Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato (art. 157 cod. pen.), il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti.
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Nel caso della sentenza predibattimentale di appello adottata de plano manca il confronto dialettico delle parti (anche) sulla causa di estinzione, con conseguente la nullità assoluta. La sentenza predibattimentale di appello assunta de plano, stabilizza un fenomeno, costituito dalla pronuncia di una sentenza in assenza del giudizio, che pone il sistema in tensione col principio costituzionale del contraddittorio e quindi del giusto processo. Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 30 ottobre – 17 novembre 2020, n. 32262 Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta scritta del Procuratore Generale, …
Leggi di più… - 2. Prescrizione: la rinuncia da parte dell’imputatoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 aprile 2019
La prescrizione e la rinuncia della stessa da parte dell'imputato che invoca la dichiarazione di piena innocenza per poi ripensarci in caso di condanna. Quando è efficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione e la stessa quando può essere validamente revocata? La cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha affrontato il tema della rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell'imputato alla rinuncia della prescrizione. Scusate il gioco di parole ma il tema è riassumibile in questi termini: la rinuncia della prescrizione da parte dell'imputato quando è efficace? Una volta rinunciato alla prescrizione, l'imputato può ripensarci? A questa domanda …
Leggi di più… - 3. Ingiuria, preside, poteri di controllo e di indirizzo, diritto di critica dell’insegnanteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 15/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1732
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 006183/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI, N. IL 10/02/1957;
avverso SENTENZA del 30/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TAVASSI MARINA ANNA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, che chiedeva l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'11/12/2001 il Tribunale di Roma condannava ER LO alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'artt. 640, 477 e 482 cod.pen..
Sull'impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Roma, seconda sezione penale, con sentenza del 30/01/2004, ha dichiarato che i reati contestati risultavano consumati il 23/07/1996, e che in riforma della sentenza di primo grado non doveva procedersi nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado ER dichiara di non aver avuto avviso della udienza in Camera di consiglio della Corte d'Appello e che non gli è ancora stata notificata la sentenza;
venuto a conoscenza del provvedimento, vuole rinunciare espressamente alla prescrizione per ottenere la prosecuzione del giudizio, al fine di vedere accolta la propria richiesta di assoluzione.
Con requisitoria in data 25 luglio 2005, il P.G. presso questa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato ed ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio. Questa Corte concorda con i rilievi svolti dal P.G. e ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Va, infatti, considerato che il ricorso deve innanzitutto essere ritenuto ammissibile perché la sentenza non risulta essere stata ancora notificata, mentre il provvedimento è stato adottato inaudita altera parte (non risulta che l'imputato abbia avuto avviso della udienza in Camera di consiglio davanti alla Corte d'Appello di Roma), in violazione dell'art. 469 c.p.p.. Va, inoltre, osservato come sia legittima la rinuncia alla prescrizione formulata da ER LO, sia pure solo in sede di ricorso, posto che la prescrizione risulta essere maturata pochi giorni prima della sentenza, cosicché, potendosi avanzare simile rinuncia esclusivamente dopo la maturazione del termine, l'imputato non era stato materialmente nella condizione di esercitare tale facoltà (in termini: sent. 14/11/2003 n. 3900, Rega). In accoglimento del ricorso va quindi disposto l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006.