Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 36359
CASS
Sentenza 19 maggio 2015

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Massime1

La questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali.

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficio
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 36359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36359
Data del deposito : 19 maggio 2015

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