Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 34623
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

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Massime2

Ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell'eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è, pertanto, configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta.

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 34623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34623
Data del deposito : 26 giugno 2002

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