Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, la nomina di un difensore di fiducia non integra la prova che l'imputato alloglotta conosca la lingua italiana, in assenza di ulteriori elementi che ne rivelino il suo impiego nei contatti intercorsi con il difensore o nel compimento delle altre attività processuali.
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- 1. Misura cautelare per indagato alloglotta: va tradotta solo se ..(Cass. 33802/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2020
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare. Corte di Cassazione Sezione IV sentenza n. 33802/2017 udienza 18 maggio 2017 - deposito 11 luglio 2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: O.A. nato 11 16/06/1986 a BENIN CITY(NIGERIA) avverso l'ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. LIBERTA di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il Proc. …
Leggi di più… - 2. Indagato alloglotta: onere della prova (Cass. 33802/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2017
Il giudice cautelare deve motivare con elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisita conoscenza della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua e, a fronte di circostanze non certo deponenti a favore della conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana non può replicare con mere asserzioni apodittiche, senza attestare di aver effettuato alcun accertamento. Nel caso di intangibilità dell'ordinanza genetica impositiva di una misura cautelare, ove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16794 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 1889
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 43120/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE TE N. IL 04/04/1974;
NI LV N. IL 10/11/1981;
DI UZ CO N. IL 13/07/1966;
avverso la sentenza n. 6874/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per annullamento con rinvio nei confronti della PELECKENE. Annullamento con rinvio nei confronti di PE e del DI UZ limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto dei loro ricorsi;
udito il difensore avv. SANCHEZ DE LAS HERAS Emilio di Roma, avv. ABBATE GIOVANNI di Giugliano in Campania.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 novembre 2013 la Corte d'appello di Roma, a seguito di appello degli imputati avverso sentenza del gip del Tribunale di Velletri dell'11 gennaio 2013 - che aveva condannato per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per importazione di 1500 chili di hashish dalla Spagna, IE UR alla pena di otto anni di reclusione e Euro 80.000 di multa, nonché PE IL e Di NU CO ciascuno alla pena di sedici anni di reclusione e Euro 160.000 di multa -, riduceva la pena alla imputata a cinque anni e quattro mesi di reclusione e Euro 50.000 di multa e a ciascuno degli altri imputati a nove anni di reclusione e Euro 100.000 di multa.
2.1 Ha presentato ricorso il difensore di IE UR, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge a seguito della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale che imporrebbe, trattandosi di hashish, la riqualificazione in diritto del fatto di reato. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 179 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), artt. 453, 456, 143 e 109 c.p.p. per omessa traduzione in lingua lituana della richiesta e del decreto di giudizio immediato nonché dell'avviso dell'udienza dell'11 gennaio 2013 a seguito di decreto di giudizio abbreviato;
inoltre lamenta che a tale udienza il gip non aveva disposto l'assistenza di un interprete alla imputata, pur essendo edotto della sua ignoranza della lingua italiana.
2.2 Ha presentato ricorso il difensore del Di NU, sulla base di cinque motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 110 e 114 c.p. nonché D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, lamentando altresì vizio motivazionale, non essendo sufficienti gli elementi emersi a dimostrare il concorso del PE nel reato, avendo egli tenuto una condotta soltanto omissiva e connivente, tutt'al più riconducibile all'articolo 114 c.p. il secondo motivo adduce che la sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale comporta la rideterminazione della pena, trattandosi di droga leggera. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., artt. 3 e 27 Cost., art. 99 c.p. e art. 111 Cost. con correlato vizio motivazionale: sarebbe inadeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e, considerata la risalenza dei precedenti, non tali da rendere pericoloso il soggetto che avrebbe svolto un ruolo marginale, dovrebbe concedersi il minimo edittale della pena. Il quarto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, mancando la motivazione sulle dimensioni dell'area di mercato e anche sulla recidiva reiterata. Il quinto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, essendo inadeguata la motivazione sul diniego della sua applicazione.
2.3 Ha presentato ricorso il difensore del PE, sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità dell'imputato quanto alla sua specifica posizione. Il secondo motivo adduce la necessità di applicare la sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, trattandosi di droga leggera. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio motivazionale quanto al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, non tenendo conto il giudice di merito della condizione di tossicodipendente dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso presentato nell'interesse di IE UR è fondato.
