Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 2
La contravvenzione di cui all'art. 123 D.Lgs. n. 219 del 2006, relativa alla condotta dell'informatore scientifico che, semplicemente, offra o prometta premi o vantaggi pecuniari o in natura al medico e farmacista e, corrispondentemente, alla condotta di questi ultimi laddove sollecitino o accettino simili incentivi, in quanto posta a tutela anticipata della correttezza dell'attività promozionale in campo farmaceutico e del mercato e, indirettamente, della salute dei cittadini, riveste natura prodromica rispetto al reato di "comparaggio" di cui agli artt. 170 e ss. R.D. n. 1265 del 1934, caratterizzato infatti dal dolo specifico e consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.
È configurabile il concorso formale tra il reato di "comparaggio" di cui agli artt. 170 e ss. R.D. n. 1265 del 1934, consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, ed il reato di corruzione di cui agli artt. 319 - 321 cod. pen., attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell'atteggiarsi del dolo che, anche in considerazione della clausola di riserva di applicabilità delle norme sul concorso dei reati, espressamente stabilita dal suddetto art. 170, comma secondo, esclude il rapporto di specialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 42750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42750 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1158
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 007938/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI FE US (RINUNCIANTE) N. IL 08/11/1951;
2) DE IL DOMENICO, N. IL 26/09/1963;
avverso SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentito il P.G. Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del CC e annullarsi la sentenza impugnata nei confronti del De IP, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. Sentito il difensore della P.C., Avv.to PEDARRA G..
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza del 27/5/2004, dichiarava IC CC, NI De IP, RI IA e HE ME colpevoli dei reati di associazione a delinquere, corruzione di pubblico ufficiale, truffa in danno del Servizio sanitario nazionale mediante false ricette mediche e "comparaggio", di cui agli artt. 416, 319-321, 640 c.p. art. 61 c.p., n. 7 e R.D. n.1265 del 1934, art. 170, valorizzando probatoriamente le risultanze delle numerose intercettazioni telefoniche e della significativa documentazione, anche contabile e bancaria, acquisita presso le ASL e all'esito delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni del CC F. e del De IP, da cui emergeva in particolare che il CC F., medico di base in Manfredonia, anche predisponendo false ricette con la firma apocrifa di altri medici e d'intesa con il farmacista RI, aveva prescritto, per un lungo periodo di tempo, un numero elevatissimo di farmaci di case farmaceutiche rappresentate dal De IP e da altri informatori scientifici, prescindendo dalle effettive esigenze terapeutiche degli assistiti e dietro stabile corresponsione di consistenti somme di denaro, pari all'8-10% del prezzo dei farmaci prescritti. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 15/11/2005, nel confermare la responsabilità del De IP, riduceva peraltro la pena a lui inflitta in anni due di reclusione, oltre la pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu. per analogo periodo, mentre applicava agli altri coimputati la pena concordata in appello. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del De IP denunziando violazione di legge e vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa, poiché dal compendio probatorio emergerebbe, a suo avviso, solo l'ipotesi del reiterato concorso di persone in plurime e speciali fattispecie di "comparaggio" di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170; il ricorrente critica inoltre il diniego della sospensione condizionale della pena, che sarebbe stato illegittimamente motivato con riferimento ad una precedente condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di rifiuto del servizio militare, ormai abrogato.
Il CC F., che aveva proposto ricorso per cassazione, ha rinunziato allo stesso con atto formale pervenuto il 15/6/2007. 2.- In ordine al ricorso del De IP, ritiene il Collegio che le generiche doglianze del ricorrente in punto di affermazione di responsabilità, sollecitando il riesame nel merito della decisione impugnata, si palesano infondate, avendo la Corte territoriale, nel disattendere le analoghe censure mosse con il relativo gravame, esplicitamente e congruamente motivato in ordine agli elementi fattuali qualificatori dell'obiettiva partecipazione dell'imputato, in veste di informatore farmaceutico, all'associazione per delinquere finalizzala alle "iperprescrizioni" di farmaci - anche mediante false diagnosi e indicazioni di terapie - da parte del CC F., medico di base in Manfredonia convenzionato con il S.S.N. e perciò pubblico ufficiale, con la complicità del RI, titolare di farmacia nella medesima città, dietro versamento di sistematici, sostanziosi e illeciti compensi.
