Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 2
In tema di responsabilità per colpa, il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento. (Fattispecie in tema di responsabilità del produttore di un aliante, a seguito di un incidente in volo per una manovra acrobatica).
Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, richiedendosi l'ulteriore presupposto dell'accertata ignoranza della lingua italiana in capo a quest'ultimo.
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La massima Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del costruttore di una macchina, il cui difetto di costruzione aveva cagionato, sei anni dopo la messa in commercio della macchina ed in assenza di cause alternative, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2013, n. 39157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39157 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 18/01/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - N. 149
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 19683/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KH GR N. IL 26.03.1926;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA in data 28.06.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
per le parti civili BA MA IN e ZZ AB l'avvocato Angeli Valentina in sostituzione dell'avvocato Giunta Fausto che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata;
per le parti civili ON CO, ON OR e PA GI l'avvocato De COo Roberto in sostituzione dell'avvocato Covi Carlo che ha insistito per il rigetto del ricorso;
per il ricorrente gli avvocati Manna Adelmo ed Miriello IO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 giugno 2011 la Corte d'Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 19 maggio 2009, appellata dall'imputato BU RO, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati ascrittigli per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, con conferma della sentenza di 1^ grado con riferimento ai capi civili. Il BU era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto p.e p. dall'art. 589 c.p., commi 1 e 3 per aver, in qualità di costruttore dell'aliante RO Twin Astir G103C Acro con impudenza e negligenza consistita:
a. nel non aver adeguato la capacità di resistenza della fusoliera progettata nell'anno 1978, alle più moderne tecniche di volo acrobatico e specificamente nel non aver verificato la capacità di resistenza della struttura stessa a possibili fenomeni di imbozzamento derivanti da carichi in coda conseguenti a manovre di volo acrobatiche quali il tonneau lento;
b. nell'aver indicato nel manuale di volo come consentite manovre acrobatiche quali il tonneau lento che al contrario era causa di carichi (moltiplicazione della forza peso gravante sul veicolo) tali da rendere possibili cedimenti della struttura, consentito l'esercizio al volo acrobatico dell'aliante sopra descritto (di proprietà dell'Aero Club Italia ed in uso all'Aereo Club di Ferrara) e, conseguentemente, in data 25 novembre 2001, cagionato il decesso di NA MB e CA ON, i quali, a bordo del velivolo, eseguivano la manovra acrobatica di tonneau lento che, comportando un carico non sopportabile della struttura, causava il cedimento della stessa (in particolare l'aliante perdeva il trave di coda) con conseguente precipitazione al suolo e decesso immediato dei piloti.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore BU RO, cittadino svizzero di lingua tedesca, deducendo:
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità per la mancata traduzione in lingua tedesca degli atti;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio di omessa motivazione da parte della Corte territoriale sempre con riferimento alla omessa traduzione degli atti;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza con riferimento al supplemento di perizia elaborata dal prof. NI disposto a dibattimento per violazione del contraddittorio con il consulente di parte prof. Lecce al quale di fatto non era stato consentito di partecipare, nonché sotto altro e diverso profilo perché l'ordinanza con cui il giudice aveva disposto il supplemento di perizia non era stata tradotta all'imputato ed ancora l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale del prof. Lombardi e dell'ing. Maganzi perché redatti da soggetti mai autorizzati ad intervenire nel procedimento nella qualità di ausiliari del perito;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) per mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza del signor UT FE responsabile del settore alianti della LBA il quale avrebbe dovuto riferire in merito all'esecuzione della prova statica effettuata dalla società GR sul modello di aliante oggetto del processo e sulla validità della prova stessa certificata dalla LBA (Ufficio federale dell'Aviazione tedesca;
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) anche con riferimento all'art. 192 c.p.p. in relazione alla dedotta non affidabilità delle conclusioni peritali sulla cui base si è pervenuti al giudizio di responsabilità a carico del RO pur senza l'effettuazione di una prova statica e tralasciando ulteriori emergenze processuali (mancato verificarsi di altri incidenti su un totale di 400 alianti acrobatici e 76.000 ore di volo acrobatico;
effettuazione da parte dello stesso aliante della figura acrobatica del tonneau lento, la effettuazione di test statici e di prova di rottura da parte della società GR alla presenza di un rappresentante della LBA);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla intervenuta delega di funzioni al responsabile del reparto di progettazione (dott. SH) sussistendone tutti i requisiti e per non essersi mai il ricorrente occupato ed avuto alcun ruolo nella progettazione e produzione del velivolo;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla errata individuazione del nesso causale;
in particolare la mancata effettuazione della prova statica non si avrebbe garantito il raggiungimento di alcuna certezza processuale in ordine alle cause del sinistro, aprendo la strada a fattori ed ipotesi alternative, quali danni strutturali preesistenti o l'errore del pilota;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) sempre sulla mancata effettuazione della prova statica.
