Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2016, n. 4459
CASS
Sentenza 24 novembre 2016

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Massime3

Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale.

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva qualificato ai sensi dell'art. 319 cod. pen. la condotta di un medico penitenziario che, dietro il versamento di corrispettivo in denaro, predisponeva, a prescindere dalla reali condizioni di salute degli interessati, un quadro sanitario favorevole per taluni detenuti, anteponendone la visita e l'effettuazione degli accertamenti specialistici rispetto agli altri, in modo tale da favorirne il conseguimento dei benefici penitenziari).

Il sequestro conservativo è una misura irrevocabile, per cui la mancata proposizione del riesame ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. ne determina la definitività. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame del sequestro conservativo, in precedenza non impugnato, avente ad oggetto somme di denaro poste a garanzia del pagamento delle spese di giustizia).

Commentari3

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    La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2016, n. 4459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4459
Data del deposito : 24 novembre 2016

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