3.1 Prioritario rispetto al primo motivo è in realtà quello che viene presentato come seconda doglianza, ovvero il mancato rispetto delle norme relative alla lingua utilizzata negli atti processuali. La ricorrente lamenta da un lato la omessa traduzione in lingua lituana - madrelingua della imputata, che è cittadina lituana residente in Spagna - sia della richiesta di giudizio immediato sia del decreto di giudizio immediato sia del successivo avviso di fissazione dell'udienza dell'11 gennaio 2013 a seguito del decreto di giudizio abbreviato e dall'altro il fatto che all'udienza dell'11 gennaio 2013, pur edotto della incapacità del imputata di comprendere la lingua italiana, il gup non richiedeva la presenza dell'interprete.
Che così sia accaduto nella vicenda processuale è pacifico. La questione della conseguente nullità assoluta per lesione di un diritto di difesa consapevole, che ora è sottoposta al giudice di legittimità quale effetto di quel che si è appena esposto, era stata già rappresentata anche alla corte territoriale (nella seconda pagina della motivazione lo stesso giudice d'appello da atto che per la imputata "il difensore sollevava l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per omessa traduzione degli atti e mancata assistenza dell'imputata da un interprete di lingua straniera non essendo ella a conoscenza della lingua italiana"). Il giudice d'appello ha però disatteso l'eccezione di nullità affermando che, avendo la imputata nominato il proprio difensore di fiducia il 12 ottobre 2012, "conferendogli procura speciale per la richiesta del rito alternativo e, quindi, non essendo rimasta inerte nel procedimento, ma, al contrario, avendo assunto personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità a difendersi adeguatamente", il giudice non aveva obbligo di nominare un interprete.
In tal modo, a ben guardare, la corte territoriale confonde la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia - che non è stata negata alla imputata - con la facoltà di conoscere in modo adeguato e completo il contenuto degli atti processuali e quello che avviene durante l'udienza -negata, questa, alla imputata -, la quale integra un altro profilo, anch'esso essenziale, del complessivo diritto di difesa che deve essere garantito ad ogni imputato se ne sussistono i presupposti necessitanti.
In particolare, disciplina la traduzione degli atti l'art. 143 c.p.p. - norma per adeguamento ai dettati comunitari recentemente novellata dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1 "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla produzione nei procedimenti penali" -, che non connette automaticamente la traduzione degli atti alla condizione di straniero, bensì al presupposto che l'interessato non conosca la lingua italiana. Come era già stabilito anteriormente alla riforma normativa (v. sul punto Cass. sez. 5, 27 febbraio 2014 n. 33775 e Cass. sez. F, 4 settembre 2014 n. 44016), l'accertamento della conoscenza della lingua italiana costituisce un'indagine di fatto, che spetta al giudice di merito, e non è censurabile dal giudice di legittimità se è motivata in termini corretti ed esaustivi che ne dimostrino la congruità (tra i più recenti arresti Cass. sez. 4, 18 gennaio 2013 n. 39157; Cass. sez. 6, 17 aprile 2012 n. 28697; S.U. 29 maggio 2008 n. 25932). Costituisce quindi adeguata motivazione dell'accertamento di adeguata conoscenza quella che indica elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisito apprendimento della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua, come, per esempio, l'acquisizione della cittadinanza italiana (cfr. il caso trattato da S.U. 29 maggio 2008 n. 25932) e l'utilizzazione della lingua italiana negli incombenti processuali e nel contatto con il difensore (cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 9 ottobre 2014 n. 52245, a proposito di un caso in cui lo straniero aveva risposto in italiano alle domande e aveva tenuto un colloquio di un quarto d'ora in italiano con il suo difensore).
