25., necessità per sostentamento della famiglia. Si indicano a testi i signori: - - LO Testimone_2 Testimone_3
ZO Sui capitoli 21., 22., 23. e 24. si indica a teste la RA - ST Testimone_4
ZI. D) Ulteriori istanze istruttorie (istanze formulate in primo grado e qualora fossero ritenute da parte della Ecc.ma Corte) 1. Si chiede che venga ordinato alla AFI s.r.l., alla Immobiliare Arno
s.a.s. e alla Euro Team s.a.s.: - di esibire il Registro Fiscale (dal 2010) - di esibire il Registro Iva
Acquisti e Vendite (dal 2010) - di esibire il Libro Inventari ed il Registro Beni Ammortizzabili - di esibire la documentazione bancaria (dal 2012).
2. Si chiede che venga disposta l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate: - delle dichiarazioni periodiche ed annuali Iva della AFI s.r.l., della
Immobiliare Arno s.a.s. e della Euro Team s.a.s. relative agli esercizi dal 2010 - di qualunque dichiarazione fiscale presentata (dal 2010).
3. In difetto di esibizione di quanto indicato al precedente punto 1., si chiede che venga disposta un'ispezione fiscale, delegando la competente
Guardia di Finanza: - per la verifica ed acquisizione delle registrazioni Iva Acquisti e Vendite e del
Registro Fiscale (dal 2010) - per la verifica del volume d'affari dichiarato - per la verifica e determinazione delle movimentazioni e consistenze bancarie - per l'individuazione di rapporti giuridici attivi e passivi dichiarati e/o risultanti.
4. Si chiede che, occorrendo, venga riconvocato il
TU invitandolo a fornire le spiegazioni indicate nelle note 10 aprile 2024 e nelle osservazioni 19 febbraio 2024 (doc. 174).
CONCLUSIONI APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così giudicare: Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza n. Parte_1
1327/2024 del Tribunale di ST ZI. In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi. In via istruttoria: A - AMMETTERE i capitoli di prova per testi dedotti nella memoria ex art. 183, VI c., n.
2 c.p.c., non ammessi dal Giudice in primo grado, che qui di seguito si elencano: 1) vero che nel giugno-luglio 2015 il sig. comunicava alla moglie di aver prenotato una vacanza nelle Pt_1
Filippine per il mese di luglio in quanto in agosto doveva andare in Algeria per lavoro;
(testi:
2) vero che in data 26/6/2015 il sig. partiva per Cebu Persona_1 Testimone_5 Pt_1
nelle Filippine facendovi ritorno in data 8/7/2015; (testi: 3) vero Persona_1 Testimone_5 che nell'agosto 2015 il sig. andava in Algeria omettendo ogni contatto con la moglie ed Pt_1 anche di risponderle al telefono;
(testi: 8) vero che nell'aprile Persona_1 Testimone_5
2016 presso la casa coniugale in LO ZO il sig. strattonava la figlia che era Pt_1
intervenuta verbalmente in difesa della nonna di 86 anni accusata dal padre di non avergli consegnato una raccomandata;
(teste: 9) vero che, dopo l'episodio di cui al Testimone_5
4 Rg 1400-2025
capitolo che precede, la sig.ra si rivolgeva al Maresciallo dei Carabinieri di LO ZO, CP_1
chiedendo come tutelarsi dal momento che il marito aveva una arma da difesa Controparte_2 in casa;
(teste: 10) vero che nell'aprile 2016 il sig. Testimone_6 Pt_1 partiva per l'Algeria senza pagare le bollette di gas e luce di casa e senza lasciare disponibilità sul conto corrente cointestato ai coniugi e ai figli;
