Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento delle falsità documentali, non è necessaria l'acquisizione del documento del quale si contesti la genuinità, potendo il giudice valorizzare anche gli ulteriori elementi probatori acquisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2008, n. 43383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43383 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 01/10/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 3561
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 12820/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Imputati: AR MI, nata il [...];
TO FR, nato il [...];
SI FR, nato il [...];
e dalla parte civile: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTO GLI INFORTUNI;
avverso la sentenza emessa il 30-3-06 dalla Corte di appello di MIno;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ferrua Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'I.N.A.I.L. e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Udito per l'I.N.A.I.L. il difensore, avv. Ottolini Teresa che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;
Uditi i difensori, avv. Gamberoni Alessandro per la AR e avv. Bolognesi Dario per il AN ed il SI, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con sentenza 12-7-02 il Tribunale di Ferrara dichiarava:
SI FR responsabile di falso ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 3, art. 81 c.p., comma 2, art. 479 c.p. (perché nella sua qualità di responsabile del servizio di riscossione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, filiale di Ferrara, nel corso delle procedure stabilite per l'esecuzione forzata esattoriale di tipo mobiliare, induceva il dipendente OR OV, ufficiale di riscossione, a commettere plurimi falsi, ricavandosi la falsità dal fatto che le relative operazioni risultavano eseguite in giorni nei quali il OR era assente giustificato dal lavoro;
dal 30-11-94 al 20-12-94, capo 163);
TO FR responsabile di vari reati continuati di falso ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 3, art. 81 c.p., comma 2, art. 479 c.p. e art. 476 c.p., comma 2. (perché nella sua qualità di responsabile del servizio di riscossione della Cassa di Risparmio di Ferrara, nel corso delle procedure stabilite per l'esecuzione forzata esattoriale di tipo mobiliare, induceva i dipendenti PA IA LO, IN ER e SA ER, ufficiali di riscossione, a realizzare plurimi falsi verbali, ricavandosi la falsità dal fatto che le relative operazioni risultavano eseguite in giorni nei quali i citati dipendenti erano assenti giustificati dal lavoro;
dal 19-5-93 al 21-5-93, dal 4-1-93 all'8-2-94; dal 22-10-93 al 14-10-94, capi 86, 90, 94 limitatamente ai verbali acquisiti);
assolveva il TO dagli ulteriori addebiti sub 86, 90, 94 e da quelli sub 87, 91, 95, 88, 92, 96 (relativi tutti a verbali non acquisiti o sequestrati) perché il fatto non sussiste;
con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti condannava i predetti a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile I.N.A.I.L..
Con la suddetta sentenza il Tribunale assolveva AR MI da varie imputazioni di falsità ex art. 81 c.p., comma 2 e art. 479 c.p. in relazione all'art. 476 c.p., comma 2 (ascrittele per avere redatto, quale ufficiale di riscossione dapprima dipendente della Cassa di Risparmio di Ferrara ed in seguito della s.p.a. Sifer, vari verbali falsi, ricavandosi la falsità dal fatto che le relative operazioni risultavano eseguite nei giorni in cui la stessa era assente giustificata dal lavoro, capo 14, ovvero eseguite in lasso di tempo incompatibile con il loro numero, capo 15, ed infine in giornate in cui ella non aveva svolto attività fuori dal proprio ufficio, capo 16) e di tentata truffa ex art. 81 c.p., comma 2, art.56 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (per avere commesso atti idonei e diretti in modo non equivoco a consentire il rimborso ed il discarico di tributi inesigibili a danno degli Enti impositori, inducendo in errore questi ultimi, capo 17); l'assoluzione veniva pronunciata, con riguardo a taluni addebiti, "perché il fatto non costituisce reato" e, per altri, "perché il fatto non sussiste". A seguito di appello del P.M. contro il TO e la AR nonché di appello del SI e del TO, la Corte di appello di Bologna, con pronuncia 30.3.06, dichiarava: TO FR responsabile di ulteriori episodi e aumentava la pena inflittagli a titolo di continuazione;
AR MI responsabile di 6 episodi di falso sub 14 (precipuamente con riguardo ai verbali 24-5-94) e con la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, la condannava a pena ritenuta di giustizia;
riduceva la pena inflitta a SI FR;
revocava le statuizioni civili;
confermava nel resto la gravata decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati e la parte civile hanno proposto ricorso per Cassazione nei termini infradescritti. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
AR MI.
