Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
In materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui tra i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: l'indebita utilizzazione delle carte rubate o clonate non costituisce reato presuppostoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo. (Nel caso di specie, la Corte ha puntualizzato che il reato presupposto del riciclaggio era da individuare nel furto delle carte di credito, delitto al quale i ricorrenti erano risultati estranei - Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23800). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23800 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2007, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/10/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1696
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 18198/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE NI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia 11 aprile 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giuseppe FEBBRARO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. VIGGIANO Filippo, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'11 aprile 2007 il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NI RO avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Perugia 17 febbraio 2007, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l'ordinanza il PA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 (art. 606 c.p.p., lett. b)) e nullità dell'ordinanza perché nell'imputazione del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 la struttura associativa è contestata in modo indeterminato, per cui nell'enunciazione del fatto per essersi associati allo scopo di commettere più delitti previsti dall'art. 73, stesso D.P.R. dando vita a un sodalizio criminoso nel quale l'EW è capo promotore e organizzatore e gli altri partecipanti a vario titolo non si individua quale sia il ruolo e neanche il contributo apportato dal ricorrente alla vita associativa;
2. violazione dell'art. 273 c.p.p., art. 292 c.p.p., lett. c) e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e mancanza e manifesta illogicità perché due acquisti non consentono di individuare un rapporto preferenziale e tendenzialmente stabile;
ne' acquisti dell'ordine di gr. 50 possono considerarsi significativi senza l'accertamento della purezza dello stupefacente e del prezzo e ne' l'acquisto di gr. 50 alla volta comporta la consapevolezza di accedere al patrimonio di un'organizzazione che trasferisce la garanzia dei continui approvvigionamenti e offre condizioni economiche ritenute vantaggiose, considerando che per l'associazione fra acquirente e venditore occorrono indici tali da trascendere il significato delle singole operazioni.
L'impugnazione è infondata.
Il significato e la funzione della norma dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) - secondo la quale l'ordinanza di custodia cautelare deve contenere a pena di nullità la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate - risultano, sotto il profilo sistematico e conformemente a quello letterale, dalla considerazione complessiva degli elementi richiesti, parimenti a pena di nullità, dall'art. 292 c.p.p. stesso comma 2 e comma 2 ter, i quali, oltre al requisito della lett. b), richiedono l'esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (lett. c); l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa (lett. c) bis); la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, risultanti dall'attività di indagine del pubblico ministero e dall'attività investigativa del difensore (comma 2 ter).
Nel contesto considerato gli elementi sopra indicati si integrano nell'unicità del provvedimento, svolgendo ciascuno la propria funzione, che nel caso del requisito di cui alla lett. b) è di dare un'indicazione schematica del fatto-reato per cui si procede, nella formulazione sintetica su cui si appuntano accusa e difesa e su cui convergono tutti gli altri elementi pure indefettibilmente richiesti dalla medesima disposizione.
Ne discende che ai fini della validità dell'ordinanza che dispone una misura cautelare, il requisito della descrizione sommaria del fatto, pur non dovendo necessariamente essere formalizzato in un autonomo capo di imputazione, deve tuttavia risultare in modo inequivocabile, e sin dal momento dell'emissione, dal contesto del provvedimento, in quanto funzionale all'esigenza dell'indagato di difendersi mediante il confronto tra i fatti contestati e la valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno della misura (Cass., Sez. 5, 7 marzo 2007 n. 15134, ric. Milano). E che i fini dell'osservanza del disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), secondo cui tra i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare dev'esservi quello costituito dalla descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima (Cass. Sez. 1, 17 giugno 2003 n. 29653, ric. Santimonie;
Sez. U, 14 luglio 1999 n. 16, ric. Ruga e altri;
Sez. U, 25 marzo 1998 n. 9, ric. D'Abramo; Sez. 6, 26 gennaio 1996 n. 533, ric. Moschera;
Sez. 6, 12 dicembre 1995 - 9 febbraio 1996 n. 4820, ric. Scarso;
Sez. 3, 1 aprile 1992 n. 567, ric. Turco ed altri). L'ordinanza impugnata si è uniformata a quest'orientamento giurisprudenziale, costante, per disattendere l'eccezione del ricorrente, da questi riproposta col primo motivo di ricorso, osservando che l'ordinanza di custodia cautelare reca esauriente indicazione dell'addebito rivolto al PA. La decisione è coerente con i principi e adeguata alla questione concreta così come proposta dal ricorrente, sicché deve ritenersi correttamente applicato l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), considerando peraltro che, come risulta dall'ordinanza di riesame, quella di custodia cautelare ha svolto un'ampia e congrua motivazione in ordine ai gravi indizi, individuando rispetto al reato contestato al capo C) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, commesso in Napoli e in
Perugia nel periodo compreso fra marzo e agosto del 2005) il gruppo di spacciatori diretto da EW LI, al quale faceva capo il PA, e indicando specificamente il ruolo da questi svolto. Il primo motivo di ricorso è pertanto privo di fondamento. Altrettanto deve dirsi per il secondo motivo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la capacità indiziante delle forniture che il PA riceveva da altri affiliati risultava dal suo rapporto preferenziale e tendenzialmente stabile con i coindagati, con i quali concordava periodicamente gli appuntamenti per l'esecuzione delle forniture medesime, raggiungendo per tali approvvigionamenti il capoluogo umbro. Ed ha giudicato il suo inserimento nell'associazione in forza del contributo, consapevole e non occasionale, dato alle attività gestite ad ampio raggio dal sodalizio con la consapevolezza del collegamento con un'organizzazione che operava con il grossista, l'intermediario e il dettagliante.
La decisione non presenta alcuna illogicità.
Il ricorrente muove in realtà censure in fatto, che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008