3. Le parti civili depositavano memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. resistendo al gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La gravata sentenza ha così ricostruito i fatti;
nel primo pomeriggio del 25 novembre 2001 l'aliante GR TWIN ASTIR G103C decollò dalla pista dell'Aereo club di Ferrara con a bordo l'istruttore di volo MB NA ed il pilota ON CA. I due stavano eseguendo un volo di addestramento per la preparazione di una prossima gara di volo acrobatico. Il NI pilotava mentre il ON era sul sedile posteriore. Quello stesso giorno i due avevano eseguito un altro volo (con formazione invertita);
atterrati e scambiate le postazioni poco dopo erano ripartiti. CE LA li aveva portati in quota con un velivolo ausiliario. Tutto sembrava regolare tant'è che il pilota dell'aliante in quota salutò il collega con la seguente frase:
"Sganciato, ciao CE, grazie". Qualche secondo dopo la tragedia. Un teste, MU IO stava osservando il volo: vide l'aliante che stava effettuando, come previsto, la manovra acrobatica detta tonneau lento (consistente in un rollio completo del mezzo su traiettoria rettilinea, manovra da svolgersi secondo le regole della gara di volo, in un tempo non inferiore ai dieci secondi). Durante l'acrobazia vide la coda del velivolo "storta", poi sempre più storta,poi l'aliante cominciò a perdere quota e la coda si staccò, provocando un gran rumore e precipitando in un sito diverso rispetto al resto del velivolo. A seguito del sinistro perdevano la vita il MB ed il ON.
Le indagini preliminari dirette ad accertare le cause dell'incidente in una prima fase muovevano dall'ipotesi che la rottura della trave di coda fosse da imputare a difetto di manutenzione dell'aliante. L'ipotesi portava ad iscrivere nel registro degli indagati i responsabili dell'Aero Club ferrarese. Successivamente all'esito di accertamenti peritali veniva esclusa come causa del sinistro il difetto di manutenzione e di uso del velivolo, essendo emerso dai calcoli e dalle indagini svolte un evidente difetto di progettazione e costruzione dell'aliante imputabile al costruttore, l'odierno ricorrente KA RO in quanto presidente del Consiglio di Amministrazione della società produttrice. In particolare veniva contestato all'imputato di non aver tenuto conto della necessità di adeguare la resistenza della fusoliera ai maggiori carichi derivanti dalla idoneità dell'aliante al volo acrobatico.
5. I primi due motivi di gravame entrambi concernenti la mancata traduzione degli atti in lingua tedesca possono essere trattati congiuntamente.
Sul punto la gravata sentenza ha respinto le già proposte eccezioni in quanto "infondate, tardive e comunque sanate". Il giudice di primo grado con ordinanza dibattimentale del 28 settembre 2007 aveva disposto la rinnovazione della notifica del decreto che disponeva il giudizio con relativa traduzione all'imputato, ritenendo che la mancata traduzione degli ulteriori atti non interferisse comunque con il diritto di difesa. Osserva a riguardo il Collegio, con ciò integrandosi la motivazione dei giudici di merito, che come già precisato da questa Corte (cfr, Sez. 4, n. 16915 del 27 marzo 2012, Farruggia) fin dalla sentenza delle sezioni unite del 24.9.2003 n. 5052, Zalagaitis, (in materia di misure cautelari) è stato chiarito che il diritto alla conoscenza del contenuto degli atti da parte dell'indagato/imputato, è soddisfatto - ove si accerti che il medesimo non conosceva l'italiano - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, di un interprete.