Le intercettazioni telefoniche, le ammissioni degli imputati, l'esito delle perquisizioni e delle acquisizioni documentali, anche di tipo contabile e bancario, costituiscono, infatti, seri ed oggettivi elementi di prova della intraneità dell'imputato ai rapporti trilaterali medico - farmacista - informatore farmaceutico, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine sia al delitto associativo che ai connessi reati di corruzione e truffa in danno della Regione Puglia per l'indebito rimborso delle false ricette e comparaggio.
3. - Con particolare riguardo alla tesi difensiva, secondo cui nell'intera vicenda dovrebbe ravvisarsi esclusivamente il concorso di persone in plurime e speciali fattispecie di "comparaggio" di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170, destinato ad assorbire la molteplicità delle condotte criminose, ritiene il Collegio che essa sia infondata, oltre che in linea di fatto - come si è detto -, anche per il seguente ordine di considerazioni logico-giuridiche. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietalo all'informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. E la violazione di questo divieto integra la contravvenzione del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 123, punita dal successivo art. 147, comma 5 - con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 400,00 a 1.000,00 Euro.
Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di "comparaggio" previsto dal T.u.l.s., che è stata introdotta dal legislatore (già con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 11, poi abrogato dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art.158, comma 1) a tutela anticipata della correttezza dell'attività
promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini. Per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite pure nel medesimo contesto informativo, e però "allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico", integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di "comparaggio" di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 170-172, modif. dal D.Lgs. n. 541 del 1992, art. 16, reato anch'esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell'indicato dolo specifico.
Orbene, tenuto conto della portata della clausola di riserva espressamente stabilita dal R.D. n. 1265 del 1934, art. 170, comma 2 cit. ("Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati"), ritiene il Collegio che, nonostante la labilità della linea di demarcazione segnata dal legislatore per le distinte fattispecie di reato sopra descritte, fra la contravvenzione di "comparaggio", tuttora ricadente nell'area dell'illegittima promozione dei farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e l'eventuale delitto di "corruzione" ex artt.319-321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, di cui - com'è stato probatoriamente dimostrato nel presente procedimento - siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell'atteggiarsi del dolo, bensì sia configurabile il concorso di reati.
4.- Manifestamente infondata risulta, infine, l'ulteriore doglianza del ricorrente, in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificato dal giudice di merito con riferimento ad una precedente condanna subita dall'imputato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di rifiuto del servizio militare.
Le innovazioni legislative succedutesi dal 2000 ad oggi, in tema di "sospensione" del servizio militare obbligatorio, non hanno comportato, infatti, l'abolizione tout court del servizio di leva obbligatoria e il conseguente venir meno delle corrispondenti fattispecie di reato, ma ne hanno tuttavia limitato l'operatività a specifiche ed eccezionali situazioni, determinando così la parziale modificazione del contenuto del precetto penale, secondo lo schema delineato per la successione di leggi penali nel tempo dall'art. 2 c.p., comma 4. Sicché, sopravvivendo il servizio militare obbligatorio in tempo di pace, sia pure in casi particolari ai sensi della L. n. 331 del 2000, art. 2, è configurabile quella parziale continuità normativa che (secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte) impedisce di considerare totalmente abrogato il reato.
5.- Il ricorso del De IP dev'essere pertanto rigettato, mentre il ricorso del CC - rinunziante - va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, anche in ordine alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del CC e rigetta quello del De IP. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e il CC all'ulteriore versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Condanna il CC alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile A.s.l. Foggia-2 nel presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007