(testi: 11) vero Testimone_5 Persona_1
che, essendo stata tagliata la luce di casa e non potendo pagare le bollette del marito, nel 2016 la
si è attaccata al contatore della propria madre;
(testi: CP_3 Testimone_5 Persona_1
12) vero che, avendo il sig. omesso di pagare le bollette del gas, la sig.ra è rimasta Pt_1 CP_1
senza gas da ottobre 2016 alla viglia di Natale 2016; (testi: vero Testimone_5 Persona_1
che il sig. dopo due giorni di permanenza in Italia il 22 e 23 giugno 2016) di cui uno in Pt_1 casa, in data 24 giugno 2016 ripartiva per l'Africa rientrando nella casa coniugale soltanto in data
9.4.2017; (testi: 14) vero che nel periodo dal 24.6.2016 al Testimone_5 Persona_1
9.4.2017 il sig. è rientrato in Italia ed è stato visto in data 18 ottobre 2016 e poi in data 20 Pt_1 ottobre 2016 entrare in auto nel cortile dell'immobile sito in Cavaria con Premezzo via Matteotti
138/c posteggiando l'auto davanti ad uno dei box;
(teste 16) vero che dal 2010, e Testimone_7
cioè da quando la figlia si è sposata, il sig. dorme nella camera della figlia ed ivi Pt_3 Pt_1
detiene tutti i suoi documenti e i suoi indumenti avendoli ivi trasferiti dalla camera matrimoniale rimasta in uso alla sig.ra ; (testi: 17) vero che in data CP_1 Testimone_5 Persona_1
22/9/2019, in occasione di un suo rientro in Italia, il sig. ha chiuso a chiave la porta della Pt_1
sua stanza che fino al 2010 era stata la stanza della figlia;
23) vero che nel mese di gennaio 2020 il sig. liquidatore di Impredil sas, ha portato nella casa coniugale beni presenti in azienda e Pt_1
più precisamente scrivania, armadietti, poltroncine, ecc.; 25) vero che la sig.ra ha pagato CP_1
tutte le spese della casa di LO ZO comprese le bollette per il periodo in cui il marito non si era ancora trasferito e quelle per il cane di proprietà del e provvedendo anche all'acquisto Pt_1
di una lavatrice come da doc. 38; (teste: 26) vero che da giugno 1989 i genitori Testimone_5
della convenuta, sigg. e , si sono occupati della sorveglianza e della manutenzione CP_1 Pt_2 ordinaria della casa coniugale dei coniugi nonché dell'accudimento dei nipoti mentre Pt_1
figlia e genero lavoravano;
(testi: 27) vero che più volte negli Testimone_5 Persona_1
anni e poi ripetutamente dal 2015 la sig.ra ha richiesto al genero sig. Tes_1 Parte_1 di restituirle l'importo di L. 50.000.000= consegnatogli nel dicembre 1999 affinché lo
[...]
investisse al meglio;
(testi: 28) vero che dal 2016 al 2022 la casa Testimone_5 Persona_1 in Corsica ha richiesto spese e tasse per € 19.247,15 come da prospetto prodotto sub. 41 che si rammostra al teste;
(teste: 29) vero che dal 2016 le spese per la casa in Corsica Testimone_5
sono state tutte sostenute dai figli dei sigg. e;
(testi: e 30) Pt_1 CP_1 Pt_3 Persona_1
5 Rg 1400-2025
vero che il sig. nel 2019 ha liquidato il socio della Alpi Imaging srl con sede in Gallarate Pt_1 versandogli € 150.000,00; (teste: dott. 31) vero che in data 9/12/1999 i sigg. e Tes_8 Pt_1
hanno acquistato un appartamento in LO ZO via Garibaldi per ciascuno dei due CP_1
figli, e , al rispettivo prezzo di L. 130.000.000 e di L. 125.000.000 con mutuo Per_1 Pt_3 ipotecario;
(testi: 33) vero che l'appartamento intestato a Testimone_5 Persona_1 [...]