L'attività addebitata alla ricorrente e per la quale è intervenuta condanna consiste nell'avere redatto cinque verbali di irreperibilità ed uno di pignoramento negativo, indicando falsamente di avere compiuto l'attività attestata in un giorno in cui essa era in ferie.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
1 - Violazione di legge in punto responsabilità con riferimento al dato soggettivo.
2 - Vizio di motivazione in punto dolo e valutazione delle prove. In particolare è stato dedotto che la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza del dolo in base alla sola materialità dell'azione, facendo poi, contraddittoriamente, riferimento a comportamento di noncuranza dei propri doveri, il che implicava riconoscimento di colpa e non già di dolo, neppure a carattere eventuale. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono infondate. Invero, va ribadito che il dolo, quale dato concettuale interno e soggettivo, deve essere accertato alla luce di segni esterni i quali, secondo l'id quod plerumque accidit, siano significativi del medesimo, sempre che non sussistano situazioni atte ad escluderlo. All'uopo nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che la prevenuta il 31-5-95, rientrando dalle ferie che erano iniziate il 18-5-94, aveva redatto i 6 verbali per cui si discute, apponendo quale data della propria attività il giorno 24-5- 95: orbene, posto che questo si collocava proprio nel corso del periodo feriale e che la verbalizzazione avvenne subito dopo il ritorno al lavoro da parte dell'attestante, considerato altresì il carattere ripetuto dell'indicazione, la conclusione adottata in sede di appello, secondo cui era impensabile una dimenticanza o una svista, si palesa del tutto consequenziale e conforme al principio sopra enunciato.
A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha altresì osservato che, anche a volere escludere il dolo diretto, si sarebbe dovuto, in ogni caso, riconoscere la sussistenza di quello eventuale in quanto la totale violazione dei doveri di controllo che incombevano al pubblico ufficiale aveva comportato accettazione del rischio di falsità. Al proposito va disatteso il rilievo con il quale la difesa assume che in tal modo sarebbe stato accertato solo un comportamento colposo;
in senso contrario si puntualizza che il pubblico ufficiale ha il dovere operare dichiarazioni veritiere ed a tal fine, innanzitutto, quello di controllare la corrispondenza alla realtà di quanto attestato, il che comporta che, essendo la prevenuta appena tornata dalle ferie, la stessa doveva verificare la data che stava per indicare: non avendo ella a ciò ottemperato, è stata correttamente individuata l'accettazione del rischio in ordine alla falsità ed in tale ottica va affermato che il dolo non è escluso da un atteggiamento di consapevole leggerezza (Cass. 2-4-81 n. 3866 Rv. 148561; Cass. 27-5-83 n. 1039 Rv. 161498). Nè può valere l'ulteriore denuncia secondo cui la Corte di appello non aveva accertato lo scopo perseguito dalla AR: all'uopo basti ribadire che in tema di falsità ideologica, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è del tutto irrilevante la ragione per la quale l'agente abbia posto in essere la condotta integrante il reato (Cass. 10-2-99 n. 4385 Rv. 213106; Cass. 24-1-05 n. 6818 Rv. 231424; Cass. 24-1-05 n. 6820 Rv. 231427). TO FR.
La condotta al medesimo addebitata e per la quale è intervenuta condanna consiste nell'avere determinato i dipendenti AR, IN e SA a compilare plurimi verbali in ordine a situazioni di irreperibilità ed a pignoramenti negativi, attestando come da loro compiuta un'attività che invece era stata posta in essere da altri.
Il particolare nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che l'ufficio di cui era responsabile l'imputato era stato organizzato in modo che taluni ufficiali di riscossione avessero il compito di svolgere le attività esterne stabilite per l'esecuzione forzata de qua e che altri, in base ai dati forniti dai primi, procedessero poi alle relative verbalizzazioni sottoscrivendole come se avessero essi stessi realizzato le varie riportate operazioni.
