Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/01/2023, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00480/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12459/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12459 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariantonietta Viteritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
della Determinazione Dirigenziale n. Repertorio -OMISSIS- dell' -OMISSIS-, n. Protocollo -OMISSIS-, dell' -OMISSIS- di Roma Capitale, Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, Direzione Politiche Abitative, U.O. Assistenza Alloggiativa, P.O. Coordinamento e gestione amministrativa e/o sociale di tutte le attività correlate all'emergenza abitativa e alla gestione e dismissione dei CAAT, con riferimento alle -OMISSIS- e -OMISSIS-, Servizio Gestione C.A.A.T. e Contenzioso, Ufficio Contenzioso relativo ai C.A.A.T. e alle Misure di sostegno alla locazione, notificata al ricorrente in data 27.09.2021, avente ad oggetto " -OMISSIS--OMISSIS- - Revoca dal servizio di assistenza alloggiativa temporanea presso la struttura residenziale convenzionata con l'Amministrazione Capitolina – Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.) – “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sito in Roma, -OMISSIS-, nei confronti del nucleo familiare della Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, nata a-OMISSIS-(-OMISSIS-), il-OMISSIS-, cod. fisc.-OMISSIS- e di tutti coloro che si trovino all'interno dell'alloggio. Accesso e sgombero. Restituzione somme", a firma del Direttore-OMISSIS-, (Doc. 1) e, per quanto qui di rilievo:
- la “Comunicazione di avvio del procedimento di revoca del servizio di assistenza alloggiativa” del 25.10.2018, prot. -OMISSIS-, non conosciuto dalla ricorrente;
- la “Comunicazione di avvio del procedimento di accesso e sgombero dal servizio di assistenza alloggiativa temporanea c/o C.A.A.T. “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sito in Roma, -OMISSIS- - ai sensi della L. 241/90 e s.m. nei confronti del nucleo familiare della Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, nata a-OMISSIS-(-OMISSIS-), il-OMISSIS-, e richiesta risarcimento danni”, Prot. N. -OMISSIS-, redatta dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative - Ufficio Contenzioso C.A.A.T., notificato al ricorrente in data 13/11/2019 (Doc. 2);
nonché di ogni atto precedente, presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorchè non ancora conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, ammessa a fruire, insieme al proprio nucleo familiare (composto dal figlio e del di lei compagno), del servizio di assistenza alloggiativa temporanea presso il “C.A.A.T.” di “-OMISSIS-”, è insorta avverso il provvedimento i cui estremi sono riportati in epigrafe, con il quale il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale ha comminato la revoca del suddetto servizio e intimato lo sgombero anche forzoso dell’alloggio, in applicazione delle disposizioni di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 150/2014, all. A, n. 13/2017, artt. 8, 10 e 12, nonché 14 e 17, e n. 110/2018, punto 1. La revoca era motivata in ragione del fatto che “ la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- è stata esclusa dalla graduatoria del Buono casa per non aver presentato, nei tempi previsti (i.e, 20 marzo 2017) , domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggio ERP ”.
2. La parte rappresenta, in punto di fatto, che la domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) era stata presentata nel 2013 dal proprio compagno “ all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Abitative - -OMISSIS-, Roma, che non rilasciava ricevuta ” (cfr. pag. 4 del ricorso), e ad essa avevano fatto seguito le richieste di assegnazione del Buono Casa nonché di accesso al servizio SASSAT (versate in atti rispettivamente ai docc. 6 e 7).
In diritto deduce i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione della D.G.C. n. 150/2014 e relativo “Piano di intervento per il sostegno abitativo” di Roma Capitale; della D.G.C. n. 359/2015 e n. 13/17 e della D.G.C. n. 110/18 di Roma Capitale ”.