è stato venduto al prezzo di € 125.000,00 con un ricavo di € 49.803,87 accreditato sul Tes_5
conto corrente cointestato ai genitori e ai figli ed interamente utilizzato dal sig. Parte_1
(testi: 35) vero che l'appartamento intestato a è Testimone_5 Persona_1 Persona_1 stato venduto al prezzo di € 160.000,00 con un ricavo netto, dedotto il mutuo residuo, di €
92.860,60 accreditato sul conto corrente cointestato ai genitori e ai figli ed interamente utilizzato dal sig. (testi: 36) vero che il mutuo degli Parte_1 Testimone_5 Persona_1
appartamenti intestati dai genitori ai figli si autofinanziava con i canoni di locazione;
(testi:
[...]
38) vero che dal 2007 al 28.11.2015 il sig. ha prelevato dal Tes_5 Persona_1 Pt_1 conto cointestato alla famiglia € 274.730,91 per acquistare titoli solo a sé intestati;
(testi:
[...]
39) vero che il sig. nel mese di giugno 2022 ha cambiato le Tes_5 Persona_1 Pt_1
chiavi di casa impedendo alla sig.a di accedervi per prendere le sue cose;
40) vero che da CP_1 quando è rientrato dall'Algeria il sig. ha evitato di incontrare la moglie in casa e di Pt_1
condividere con lei il pasto;
(testi: 41) vero che per tutto il Testimone_5 Persona_1
periodo del lockdown della primavera 2020 i sigg. e hanno vissuto insieme nella Pt_1 CP_1
casa coniugale;
(testi: 42) vero che nel novembre 2020 la sig.a Testimone_5 Persona_1
si è provvisoriamente trasferita a casa della figlia per aiutarla nella gestione della nipotina CP_1
stante le ripetute chiusure della scuola materna legate alla situazione pandemica;
(testi:
[...]
43) vero che il sig. ha incaricato la agenzia Tes_5 Persona_1 Parte_1
Immobiliare EO srls di Trarego Viggiona di promuovere la vendita degli appartamenti che sta realizzando a Trarego Viggiona come da docc. 42 e 43 che si rammostrano al teste;
(teste:
presso Agenzia Immobiliare EO srls Trarego Viggiona). Testi: - Testimone_9 [...]
via Carabelli 43/b Albizzate - via Carnelli 2 Cairate - via Tes_5 Persona_1 Testimone_7
Carabelli 43/b Albizzate - dott. via C. Battisti 10 Gallarate - Tes_8 Testimone_6
c/o CC Via Repossi 44 LO ZO - AT EO presso Agenzia Immobiliare
[...]
EO srls via Via XXV Aprile 12/A Trarego Viggiona nonché, ferma restando l'opposizione ai capitoli ex adverso dedotti per i motivi già esposti nella replica ex art. 183, VI c., n. 3 cpc: - nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 4: a) Vero che i sigg. e Parte_1
, in occasione dell'intervento subito da quest'ultima per carcinoma mammario del CP_1
2014, avevano deciso di donare la casa in Corsica ai figli Testi: Testimone_5 Persona_1
6 Rg 1400-2025
- nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 7; b) Vero che il sig. Testimone_7
ha dato la casa in Corsica in uso per le vacanze una volta al sig. Parte_1 Parte_4 che lavorava presso l'allora Banca Commercio e Industria di LO ZO, all'arch.
[...] di ST ZI ed un'altra volta ad un'amica con cui partecipava alle regate. Persona_2
Testi: arch. - nel denegato caso di Testimone_5 Persona_1 Persona_2
ammissione del capitolo avversario sub 12: c) Vero che durante il lockdown della primavera del
2020 mi sono occupata di recapitare alla casa di LO ZO via Santa Caterina 49 la spesa alimentare che mia mamma e mia nonna mi commissionavano telefonicamente Testi:
[...]
