Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, previsto dall'art. 143, cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della lingua italiana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto accertata la conoscenza della lingua italiana sulla base della annotazione della polizia giudiziaria in cui si dava atto che l'indagato aveva in italiano declinato le proprie generalità, risposto alle domande rivoltegli, affermato di non voler sottoscrivere alcun atto se non alla presenza del difensore, ed aveva intrattenuto con questi un colloquio di circa quindici minuti in lingua italiana).
Commentario • 1
- 1. Partecipazione al processo in video: casi tassativi (Cass. 47195/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2014, n. 52245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52245 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1336
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 16884/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI MI, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 26/02/2014 della Sezione impugnazioni cautelari del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'appellata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia del 28/01/2014, con la quale era rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di VI MI per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 479, 483, 494 e 497-bis cod. pen., ipotizzati come commessi nella partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "Vor v'zacone", insediata in Moldavia ed operante anche in Italia, nel concorso in condotte consumate o tentate di estorsione in danno di autotrasportatori moldavi, costretti a versare somme di denaro per poter effettuare viaggi dalla Moldavia all'Italia e stazionare nelle aree di sosta di Verona, Vicenza, Modena e Carpi, e di altri cittadini moldavi, e nel conseguimento di un falso passaporto temporaneo mediante la falsa presentazione a nome proprio di tale VA ND presso il Consolato generale moldavo di Bologna e nel tentativo di procurare a tale IG un passaporto ed una patente lituana falsi.
L'indagato ricorre sul rigetto dell'eccezione di nullità o inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per mancata traduzione della stessa e dei relativi verbali di notificazione dell'atto, identificazione dell'indagato ed invito dello stesso alla nomina del difensore nella lingua parlata dal VI, e deduce illogicità del riferimento dell'ordinanza impugnata all'insufficiente attestazione del verbale di arresto per la quale il VI parlerebbe e comprenderebbe la lingua italiana, e violazione di legge, nell'affermazione di inesistenza dell'obbligo di traduzione, in quanto fondata su indicazioni giurisprudenziali anteriori alle intervenute disposizioni della direttiva n. 64 del 2010 dell'Unione europea.
Il ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È assorbente sul punto l'infondatezza delle censure relative al presupposto fattuale della dedotta violazione di legge, ossia la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato. Il provvedimento impugnato era in effetti congruamente motivato sul punto, non essendosi il Tribunale limitato ad una generica affermazione di sufficienza a tal fine della relativa attestazione nel verbale di arresto, come lamentato dal ricorrente, ma avendo i giudici di merito sostanziato tale affermazione con gli ulteriori riferimenti all'annotazione di polizia giudiziaria nella quale si specificava che l'indagato, dopo aver regolarmente declinato le proprie generalità rispondendo a domande rivoltegli in italiano, esprimendosi correttamente in tale lingua manifestava la propria volontà di non sottoscrivere alcun atto se non alla presenza del difensore, e che, sopraggiunto quest'ultimo, il VI intratteneva con lo stesso una conversazione in italiano della durata di quindici minuti.
Tali considerazioni non sono superate da quanto osservato dal ricorrente, nella memoria successivamente depositata, in ordine alla previsione dell'art. 143 c.p.p., comma 4, come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, per la quale l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato è compiuto dall'autorità giudiziaria. La formulazione letterale della norma non implica infatti che l'autorità giudiziaria debba procedere personalmente alla verifica della predetta circostanza;
necessità, questa, che ove ritenuta dal legislatore è dallo stesso espressamente indicata, come rilevabile nell'art. 103 c.p.p., comma 4, in tema di esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso gli uffici dei difensori. E d'altra parte le ragioni di tutela del diritto dell'indagato di essere informato dei termini dell'accusa a suo carico non escludono che la conoscenza della lingua italiana possa essere adeguatamente accertata sulla base degli elementi risultanti in tal senso dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo salva la facoltà del giudice di effettuare ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014