La revoca sarebbe stata illegittimamente comminata sulla base di un presupposto erroneo, rappresentato dalla mancata presentazione, nei tempi previsti, della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di alloggio ERP, con conseguente esclusione dalla graduatoria del Buono Casa, considerata l’avvenuta presentazione della medesima domanda ad opera del compagno della ricorrente, rientrante nello nucleo familiare ammesso a fruire del servizio di assistenza abitativa. In ogni caso, la misura si appaleserebbe manifestamente ingiusta e irragionevole, oltre che priva di riscontro nella disciplina di riferimento dei C.A.A.T. di cui al “ Piano di Intervento per il Sostegno Abitativo per il biennio 2014/2015 ”, approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 2014;
II) “ Illegittimità dei provvedimenti per carenza di istruttoria e violazione degli artt. 10 bis e 6, comma 1, lett. B) L.n. 241/90 ”.
La parte lamenta che l’amministrazione capitolina non avrebbe tenuto conto delle osservazioni scritte presentate dall’interessata in sede procedimentale (anch’esse versate in atti), ritenute dall’Amministrazione non conferenti in quanto “ dallo studio del fascicolo risulta che il nucleo abbia modificato la residenza ”, e tale motivazione non sarebbe comprensibile in ragione del fatto che sia la ricorrente sia il suo compagno risultano aver avuto la propria residenza presso il C.A.A.T “-OMISSIS-”;
III) “ Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della erroneità dei presupposti, del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, della carenza di motivazione, della contraddittorietà con altri atti della stessa P.A. e con la ratio legis della normativa in materia di assistenza abitativa, della illogicità, della irragionevolezza, della indeterminatezza e della ingiustizia manifesta ”.
La determinazione di revoca lederebbe l’affidamento nutrito dalla ricorrente in merito alla regolarità della propria posizione, essendo stata destinataria, in passato, di provvedimenti di trasferimento, dapprima presso il C.A.A.T. “Romanina 1” e successivamente presso il C.A.A.T. “-OMISSIS-” (cfr. docc. 8 e 11). Oltretutto, il secondo atto di trasferimento menzionava una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del servizio di assistenza alloggiativa contrassegnata con “Prot. -OMISSIS- del 25.10.2018”, che tuttavia la ricorrente riferisce non esserle stata mai notificata e che viene parimenti gravata. Lamenta, altresì, che la motivazione recata dalla comunicazione di avvio del procedimento di accesso e sgombero di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-, notificata in data 13.11.2019, in cui si contestava il mancato inserimento del nucleo familiare nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di ERP (Bando 2012) per non aver mai presentato la domanda di partecipazione, sarebbe difforme da quella addotta a fondamento del provvedimento conclusivo dello stesso iter procedimentale (in quanto invece fondato sull’esclusione dalla graduatoria del Buono Casa per mancata presentazione, nei tempi previsti, della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di alloggio ERP).
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio e, con memoria del 17 dicembre 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso, atteso che, diversamente da quanto affermato, nessuna domanda di assegnazione di alloggio ERP era stata presentata nel corso del 2013, dovendo peraltro detta domanda essere trasmessa unicamente a mezzo raccomandata A/R, come previsto dalla D.D. n. 725 del 31 dicembre 2012. La medesima domanda sarebbe stata presentata solo in data 25 novembre 2019. Eccepisce, inoltre, che nessun legittimo affidamento poteva essere nutrito in merito alla fruizione del servizio, per sua natura temporaneo e non definitivo, avendo peraltro l’Amministrazione disposto il trasferimento del nucleo familiare nelle more dell’avvio del procedimento di revoca.
4. Con ordinanza n. 7526/2022 del 22 dicembre 2021, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente, in ragione della dubbia “ legittimità del nesso consequenziale, operante in via automatica, tra la mancata presentazione nei termini della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di alloggio ERP e la decadenza dal servizio di assistenza alloggiativa temporanea (C.A.A.T.), prevista da norma della quale è ipotizzabile la disapplicazione, in quanto nella sostanza regolamentare ”.
5. In vista della pubblica udienza l’Amministrazione ha depositato memoria illustrativa, in cui insiste per il rigetto del ricorso alla luce della natura necessariamente temporanea del servizio di assistenza alloggiativa, che renderebbe del tutto legittima la previsione di un termine di decadenza entro il quale presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP.
