Sentenza 26 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2003, n. 8344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8344 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2003 |
Testo completo
AULA "A"0 8 3 44 / 0 3 1/2003 ITALIANAREPUBBLICA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 07251/2002 Dott. OL STILE Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere Cron. 18352 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.03.2003 sul ricorso proposto da PA VA rapp.to e difeso dall'avv. Bruno Motta, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Flaminia, n. 109, presso lo studio dell'avv. Biagio Bertolone, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
LA GE Q 1307 1 rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Calvo, con il quale elett.te domicilia in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani, giusta procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 00700/2001 depositata il 20 ottobre 2001, R.G. n. 01534/2000, notificata il 04 gennaio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 marzo 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto da OL AS avverso la sentenza del giudice di primo grado del 24 gennaio 2000, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda dello stesso AS diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con telegramma 20 agosto 1987, seguito da raccomandata del 21 agosto 1997, dall'Istituto di Vigilanza “Virtus” di AT EN di cui era dipendente quale guardia giurata. Aveva ritenuto il primo giudice provata la presenza del AS negli uffici del Monopolio, e quindi assistito da giusta causa il provvedimento solutorio. Osservava, in sintesi, la Corte di merito, che la presenza del AS negli uffici del Monopolio era decisamente provata dalla deposizione in tal senso del teste FA NZ, indirettamente confermata da altri elementi istruttori;
che tale testimonianza non poteva ritenersi smentita dalle argomentazioni svolte dall'appellante sugli stessi elementi istruttori;
e che non esisteva alcuna prova, né era stato dedotto alcun motivo della pretesa macchinazione in suo danno. 2 Per la cassazione di tale sentenza ricorre AS OL affidandosi a due motivi di censura con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c.. AT EN si è costituito con controricorso. AS OL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso il AS denuncia, nell'ordine, violazione degli artt. 116 e 132, n. 4, c.p.c., e vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 1 della legge n. 604 del 1966, e 1 della legge n. 108 del 1990, nonché vizio di motivazione. Deduce il ricorrente, in estrema sintesi, la sussistenza agli atti, con particolare riferimento al foglio di servizio del giorno 18 luglio 1997 (cd. anche registro ronda), di elementi che deponevano per la totale inattendibilità del teste FA NZ, sicché la Sua intera ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla presenza del AS negli uffici del Monopolio di Stato, era inficiata da tale erronea valutazione di fondo. Il ricorso è infondato. Sostiene, in via principale, in questa sede il AS che, ritenuta inattendibile la testimonianza di FA NZ, in quanto evidentemente contraddetta dal contenuto del foglio di servizio, non esaminato o non esaminato con la dovuta attenzione da parte della Corte territoriale, veniva a cadere l'unico elemento probatorio sul quale si fondava la sentenza impugnata, con il conseguente scagionamento del AS dalla contestazione dallo stesso subita e posta a fondamento del licenziamento per giusta causa. Di tale documento, in ricorso, si indica il contenuto nel senso inteso dal ricorrente, e sul quale si prospetta la censura sopra indicata, ma non si indica contemporaneamente se tale contenuto fosse anche il tutto in esso riportato. Il ricorso in tal modo è in chiara violazione del principio secondo cui “ai fini del sindacato di legittimità, in relazione alla censura di omesso esame di documenti 3 dedotta dal ricorrente per cassazione, è necessario che tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata sussista un rapporto di causalità logico - giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che detta documentazione - che il ricorrente ha l'onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza - possa comportare, se esaminata, una decisione diversa" (fra le tante e le ultime Cass. 20 marzo 2001, n. 4009). Ma, anche a voler dar credito all'assunto di parte ricorrente, non può dirsi sussistere quel dato di certezza, che, solo, potrebbe dar luogo all'accoglimento del ricorso. La ricostruzione del fatto - in verità, già negli stessi termini, sottoposta al giudice di merito - parte dall'asserito accertamento delle due circostanze, che il FA, poiché il AS era in giro di ispezione, era “fermo, in quel lasso di tempo, nei locali del corpo di guardia", e che la busta chiusa contenente le chiavi per l'accesso ai locali non aveva mai presentato anomalie di sorta, sicché essa non poteva essere stata aperta da chicchessia. Trattasi, evidentemente di mere valutazioni difformi da quelle del giudice di merito, atteso che nella sentenza, le due circostanze trovano una lettura diversa. La prima, che, il FA si era messo in movimento alla ricerca del AS perché lo stesso non tornava dal giro di ispezione, il che evidentemente non contraddice affatto che lo stesso FA era, dei due, quello in quel periodo addetto a rimanere fermo nel posto di guardia, dal quale, però, secondo il giudice di appello, si era mosso solo per la ricerca del AS, che non tornava dal suo giro di ispezione;
la seconda, che la busta delle chiavi non aveva chiusura tale che non permettesse, con un po' di attenzione, di essere aperta, e quindi richiusa, dopo l'uso delle chiavi, in modo che non risultassero anomalie di sorta. Dunque, le due circostanze, trovando mera lettura diversa, non costituiscono altro che 4 quest'ultima, per giunta, neanche accompagnata da elementi di opposta valutazione- specifiche indicazioni sull'asserita illogicità e/o irrazionalità della motivazione per - nulla incidenti sulla ricostruzione fattuale del giudice di appello, assumendo così valenza di ipotesi, o, se si vuole, di critica della sentenza, non integrante motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Le stesse ulteriori relazioni di tali circostanze con altri elementi acquisiti agli atti, oltre che inammissibili in questa sede, appaiono comunque, così, condizionate, e costituiscono mero esercizio di ipotesi, irrilevanti in relazione alle valutazioni della Corte di merito. La stessa censura di parte ricorrente, circa l'affermata insussistenza di ogni motivazione e/o prova dell'assunto accanimento ingiustificato e moralmente riprovevole dei due colleghi di lavoro e dello stesso datore di lavoro nei suoi confronti, integra, ancora una volta, mera lamentela sulle valutazioni come si è visto per nulla contraddette della sentenza impugnata, insuscettibile, comunque, di integrare motivo di impugnazione per cassazione. Il ricorso, pertanto, è infondato, e va rigettato. Per il principio della soccombenza AS OL va condannato al rimborso favore di AT EN delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna AS OL al rimborso in favore di AT EN delle spese del giudizio di cassazione in €. 13,00 oltre a €. 1.600,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 04 marzo2003. Il Presidente Il Consigliere est. Jerpo Handly Sergio Mattone Giovanni Mazzarello منهمGiovanni Herrefellas IL/CANCELLIERE Depositato Cancelleriafor Cancelleria 5. 276 MAG. 2065 IL CANCELLIERE