L'impugnate ha dedotto i seguenti motivi.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità, con specifico riferimento alle dichiarazioni dei coimputati, alle deposizioni dei testi escussi, alle emergenze di cui alle intercettazioni in atti, rilevandosi che il materiale probatorio non giustificava la conclusione dei giudici di merito circa l'avere il ricorrente istituito l'ufficio del verbalizzanti e l'avere egli disposto che i dipendenti redigessero verbali secondo l'impostazione accusatoria.
Nel disattendere le esposte denuncie si osserva.
La Corte territoriale, pur segnalando che sussistevano elementi per ritenere che l'ufficio dei certificatori fosse stato istituito dal AN, ha comunque evidenziato che, anche nel caso di dimostrata pregressa operatività dello stesso, la situazione non sarebbe mutata perché dal contesto probatorio risultava che il prevenuto aveva mantenuto detto ufficio, avvalorando la prassi illegale di verbalizzare e sottoscrivere l'altrui attività come propria.
Questa premessa rende prive di incidenza le argomentazioni difensive volte a censurare l'esclusa sussistenza dell'ufficio di certificazione prima dell'assunzione del TO e del pari tutti i richiami alle varie risultanze che, in relazione a tale questione, sarebbero state illogicamente valutate o ingiustificatamente ignorate. Nel provvedimento impugnato è stato, quindi, sottolineato che l'unica verifica rilevante nella vicenda in esame concerneva l'obbligatorietà o meno di un "secondo accesso" da parte dei verbalizzanti: trattasi di considerazione corretta dal punto di vista sia logico, sia giuridico perché, se l'imputato avesse in realtà - come da lui sostenuto, nell'affermare di avere modificato l'originaria organizzazione dell'ufficio - impartito direttive perché gli addetti al medesimo operassero sempre un ulteriore accesso, la falsità dei verbali non sarebbe a lui addebitabile. Orbene, la conclusione negativa a cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine a siffatto centrale problema si palesa del tutto consequenziale rispetto ai plurimi evidenziati elementi, rappresentati: dalle dichiarazioni del SA, del IN e del AR, convergenti nel loro nucleo essenziale e riscontrate da varie conversazioni intercettate nonché da deposizioni di altri soggetti, emergenze tutte analiticamente esaminate, dalle quali si ricavava che il TO aveva disposto che i verbalizzanti procedessero, a loro volta, ad un accesso solo in caso di dubbio;
dalla considerazione logica dell'assurdità del presunto generalizzato ed incondizionato obbligo, avendo l'incombente significato, in termini di funzionalità ed operatività, solo se residuale;
dall'assenza di elementi di smentita.
D'altro canto le censure del ricorrente si concretato nell'invocare una rivisitazione del quadro processuale alla luce di un'assunta significatività e portata delle risultanze probatorie e/o di determinate parti delle stesse, diversa da quella individuata dai giudici di merito, così palesandosi l'asserito vizio di illogicità rappresentato da siffatta divergenza piuttosto che da specifici errori di argomentazione, deducibili in sede di legittimità. In particolare non può denunciarsi come realizzante una paralogia della pronuncia impugnata, la non rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni del AR il quale aveva riferito del carattere eccezionale del secondo accesso, dichiarando dapprima che ciò era dovuto alla mole del lavoro e poi invece attribuendo la prassi istaurata alle direttive del TO: basti considerare che le due affermazioni si conciliano in quanto, a fronte di attribuita facoltà di operare l'accesso solo in caso di dubbio, la discrezionalità che ne derivava per l'operatore ben poteva essere condizionata dal carico delle esigenze lavorative.
2 - Violazione legge e vizio motivazione in punto responsabilità con precipuo riguardo ai verbali non acquisiti agli atti, in relazione ai quali era intervenuta in primo grado assoluzione.
Il motivo è infondato.
Invero, in tema di falso documentale non è affatto indispensabile per l'accertamento del reato che venga materialmente acquisito agli atti il documento del quale viene contestata la falsità, ben potendo questa essere provata alla luce di altri elementi probatori. Nel caso in esame questi sono stati individuati: nelle emergenze che hanno dimostrato l'esistenza di un ufficio avente il compito di redigere verbali relativi ad attività da altri svolta, sottolineandosi che tale prassi operativa riguardava appunto i verbali di cui alle imputazioni a carico del TO;
nelle tracce di detti verbali sul registro cronologico dell'ufficiale di riscossione;
nel fatto che alla data risultante dal cronologico era impossibile che si fosse svolta l'attività indicata;
nella circostanza che doveva escludersi la possibilità che un secondo accesso fosse stato effettuato dal verbalizzante perché in questo caso si sarebbe indicata la data del medesimo.