Indica a prova contraria sui capitoli di parte attrice denegatamente ammessi i testi: - Tes_5
via Carabelli 43/b Albizzate - via Carnelli 2 Cairate - Testimone_5 Persona_1 Testimone_7
via Carabelli 43/b Albizzate e a prova diretta sui capitoli sopra dedotti sub. a, b, c i testi
[...]
e arch. via Castiglioni 4 ST ZI. Tes_5 Persona_1 Testimone_7 Persona_2
B) DISPORRE indagini a mezzo polizia Tributaria al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale del sig. C) IN OGNI CASO rigettare tutte le istanze istruttorie Parte_1
avversarie dedotte sub B2 e B3 nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. di parte attrice disponendo. in caso di loro accoglimento, sia dato analogo ordine a: Via Trombini 3 Controparte_4
via Trombini 3 Controparte_5 Controparte_6
con sede legale in va Siena 12 LO ZO e unità locale a Sedrata in
[...]
Algeria ed all'Agenzia delle Entrate relativamente alle indicate società.
CONCLUSIONI PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, vista l'impugnazione presentata, rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il SI. con ricorso depositato in data 15.09.2021, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di ST ZI di dichiarare la separazione personale dalla SI.ra , economicamente CP_1
autosufficiente, con la quale si era sposato in data 23.05.1976 in Brunello (VA), e dalla cui unione sono nati due figli, (in data 26.05.1977) e (in data 26.05.1980) Persona_3 Persona_4
entrambi economicamente autosufficienti.
2. Si è costituita in giudizio in data 11.11.2021 la sig.ra che, nell'aderire alla domanda CP_1
sullo status, ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.500,00.
7 Rg 1400-2025
3. Il Tribunale di ST ZI, all'esito dell'istruttoria ove è stata anche disposta la c.t.u. contabile per accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti, con la sentenza n.
1327/2024 pubblicata in data 09/11/2024 ha così statuito :
- ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della sentenza;
- ha disposto a carico del di versare in favore della sig.ra , a titolo di assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento, l'importo mensile di € 1.500,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2021; ha compensato tra le parti 1/3 delle spese di lite;
- ha condannato il a rifondere alla la restante quota di 2/3 delle spese di lite Pt_1 CP_1 che liquida in complessivi € 4.985,33, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- ha posto a carico solidale delle parti il compenso liquidato al c.t.u. che, nei rapporti interni,
PONE a carico esclusivo del resistente.
4. Il SI. avverso la sentenza n. 1327/2024 del Tribunale di ST ZI ha proposto Pt_1 appello ritenendo la sentenza ingiusta sia sul capo afferente l'assegnazione di un assegno di mantenimento determinato nell'importo mensile di €1.500,00 sia sul capo con il quale sono state compensate per la le spese di lite e disposte a suo carico esclusivo le spese di TU. CP_1
Sulla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento l'appellante ha rilevato che il
Tribunale non ha tenuto conto che il rapporto coniugale tra le parti era cessato sin dal 2004 allorquando i coniugi vivevano separati in casa e che è risultata del tutto insussistente la prova sul
“tenore di vita matrimoniale” quale requisito necessario per la valutazione e la determinazione dell'assegno di mantenimento poiché la RA , che non ha fornito elementi probatori, CP_1
percepisce redditi propri (come dalla stessa dichiarato), avendo partecipazioni societarie in diverse società una delle quali risulta proprietaria di alcuni beni immobili (doc. 25) .
Sostiene l'appellante che, nel quantificare l'assegno di mantenimento, indicato quindi in €18.000,00 annui, non sono state adeguatamente valutati e comparati i suoi redditi con quelli della sig.ra che non ha dato alcuna dimostrazione di costi, oneri abitativi ed ulteriori oneri . CP_1
8 Rg 1400-2025
Osserva il che non può condividersi la valorizzazione del suo patrimonio per come Pt_1
riportata nella consulenza tecnica (vedasi conclusionale paragrafo C - pagg. da 3 a 6) in particolare:
A) per le valutazioni attribuite alle unità immobiliari di ST ZI e LO ZO il TU non ha verificato né le date di costruzione (rispettivamente sessant'anni e quarant'anni), né la necessità di effettuare opere di ristrutturazione;
per l'unità immobiliare ubicata in LO ZO non è stato considerato il gravame ipotecario esistente che risulta dall'atto notarile 1° agosto 2013 (doc. 177).