6. In data 28 novembre 2022 la ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
7. Sempre in vista della pubblica udienza, la parte ha depositato in giudizio la nota con cui il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative la convocava per il giorno 5 dicembre 2022, nell’ambito del procedimento per l’assegnazione di un alloggio ERP, nota di cui, tuttavia, la difesa comunale, con atto del 16 dicembre 2022, ha contestato la rilevanza ai fini della controversia che occupa, trattandosi unicamente di convocazione “ finalizzata esclusivamente alla verifica, effettuata nei confronti di tutti gli occupanti del CAAT di Via -OMISSIS-, di eventuali requisiti per un utile scorrimento nella graduatoria ERP (…) da inquadrarsi unicamente nella procedura di chiusura della struttura di -OMISSIS- ”, la quale “ niente ha a che vedere con i contenuti della DD di revoca del servizio di assistenza alloggiativa impugnata dall'interessata, avvenuta nel giugno 2021 (…) ”.
8. Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 19 dicembre 2022 e trattenuto in decisione.
9. Il gravame è meritevole di accoglimento.
10. Si precisa, preliminarmente, che non è stato fornito un minimo indizio di prova in merito all’effettiva presentazione, già nel corso del 2013, della domanda di assegnazione di alloggio ERP, che la ricorrente asserisce essere stata depositata “a mano” dal proprio compagno, ossia uno dei componenti del nucleo familiare ammesso a fruire del servizio di assistenza alloggiativa temporanea.
Tale circostanza, del resto, è stata puntualmente confutata dalla difesa comunale, che ha versato in atti un rapporto dell’Amministrazione capitolina in cui si attesta che “ agli atti non risulta alcuna domanda di ERP bando 2012 formulata ” dal compagno della ricorrente (cfr. doc. 7 dep. il 17 dicembre 2021).
Sicché, risulta priva di pregio la censura di eccesso di potere per erroneità del presupposto fattuale posto a fondamento del gravato provvedimento di revoca, per come dedotta con il primo mezzo.
11. Con il medesimo motivo di ricorso la parte ulteriormente lamenta la manifesta ingiustizia e irragionevolezza del provvedimento di decadenza, per non avere l’Amministrazione comunque tenuto conto che il servizio era prestato nei confronti dell’intero nucleo familiare della parte, ossia nei confronti di soggetti che incontestabilmente versavano in condizioni di disagio.
Tale censura è stata ulteriormente articolata nella memoria di replica del 28 novembre 2022, in cui si lamenta che l’atto oggetto di impugnativa sarebbe “ gravemente e palesemente in contrasto con i fondamentali principi riconosciuti a livello nazionale ed europeo in materia di diritto all’abitazione, negandosi, di fatto, tale diritto alla ricorrente, nonostante la stessa versi in quelle condizioni di particolare fragilità cui la misura è finalizzata a dare risposta ”.
Il Collegio ritiene che le deduzioni di parte siano meritevole di positivo apprezzamento.
Giova precisare che l’impianto motivazionale del provvedimento oggi impugnato poggia unicamente sulla rilevata esclusione dalla graduatoria del Buono Casa per mancata presentazione “ nei tempi previsti ” della domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggio ERP (bando 2012).
Nel dettaglio, la tempistica invocata dall’Amministrazione è quella contemplata dalla D.G.C. n. 13 del 2017, richiamata in parte motiva, che, al punto 8, aveva fissato “ il termine del 20 marzo 2017 affinché i nuclei familiari presenti nei C.A.A.T. possano presentare, nei modi previsti dal Bando Generale per l’assegnazione alloggi di ERP anno 2012, l’apposita domanda di assegnazione alloggio ERP, al fine di non incorrere nella decadenza dal servizio di assistenza alloggiativa in emergenza ”.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale previsione, nella misura in cui correla all’inutile decorso del ridotto termine ivi fissato la decadenza dal servizio di assistenza alloggiativa temporanea, in via del tutto automatica e generalizzata, sia irragionevole e sproporzionata, attribuendo esclusivo rilievo all’espletamento di incombenti formali, a discapito delle esigenze sostanziali e in maniera del tutto avulsa dalle specificità del caso concreto, così finendo anche per contraddire, in radice, la logica che presiede il servizio di cui trattasi.