Il diritto alla traduzione, nelle modalità sopra precisate, è subordinato dunque all'accertamento che il destinatario non conosce la lingua italiana e le sezioni unite di questa Corte (SS.UU. 29.5.2008 n. 25932, Rv 239693 hanno ribadito che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana. Nella specie in nessuno degli atti processuali compiuti prima di quelli oggetto delle specifiche lagnanze del ricorrente il BU ha fatto presente di non comprendere la lingua italiana e di necessitare della assistenza di un interprete. Ed infatti l'unica documentazione da cui risulta che l'imputato non parlasse la lingua italiana è stata depositata dalla difesa del BU solo all'udienza del 14 dicembre 2007.
Il terzo motivo di ricorso concerne la pretesa nullità del "supplemento di perizia" disposto a dibattimento per violazione del contraddittorio con il consulente di parte cui non era stato consentito di partecipare in alcun modo alle operazioni peritali. Sul punto è sufficiente osservare come l'attività svolta dal perito (prof. NI), a seguito dell'ordinanza istruttoria del 24 aprile 2009, si è sostanziata essenzialmente nel fornire chiarimenti, senza porre in essere alcuna ulteriore (rispetto a quella svolta nella perizia) attività di carattere tecnico-peritale. I chiarimenti non implicavano alcuna operazione da svolgersi in sede diversa dall'aula di giustizia per cui - come già osservato dai giudici di merito - attraverso il rinnovato esame dibattimentale del perito, svolto in aula ed in cui i consulenti di parte sono stati posti in grado di interloquire, il contraddittorio è stato ampiamente garantito. Peraltro detto esame è stato preceduto dal deposito di una relazione scritta (erroneamente intestata dal perito quale "supplemento") proprio al fine di permettere alle parti di prenderne tempestiva visione.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia accolto la richiesta di procedere ad una nuova perizia in forma collegiale. Sul punto osserva il Collegio: la Corte territoriale ha legittimamente disatteso le richieste istruttorie avanzate in appello, in piena aderenza al pacifico principio secondo cui nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio dell'oralità che vige nel secondo grado di giudizio, dove vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l'art. 603 c.p.p., comma 1, non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, mentre è richiesto che il giudice renda conto, con adeguata motivazione sottoposta al controllo da parte di questa Corte, del percorso dal medesimo seguito nel ritenere raggiunta la prova della responsabilità. Onere al quale la corte di appello nel caso di specie non si è assolutamente sottratta, argomentando ampiamente in merito alle ragioni che hanno determinato la sua decisione e sottolineando come il perito d'ufficio abbia confutato le avverse argomentazioni in termini esaustivi e precisi rendendo del tutto superflua una nuova perizia. Con il quinto ed il sesto motivo si lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento al fine di assumere la testimonianza del signor UT FE, anche sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Detto teste avrebbe dovuto riferire in merito alla esecuzione della prova statica effettuata dalla società costruttrice dell'aliante sul modello oggetto del presente processo e sulla regolarità e validità della prova stessa certificata dalla LBA (Ufficio federale dell'aviazione tedesca). La gravata sentenza- cui sul punto non può certamente rimproverasi di aver utilizzato una clausola di stile (e ancor prima il giudice di prime cure) ha sottolineato il carattere non decisivo della prova, ponendo altresì in rilievo come all'esito dell'istruttoria amministrativa condotta proprio dalla LBA dopo l'incidente, il modello di aliante coinvolto era stato interdetto al volo acrobatico. Con il settimo motivo il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe confermato la responsabilità del RO unicamente sulle conclusioni del perito NI, ritenute di contro "poco affidabili". Secondo il ricorrente, invece, la tesi secondo cui la fusoliera dell'aliante sarebbe stata inadeguata al volo acrobatico non sarebbe stata confermata all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Anche tale motivo è infondato.