B) per le esposizioni debitorie della Impredil s.a.s., le responsabilità patrimoniali del socio accomandatario ( (vedasi docc. da 143 a 147). Pt_1
Aggiunge inoltre che, ai fini della assunta valorizzazione del patrimonio complessivo della RA
, il TU non ha tenuto alcun conto delle proprietà immobiliari della AFI s.r.l. e della Euro CP_1
Team s.a.s. (docc. 23 e 25) di cui ella ha partecipazioni societarie .
Sul motivo di appello alle spese di lite e di TU evidenzia il che la sig.ra è Pt_1 CP_1
risultata soccombente sulla domanda di addebito e sulle richieste istruttorie .
Conclude chiedendo: 1. la riforma della sentenza impugnata in relazione al assegno di mantenimento dando atto della sufficienza economica delle parti;
2. il rigetto di qualsiasi domanda di natura economica con riforma anche del capo di condanna alle spese di lite ed alla TU .
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello . CP_1
Sul motivo di censura riferito all'attribuzione dell'assegno di mantenimento ritiene l'appellata che il
Tribunale abbia tenuto in considerazione i redditi ed il patrimonio immobiliare di entrambi le parti e che comunque dalla relazione della TU è emersa la netta differenza sia del loro reddito annuale medio netto (12 mila Torno, 49 mila AZ) che del loro patrimonio immobiliare (73.500 mila
Torno, 900 mila AZ).
Evidenzia la sig.ra che il Tribunale ha valutato ai fini della determinazione e CP_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento : la durata del matrimonio (celebrato nel 1976) , la professione del sig. uale imprenditore edile mentre lei è pensionata ( di anni 71) , la Pt_1 casa coniugale , da lei lasciata, di proprietà del marito che ci continua a vivere;
all'esito quindi delle risultanze della TU, che ha appurato il divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi e l'impossibilità per lei di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stato accertato che il sig. ha avuto, nel quinquennio 2018-2022- delle entrate fisse nette Pt_1 mensili ammontanti ad €4.900,00 oltre ad ulteriori entrate non ricorrenti o occasionali per €
9 Rg 1400-2025
534.000,00 pari ad ulteriori € 8.900,00 mensili e così per un totale di € 13.800,00 mensili di talché la quantificazione dell'assegno di mantenimento in € 1.500,00 non appare affatto sproporzionata;
aggiunge , inoltre che lei ha fornito la prova dei costi ed oneri abitativi (vedasi pag. 67 della TU) producendo in giudizio, come doc. 92 il contratto di locazione (doc. 102 Contratto di locazione.pdf)
e poco prima della sentenza di primo grado ha anche dovuto chiedere un finanziamento con cessione del quinto della pensione (doc. 102 bis FINANZIAMENTO 10 settembre 2024.pdf).
Sul secondo motivo di appello riferito alle spese di lite disposta dal Tribunale (seppure per 2/3) osserva che la statuizione tiene conto della soccombenza del ispetto alla domanda del Pt_1 contributo economico da lei e quindi la soccombenza giustifica la condanna dell'odierno appellante all'integrale pagamento delle spese di TU.
Conclude la chiedendo di rigettare l'appello proposto con conseguente conferma della CP_1
sentenza n. 1327/2024 del Tribunale di ST ZI.
