Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di reati tributari, la mancata specificazione nell'imputazione di omessa dichiarazione dei redditi dell'ammontare effettivo del reddito e del volume di affari, sulla cui base calcolare l'importo dovuto a titolo di imposta, non integra un'ipotesi di nullità per indeterminatezza sempre che sia indicato l'ammontare dell'imposta evasa con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la violazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta l'abnormità dell'ordinanza di nullità del decreto di citazione a giudizio accompagnata dalla restituzione degli atti al P.M.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2009, n. 7121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/01/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 100
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 6017/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
avverso l'ordinanza in data 21.2.2007 del Tribunale di Verona, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione per il giudizio emesso nei confronti di:
SH NG, n. in Cina l'1.11.1976;
imputato del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
5. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Verona ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio emesso nei confronti di SH NG, imputato del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per omessa dichiarazione dei redditi.
Il giudice di merito ha osservato che in sede penale non può trovare ingresso il principio dell'accertamento presuntivo dei reati di natura tributaria;
che nel capo di imputazione, nel caso specifico, non è indicato l'ammontare effettivo del reddito ed il volume di affari sviluppato nei singoli anni dall'imputato, sulla base del quale sarebbe stato calcolato l'importo dovuto a titolo di irpef per gli anni in contestazione, con la conseguente genericità del capo di imputazione, che fa riferimento ad elementi puramente presuntivi. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, che la denuncia quale provvedimento abnorme.
La pubblica accusa ricorrente deduce che il provvedimento impugnato, fondato su un'errata interpretazione della legge penale, ha determinato una immotivata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la conseguente violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale;
che, infatti, nella specie, nel capo di imputazione erano stati indicati, in relazione al reato di cui alla contestazione, tutti gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie legale e, tra questi, l'importo dell'imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità indicata dalla norma, mentre nessuna disposizione impone al P.M. di indicare le modalità di accertamento del singolo fatto contestato e gli estremi di acquisizione degli elementi dell'accusa;
che i rilievi contenuti nell'ordinanza possono essere posti a fondamento di una sentenza di assoluzione nel merito, ma non determinano affatto la nullità della contestazione contenuta nel capo di imputazione.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato principio di diritto, da tempo affermato da questa Suprema Corte, "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo". (sez. un. 199800017, Di Battista, RV 209603). Orbene, nel caso in esame è stato puntualmente indicato nel capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa a carico dell'imputato l'ammontare dell'imposta evasa con riferimento ai singoli anni cui si riferisce la violazione per omessa dichiarazione IRPEF, sicché la contestazione contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa prevista dalla norma.
Si palesa, invece, evidente, che la inutilizzabilità, in sede penale, di criteri presuntivi, quale prova dell'effettivo ammontare del reddito percepito dal contribuente, costituisce un elemento di valutazione afferente alla fondatezza dell'accusa, che va utilizzato nel giudizio di merito ai fini dell'accertamento della colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato, ma non determina certamente l'incompletezza della contestazione formulata nei confronti di questi, ne' è elemento idoneo a incidere sul diritto di difesa. Nella fattispecie in esame, pertanto, il provvedimento impugnato ha determinato la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, e, peraltro, una stasi del procedimento, non potendo, in ipotesi, essere costretta la pubblica accusa a riformulare l'imputazione utilizzando elementi diversi da quelli di cui dispone.
Sicché deve essere affermata la abnormità del provvedimento emesso, con la sua conseguente impugnabili per ricondurre il processo alla fase odia quale era in corso secondo le previsioni del codice di rito.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per te prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009