12. Si precisa che, dall’attenta lettura degli scritti difensivi, si evince che la parte non ha mai inteso contestare la natura temporanea del servizio di assistenza alloggiativa, profilo su cui la difesa capitolina particolarmente insiste (v., da ultimo, quanto controdedotto con la memoria illustrativa del 14 novembre 2022), né il Collegio intende disconoscere tale aspetto.
Trattasi, infatti, di prestazioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in situazioni di disagio e fragilità sociale, offrendo loro, a completo carico dell’amministrazione, una sistemazione di natura temporanea in strutture private in locazione o sovvenzionate, e dunque una “ adeguata assistenza abitativa transitoria ” (così deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005, istitutiva dei C.A.A.T., richiamata nella successiva D.G.C. n. 150/2014, versata in atti dalla difesa capitolina).
Sotto questo profilo, dunque, è da reputarsi del tutto scevra da vizi l’imposizione di adempimenti posti a carico dei beneficiari del servizio, funzionali a consentire il graduale passaggio verso differenti soluzioni abitative, incentrate su percorsi di locazione a canone agevolato, con conseguente “ superamento dei (…) Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T. e (…) trasformazione degli interventi di sostegno abitativo erogati in assegnazione di alloggi di ERP o in contributo all’affitto per gli aventi diritto ” (così deliberazione n. 368 del 13 settembre 2013, anch’essa richiamata nel preambolo della citata D.G.C. n. 150/2014).
Di per sé e in via del tutto astratta, dunque, la previsione di oneri e formalità a carico dei soggetti ospitati nei C.A.A.T. è ragionevole e non sproporzionata.
Ciò che occorre attentamente vagliare, invece, sono le modalità concretamente individuate dall’Amministrazione per “gestire” la fase di transito verso soluzioni abitative alternative alla permanenza presso i C.A.A.T.
È necessario, infatti, che il passaggio avvenga attraverso forme e tempistiche che, se da un lato tengano in adeguata considerazione i legittimi obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, dall’altro lato non risultino eccessivamente rigidi e irragionevolmente penalizzanti per gli interessati, bilanciando adeguatamente i contrapposti interessi in gioco.
13. Tanto doverosamente chiarito, il Collegio è dell’avviso che la previsione dettata dal punto 8 della D.G.C. n. 13/2017 e richiamata nella parte motiva del gravato provvedimento, che àncora automaticamente la decadenza dal servizio al mancato, tempestivo espletamento di un adempimento di ordine formale (quale la presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che andava trasmessa entro il 20 marzo 2017), non sia in linea con le sopra indicate coordinate interpretative.
Tale decadenza automatica e “indistinta”, infatti, finisce per assumere una portata autenticamente sanzionatoria, in assenza, tuttavia, dei necessari requisiti di ragionevolezza e proporzionalità: la stessa di fatto punisce chi non ha tempestivamente espletato i prescritti incombenti formali, pur rientrando nelle condizioni normativamente previste per godere dell’assistenza alloggiativa, e dunque presentando i requisiti di ordine sostanziale previsti dalla stressa Amministrazione, e indipendentemente anche dalle specificità che connotano ciascuna fattispecie concreta.
La natura sanzionatoria della misura in esame, del resto, trova testuale conferma nel preambolo della medesima determina, che significativamente chiarisce che “ l’attuale disciplina, prevista dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 150/2014, pur imponendo a coloro che sono assistiti in emergenza alloggiativa l’obbligo di presentare la domanda per i Bandi Generali per l’assegnazione di alloggio di ERP (…) non prevede la correlata sanzione in caso di mancata presentazione della domanda prescritta ”, ravvisando la necessità di “ procedere alla modifica di quanto sopra, integrando (lo) con l’aggiunta del seguente periodo: «la decadenza automatica dal servizio di assistenza alloggiativa in emergenza (…) nei confronti di tutti coloro che non abbiano presentato domanda per l’ottenimento in assegnazione di un alloggio di ERP, prevedendo il termine del 20 marzo 2017 per presentare la domanda di assegnazione di alloggio di ERP in locazione – Bando Generale 2012» ”.
