Decreto presidenziale 8 luglio 2019
Ordinanza cautelare 24 luglio 2019
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01509/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2019, proposto da
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio De Giorgi, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli, Alessio Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ager, non costituita in giudizio;
Comune di Carovigno, Comune di Ostuni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale (ARPA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambiente e Sviluppo Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n.1 del 6.6.2019 assunta dal Presidente della Regione Puglia con i poteri di cui all’art.191 d. lgs. 152/2006 avente ad oggetto “misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi”;
dell’Ordinanza n.3 del 21.6.2019 assunta dal Presidente della Regione Puglia con i poteri di cui all’art.191 d. lgs. 152/2006 avente ad oggetto “misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi”;
del provvedimento assunto dal Direttore Generale di AGER avente protocollo 4086 del 6.6.2019 avente ad oggetto “disciplina flussi aventi CER 200108 prodotti dai Comuni della Provincia di Brindisi nella settimana dal 3 al 8 giugno 2019;
del provvedimento assunto dal Direttore Generale di AGER avente protocollo 4522 del 21.6.2019 avente ad oggetto “disciplina flussi aventi CER 200108 prodotti dai Comuni della Provincia di Brindisi nella settimana dal 21 al 29.6.2019 e ogni successivo provvedimento di analogo contenuto;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale assunto in relazione alle gravate ordinanze, ivi inclusi i richiamati pareri espressi da ARPA Puglia, quand’anche non formalmente conosciuti dal Comune ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Comune di Carovigno, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione Ambientale, Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to A. Aventaggiato, in sostituzione degli avv.ti E. sticchi Damiani e S. De Giorgi, per la parte ricorrente, avv.to R. Bellomo, in sostituzione degli avv.ti T. Colelli e A. Mattera, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, con il quale il Comune ha impugnato l’ordinanza n.1 del 6.6.2019, assunta dal Presidente della Regione Puglia con i poteri di cui all’art. 191 d. lgs. 152/2006, avente ad oggetto: “ misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi ”;
- rilevato che l’impugnata ordinanza prevede l’ordine ad AGER “ … di disciplinare i rifiuti FORSU prodotti dai Comuni pugliesi che non trovano collocazione sul mercato della filiera del compostaggio regionale ed extraregionale ”, sino al 31.7.2019, e ha dunque cessato la propria efficacia;
- ritenuto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore interesse alla prosecuzione della lite – interesse non dichiarato dal ricorrente – la cessazione di efficacia dell’impugnata ordinanza determini la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente;
- ritenuto pertanto, in conformità all’avviso formulato all’odierna udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO