Sentenza 2 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Permessi per cure termali del lavoratoreRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2013
Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali La legge n. 412/1991 e la legge n. 638/1983 prevedono che, per i dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali a carico dell'istituto nazionale di previdenza (INPS), possano essere concesse, al di fuori dei periodi di congedo ordinario e di ferie annuali, solamente per effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su richiesta del medico curante ovvero di medici dell'INAIL. Le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali (1) sono elencate nell'allegato al DM del 12 agosto 1992, modificato dal successivo DM del 15 dicembre 1994 ancora modificato dal DM del 22 marzo 2001. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN 000 14 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI - R.G.N. 15539/98 Dott. Ettore MERCURIO -Rel. Consigliere 18415/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI- Consigliere- Cron.14. - Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 09/06/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 588 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta coMPLE MORE sul ricorso proposto da: dal Sig. ZO RI, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L.3000 * 2 GEN 2001... VIA FILIPPO CIVININI 49 (STUDIO LUNARI), presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato STUDIO LUNARI, rappresentato e CANCELLERIA difeso dagli avvocati PARATORE ANTONINO, AMAGLIANI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente CB224201 contro soc. coop. ar.l. Mr CANCELLERIA BANCA CREDITO POPOLARE intimata Mar e sul 2° ricorso n° 18415/98 proposto da: Soc. coop. ar.l. SCARE in persona del legale 2000 BANCA CREDITO POPOLARE Eme pro tempore, elettivamente domiciliato 2965 rappresentante -1- CORTE SPREMA DIT. UF CIO C in ROMA P.LE CLODIO 13, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copie tugie dal Sig. KRONOS FORTINO US, che lo rappresenta e difende $000 -2 GEN 2001giusta per diritt unitamente all'avvocato FORTINO CARMELO, 11. CANCELLIENE procura speciale atto notar GIUSEPPINA BONANNO di NOTO del 22.10.1998, REP. N. 2568 in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente e ricorrente incidentale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
D'TL dal Sig. ZO RI;
3000 per diritti 19 GEN. 2001 - il - intimato IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 387/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 20/06/98 R.G.N. 922/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FORTINO;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso previa C449279 riunione, per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio A.G.Lal SIG. per diritti 3.000 04/01/9001 IL CANCELLIERE CANCELLERIA * ધા Our -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Mr. Il Pretore di Messina, con sentenza depositata 1987 il 29 settembre raccogliendo la domanda proposta da NZ RI nei confronti della datrice di lavoro Banca di Credito Popolare Soc. Coop. a r.l., dichiarava la illegittimità delle trattenute sullo stipendio e sull'indennità sostitutiva delle ferie operate dalla Banca in danno del ricorrente in relazione a cure termali dallo stesso fruite nei periodi dal 2 al 16 novembre 1982, dal 5 al 16 settembre 1983 e dal 28 novembre all'11 dicembre 1984 e per l'effetto condannava la stessa Banca alle somme indebitamente trattenute. Il Tribunale di Messina, pronunciando sull'appello proposto dalla Banca, con sentenza del 29 novembre 1989, in riforma della decisione pretorile, rigettava integralmente le domande del NZ, compensando le spese tra le parti. La Corte di Cassazione, con sentenza 14 luglio n. 8505, accoglieva il ricorso del Costanza 1992 per quanto di ragione, e cioè limitatamente al periodo di congedo per cure termali dal 29 novembre all'11 dicembre 1984, ed osservava al riguardo ritenendo fondata, in relazione a tale periodo, la 3 Eme doglianza basata sulla violazione dell'art. 13 che il giudice della legge n. 638 del 1983 d'appello, affermando che non risultava la "indilazionabilità" della cura, aveva in effetti postulato un requisito di assoluta indifferibilità ed urgenza che come tale era al di fuori della lettera e della ratio del suddetto art. 13. Affermava quindi che "il Tribunale avrebbe dovuto piuttosto verificare, il che (era) un profilo diverso da quello della indifferibilità, se le prospettate esigenze terapeutiche in relazione all'affezione diagnosticata erano tali da comportare, ai fini dell'efficacia della cura, che questa avvenisse con opportuna tempestività senza dover attendere il periodo feriale"; dichiarava assorbito il · ricorso incidentale della Banca compensazione delle spese relativo all'avvenuta processuali;