6. Con decreto presidenziale del 12.05.2025 è stata fissata la trattazione della causa all'udienza del 09.10.2025 ove nessuno è comparso, in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza;
la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene , quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
L'appello proposto dal sig. limitatamente alla riforma della sentenza nella parte Pt_1 relativa alla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento ed alle spese di lite e
TU è parzialmente fondato.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
10 Rg 1400-2025
L'assegno di mantenimento è un importo mensile che il coniuge più benestante deve versare all'altro dopo la separazione ed è volto a garantire lo stesso tenore di vita di quando la coppia era sposata;
il tenore di vita è a tutti gli effetti lo stile di vita della famiglia tenuto durante la durata del matrimonio e viene, generalmente, individuato considerando sia per le spese sostenute che per le abitudini dei coniugi e dei figli;
a titolo esemplificativo sono considerati indicativi le vacanze, le attività svolte nel tempo libero, le scuole frequentate, gli hobbies, i budget destinati alle più svariate tipologie di acquisto.
Tratteggiare compiutamente il tenore di vita della famiglia è essenziale come parametro da utilizzare, tra gli altri, per individuare l'entità del contributo al mantenimento dovuto al coniuge in sede di separazione .
Il tenore di vita potenziale della coppia corrisponde all'effettiva capacità economica e si valuta in base ai redditi ed alle altre utilità patrimoniali percepite e possedute;
esso può variare da quello reale in quanto marito e moglie, nonostante abbiano una situazione economica agiata, possono decidere di seguire uno stile di vita morigerato ed orientato al risparmio.
Ed ancora secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il sostegno economico post- separazione è legittimamente riconosciuto se, e nella misura in cui, vi sia effettiva necessità che derivi da una reale impossibilità di provvedere al proprio mantenimento;
ed ancora si conferma che la valutazione del giudice non deve basarsi su ipotesi astratte, bensì sull'analisi di circostanze concrete, quali età, stato di salute, esperienze professionali, disponibilità di posizioni lavorative e ambito territoriale.
Il giudice di merito è chiamato a verificare con attenzione l'esistenza di un effettivo squilibrio patrimoniale e reddituale e, contestualmente, il comportamento processuale di chi rivendica l'assegno : se viene appurato che la mancanza di redditi è imputabile a scarsa iniziativa o addirittura a un rifiuto ingiustificato di proposte lavorative adeguate, la richiesta di mantenimento non potrà essere accolta .
Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come ad uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo, ma al contempo esige che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno;
in definitiva, l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a coprire ciò che l'istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.
11 Rg 1400-2025
Fatte questa premesse la Corte, sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene che la motivazione della sentenza in punto di determinazione dell'assegno risulta essere esente da censure ma che , in punto di quantificazione la sentenza vada parzialmente riformata .
Ebbene dalla TU di primo grado, che ha esaminato gli anni dal 2018 al 2022 allorquando i coniugi non vivevano più insieme è emerso che :
1. i signori e hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 maggio CP_1 Pt_1
1976 e, quando il rapporto coniugale nel 2015 ha iniziato ad incrinarsi, il el 2016 si è Pt_1 trasferito , per motivi di lavoro, in l'Algeria ove è rimasto sino al 2019 allorquando è rientrato a
LO ma la convivenza era ormai cessata.
2. Il sig. è pensionato dal 2022 e percepisce la pensione dall'INPS e dalla Cassa Pt_1
Geometri dell'importo di € 19.352,24 annui netti;
2.A) ha svolto e svolge tuttora l'attività di imprenditore con compensi di amministratore. Per
l'anno il 2021 periodo di imposta 2020 ha documentato un reddito annuo netto di € 38.765,00 ; per l'anno 2022 periodo di imposta 2021 ha documentato un reddito annuo netto di € 40.542,00; per l'anno 2023 periodo di imposta 2022 ha documentato un reddito annuo netto di € 61.185,00.
2.B) possiede immobili nei Comuni di ST ZI e LO ZO valutati nell'insieme , tenendo conto della quota di possesso, in complessivi € 414.810,25
2.C) possiede terreni nei Comuni di LO ZO, Samarate e Vizzola Ticino il cui valore complessivo, tenendo conto della quota di possesso, ammonta ad €209.433,43.