3.2 Nel caso in esame, a fronte tra l'altro del fatto (non certo favorevole nel senso della conoscenza da parte della imputata della lingua italiana) che il primo giudice di merito che si era occupato del procedimento, ovvero il gip del Tribunale di Velletri che aveva provveduto alla convalida dell'arresto - e nel verbale d'arresto si dava atto solo della capacità della imputata di parlare lo spagnolo -, si era avvalso di un interprete cui aveva anche conferito l'incarico di tradurre l'ordinanza di convalida, la sentenza di primo grado non presenta alcuna motivazione sulla conoscenza da parte della imputata della lingua italiana, tacendo completamente sulla questione e dunque non attestando che sia stato effettuato alcun accertamento al riguardo. E, dal canto suo, il giudice di secondo grado, come si è visto, confonde in sostanza la fruizione di un difensore di fiducia con la prova della conoscenza della lingua italiana, peraltro senza neppure indicare con quale lingua l'imputata avrebbe comunicato con il suo difensore. Nè può ritenersi che integri la motivazione della sentenza di secondo grado così da farla pervenire a un livello esaustivo di attestazione e illustrazione dell'accertamento richiesto dalla legge il riferimento a un'unica, e ormai abbastanza risalente, pronuncia di questa Suprema Corte, Cass. sez. 2, 6 ottobre 2005 n. 40807, che peraltro non corrobora l'impostazione travisante della corte territoriale. Aderendo infatti alla consolidata giurisprudenza che l'applicazione dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato, l'arresto esige che, per non applicarlo, "l'imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente": il che evidenzia la necessità di accertare l'utilizzazione da parte dell'imputato della lingua italiana in modo ben diverso da quello inteso dalla corte territoriale, che non ha dato conto nella sua motivazione di alcuna utilizzazione da parte della imputata della lingua italiana, ne' nei contatti con il difensore ne' dinanzi al giudice, altresì nulla spiegando sul dato oggettivo della nomina dell'interprete da parte del giudice che ha convalidato l'arresto e sull'ulteriore dato oggettivo dell'indicazione della conoscenza dello spagnolo (ma non dell'italiano) nel verbale d'arresto della IE (sul rilievo, quanto alla conoscenza della lingua, degli atti della polizia giudiziaria v. la già citata Cass. sez. 5, 9 ottobre 2014 n. 52245). Da quanto esposto consegue la fondatezza della eccezione di nullità - non risultando espletato, e tantomeno motivato, l'accertamento della conoscenza da parte della cittadina straniera della lingua italiana -, che investe non solo la sentenza impugnata - da annullare quindi senza rinvio, assorbito l'ulteriore motivo del ricorso - ma altresì, logicamente, la sentenza di primo grado nei confronti della imputata, con conseguente rinvio al Tribunale di Velletri.
4.1 Il ricorso presentato dal difensore del Di NU adduce nel primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale, in sostanza per "l'assenza di elementi certi di responsabilità essendo carente la prova della consapevolezza del prevenuto dell'occultamento dello stupefacente sull'autoarticolato a bordo del quale vi erano altri due soggetti"; l'imputato sarebbe stato soltanto passeggero su un'auto, condotta da PE IL e di proprietà di un terzo, e sarebbe stato ritenuto concorrente del reato nonostante che la sua presenza sull'auto non potesse "dirsi funzionale all'agevolazione del reato di detenzione ai fini di spaccio in assenza di elementi univoci in tal senso"; ad avviso del ricorrente quindi sussisterebbe soltanto "una semplice condotta omissiva e connivente", e comunque immotivato sarebbe il diniego dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p. Si tratta, evidentemente, di un motivo dal contenuto fattuale, mediante il quale il ricorrente persegue un terzo grado di merito impetrando una rivalutazione, da parte del giudice di legittimità, dell'esito del compendio probatorio già effettuato dal giudice di merito. Il che, evidentemente, già esclude dal motivo ogni pregio. D'altronde, si osserva ad abundantiam, la motivazione della sentenza di secondo grado, pur concisa, confuta in modo specifico la corrispondente doglianza della estraneità ai fatti che aveva avanzato nell'atto d'appello la difesa dell'imputato, razionalmente evidenziando che, vista l'elevata quantità di stupefacente importato, "secondo la logica e la comune esperienza, un carico di così ingente valore non sarebbe mai stato affidato a persone sconosciute, che avrebbero potuto impossessarsene, danneggiando il venditore e il destinatario, o non al corrente del reale fine dell'operazione, le quali avrebbero potuto comprometterne il buon esito, reagendo scompostamente in caso di controllo" della polizia;
quindi "gli imputati non sono stati protagonisti improvvisati e quasi inconsapevoli di una vicenda sconosciuta nei suoi dettagli, ma, al contrario, persone note e gradite ai committenti e capaci di portare a termine il compito loro affidato"; e quello affidato al ricorrente, insieme al PE, consisteva nel guidare i corrieri "fino al luogo di prima destinazione". All'esito di questa adeguata ricostruzione il giudice d'appello nega, pertanto, l'attenuante ex art. 114 c.p., consequenzialmente rispetto alla ricostruzione stessa qualificando infatti la partecipazione di ciascun concorrente come "preordinata e necessaria allo svolgimento dell'operazione, valutata nel suo insieme e non frammentariamente, e al conseguimento del fine prefissato".
