Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 2
Ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell'eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è, pertanto, configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta.
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.
Commentari • 2
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La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 34623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34623 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
1. Dott. Renato FULGENZI - Componente -
2. " LO COGNETTI (Rel.) "
3. " IO NZ "
4. " NI DE BE "
5. " UI NO "
6. " TO OR "
7. " OL IL "
8. " NI IO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AT UL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 17.1.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 7.12.1998, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza proposta da Di AT UL diretta ad ottenere la revoca o l'annullamento del provvedimento di sequestro conservativo adottato dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 24.9.1994. Le ragioni della richiesta di revoca del sequestro conservativo - disposto in favore della parte civile costituita nel corso del procedimento penale a carico del medesimo Di AT ed altri nella misura del "quinto pignorabile dell'assegno vitalizio percepito nella qualità di membro del Parlamento cessato dalla carica" - erano fondate sulla considerazione che le ordinanze confermative dello stesso provvedimento di sequestro, rese dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame su istanza degli altri ex parlamentari GO PP, LO D'AM e CE CO, erano state annullate dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.3.1995 perché non contenevano l'indicazione del limite entro il quale il sequestro conservativo avrebbe dovuto ritenersi autorizzato.
Il Tribunale di Napoli - posto che non avrebbe potuto applicarsi alla misura cautelare de qua l'effetto estensivo della decisione resa in altro giudizio di riesame e che avrebbe dovuto escludersi l'operatività dell'istituto della revoca previsto unicamente per le misure cautelari personali - rigettava, dunque, l'istanza proposta dal Di AT e, con la stessa ordinanza, determinava ex officio, nella misura di lire sei miliardi, l'ammontare del credito da garantire con il provvedimento di sequestro conservativo. Avverso la suddetta ordinanza il Di AT proponeva ricorso per cassazione e, oltre a riproporre le stesse ragioni poste a fondamento dell'istanza non accolta e a rilevare l'irritualità della determinazione del limite della garanzia, deduceva un error in procedendo, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto provvedere de plano, ma avrebbe dovuto fissare ex art. 666, terzo comma, c.p.p. l'udienza in camera di consiglio.
La Corte di Cassazione, con sentenza 16.10.2000, qualificava il ricorso come opposizione avverso un provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio delle altre competenze stabilite dall'art. 676, primo comma, c.p.p. e la cui decisione correttamente era stata adottata de plano in ragione dell'espresso rinvio, contenuto nell'ultima parte di tale disposizione, all'art. 667, quarto comma, c.p.p. La Corte, pertanto, trasmetteva gli atti al
Tribunale di Napoli perché provvedesse a norma dell'art. 666 c.p.p. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 17.1.2001, confermava il proprio provvedimento di rigetto. Ribadita la non operatività dell'effetto estensivo della decisione in favore dell'imputato che non abbia proposto richiesta di riesame del sequestro conservativo, il Tribunale riteneva di non poter decidere in funzione di giudice dell'esecuzione su di un vizio genetico del provvedimento di sequestro conservativo, quale quello della mancata determinazione del quantum della garanzia, che avrebbe dovuto invece essere proposto come specifico motivo di impugnazione in sede di riesame, in ragione del fatto che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto occuparsi solo di questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento. Ultimo profilo sul quale il Tribunale si esprimeva era la carenza di interesse dell'opponente a dolersi della determinazione del quantum di efficacia del sequestro conservativo. Avverso detta ordinanza ha nuovamente proposto ricorso per cassazione il Di AT, il quale deduce la violazione degli artt.316 e 587 c.p.p., sul rilievo che non possa essere revocato in dubbio che sia applicabile l'effetto "estensivo dell'impugnazione", anche al sequestro conservativo. Deduce, inoltre, la violazione dell'art. 178 c.p.p., in quanto la nullità, in ragione della quale era stato annullato il sequestro conservativo nei confronti di altri cointeressati, sarebbe assoluta ed insanabile e, come tale, avrebbe dovuto rendere estensibile anche in suo favore la pronuncia di invalidazione del sequestro.