2.D) è proprietario per la quota 1/2 dell'unità immobiliare in ST ZI, Via Valenza n. 4, identificata al catasto fabbricati come Abitazione: sezione BU, foglio 23, particella 18731, sub 1, piano S1 – T, categoria catastale A/3, classe 03, consistenza 5 vani, rendita euro 464,81; - Box: sezione BU, foglio 23, particella 18732, sub 9, piano T, categoria catastale C/6, classe 07, consistenza 13 mq, rendita euro 69,15;
2.E) è proprietario di una quota intera dell'unità immobiliare in LO ZO, Via Santa Caterina
n. 49, identificata al catasto fabbricati come segue: - Abitazione: sezione LO, foglio 14, particella
559, sub 2, piano S1 – T – 1, categoria catastale A/2, classe 04, consistenza 10 vani, rendita euro
929,62; - Abitazione: sezione LO, foglio 14, particella 559, sub 3, piano S1 – T, categoria catastale
A/2, classe 04, consistenza 3 vani, rendita euro 278,89; - Seminterrato/Box: sezione LO, foglio 14,
12 Rg 1400-2025
particella 559, sub 4, piano S1, categoria catastale C/6, classe 03, consistenza 133 mq, rendita euro
206,07;
2.F) è proprietario di una quota intera dell'immobile in LO ZO, Viale Giovanni XXIII, identificato al catasto fabbricati come segue: - sezione LO, foglio 14, particella 11263, sub 1, piano
S1, categoria catastale C/6, classe 06, consistenza 13 mq, rendita euro 34,24;
3.G) è proprietario di diversi terreni (qualità semin arbor, seminativo, prato, bosco ceduo) nei
Comuni di LO ZO, Samarate e Vizzola Ticino;
3.H) è proprietario di 1/2 di un immobile sito in Corsica, acquistato in comproprietà con la RA che detiene l'usufrutto ; CP_1
3.I) - al 31.12.2022 è risultato titolare di alcuni rapporti bancari:
- Conto corrente acceso presso INTESA SANPAOLO n. 1000/1180 € 39.356,93;
- Conto corrente acceso presso Banca MEDIOLANUM n. 1692 569 € 13.811,46;
- Conto corrente acceso presso BANCO BPM n. 2031 € - 7,80 ;
- Conto corrente acceso presso CREDIT AGRICOLE n. 51141515010 (a settembre 2022) € 11,85 ;
- Conto corrente acceso presso n. 42488393 € 58,02 totale € 53.218,61 CP_7
3.L) ha richiesto in data 17.10.2019 un finanziamento bancario dell'importo di euro 30.000,00 con
SA AN per la durata 120 mesi;
3.M) ha ceduto il 50% della Alpi Imaging S.r.l. alla società Imaging Medical Service S.r.l. al prezzo di euro 155.000 incassato;
3.N) - detiene il 100% della società (socio unico) che si occupa di Controparte_4
acquisizione, vendita, permuta nonché di costruzione, demolizione, ricostruzione e ristrutturazione di immobili;
3.O) detiene il 25% della società Controparte_6
al 25% (stessa percentuale della sig.ra ).
[...] CP_1
4. la sig.ra è pensionata e percepisce un importo annuale di €12.789,01 pari ad un netto CP_1 mensile di € 1.044,81;
13 Rg 1400-2025
4.A) è proprietaria della quota 1/4 dell'unità immobiliare in , via Don Carlo Gnocchi Testimone_3
n. 2, int. 14, foglio 5, particella 325, sub 2, piano T – 1S, categoria catastale A/3, classe 04, consistenza 5,5 vani, rendita euro 369,27;
4.B) - è proprietaria della quota 1/2 del terreno in , qualità seminativo, foglio 6, Testimone_3
particella 360, classe 01, consistenza 13 mq, 980 are, reddito domenicale euro 6,33, reddito agrario;
4.C) - è proprietaria del solo diritto di usufrutto della quota di 1/2 di un immobile sito in Corsica nel Comune di Lumio (Haute Corse la cui nuda proprietà è stata donata ai figli e;
Per_1 Pt_3
4.D) è titolare di un conto corrente acceso presso FINECO BANK n. 2965876 che nel 2022 aveva un saldo di € 26.186,47 e di un conto corrente acceso presso n. 43635337 (ex UBI CP_7
Banca c/c n.0072) con un saldo di € 9.981,16
4.E) - in qualità di rappresentante legale e titolare effettivo della AFI S.r.l. ha richiesto in data
05.07.2018 un finanziamento di euro 60.000,00 concesso dalla (durata di 60 Controparte_8
mesi terminato nel 2023) .