4.2 I residui motivi del ricorso in esame riguardano tutti il trattamento sanzionatorio. Effettivamente, nelle more del processo (si ricorda che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 29 novembre 2013) è intervenuta la nota sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale a dichiarare l'illegittima costituzionalità del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies come convertiti con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1 così rimuovendo le modifiche da essi apportate al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 13 e 14. Sono così ritornati vigenti, tra l'altro, l'art. 73, commi 1 e 4 come erano dettati prima del suddetto intervento normativo, ovvero recupera vigenza l'irrogazione di una pena più mite nei reati attinenti alle cd. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le c.d. droghe pesanti (la reclusione sale al range otto-venti anni, così sostituendo quella appena richiamata da sei a venti). Questa reviviscenza - richiamata dal ricorrente nel secondo motivo - scardina la base della valutazione dell'adeguato trattamento sanzionatorio adottata dal giudice di merito, e quindi investe tutti i motivi del ricorso relativi al suddetto trattamento (che include, ovviamente, anche l'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti), comportando, in parziale accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, rigettandolo nel resto.
5.1 Il ricorso presentato dal difensore del PE non si distoglie particolarmente dal ricorso appena esaminato. Il primo motivo, infatti, denuncia vizio motivazionale in ordine alla responsabilità del PE, proponendo in realtà una censura direttamente fattuale, che qualifica "mera illazione" elementi utilizzati dal giudice di prime cure come la disponibilità dei telecomandi sequestrati, e sostenendo comunque in modo generico mancanza di motivazione sulla specifica posizione del PE. I passi della motivazione della sentenza d'appello sopra citati a proposito della posizione del Di NU considerano per lo più in modo globale le posizioni dei concorrenti, ma non possono comunque non definirsi adeguati nel vagliare anche il ruolo del PE, cui specificamente, peraltro, la corte territoriale attribuisce insieme al Di NU, un compito di "guida" ben consapevole dell'autoarticolato proveniente dalla Spagna fino alla destinazione dello stupefacente. D'altronde, essendo la sentenza di secondo grado una doppia conforme che si è avvalsa di criteri di valutazione omogenei rispetto alla sentenza di primo grado, fruisce della integrazione motivazionale dalla sentenza del Tribunale (sul noto principio della integrazione reciproca che connette l'apparato motivativo delle pronunce cd. doppie conformi qualora siano stati adottati, come nel caso di specie, criteri valutativi omogenei v. Cass. sez. 3, 16 luglio 2013 n. 44418; Cass. sez. 3, 1 dicembre 2011- 12 aprile 2012 n, 13926; Cass. sez. 2, 10 gennaio 2007 n. 5606; Cass. sez. 3, 1 febbraio 2002, n. 10163; Cass. sez. 1, 20 giugno 2000 n. 8868), che descrive in modo più ampio il compendio probatorio che grava sul PE (questi era conducente della vettura che aspettava il Tir, e "faceva segni al camionista invitando a seguirlo"; nell'auto da lui guidata, poi, sia lui che il passeggero Di NU avevano ciascuno due telecomandi di apertura dei cancelli automatici dell'area dove sarebbe stato effettuato il trasbordo dello stupefacente se non fossero intervenuti i carabinieri). Il motivo, dunque, non merita accoglimento.
5.2 Il secondo e il terzo motivo riguardano invece il trattamento sanzionatorio, richiamando la già citata sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale: vale pertanto quanto sopra osservato a proposito del ricorso Di NU, per cui anche il ricorso in esame risulta fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio - per il resto dovendosi rigettarlo -, con conseguente annullamento in parte qua e rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado nei confronti della IE e rinvia al Tribunale di Velletri. Annulla la sentenza impugnata nei confronti del PE e del Di NU limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, rigettandone nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015