Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S04 8 36/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANOt BEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MAZZARELLA Presidente R.G.N.27386/01 Dott. Giovanni þott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron. 80888 pott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA qul ricorso proposto da: BANCA DI ROMA B.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, ES ZI, elettivamente domiciliata in Roma, via Marchetti n. 35, presso l'avv. Augusto Cati, che la appresenta e difende giusta delega ir atti;
- ricorrente -
contro
IE IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Calabria n.56, presso l'avv. Antonio D'Amato, che To rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 4837 1 del 7 marzo-29 maggio 2001, n. 1093, RCAC 435 del 1998, gron. 1135 del 2001; Iditata la relazione della causa svolta nella pubblica dienza del 26 novembre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
dito gli avv. Augusto Cati e Antonio D'Amato; dito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO on sentenza del 13 ottobre 1995 il Tribunale di Napoli igettava l'appello proposto dal Banco di Roma, ora Manca di Roma s.p.a., avverso la decisione del locale Pretore che aveva dichiarato illegittimo il Licenziamento intimato a IN IV per assenze ngiustificate. 1 IV si era assentato dal lavoro per quindici iorni dal 20 maggio 1989 per sottoporsi a cure Cermali, nonostante la suȧ richiesta di permesso retribuito fosse stata respinta dalla AN, che aveva *itenuto inadeguata la documentazione sanitaria allegata alla domanda. avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione La AN. Il IV resisteva con controricorso. Con sentenza 11 1057 del 1994 questa Corte cassava la gentenza del Tribunale di Napoli rinviando la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. QuestaQuesta Corte enunciava i seguenti principi e criteri;
Il giudizio da esprimersi in ordine alla sussistenza Hella giusta causa doveva necessariamente tener conto dell'addebito contestato dal Banco che degli ia dedotti dal dipendente, 11 quale, nel (irgomenti 1 giustificare l'assenza dal posto di lavoro per la ruizione di cure termali in un periodo lavorativo e 3 manifestata dal datore, aveva (ontro la volontà Bostanzialmente opposto la completezza della gertificazione sanitaria in ordine a tutti i requisiti ichiesti dalla citata legge (n.638 del 1983)". 'Senonché il Tribunale, dopo aver correttamente sullapostulato la necessità di una indagine kempestività delle cure, non ha limitato la verifica #lla prima prescrizione medica del 23 marzo 1989, che quei requisiti avrebbe dovuto completamente attestare, тра, pur avendone annotato la deficienza sul piano pedico-legale per la certificazione solo formale dei requisiti richiesti, ha poi cercato la prova in poncreto del Пesso di funzionalità della cura termale Vispetto alla patologia diagnosticata in elementi E ratti da documentazioni sanitarie postume rispetto alla prima prescrizione, ritenendo quindi giustificata il 'assenza dal servizio del IV nonostante divieto del Banco". Ma anche in altri punti la motivazione della impugnata Jentenza connotata da contraddittorietà, in particolare laddove si è ipotizzato un mero ritardo scrivibile ai tempi burocratici di espletamento delle jratiche per il notevole lasso di tempo epiegare tra il rilascio della certificazione rascorso janitaria e l'inizio della terapia. In questo aspetto, 4 i sarebbe dovuto, al contrario, tener conto degli irgomenti svolti dalla difesa avversaria per la quale qquel dato mal si conciliava con il requisito della ⭑empestività delle cure prescritte e, quindi, contrastare l'assenza arbitraria contestata dal datore psclusivamente verifica sul piano della dell'effettività delle cure termali prescritte". pon sentenza del 13 ottobre-27 novembre 1995 il Tribunale di Santa Maria Сарна Vetere rigettava 'appello della AN. ConCon successiva sentenza del 1997 n. 11988, questa Corte annullava anche questa decisione, Osservando che поп ara condivisibile la osservazione del giudice di rinvio Reconpecondo la quale doveva escludersi che il comportamento el lavoratore assentatosi per usufruire delle cure permali contro la volontà manifesta del datore di Lavoro - fosse gravemente lesivo degli elementí pssenziali del rapporto di lavoro, in quanto lo stesso si era assentato convinto della legittimità della propria richiesta di permess0 e quindi agendo in perfetta buona fede. Jale motivazione, ha Osservato questa Corte, non assolutamente adeguata. Infatti "nella ipotesi di μ Licenziamento disciplinare... incombe al lavoratore 1'inadempimento accertato non limostrare che 5 Imputabile ad una sua volontà di sottrarsi prestazione 0 al comportamentongiustamente alla (lovuto ed, a Lal fine, non rilevano le rappresentazioni joggettive che l'obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della giustificazione della propria condotta Cass. 16 giugno 1994 11. 