Nè vale l'obiezione difensiva secondo cui, come riferito in dibattimento dal SA (deposizione specificatamente richiamata in ricorso), si compilava il cronologico riportando la data e poi si redigeva il verbale, per cui a volte, essendosi nelle more riusciti ad incassare le quote, questo non veniva compilato.
Il richiamo a tale eventualità risulta effettuato per la prima volta in questa sede e non anche in appello: al proposito va considerato che, se l'imputato non era legittimato a proporre impugnazione avverso un'assoluzione ex art. 530 cpv. c.p., egli avrebbe comunque potuto operare idonee deduzioni per contrastare il gravame del P.M., non essendo consentito richiamare in questa sede emergenze non invocate in precedenza e sulle quali di conseguenza non si è svolto giudizio di merito per cui non può dirsi indebitamente omessa ogni loro valutazione.
Il riportato rilievo è dunque inammissibile.
3 - Erronea applicazione dell'art. 479 c.p. per omesso riconoscimento di situazione di falso innocuo;
vizio di motivazione sul punto. All'uopo si è segnalato: che un primo accesso era stato in realtà effettuato;
che non si era verificata lesione alcuna degli interessi degli enti;
che la finalità della riscossione era stata soddisfatta;
che non sussisteva alterazione della realtà in ordine al punto fondamentale della individuazione dei contribuenti morosi. La denuncia è infondata.
L'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso del documento - che non è necessario ad integrare la condotta incriminata e può integrare gli estremi di un altro reato - ma con riguardo all'inidoneità del medesimo a ledere l'interesse alla genuinità dei documenti: ne deriva che tale ipotesi ricorre solo quando l'infedele attestazione appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio (Cass. 20-1-04 n. 6246 Rv. 228083; Cass. 7-1-07 n 3564 Rv. 238875).
Orbene, l'avere l'ufficiale di riscossione affermato, in un verbale inerente la procedura di esecuzione forzata esattoriale, di avere eseguito un accesso che invece era stato realizzato da altro soggetto non può considerarsi falso innocuo poiché un verbale redatto da un pubblico ufficiale deve attestare non solo la natura dell'attività riferita, ma altresì quale soggetto abbia compiuto quest'ultima: una non veritiera indicazione sull'operatore non può pertanto ritenersi priva di rilevanza, al contrario risultando essa investire un dato essenziale rispetto alla funzione del documento. D'atro canto il ricorrente opera riferimenti alle conseguenze dell'atto in concreto verificatesi, le quali attengono ad un momento successivo alla formazione del medesimo e non possono quindi incidere sulla configurabilità del reato.
4 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo, per essersi negata rilevanza alla buona fede dell'imputato, il quale aveva agito al fine di assicurare la massima riscossione e soddisfazione degli enti impositori e non già per recare vantaggio alla concessionaria.
La censura è infondata.
Come già osservato trattando della posizione della AR, in tema di falsità ideologica, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, sono del tutto irrilevanti la ragioni per le quali l'agente abbia posto in essere l'attestazione inveritiera: essendo sufficiente volontarietà e la consapevolezza di quest'ultima, il reato è da ritenersi integrato anche se la falsità sia realizzata senza intento di nuocere ed anche quando l'agente abbia la convinzione di non volere produrre alcun danno (Cass. 10-2-99 n. 4385 Rv. 213106; Cass. 24-1-05 n. 6818 Rv. 231424; Cass. 24-1-05 n. 6820 Rv. 231427).
5 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed al trattamento sanzionatorio. Le doglianze si risolvono nell'invocare una valutazione di merito sull'incidenza dei dati a favore dell'imputato diversa da quella di cui al provvedimento impugnato, nel quale del resto è stata data adeguata risposta ai rilievi difensivi svolti in appello. SI FR.