e rinviava la causa al Tribunale di Patti. Il Tribunale di Patti ha pronunciato sentenza depositata il 20 giugno 1998, con la quale, in ordine al periodo controverso, ha rigettato la domanda del NZ ed ha accolto la domanda svolta dalla Banca nei di lui confronti per la restituzione della somma di lire 9.041.095 corrisposte in forza della sentenza pretorile, con Emer gli interessi legali dal pagamento alla restituzione. Ha osservato il giudice del rinvio che l'art. 13 del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge 638 del 1983 - in ordine alla retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali eliminato il requisito della "indifferibilità" prima richiesto dalla legge n. 98 del 1982, ha stabilito che le cure, ai fini della loro efficacia, siano fruite con opportuna tempestività senza dover attendere il periodo delle ferie. Ha precisato che il diritto a fruire di cure tempestive sussiste in tutti i casi in cui esse appaiono più utili ed efficaci rispetto allo scopo cui sono preordinate (richiamando in proposito Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 297), ed ha aggiunto che per valutare l'opportuna tempestività della cura, che consente al lavoratore di poter fruire di permessi extra-feriali, assume valore decisivo la motivata prescrizione del medico specialista della U.S.L., dovendo le condizioni richieste dalla legge certificato medico prodotto. Con risultare dal riferimento al caso di specie, lo stesso giudice ha affermato che la certificazione medica del dottor 5 Emu Bruni, in data 31 ottobre 1984, era del tutto incompleta in quanto conteneva solo la diagnosi (rinofaringite ed otite) e la prescrizione di cure termali ("Ha bisogno di un ciclo di cure termali, T.T.' ") ma 12 aerosol, 12 insufflazioni non conteneva alcuna indicazione della necessità di effettuare tali cure con conveniente tempestività ai fini della loro migliore efficacia, così come richiesto dalla legge. Il Tribunale di Patti ha ritenuto il NZ obbligato alla restituzione, in favore della Banca, della sopra indicata somma a lui corrisposta in esecuzione della riformata sentenza pretorile, con gli interessi legali dalla data della riscossione (il 25 novembre 1988) sino all'effettivo rimborso ma senza la rivalutazione monetaria, "trattandosi di debito di valuta". Il NZ chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimata Banca resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE ། Deve preliminarmente essere disposta la 1. - riunione dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza. 2. - Il ricorrente principale, denunziando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'accertamento del bisogno (delle cure termali), contenuto nel certificato medico prodotto, si risolveva nella indicazione di un giudizio di necessità e tempestività delle stesse, posto che il concetto di bisogno è esattamente corrispondente a quello di necessità. Tale motivo, basato su rilievi invero non del tutto conferenti, è palesemente infondato. Questa Corte, nella pronuncia rescindente sopra citata (Cass. n. 8505/1992), ha affermato, quale principio di diritto da applicarsi da parte del giudice di rinvio, che "la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), la produzione, da parte dell'interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della U.S.L., da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche о riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale". Il Tribunale di Patti, quale giudice di rinvio, accertamento di fatto adeguatamente motivato, con compiuto in ottemperanza al principio di diritto ora riportato, ha riscontrato che la certificazione medica prodotta in giudizio - il cui contenuto è stato menzionato nella parte narrativa della presente sentenza non forniva alcuna dimostrazione della maggiore utilità ed efficacia della cura termale, per gli scopi terapeutici e riabilitativi perseguiti, se praticata con opportuna tempestività e cioè in periodo extraferiale, non coincidente cioè con quello destinato alle ferie annuali del lavoratore. Lo stesso giudice ha quindi escluso il reclamato diritto al trattamento economico nel periodo di assenza del lavoratore per fruizione delle cure termali, non essendone stati provati i presupposti, la cui dimostrazione onere del lavoratore fornire (Cass. 2 febbraio 1998 n. 1007). Ems La valutazione operata dal Tribunale è 8 يسر giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, stante il contenuto della certificazione medica in questione. Il ricorso principale va dunque rigettato.
3. Con il ricorso incidentale la società datrice di lavoro, denunziando violazione dell'art. 1224 C.C. (ex art. 360 n. 3 c.c.), censura la sentenza impugnata per avere escluso il suo diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma alla cui restituzione in favore della stessa il Tribunale ha condannato il lavoratore, e deduce essere innegabile, né richiedente particolari mezzi di prova, il danno non coperto dagli interessi legali ad essa derivato dal ritardo nella corresponsione di tale somma. Il motivo non merita accoglimento perché basato sufficientemente precise né deduzioni non su specifiche, e su censure non decisive: la ricorrente incidentale non ha invero dedotto, e tanto meno provato, che nel periodo in questione, e con riferimento dunque alla situazione del momento, l'ammontare del danno da svalutazione monetaria (richiesto ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ.) fosse superiore, tenuto conto da un lato Emer dell'indice di svalutazione monetaria riferito 9 all'epoca ed avuto riguardo dall'altro all'ammontare in quel periodo del tasso degli interessi legali, all'importo di questi stessi 7 interessi. Tanto è sufficiente perché anche il ricorso incidentale debba essere respinto. 4. - Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati: la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio (art. 92 cpv. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 9 giugno 2000. Мачіно вопбојациі II Presidente: Store II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria E L L G D A G E L 1 E 1 3 8 7 - - N 3 3 5 . Oggi, I T I I O D T D A A I E N R 0 T E R ' 1 O . L S S L R T R I O E G A , S D E O I S N S G A E T A , S P S A T E E D S N E P O A I D M S T B L I O D A L , O I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T R O C 10