Va in primo luogo osservato che - come da costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615), le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora - come avvenuto nel caso di specie - i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico- giuridici della decisione. Tanto premesso va osservato come entrambi i giudici di merito abbiano effettuato un'attenta analisi delle risultanze peritali, confrontando esaurientemente le stesse con le obiezioni dei consulenti di parte. Quanto alla affermazione effettuata in prima battuta dal perito secondo cui solo l'esecuzione di una prova statica avrebbe potuto dare risultati dirimenti in ordine ai calcoli dei carichi agenti sulla struttura dell'aliante, lo stesso perito ha successivamente riconosciuto la sussistenza di una serie di limiti pratici che rendevano tale esperimento assolutamente impraticabile. Tali osservazioni cui ha aderito la Corte territoriale appaiono esenti da censure, stante la evidente difficoltà di reperire - onde rendere attendibile e dirimente la prova stessa - un velivolo in condizioni di fabbricazione e di uso identiche a quello coinvolto nel sinistro. Va peraltro osservato che - come posto in rilievo dalla Corte territoriale - (p. 23 della gravata sentenza) il perito nel corso della sua escussione non ha affatto affermato l'assoluta necessità della prova statica, ma solo che la stessa potesse costituire una "strada" per determinare i carichi in volo. In tale sede peraltro il perito ha concluso per l'attendibilità del calcolo secondo modelli matematici. Le argomentazioni del ricorrente tendono poi a contrastare le osservazioni della Corte sulla base delle certificazioni rilasciate dalla LBA e la conformità del velivolo alle norme internazionali per la sua omologazione anche in Italia. Anche sul punto la Corte ha congruamente motivato, così sottraendosi la gravata sentenza ad ogni censura di legittimità, evidenziando che l'omologazione non è che un titolo abilitativo, una certificazione di conformità di un ente pubblico che di per sè stessa non può valere ad esonerare il costruttore inosservante alle norme cautelari esistenti e conosciute all'epoca della progettazione. Vanno peraltro ulteriormente richiamate le osservazioni a riguardo del giudice di primo grado secondo cui il mero rispetto di norme tecniche non sia sufficiente per escludere la colpa ogni qual volta l'evento sia ascrivibile ad inosservanza di altre norme non codificate ma pure riconosciute nella comunità di cui l'agente fa parte e che avrebbero potuto e dovuto assicurare una maggior sicurezza e prevenire eventi che il mero attenersi alle norme codificate non sarebbe stato in grado di evitare. Il rispetto di norme finalizzate ad ottenere autorizzazioni, omologazioni, certificazioni pubbliche non garantisce di per sè il costruttore dal riconoscimento di una sua inadeguatezza professionale e dal rischio che un dato evento possa essere ascritto ad inosservanza di altre norme di cautela o anche al solo mancato costante aggiornamento del prodotto alla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, soprattutto in un campo ad altissimo rischio quale quello delle costruzioni aeronautiche.
Viene poi invocato dal ricorrente l'argomento statistico sul rilievo dell'elevato numero di alianti dello stesso modello prodotti e venduti dall'azienda dell'imputato, senza che si fossero verificati incidenti. L'argomento è inconferente in relazione alle accertate carenze della progettazione e della costruzione rilevanti in particolare nelle situazioni limite di sovraccarico, situazioni rare che effettivamente si collocano nel range marginale della frequenza statistica, ma di cui comunque doveva tenersi conto, dovendo il velivolo resistere al 100% anche alle condizioni di volo più dure, anche eventualmente aggravate da fattori occasionali ed imprevedibili alle quali la struttura avrebbe dovuto essere in grado di resistere fino a concorrenza di un fattore di aggravamento del peso di 1,5 (c.d. coefficiente di sicurezza o carico di robustezza, fissato dall'esperienza della ingegneria aeronautica quale elemento convenzionale).
