Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 42750
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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La contravvenzione di cui all'art. 123 D.Lgs. n. 219 del 2006, relativa alla condotta dell'informatore scientifico che, semplicemente, offra o prometta premi o vantaggi pecuniari o in natura al medico e farmacista e, corrispondentemente, alla condotta di questi ultimi laddove sollecitino o accettino simili incentivi, in quanto posta a tutela anticipata della correttezza dell'attività promozionale in campo farmaceutico e del mercato e, indirettamente, della salute dei cittadini, riveste natura prodromica rispetto al reato di "comparaggio" di cui agli artt. 170 e ss. R.D. n. 1265 del 1934, caratterizzato infatti dal dolo specifico e consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.

È configurabile il concorso formale tra il reato di "comparaggio" di cui agli artt. 170 e ss. R.D. n. 1265 del 1934, consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, ed il reato di corruzione di cui agli artt. 319 - 321 cod. pen., attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell'atteggiarsi del dolo che, anche in considerazione della clausola di riserva di applicabilità delle norme sul concorso dei reati, espressamente stabilita dal suddetto art. 170, comma secondo, esclude il rapporto di specialità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 42750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42750
    Data del deposito : 2 ottobre 2007

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