Trattasi di un approccio eccessivamente formalistico che svilisce la doverosa considerazione da accordarsi, volta per volta, alle peculiarità di ciascuna specifica situazione personale.
Una misura così congegnata finisce anche per contraddire radicalmente la natura assistenzialistica e solidaristica che connota l’istituto di cui trattasi.
Come già ampiamente messo in luce della giurisprudenza, anche di questa Sezione, infatti, l’assistenza alloggiativa consiste in prestazioni di carattere socio-assistenziale ascrivibili: i) all’art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, secondo cui “ al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali ”; ii) alla l. 8 novembre 2000, n. 328, c.d. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociale”, la quale, esplicitamente richiamando gli artt. 2, 3 e 38 Cost. “ indica, fra le precipue finalità del sistema dei servizi sociali, quella di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali, da condizioni di non autonomia ”; iii) alla L.R. Lazio 10 agosto 2016, n. 11, che ha disciplinato ex novo il “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” della Regione Lazio (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, II quater, 4 novembre 2021, n. 11333).
In particolare, il servizio in esame risponde all’esigenza “ (…) pressante, delicata e meritevole della massima considerazione - di fronteggiare situazioni di emergenza alloggiativa di nuclei familiari che versino in condizioni di fragilità sociale, con il rischio di tradursi in situazioni di disagio individuale e familiare ” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 3 ottobre 2022, n. 12485).
In quest’ottica, è stato efficacemente e del tutto condivisibilmente argomentato che l’attività amministrativa espletata nella gestione dei servizi sociali, tra cui appunto rientra anche quello in esame, deve essere improntata al necessario rispetto dei “ criteri della humanitas e della benignitas ” (così Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2014, n. 3719).
Se questa è la logica che deve presiedere l’operato dell’Amministrazione nella materia di cui trattasi, è evidente che l’imposizione – sia pure di per sé legittima, come sopra argomentato – di oneri e formalità in capo ai beneficiari del servizio non può tradursi in un’automatica e generalizzata decadenza, motivata unicamente in ragione della mancata osservanza delle tempistiche all’uopo fissate, e dunque per ragioni meramente formalistiche, senza tener conto dell’accertata persistenza di condizioni di fragilità socio-economico e di disagio abitativo.
A rendere ancora più evidente l’irragionevolezza della previsione in esame è anche l’eccessiva esiguità del termine (20 marzo 2017) ivi previsto: se si considera, infatti, che la delibera in esame era stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 febbraio 2017 fino al 28 febbraio 2017, divenendo esecutiva “ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 febbraio 2017 ”, la data del 20 marzo 2017 cadeva prima che fosse decorso un lasso temporale da considerarsi sufficiente e ragionevole a prendere contezza dei contenuti della determina e attivarsi per porre in essere i conseguenti adempimenti, dovendosi ritenere non congruo, a tale scopo, un termine, quale quello di cui trattasi, inferiore ai 30 giorni.
La previsione in esame - che rappresenta l’atto presupposto rispetto al provvedimento gravato nella presente sede - risulta dunque inficiata da vizi di manifesta irragionevolezza e difetto di proporzionalità, e come tale va disapplicata in parte qua , ossia nella misura in cui illegittimamente correla la decadenza dal servizio di assistenza alloggiativa al decorso del termine del 20 marzo 2017, in via di mero automatismo.
Il Collegio, infatti, come già ipotizzato nell’ordinanza cautelare n. 7526/2022, ritiene esistenti gli estremi per disapplicare la previsione di cui trattasi, nell’esercizio di un potere che, come da giurisprudenza oramai consolidata, compete al giudice amministrativo in via officiosa (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 202, id., sez. V, 4 febbraio 2019, n. 821).
La previsione in esame, infatti, ha una chiara portata regolamentare, inquadrandosi nell’ambito di quelle previsioni dettate dalla D.G.C. n. 13 del 2017 al fine di modificare le precedenti delibere di Giunta con le quali erano state disciplinate condizioni e modalità di fruizione del servizio di assistenza alloggiativa temporanea (tra cui soprattutto la D.G.C. n. 150/2014, come si è visto).