L'ottavo motivo di gravame è sviluppato essenzialmente intorno al tema della "delega delle funzioni" ed alla circostanza che la progettazione dell'aliante sarebbe stata interamente demandata all'ing. SH. Va premesso che il tema della "delega delle funzioni" sviluppato dalla giurisprudenza in materia soprattutto di infortuni sul lavoro, è in conferente rispetto alla imputazione in concreto mossa al BU la cui responsabilità è stata riconosciuta quale costruttore dell'aliante. Sul punto va osservato che è indubitabile la posizione di garanzia del costruttore, che non è esclusa di per sè da quella (in ipotesi concorrente) del progettista e dello stesso utilizzatore. Infatti, il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza. L'unica eccezione (che qui non ricorre, e neppure è proposta con il ricorso) è quella dell'utilizzatore (nella specie il pilota) che risulti avere effettuato un uso improprio, tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Se ciò non si verifica (ed è stato pacificamente escluso dai giudici di merito), si ha, quindi, una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso causale con l'evento, sempre che, ovviamente, quell'evento sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele nella progettazione e fabbricazione. Va peraltro osservato che è comunque emerso che l'idea originaria di convertire il progetto dell'aliante TWIN ASIR 2 nell'aliante acrobatico fu proprio dell'imputato e che lo sviluppo del modello era avvenuto d'intesa fra quest'ultimo ed il SH. Il ricorrente infatti - come sottolineato nella gravata sentenza (cfr. p. 32) - era persona dotata di elevate competenze tecniche nel settore di riferimento (ingegnere meccanico e fisico); che il RK veniva informato regolarmente dal progettista dell'andamento dei lavori. Pertanto allo stesso - anche sotto il profilo dell'omesso controllo dell'operato del SH - sono certamente addebitabili le riscontrate carenze attinenti la capacità di resistenza dell'aliante dovute alla implementazioni delle prestazioni ed alla operata modifica dell'ala, senza la dovuta attenzione alla adeguatezza della fusoliera, progettata per l'impiego normale, a reggere i carichi ben maggiori derivanti dall'uso nel volo acrobatico. In questa prospettiva, risulta evidente l'irrilevanza, per escludere la responsabilità del costruttore, di eventuali comportamenti colposi addebitabili al soggetto onerato del progetto del macchinario (soggetto, peraltro, operante all'interno della società costruttrice). È profilo di (possibile) responsabilità concorrente che qui non interessa, non essendo stato esaminato in sede di merito e non risultando tale da elidere il nesso eziologico tra il fatto dell'imputato e l'evento dannoso.
Proprio a tale ultimo aspetto è dedicato il successivo motivo di ricorso. Le censure mosse propugnano l'esistenza di causali alternative (quali l'errore umano o il difetto di manutenzione) e si sostiene, in buona sostanza, che la sentenza sarebbe viziata per non avere ricostruito il fatto correttamente e per non aver sufficientemente esaminato e motivato sulle diverse possibilità prospettate.
Il motivo è infondato. Al riguardo va osservato che dette ipotesi alternative sono state disattese da entrambi i giudici di merito e che non possono in questa sede essere riproposte, avendo in particolare il giudice di appello opportunamente ribadito, richiamando e dichiarando di condividere la più dettagliata motivazione del primo giudice, il grave comportamento omissivo che ha caratterizzato la progettazione e la costruzione dell'aliante. A tali conclusioni i giudici dei due gradi di merito sono giunti sulla base di una ampia e approfondita istruttoria che si è sviluppata con l'assunzione di testimonianze, e l'espletamento di una perizia tecnica nel corso della quale - come già rilevato - tutte le opinioni hanno potuto confrontarsi ed esprimersi. Di tale ampio materiale probatorio ha dato puntuale e diffuso resoconto in particolare la sentenza di primo grado.
6. Il ricorso va pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in Euro 3.500,00 a favore di ON CO, ON OR, PA GI ed in Euro 3000,00 in favore di BA MA IN e ZZ AB, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013