Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
La questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 36359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36359 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
3635 9/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE А сл Composta da Sent. n MIGплиц Claudia Squassoni - Presidente - sez. Vito Di Nicola - Relatore - CC 19/05/2015 Santi Gazzara R.G.N. 20345/2014 Chiara Graziosi Aldo Aceto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST FR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 21-03-2014 del tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo per nuovo giudizio;
Udito per il ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. FR ST ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione e giudicando - in sede di rinvio a seguito dell'annullamento, con sentenza della Corte di cassazione in data 24 settembre 2013, dell'ordinanza del tribunale di Palermo emessa l'11 gennaio 2013 - ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza con la quale l'interessato ha chiesto la correzione della sentenza n. 355 del 2000 emessa dal tribunale di Palermo nella parte relativa alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, chiedendo che fosse escluso il vincolo di solidarietà e che la condanna fosse limitata alle sole spese processuali relative al reato, di cui all'articolo 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'interessato aveva riportato condanna. Nel pervenire alla censurata conclusione, la Corte territoriale ha affermato che, nel riparto di giurisdizione tra il giudice dell'esecuzione penale e quello ven dell'esecuzione civile, spetta a quest'ultimo la competenza, nelle forme dell'opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile, a decidere sulla domanda del condannato circa l'errata quantificazione delle spese processuali determinate in sede penale.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso deduce l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, osservando che il principio affermato dalla Corte d'appello è corretto nella misura in cui il condannato non contesti la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, sicché il principio affermato non è applicabile quando, come nel caso di specie, venga messo in discussione proprio l'aspetto inerente la portata stessa della statuizione penale e quindi la validità della statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va ricordato che, in tema di recupero delle spese processuali, le questioni rientranti nella competenza del giudice dell'esecuzione penale, sono quelle che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione 2 di recupero (come quando si censuri il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali), non anche quelle concernenti la determinazione dell'ammontare di alcune spese. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un'istanza diretta non tanto alla rideterminazione del quantum debeatur ma delimitata in ragione della effettiva individuazione dei reati per i quali egli ha riportato condanna dunque ad un profilo che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione penale perché volto alla individuazione ed alla esatta portata della stessa statuizione di condanna della cui esecuzione si tratta. Ne consegue che, sulla base della domanda, la questione circa il riparto di giurisdizione tra il giudice dell'esecuzione penale ed il giudice civile va risolta, senza alcun dubbio, a favore del primo il quale pertanto non poteva emettere una statuizione di non luogo a provvedere. Tuttavia ciò lascia impregiudicato il merito delle questioni perché, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. ven pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen. (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 12/01/2012, Pislor, Rv. 251267), tant'è che significativamente le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, con il medesimo arresto, che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251266). Perciò, se sia stata fatta o meno corretta applicazione dell'art. 535 cod. proc. pen., ratione temporis vigente al momento della condanna irrevocabile, è questione che, rispetto alla domanda proposta nel suo complesso dalla parte (che si duole anche della necessità o meno che siano esattamente individuati i reati per i quali la condanna nei confronti del ricorrente è stata pronunciata in relazione alla condanna alle spese processuali), resta questione devoluta al giudice dell'esecuzione al quale spetta di risolverla con motivazione appropriata.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame. 3
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia Così deciso il 19/05/2015 Il Consigliere estensore Vito Di Nicola h'io d'eare DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 SET 2015 SINGELLIERE Luana Marani 4 al tribunale di Palermo. Il Presidente Claudia Squassoni Dordre flolem