Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
L'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi.
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L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare. Corte di Cassazione Sezione IV sentenza n. 33802/2017 udienza 18 maggio 2017 - deposito 11 luglio 2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: O.A. nato 11 16/06/1986 a BENIN CITY(NIGERIA) avverso l'ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. LIBERTA di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il Proc. …
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Il giudice cautelare deve motivare con elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisita conoscenza della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua e, a fronte di circostanze non certo deponenti a favore della conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana non può replicare con mere asserzioni apodittiche, senza attestare di aver effettuato alcun accertamento. Nel caso di intangibilità dell'ordinanza genetica impositiva di una misura cautelare, ove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2012, n. 28697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28697 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/04/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 590
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40375/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) WU YA N. IL 02/08/1961;
avverso la sentenza n. 2778/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado con la quale Wu YA è stata condannata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di rendere indicazioni sulla propria identità; reati commessi in Milano il 2 novembre 2007. In particolare, all'imputata è stato addebitato di essersi rifiutata di rendere le indicazione sulla propria identità all'agente di polizia che ne aveva fatto richiesta e, per sottrarsi a ogni accertamento, tentava di darsi alla fuga e, per far ciò, "spintonava e scalciava" contro l'agente, cercando di fuggire e opporsi all'attività di accertamento che l'agente di polizia stava compiendo.
A fronte dei motivi d'appello con i quali si è chiesto la nullità della sentenza di primo grado dovuta alla nullità del decreto di citazione a giudizio non tradotto in lingua cinese e, in subordine, l'assoluzione per insussistenza del fatto, la Corte d'appello ha rigettato l'eccepita nullità poiché è stato accertato che Wu YA risiede da molti anni in Italia ed è in possesso di documento di identificazione italiano e, peraltro, non ha mai dichiarato di non comprendere la lingua italiana in tutto il corso del procedimento;
in presenza di tali circostanze, l'imputata avrebbe dovuto sin dal primo momento far rilevare la mancata conoscenza della lingua del paese in cui da anni aveva fissato la propria residenza e aveva la propria vita di relazione.
Quanto alla responsabilità dei fatti oggetto dell'ipotesi d'accusa, la Corte fa proprie le conclusioni raggiunte dal primo giudice e precisa, altresì, che la prova è nelle dichiarazioni rese dall'agente di polizia Serafino La Mastra il quale ha descritto la vicenda e, in particolare, il tentativo di fuga della Wu YA al momento della richiesta dei documenti di identificazione, precisando tra l'altro di avere mostrato alla signora il proprio tesserino di riconoscimento prima di chiederle le generalità.
Per la Corte d'appello, la pena di quattro mesi e giorni dieci di reclusione e oltremodo mite, essendo alla soglia del minimo.
2. L'imputata ha presentato personalmente ricorso, con il quale deduce:
vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto non è stata considerata la documentazione prodotta dalla quale risulta la non buona comprensione della lingua italiana.
In particolare, ciò è indicato nel certificato medico del pronto soccorso di un ospedale milanese rilasciato il 28 settembre 2007 dal quale risulta testualmente che "la paziente parla male e comprende male la lingua italiana".
La ricorrente ribadisce di non comprendere bene l'italiano soprattutto con riferimento alle pratiche burocratiche, giudiziarie e amministrative e quelle che riguardano le regole vigenti in Italia;
lingua di difficile comprensione per chi è abituata a parlare il cinese.
inosservanza dell'art. 143 c.p.p., norma che prevede l'immediata nomina dell'interprete o del traduttore allorché si accerti la mancata conoscenza della lingua da parte dell'imputato; assistenza gratuita garantita a chi ignora la lingua e non comprende l'accusa rivoltagli in giudizio.
mancanza di motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a riprodurre gli argomenti della decisione di primo grado, senza considerare i dubbi sollevati dal difensore sulla corretta dinamica dei fatti e sulla mancanza di prove della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, come previsto dalla recente L. 20 febbraio 2006, n. 46. La ricorrente deduce infine di avere agito per legittima difesa. In calce, vi è l'attestazione di tale YU NG di avere tradotto in lingua italiana il ricorso scritto in cinese da Wu YA. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, oltre che per manifesta infondatezza, anche per essere diretto a censurare scelte di merito correttamente giustificate e argomentate sulla base degli elementi acquisiti in giudizio.
Quanto al primo motivo ricorso, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo una indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità là dove sia motivata in termini correnti.
Principio di diritto di recente ribadito dalle Sezioni unite (Sez. un., 29 maggio 2008, dep. 26 giugno 2008, n. 25932) secondo cui il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana;
accertamento da effettuare con un'analisi di merito e volto a verificare la dimestichezza con l'idioma italiano, anche in base a circostanze quali il tempo trascorso dall'acquisizione della cittadinanza italiana e/o dalla residenza nel territorio dello Stato. Nell'occasione, la Corte ha posto in rilievo che spetta all'imputato, il quale adduca l'ignoranza della lingua, l'onere della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143 c.p.p., comma 1. La Corte d'appello ha posto in rilevo le circostanze - quali la residenza da molti anni in Italia, il possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dallo Stato italiano e la partecipazione al giudizio di primo grado senza eccepire la mancata conoscenza della lingua - non fossero tali, rispetto a quanto rappresentato dall'imputata, da far ritenere assolto l'onere della prova contraria ex art. 141 cit. e da dimostrare l'ignoranza della lingua italiana, a un livello tale da escluderne la comprensione.
I motivi di ricorso, in realtà, confermano la situazione accertata dalla Corte di merito, poiché la ricorrente non deduce l'ignoranza della lingua, bensì di comprendere e parlare male l'italiano, senza contestare, censurare o smentire quanto rilevato e giustificato in termini coerenti dalla Corte di merito.
2. Altrettanto manifestamente infondate le censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla mancanza di gravità, precisione e convergenza degli indizi in base ai quali si asserisce essere stata affermata la responsabilità.
Anzitutto, va precisato che non si è in presenza di "prove indirette" per le quali vale la regola di giudizio prescritta dall'art. 192 c.p.p., comma 2 bensì di prove "dirette" costituite dal racconto della vicenda da parte del teste, soggetto passivo e persona offesa dal reato.
La ricostruzione dei fatti, pur nella estrema sintesi espositiva, da conto del discorso logico-argomentativo che il giudice d'appello ha autonomamente sviluppato sulle prove acquisite, senza riprodurre acriticamente le ragioni poste a fondamento delle conclusioni raggiunte in primo grado.
Le censure della ricorrente, anche qui, sono volte a ottenere un sindacato su scelte di merito e, in particolare, sulla valutazione della prova;
elementi sui quali, come già detto, il giudice d'appello ha reso una coerente ed esauriente giustificazione. Il ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto censure non consentite nel giudizio di legittimità. A norma dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012