Nel senso della natura normativa di dette disposizioni, del resto, depone anche il preambolo della medesima determina n. 13/2017, in cui si richiama la necessità “ sul piano prettamente giuridico, (di) introdurre ulteriori “strumenti giuridico/organizzativi”, modificando, parzialmente, le disposizioni contenute nelle citate deliberazioni giuntali nn. 150/2014 e 359/2015 (…) ”, oltre alla motivazione del gravato provvedimento, che appunto richiama il termine “normativamente” previsto del 20 marzo 2017.
14. Ciò posto, anche il provvedimento impugnato con il presente ricorso, in quanto meramente applicativo della richiamata previsione (che, come detto, ne costituisce il sostrato normativo), risulta parimenti affetto dai medesimi vizi di manifesta irragionevolezza e difetto di proporzionalità.
In ossequio a tale previsione, infatti, è stata comminata nei confronti della ricorrente, in via del tutto automatica, la revoca del servizio, senza tuttavia tener minimamente conto né dell’effettiva e persistente condizione di disagio abitativo in cui versava l’interessata e il suo nucleo familiare (circostanza, questa, mai contestata dall’Amministrazione), né, soprattutto, delle peculiarità del caso in esame.
È incontestato, infatti, che la parte non è rimasta mai completamente inerte, essendo documentato in atti che il suo compagno (ammesso anch’esso a fruire del servizio di assistenza alloggiativa quale componente del nucleo familiare della Sig.ra -OMISSIS-) aveva comunque presentato, nell’ordine: i) richiesta di attestazione buono casa; ii) domanda di accesso al “SASSAT”; iii) domanda per l’assegnazione di alloggio ERP.
Ebbene, tali elementi non sono stati adeguatamente considerati e valorizzati in sede procedimentale.
In particolare, seppure la domanda di assegnazione di alloggio ERP sia stata presentata oltre il termine del 20 marzo 2017, in ogni caso è pacifico che la stessa è stata comunque inoltrata prima dell’adozione della determina conclusiva, sicché a quella data l’interessata aveva pur sempre soddisfatto la condizione prevista dalla disciplina comunale per la permanenza nel servizio di assistenza alloggiativa.
Tanto che, come rappresentato a ridosso dell’udienza di discussione del ricorso, la medesima era stata convocata presso il Dipartimento delle Politiche Abitative del Comune in conseguenza dello scorrimento della graduatoria ERP.
L’adempimento formale, previsto dalla disciplina di riferimento a pena di decadenza, nei fatti è stato dunque espletato.
La circostanza che tale formalità sia stata posta in essere solo dopo l’avvenuta ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca non assume rilievo dirimente: ciò che conta, nella logica della transitorietà che ontologicamente connota le prestazioni socio-assistenziali in esame, è il fatto che, in ogni caso, la domanda di assegnazione di un alloggio ERP sia stata comunque presentata, manifestando in tal modo la volontà dell’interessata di transitare verso forme di locazione a canone calmierato, secondo gli indirizzi programmatici e operativi predeterminati dall’Amministrazione.
Il gravato provvedimento, dunque, ha fatto malgoverno dei sopra richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità, che concretano il superiore canone di buon andamento che deve costantemente informare l’attività amministrativa, con un approccio formalistico e connotato da eccessiva rigidezza e inflessibilità: è stato infatti valorizzando unicamente l’inutile decorso di un termine (del resto troppo esiguo), a discapito del doveroso apprezzamento da riservare alle esigenze di ordine sostanziale (di fragilità e disagio abitativo) e alle specificità della situazione personale della parte, alla luce degli ulteriori sviluppi procedimentali.
15. In conclusione, il ricorso va accolto sotto il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure e conseguente annullamento del provvedimento di revoca oggetto di gravame.
16. La novità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Determinazione Dirigenziale n. Repertorio -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, n. Protocollo -OMISSIS-, dell'-OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.