Il ricorrente pone in risalto la circostanza che il Tribunale ha riconosciuto la natura genetica del vizio dal quale risultava inficiato il provvedimento e ciò avrebbe dovuto comportare la coerente estensione del provvedimento di annullamento a tutti i cointeressati, oltre che per l'effetto estensivo stabilito dall'art.587 c.p.p., anche per la considerazione che si tratta di nullità
assoluta ed insanabile, il cui effetto non potrebbe che essere quello di ritenere nullo ab origine il sequestro conservativo nei confronti di ciascun destinatario. La coerenza di tale percorso argomentativo renderebbe evidente anche l'illogicità della motivazione resa dal Tribunale, vizio dal quale il ricorrente ritiene sia ulteriormente inficiata la pronuncia impugnata. Il suddetto ricorso è stato assegnato alla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, la quale, rilevato che il tema proposto dal ricorrente ha dato luogo a decisione contrastanti, con ordinanza in data 18.3.2002 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite al fine di dirimere l'evidenziato contrasto giurisprudenziale. La sezione rimettente rileva che la questione dalla quale dipende la soluzione della vicenda processuale de qua è oggetto di contrasto interno alla stessa sezione, contrasto peraltro formatosi tra decisioni riguardanti i destinatari del medesimo sequestro conservativo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con provvedimento del 24.9.1994. Una prima decisione (Sez. VI, cc. 3.7.1996, dep. 26.9.1996, De RE, riv. 205936) - ritenuto che l'istanza proposta dal ricorrente non potesse qualificarsi richiesta di revoca del sequestro, in quanto le norme vigenti non prevedono simile richiesta, ma che tuttavia su di essa il Tribunale dovesse pronunciarsi nel merito quale giudice dell'esecuzione investito di domanda diretta ad ottenere declaratoria di nullità originaria della misura cautelare - reputava che esattamente il giudice di merito avesse disatteso l'istanza del ricorrente, non avendo costui mai partecipato all'originario procedimento, conclusosi con la rimozione del provvedimento cautelare, e non essendo estensibile a lui quella decisione, data la definitività del provvedimento genetico della misura cautelare reale, per non avere lo stesso esperito istanza di riesame ex art. 318 c.p.p. ed essendo preclusa la possibilità di revoca in procedimento ex art. 299 c.p.p. Riteneva inoltre, la suddetta decisione, che il ricorrente non potesse dolersi dell'"anomala" riduzione del limite di efficacia del sequestro conservativo per difetto di interesse, trattandosi comunque di provvedimento a lui favorevole. La pronuncia in questione richiamava la sentenza delle Sezioni Unite 22.11.1995, Ventura, RIV. 203635, con la quale si era deciso che, in tema di misure cautelari personali, l'effetto estensivo della decisione non potesse operare nei confronti del soggetto non impugnante che non fosse stato parte del procedimento incidentale, principio che si riteneva estensibile anche in tema di misure cautelari reali.
Una successiva decisione della stessa sesta sezione (cc. 19.5.1998, dep. 9.9.1998, Russo, RIV. 211715), chiamata a pronunciarsi da altri cointeressati del medesimo sequestro conservativo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli e poi annullato per indeterminatezza del quantum sequestrabile, si esprimeva in senso contrario. In tale sentenza - premesso che non è prevista dal codice processuale la possibilità di richiedere la revoca della misura cautelare reale del sequestro conservativo e che il principio, secondo cui gli effetti favorevoli dell'impugnazione, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giovano anche agli imputati non impugnanti, non può operare in relazione a tale tipo di sequestro, perché il provvedimento per il non impugnante che non abbia avanzato richiesta di riesame diviene definitivo - si afferma che la misura cautelare è contrassegnata da una coessenziale strumentalità che la rende operante sul piano della sua giuridica esistenza solo in quanto tale strumentalità sia sorretta da un'attuale esigenza cautelare, ma anche, e soprattutto, dalla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Di modo che sarebbe superabile l'omessa previsione della revocabilità, in quanto sarebbe pur sempre possibile la caducazione del provvedimento quando il giudice accerti, anche ex officio, l'illegittimità del provvedimento adottato, come quando il provvedimento sia affetto da un vizio genetico. Il che, in sostanza, costituirebbe il principio generale diretto a risolvere le antinomie derivanti da giudicati contrastanti, quello cioè dell'effetto estensivo della decisione, scaturente dall'art. 587 c.p.p., ma anche, come nello specifico, dall'art. 627, quinto comma, c.p.p. Pure questa decisione richiama la sentenza "Ventura" delle Sezioni Unite, dandone per scontata l'applicabilità anche in tema di misure cautelari reali, osservandosi, però, che nonostante in essa si affermi che il principio di cui all'art. 587 c.p.p. non si applica alle impugnazioni concernenti le misure cautelari, in quanto esso opera nell'ambito dello stesso procedimento, si chiarisce tuttavia anche la distinzione tra effetto estensivo dell'impugnazione e ed effetto estensivo della decisione, che rende operanti, sussistendone le condizioni, anche per il soggetto non impugnante, gli effetti favorevoli della decisione stessa.