5843]. Non può quindi la ponvinzione soggettiva della legittimità della avanzata giustificare la ichiesta in precedenza Juccessiva assenza del lavoratore e neppure può itenersi che il lavoratore abbia agito in buona fede, considerazione dell'esplicito rifiuto opposto dal datore di Lavoro alla domanda di fruire delle cure incompletezza dellacermali retribuite, per documentazione sanitaria allegata. Né d'altra parte, per desumere lo stato emotivo del lavoratore, e quindi Il suo comportamento di buona fede, il Tribunale poteva fare riferimento alle certificazioni mediche in data 28 parzo, 9 maggio 1989, attestanti che il3 aprile e CC era affetto da periartrite scapolo-omerale estra e deficit funzionale dell'articolazione, prodotte dallo stesso soltanto nel giudizio di rinvio,prodot jome risulta dall'esame diretto degli attiJome - consentito lla Corte per il dedotto vizio in procedendo poiché è preclusa alle parti nel anche nel rito del lavoro,anche ludizio salva l'eccezione, espressamnete prevista G Jel giuramento ogni possibilità di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di documentali, rimanendo esclusalove produzioni la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice del lavoro, di cui all'art. 421 codice di procedura civile, e segnatamente quelli del giudice di appello (art.437 stesso codice), atteso che tali poteri țiguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi di giudizio e non si estendono anche al giudizio di cassazione, del quale quello di rinvio costituisce uno stadio (Cass.18 marzo 1996 n. 2264)". -*1 Tribunale di S. Maria Capua Vetere sottolineava questa Corte aveva ritenuto che 1'addebito Fontestato, dal quale era scaturito il licenziamento, in quanto "legato come detto allo stato di salute del dipendente" fosse di natura completamente diversa Vispetto agli altri fatti per i quali erano state rrogate al IV sanzioni disciplinari nel marzo 988 e nello stesso mese del 1989 (consistenti, #iascuna, nella sospensione dal servizio e dal grattamento economico рет dieci giorni). Pertanto, gravità il giudice di rinvio, "layoncludeva [dell'episodio che aveva dato luogo al provvedimento spulsivo non poteva essere influenzata da quei 7 precedenti disciplinari". Hella prima decisione, questa Corte aveva precisato che arebbe stato onere del giudice di rinvio stabilire, iia pure in via subordinata, se vi fossero comunque gli " 1 stremi per la conversione del licenziamento per giusta ausa in licenziamento per giustificato motivo r Goggettivo in(valutando, particolare, "l'incidenza della recidiva ancorché por quei fatti addebitati la anzione comminata sia stata impugnata anche in sede jiudiziale"). Con sentenza 7 ilmarzo-29 maggio 2001, Tribunale di Torre Annunziata, designato quale secondo giudice di invio, rigettava l'appello proposto dalla AN di loma. Richiamando i principi enunciati nella decisione Fescindrescindente, i giudici di Torre Annunziata escludevano phe nel caso di specie vi fossero comunque gli estremi per giustificare un licenziamento per giusta causa iustificato motivo soggettivo. ẞccorreva, innanzi tutto, procedere ad una attenta analisi di tutte le certificazioni mediche, sía di quelle allegate alla domanda del marzo 1987 che que lle Allegate "successivamente. dopo la contestazione degli *ddebiti e prima del licenziamento" (pag. 7 sentenza Torre Annunziata). E queste ultime non già per ritenerle ad integrazione elle prime e tempestivamente pur egge csibite al datore di lavoro, bensi unicamente a riprova di un vero proprio pertinace sistema di certificazioni cui il pubblico ufficiale medico-certificatore ricorreva jquando per la realtà e verità della condizione medica el richiedente era tenuto, appunto, a certificare la ussistenza di tutti e di ogni requisito di legge per 1 riconoscimento del diritto al lavoratora“. a documentazione prodotta dal lavoratore Qrȧ iconosciuta dal Tribunale di Torre Annunziata come idonea a fargli riconoscere quel permesso per cure Fermali AN gli aveva invece ingiustamente che la pegato. 