4.F) - detiene il 25% Controparte_6
che si occupa di costruzioni edili in genere per conto proprio e di terzi;
4.G) - detiene il 75% della
AFI S.R.L che si occupa di gestione di ambulatori medici, medico-estetici, nonché della gestione di centri dotati di apparecchiature elettromedicali, di gestione di centri di ginnastica per la riduzione e lo sviluppo programmato del peso del corpo mediante attrezzi da palestra;
4.H) detiene il 42% della Euro – Team di AZ DA & C. sas che ha per oggetto l'industria delle costruzioni edili in genere, in conto proprio e/o di terzi, la fornitura di servizi per l'edificazione di opere su incarico di committenti,;
4.I detiene il 0.56% della si occupa di trattamento fisico e manuale finalizzato alla Parte_5
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione ed allo snellimento della persona
4.L sostiene dal 2022 il pagamento del canone di locazione annuo pari all'importo di € 7.200,00 per un mensile di € 600,00 .
In considerazione delle risultanze della TU da cui è emerso uno squilibrio patrimoniale e reddituale fra i coniugi, deve osservarsi che la sig.ra , che dal novembre 2019 ha CP_1 abbandonato l'abitazione coniugale di proprietà dell'appellante, non ha provato quale fosse il tenore di vita goduto durante gli anni di vita matrimoniale avendo omesso di documentare le spese della famiglia (sia quelle periodiche che quelle estemporanee) anche attraverso la produzione di
14 Rg 1400-2025
fatture di acquisti, scontrini, bollette delle utenze ecc. atteso che, la TU espletata, si è limitata ad analizzare il periodo di vita delle parti dal 2018 al 2022 analizzando gli estratti dei conti correnti ed investimenti finanziari, azionari o obbligazionari, polizze assicurative e proprietà immobiliari allorquando i coniugi erano già di fatto separati poiché nel 2016, quando il rapporto Pt_1 coniugale era già in crisi, si è trasferito per lavoro in l'Algeria rientrando in Italia nel 2019 quando la sig.ra aveva già lasciato la casa coniugale di proprietà del marito. CP_1
A parere della Corte quindi è corretto, in virtù comunque di uno squilibrio economico fra i coniugi, il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento sebbene la CP_1
quantificazione operata dal Tribunale non sia adeguata ritenendo congruo quantificare un assegno mensile di € 700,00 tenuto conto della pensione dalla stessa percepita nonché della compartecipazione che ella ha nelle diverse società .
Con riferimento al secondo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese .
In ragione del parziale accoglimento del gravame il rapporto di soccombenza tra le parti ( lui chiedeva la separazione lei chiedeva l'addebito e l'assegno di mantenimento ) obbliga il giudice dell'appello ad una rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e depone nel senso di una complessiva compensazione.
Si ritiene di disporre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese della TU la cui prestazione è stata disposta dal Tribunale al fine di accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi anche per la determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1
1327/2024 pubblicata in data 09.11.2024 dal Tribunale di ST ZI all'esito del giudizio RG
n. 4379/2021 di separazione giudiziale così provvede :
15 Rg 1400-2025
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto :
A) determina nell'importo di € 700,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed in favore della sig.ra ; Parte_1 CP_1
B) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno il compenso della TU di primo grado;
C) compensa interamente fra le parti le spese di lite del primo grado e del presente gravame.
Così deciso in Milano 9 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
RA SS IO NZ
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