Il Primo Presidente Aggiunto ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito sottoposto al giudizio delle Sezioni Unite è, dunque, se in seguito all'annullamento di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un coimputato, per motivi non personali, debba, per l'effetto estensivo, annullarsi anche l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un altro coimputato che non ha proposto la richiesta di riesame.
La risposta al quesito in questione non può che essere negativa. Il problema dell'applicabilità dell'art. 587 c.p.p. anche alle impugnazioni in tema di misure cautelari è stato affrontato dalle Sezioni Unite, con riferimento ai provvedimenti de libertate, in presenza di un contrasto tra l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene estensibile in ogni aspetto al coimputato non impugnante la decisione favorevole e l'indirizzo che esclude l'automatismo dell'effetto estensivo, ritenendo che presupposto indispensabile perché ciò possa verificarsi sia che colui a cui tale effetto deve giovare sia giudicato con lo stesso procedimento decisorio soggetto a gravame di quello che ha proposto il motivo estensibile. Quest'ultimo indirizzo è quello a cui ha aderito la sentenza "Ventura" (Sez. Un. 22.11.1995 n. 41), la quale, con riferimento all'art. 309 c.p.p., in tema di riesame, e ai successivi artt. 310 e 311 in tema, rispettivamente, di appello e di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali, ha ritenuto che "la frammentazione e l'autonomia dei relativi procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurima permette, inoltre, per il margine di discrezionalità concessa al giudicante nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni che, pur avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587"; ha precisato che "l'autonomia e le caratteristiche del rito incidentale - improntato a specialità, semplicità e tempestività - non consentono l'applicabilità del principio estensivo dell'impugnazione ai rimedi previsti negli articoli citati"; ha concluso, infine, che nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, è sempre possibile, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione stessa, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento".
In materia di misure cautelari personali, secondo la sentenza sopra richiamata, presupposto indispensabile per l'estensione degli effetti favorevoli della decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.
Orbene, i principi dettati dalla sopra citata decisone in materia di estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione e della decisione in tema di provvedimenti concernenti misure cautelari personali sono indubbiamente applicabili anche ai provvedimenti che impongono misure cautelari reali, versandosi pur sempre in tema di procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare, a nulla rilevando che la misura oggetto del presente ricorso, il sequestro conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, sia misura irrevocabile.