1 IV, osservano i giudici di Torre Annunzata, per la verità, aveva anche tentato di ottenere una documentazione medica più completa, secondo i desideri lel proprio datore di lavoro. Non era riuscito, juttavia, nel suo intento. A questo punto, egli aveva itenuto di non presentare al datore di lavoro questa quova documentazione e di assentarsi comunque in via di atto per le indilazionabili cure idrotermali. 1 Tribunale di Torre Annunziata aveva preso in esame Anche l'ipotesi suggerita dalla AN di Roma, secondojanche la quale il lavoratore avrebbe potuto piuttosto che ilssentarsi in via di fatto ricorrere al giudice in Via di urgenza per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad assentarsi dal lavoro per fruire Helle cure termali, concludendo tuttavia the 1'esercizio di un proprio indilazionabile diritto a tutela della propria salute ..consiglio al lavoratore li assentarsi giustificatamente dal proprio posto di Lavoro, salvo a sottoporre, come di fatto avvenne, il proprio comportamento al giudice nell'ipotesi di Una pn ingiusta reazione (licenziamento) del proprio datore i lavoro. La ritenuta oggettiva mancanza di giusta Jausa del licenziamento e l'incensurabilità, comunque, tel descritto comportamento del lavoratore esimono il Jiudicante dall'esame della subordinata intesa al iconoscimento di un giustificato motivo Boggettivo dello stesso licenziamento alla luce dei precedenti provvedimenti disciplinari con i quali furono irrogate panzioni meno gravi". la AN di Roma ha proposto avverso tale decisione ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. csiste il IV con controricorso. } intrambe le parti hanno depositato memorie.fintr MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la AN denuncia violazione e 5 falsa applicazione degli articoli 2909 codice civile e 10 324 codice di procedura civile, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. % La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ud avviso della ricorrente, sarebbc passata in giudicato per la parte nella quale aveva negato il diritto del IV al permesso per cure termali, non vendo il lavoratore impugnato tale саро della pentenza. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione е falsa applicazione dell'articolo 384 podice di procedura civile, nonché degli articoli 1 e 3 lella legge n.604 del 1966 е 2118 ė 2119 codice Civile, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. : giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 11998 Jel 1997 di questa Corte ed agli accertamenti di fatto già compiuti, senza passare all'esame della pertificazione medica. Lo stesso giudice avrebbe dovuto tener conto, almeno ai fini dell'eventuale sussistenza li un giustificato motivo soggettivo (sempre nel Çago in cui non ravvisasse gli estremi della giusta causà, Hotto il profilo della reiterazione dei comportamenti emột to una valutazione globale della condotta del IV), dei due precedenti disciplinari che avevano 11 jentrambi) portato alla sanzione della sospensione dal Lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 385 91 e 92 sodice di procedura civile, nonché omessa motivazione gu un punto essenziale della controversia. ja ricorrente censura la decisione del giudice di Finvio anche nella parte in cui la stessa ha regolato : le spese dell'intero processo, ponendo a carico della AN le spese delle tre fasi del giudizio di appello. yon il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia ! "W in via subordinata - violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 della legge 638 del 1983, nonché parenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. sentenza impugnata aveva ritenuto certificazione Н giustificare un'assenza per cure termali idonea quella del dott. Ventrone che pure 91 limitava a prescrivere le cure "per effettive esigenze Rerapeutiche e riabilitative" in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale da empo richiede ai fini indicati dalla legge n.638 del - una cortificazione dalla quale risulti sia la .983 - specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure pia la opportunità di una loro tempestività ai fini 12 rell 'efficacia delle stesso. Senza che a ciò possa Jupplire il semplice richiamo 0 riferimento al requisito clinico e medico-legale previsto dalla norma. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente perché ponnessi tra di loro, sono fondati nei limiti di Jeguito indicati. Collegio ritiene di dover condividere l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, la parte potalmente vittoriosa, mentre ΠΟΠ ha alcun onere di iproporre con appello incidentale le domande od *ccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, essendo sufficiente la riproposizione delle medesime pella comparsa di risposta e nelle successive difese sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui per ll'art. 346 codice di procedura civile, deve nel giudizio di cassazione impugnare, mediante ricorso incidentale condizionato, la statuizione ad essa I favorevole del giudice di secondo grado, talché in mancanza di tale impugnazione, il riesame della questione resta precluso al giudice di legittimità, anche in sede di correzione della motivazione a norma ell'art. 364 codice di procedura civile (Cass. 2 marzo 1988988 m. 2221}. ritenersi che si sia formato il Deve, pertanto, giudicato all'affermazione della in ordine 13 זי : ..nsufficienza della documentazione medica prodotta dal ivieccio unitamente alla richiesta di permesso per ture termali. 1 IV, pur vittorioso in appello, non si sarebbe Jovuto limitare a riproporre in cassazione le domande pd eccezioni non esaminate in appello, ma anche rre ricorso incidentale per le questioni esaminateproporre decise in appello in senso a lui sfavorevole (Cass. 9 marzo 1986 n. 1921). Becondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia Į: Hure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare, anche solo potto un ilprofilo logico, ricorso per Cassazione a detta parte, cheproposto dall'avversario imponepropost Intenda sottoporre all'esame della Corte la questione tessa, di proporre ricorso incidentale, in ponsiderazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina Hettata per l'appello dall'art. 346 codice di procedura la conseguenza che l'onere della givile, con impugnazione, gravante sull'intimato va riferito non į polo alla soccombenza pratica, ma anche а quella *eorica, ė поп può essere assolto con la mera iproposizione della questione con il controricorso 14 Cass. 13 aprile 2002 n.5357, 22 giugno 2001 n.8537). Indubbiamente la questions relativa alla idoneità della documentazione sanitaria prodotta, e della conseguente Jegittimità o illegittimità del rifiuto opposto dalla AN alla concessione del permesso per cure termali postituiva una questione da esaminare prima di ogni altra (quindi prima della (eventuale) valutazione della gravità dell'inadempimento del IV, subordinata all'esito della prima indagine). Appare fondato anche il secondo motivo di ricorso, con 1 quale si denuncia violazione dell'art. 384 codice di procedura civile, per non essersi il giudice di rinvio attenuto ai principi di diritto affermati dalla Jentenza n. 11998 del 1997, con conseguente violazione pegli articoli 1 e 3 della legge 604 del 1966 e 2118 e 2119 codice civile. sentenza di questa Corte, ora citata, sulla premessa della illegittimità del comportamento del IV, Aveva ritenuto del tutto irrilevante ogni indagine pirca lo stato soggettivo dello stesso, sottolineando whe "non rilevano (ai fini dell'accertamento di una giusta causa di licenziamento} le rappresentazioni soggettive che l'obbligato, sia pure in buona fede, si f faccia della giustificazione della propria condotta". : Jella stessa sentenza, si sottolineava che la buona 15 #ede doveva essere inesclusa conseguenza Jell'esplicito rifiuto della Bança di concedere il permesso, e che ben potessero essere prese esaminate, i fini della indagine sulla legittimità del recesso, anche altre mancanze precedentemente sanzionate, pur se queste non erano state specificamente contestate ai fini della recidiva. Wella stessa decisione si Osserva che non poteva [iemmeno tenersi conto di tutta la documentazionç prodotta dal IV nel giudizio di rinvio, dovendosi esaminare pertanto solo il certificato del 28 parzo 1989 ai fini della valutazione della gravità del pomportamento, Ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per l'ipotesi in cui il giudice di rinvio avesse escluso la sussistenza di una giusta causa, empre secondo Case. 11998 del 1997, si sarebbero Invece dovuli valutare anche i comportamenti del d javoratore che avevano portato alle due sospensioni dal javoro e dalla retribuzione, considerato che secondo + la giurisprudenza di questa Corte "nell'indagine sulla recesso, indipendentemente dallalegittimità del ontestazione della recidiva, ben possono essere prese In considerazione le mancanze del dipendente in precedenza contestate e sanzionate, Come confermative 16 ? otto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore, della gravità v dell'inadempimento e dell'adeguatezza del provvedimento panzionatorio". Nessuna indagine in tal senso è stata invece effettuata dal Tribunale di Torre Annunziata. In contrasto con quanto stabilito dalla decisione p.11998 del 1997, i giudici di Torre Annunziata hanno 4 preso in la certificazione del 20 maggio esame anche 1989, mentre la sentenza di questa Corte aveva espressamente affermato la tardività di quella produzione e quindi la sua irrilevanza ai fini della decisione. Compito del giudice di rinvio era esclusivamente quello esaminare il contenuto della certificazione del 23 Marzo 1989, ai fini della valutazione della giusta giustificato motivo soggettivo del Causa 0 del 3icenziamento (ferma la conclusione della inidoneità della certificazione non essendo stati correttamente jocumentati i presupposti necessari per l'insorgenza del suo diritto ad effettuare le cure termali al di fuori del periodo feriale). giudici di S. Maria Capua Vetere avevano (orrettamente premess che doveva ebeere esaminata la pola prescrizione medica presentata all'atto della 17 Istanza di permesso, cioè quella del 23 marzo 1989, ed vevano riconosciuta che la stessa conteneva una pertificazione solo formale dei requisiti richiesti ed pra quindi inidonea a giustificare una richiesta di permesso per cure termali secondo le disposizioni di legge ed interne della AN vigenti. Come ricordato il secondogiudice del rinvio aveva țitenuto nuto che non potesse ravvisarsi nel comportamento ricorrente "una grave negazione degli Fenuto dal plementi essenziali del rapporto di lavoro, tenuto esso e della portataponto degli elementi concreti di joggettiva del fatto stesso" poiché il "IV si дssentò dal lavoro convinto delle legittimità della propria richiesta di permesso ed agendo in perfetta puona fede". a sentenza di questa Corte del 1997 aveva, invece, ritenuto del tutto irrilevante ogni indagine circa lo @tato soggettivo del IV, sottolineando che "non țilevano (ai fini dell'accertamento di una giusta causa licenziamento) le rappresentazioni soggettive che ti 'obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della jiustificazione della propria condotta". L Hella stessa decisione era stato precisato che non era possibile tener conto di altra documentazione, prodotta Jal IV solo nel giudizio di rinvio, . . 18 i Ancora, si sottolineava che, ai fini del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sempre pell'ipotesi in cui il giudice di rinvio avesso escluso ja sussistenza di una giusta causa, si sarebbero dovuto comportamenti del lavoratore che avevano valutare i : portato alle due sospensioni dal lavoro ė dalla retribuzione, tenendo conto che "nell'indagine sulla legittimità del recesso, indipendentemente dalla Contestazione della recidiva, ben possono essere prese In considerazione le mancanze del dipendente in precedenza contestate € sanzionate, come confermative pottootto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore, della gravità ell'inadempimento e dell'adeguatezza del provvedimento sanzionatorio". NessonNessuna indagine in tal senso stata compiuta invece dai giudici di Torre Annunziata, che non 9 j sono ķ to attenuti ai criteri ed ai principi indicati dapertanto fuesta Corte. Concl:lusivamente, devono essere accolti i primi due F potivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo potivo di ricorso (riguardante la liquidazione delle *pese del giudizio). Deve, invece, essere rigettato il quarto motivo di ficorso che riguarda la legittimità del rifiuto opposto 19 lalla AN alla richiesta di permesso per cure termali presentata dal IV. Tale questione è stata già decisa con sentenza passata in giudicato, Come già psservato in precedenza. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti elle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, che atterrà ai principi ed ai criteri enunciati pronunciandosi sulla legittimità e proporzionalità del Licenziamento adottato. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
7 Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese dinanzi alla Corte 'Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002 EL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Giovannillesparella O N O T I S K T A E K I I T N S S V I I I L T O O I Y R D IL CANCELLIERE N I I O 9 N 3 S E O O 1 N S D 1 Depositio Cancelleria I - N I V 9 - G S 4 0 29 MAR. 2003 1 E 8 I T S S . Y O N V CANCELLIERE T ' L N T I Y O G ' S E 1 S S Ɑ 0 V I 20