La condotta al predetto addebitata e per la quale è intervenuta condanna consiste nell'avere consegnato nel novembre del 1994 al dipendente OR numerosi avvisi di mora da notificare (mediante deposito nella casa comunale ed affissione all'albo), indicandogli preventivamente le date in cui detti avvisi sarebbero stati portati in comune da soggetti diversi ed inducendo quindi il predetto a redigere verbali falsi nei quali certificava di avere compiuto determinate attività in una determinata data, mentre tali attività non erano state da lui mai esplicate e, secondo i giudici di merito, neppure da altre persone. L'imputato ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità; omesso rinnovo del dibattimento onde acquisire taluni documenti, messi a disposizione dalla difesa. Il ricorrente ha denunciato l'omessa considerazione che si fosse agito secondo la "procedura differita" per cui prima si era operata la pubblicazione degli avvisi tramite affissione e poi l'iscrizione a cronologico;
precipuamente ha assunto che gli avvisi in questione erano già stati pubblicati dal 4 al 13 ottobre e che sussisteva prova di tale circostanza, che l'espressione del verbale "ho notificato il presente avviso di mora" costituiva mera clausola di stile, che il OR era stato illogicamente ritenuto attendibile;
che il medesimo già l'anno precedente aveva utilizzato la "procedura differita".
La Corte osserva.
Tutte le argomentazioni relative all'impiego della "procedura differita" risultano prive di incidenza posto che il giudice di secondo grado ha evidenziato come la distinzione tra registrazione immediata e differita non avesse alcun senso perché, qualora il verbale fosse stato redatto successivamente, comunque si sarebbe dovuta indicare la data in cui era stata effettuata la notifica;
d'altro canto il ricorrente si limita a ribadire le considerazioni svolte in appello, omettendo di prendere in esame quanto sul punto rilevato nel provvedimento impugnato.
Tanto premesso, nella fattispecie la sussistenza del falso è stata correttamente ritenuta in quanto è incontestato che il OR non abbia compiuto la notifica attestata;
ne' può sostenersi che quanto dichiarato costituisca formula di stile poiché un verbale redatto da un pubblico ufficiale deve attestare la natura dell'attività riferita ed altresì quale soggetto abbia compiuto quest'ultima: una non veritiera indicazione sull'operatore non può pertanto ritenersi priva di rilevanza, al contrario risultando essa investire un dato essenziale rispetto alla funzione del documento.
Ferma restando la falsità del verbale sotto l'aspetto ora illustrato, la Corte territoriale ha in realtà evidenziato, sia pure ad abundantiam, come non sia mai avvenuta, neppure ad opera di altri, la notifica degli avvisi di mora in oggetto: ciò alla luce delle dichiarazioni del OR, secondo cui i verbali dovevano ancora essere notificati e non recavano alcuna indicazione di avvenuta affissione (dichiarazioni riscontrate dal contenuto di un'intercettazione in atti, opportunamente descritto), degli accertamenti di PG e delle dichiarazioni dei responsabili della Casa Comunale, che hanno escluso la notifica, non risultandone traccia negli appositi registri.
Le obiezioni circa l'attendibiltà del OR vanno disattese;
sul punto è fondamentale il rilievo dei giudici di merito secondo cui sul piano logico è inconcepibile che il medesimo, in presenza di attestazione del decorso del termine dal 4 al 13 ottobre, abbia compilato i verbali con date variegate e di gran lunga posteriori;
aggiungasi l'individuata esistenza di elementi di riscontro alle di lui accuse e la non incidenza dei dati invocati dalla difesa rappresentati dal "bollo" del comune sugli avvisi e da una "ricevuta": ciò stante la mancanza di firma accanto al primo e le illustrate varie incongruenze della seconda, in effetti relativa ad avvisi diversi da quelli oggetto di contestazione. A fronte delle precise argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato sui punti in questione l'impugnante si limita ad opporre ed a ribadire la propria diversa versione e valutazione delle emergenze (specie assumendo in via meramente ipotetica ripetuti errori da parte degli impiegati comunali), senza peraltro prendere in esame tutte le ragioni della decisione e senza individuare in queste specifiche paralogie rilevanti in sede di legittimità.
Per quanto concerne l'omesso rinnovo del dibattimento va considerato che al fine della produzione di documenti non è necessario un formale provvedimento, essendo la parte legittimata alla produzione e dovendosi poi, nel rispetto del contraddittorio, decidere sull'acquisizione.