Le Sezioni Unite ritengono perciò di aderire all'indirizzo espresso con la sentenza della VI sez. in data 3.7.1996, che ha espressamente negato al Di RE coimputato nello stesso procedimento, l'esistenza dell'invocato effetto estensivo anche della decisione, data la definitività del provvedimento genetico della misura cautelare reale nei confronti del ricorrente, per non avere lo stesso esperito istanza di riesame ex art 318 c.p.p. e per non avere, quindi, partecipato al procedimento incidentale unitario proposto da altri coimputati, essendogli preclusa la possibilità di revoca del provvedimento.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, non può quindi ritenersi condivisibile l'indirizzo espresso con sentenza della VI sez. 19.5.1998, Russo, secondo cui, pur ribadendosi che il sequestro conservativo non possa essere revocato se non nelle ipotesi di cui all'art. 319 c.p.p., l'antinomia derivante da giudicati contrastanti sulla medesima vicenda processuale, può essere superata proprio applicando l'effetto estensivo stabilito dall'art. 587 c.p.p. e, nello specifico, richiamato dall'art. 627, quinto comma, c.p.p., e che, in particolare, ciò possa accadere allorché i destinatari impugnanti abbiano ottenuto una pronuncia di annullamento del sequestro conservativo perché inficiato da un vizio genetico. In primo luogo è del tutto opinabile che nella fattispecie in esame il disposto sequestro conservativo della misura del quinto pignorabile dell'assegno vitalizio percepito in qualità di parlamentare cessato dalla carica sia affetto da un vizio genetico che non consente concretamente l'imposizione del vincolo sia al fine di stabilire la misura della cauzione sostitutiva sia allo scopo di impedire che il vincolo di indisponibilità che il debitore pignorato deve assicurare venga protratto ingiustificatamente oltre il tempo dovuto ed abbia ad oggetto un importo maggiore di quello sufficiente a realizzare la garanzia imposta. Difatti, come correttamente rilevato nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.1.2001, la definitività del disposto sequestro conservativo, derivante dalla mancata impugnazione ex art. 318 c.p.p., comportava che detta misura doveva ritenersi autorizzata sino alla concorrenza del credito indicato dalla parte civile di cento miliardi di lire, quale importo complessivo del danno cagionato. E del resto sulla non essenzialità della indicazione della somma per la quale viene disposto, in corso di giudizio, il sequestro conservativo già si espressa questa Suprema Corte che, in una occasione (cfr. Cass., Sez. I, 20.12.1993, Ribatti, riv. 196242), ha affermato che per ottenere il sequestro conservativo non è richiesta la determinatezza attuale dell'importo delle somme da garantire, essendo insita nella misura la determinabilità "sub specie" del presumibile ammontare da indicare con criterio di approssimazione, oltre che al fine di ritenere proporzionata o meno l'eventuale offerta di cauzione sostitutiva per giustificare l'entità dei beni da sottoporre a vincolo e quindi per potersi esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento;
e, in altra occasione (cfr. Cass., Sez. I, 8.2.1993, Giacobone ed altro, RIV. 193327), ha affermato che l'indicazione della somma per la quale viene disposto, in corso di giudizio, il sequestro conservativo a garanzia del credito dell'erario per spese di giustizia, non costituisce un elemento essenziale del provvedimento, non essendo quel credito, in pendenza di giudizio, né liquido né esigibile, circostanza, peraltro, che non impedisce all'interessato di avvalersi della facoltà di versare cauzione in sostituzione del bene sottoposto a vincolo, mediante richiesta al giudice competente di indicazione del presumibile ammontare delle spese.
L'indicazione della somma per la quale viene disposto il sequestro conservativo non costituisce perciò un requisito essenziale della misura cautelare reale e la mancata indicazione dello stesso non è idonea a determinare la caducazione della misura medesima, atteso che la precisazione dell'ammontare della somma sino alla quale il sequestro risulta autorizzato, ai fini della prestazione di idonea cauzione e ai fini del protrarsi ingiustificato del vincolo oltre il tempo dovuto, può essere effettuata successivamente dal giudice competente come nella fattispecie in esame è avvenuto. Non pertinente appare poi il richiamo fatto dalla citata sentenza "Russo" alla sentenza "Ventura" delle Sezioni Unite. Il richiamo al passaggio in cui si fa riferimento al principio della estensività della decisione viene, infatti, effettuato trascurandosi le precisazioni fatte nell'intero contesto della sentenza relative allo svolgimento unitario e cumulativo del procedimento incidentale. Sulla base di quanto sopra esposto non sono perciò ravvisabili nel provvedimento impugnato i vizi di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 316 e 587 c.p.p. e per erronea applicazione degli artt. 178 e ss.c.p.p. in tema di sanatoria di nullità assolute dedotti dal ricorrente Di AT, né, tanto meno, sussiste il dedotto vizio di illogicità della motivazione sui punti suddetti. Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Camera di Consiglio il 26 giugno 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTOBRE 2002