Orbene non risulta che i documenti indicati dal SI siano stati prodotti e pertanto la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi sulla loro acquisizione;
in ogni caso i predetti, quali descritti in ricorso, si palesano superflui poiché essi riguardano la prassi della procedura differita (ritenuta come si è visto ininfluente) ovvero perché privi di congruenza stante i dati obiettivi ed insuperabili evidenziati in sentenza (pag. 21, dati non considerati dal ricorrente) a dimostrazione della non collegabiltà della "ricevuta" agli avvisi in questione;
infine le lettere volte a dimostrare l'esistenza di astio da parte del OR nei confronti del SI non possono di per sè ritenersi idonee ad inficiare il contesto di attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, segnalata dai giudici di merito di primo e secondo grado. Decisiva, in ogni caso, a dimostrazione dell'infondatezza del motivo in punto responsabilità è la circostanza che lo stesso SI abbia ammesso che le notifiche sarebbero state effettuate da altri e non già dal OR: ne deriva la non sindacabilità del giudizio di falsità, quantomeno sotto codesto profilo, il che è stato compiutamente posto in luce nel provvedimento impugnato, a prescindere da ogni altra verifica.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento di situazione di falso innocuo, assumendosi in particolare che i fatti di cui all'imputazione erano inidonei a pregiudicare la funzione dell'atto ed a recare danno alcuno. La denuncia va disattesa.
Al proposito si richiama l'insegnamento giurisprudenziale citato trattando della posizione del TO. e si osserva che la falsa indicazione della data di un atto, del dell'ufficiale che lo ha compiuto ed a maggior ragione del compimento dell'atto stesso sono elementi essenziali con riferimento alla finalità certificativa di quest'ultimo.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al dato soggettivo. Anche queste doglianze, con le quali il ricorrente assume di avere agito in buona fede perché nessun vantaggio si era verificato per la concessionaria a discapito degli interessi degli enti impositori, è infondata: al proposito si ribadisce quanto detto trattando della posizione del TO e della AR.
4 - Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuto che gli avvisi di mora pubblicati ed iscritti a cronologico per la successiva trasmissione al visto fossero atti pubblici. Le censure sono manifestamente infondate.
Il falso è stato contestato nonché ritenuto in relazione ai verbali redatti da un pubblico ufficiale, concernenti adempimenti e operazioni da esso svolte e non può certamente dubitarsi della natura pubblicistica di siffatti atti attestativi.
5 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Il motivo si risolve nell'invocare una valutazione di merito in ordine all'incidenza dei dati a favore dell'imputato diversa da quella di cui al provvedimento impugnato, nel quale del resto è stata data adeguata risposta ai rilievi difensivi svolti in appello. Prima di esaminare il ricorso della parte civile occorre precisare che gli imputati non hanno interesse a denunciare l'omessa declaratoria di falsità dei verbali incriminati;
d'altro canto a tale incombente, qualora non si sia adempiuto nell'ambito dei procedimenti a carico dei coimputati, potrà provvedersi in sede esecutiva.
I.N.A.I.L..
Ha dedotto:
1 - Violazione di legge per essersi erroneamente ritenuta la revoca della costituzione di parte civile.
La denuncia è manifestamente infondata posto che nessun provvedimento in questo senso è intervenuto.
2 - Totale carenza di motivazione con riguardo alla statuizione relativa all'I.N.A.I.L. La censura è del tutto generica, omettendo la ricorrente di prendere in considerazione la ragione della decisione, rappresentata dalla circostanza che l'unico ente interessato alle condotte contestate era l'ente impositore, ragione esplicitata con riferimento alla posizione del solo SI, ma all'evidenza ritenuta valida anche per il TO;
ne' può valere l'apodittica affermazione di cui alla memoria 29-9-08, secondo cui dagli atti risultava inconfutabilmente provato che l'I.N.A.I.L. aveva subito danni a seguito della condotta dei citati imputati. In conclusione s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile ed il rigetto di quelli degli imputati;
i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e la parte civile, altresì, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare il Euro 1.500,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile e rigetta i ricorsi degli imputati TR, TO e SI. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e la parte civile, altresì, al versamento della somma di Euro 1.500,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008