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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5822 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
( elettivamente domiciliato in Santa Parte_1 C.F._1
Maria Capua Vetere alla via Mercadante n.22 presso lo studio dell' avv. Antonio Santoro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: Opposizione a comunicazione di definizione agevolata.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la comunicazione di Parte_1 definizione agevolata proveniente da con riferimento alla cartella di CP_2 pagamento n.02820180002361422000. La contestazione afferisce al quantum considerato che l'agente della riscossione ha rideterminato gli importi in seguito all'accoglimento parziale della opposizione alla cartella. La sentenza n.1649/2020 dell'08.07.2020 ha dichiarato infatti non dovute da le somme Parte_1 portate dalla cartella de quo in forza della sentenza n.6066/2006 del Consiglio di Stato. Tuttavia nella predetta comunicazione che oggi si impugna
[...]
indica come dovuta la somma di €6005,88 in Controparte_1 luogo della somma di €3517,31 come si evince dal cassetto fiscale.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituito l'agente della riscossione per cui ne va dichiarata la contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 3 giugno 2025 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione.
3. L'opposizione è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
Una premessa di ordine sistematico si impone. In linea generale l'opposizione alla esecuzione ex art.615 cpc introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma rispetto ad esso ma pur sempre funzionalmente collegata. Attraverso tale forma di opposizione si esercita una azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo o durante il suo svolgimento.
L'art.615 cpc consente una opposizione preventiva ed una successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione.
In particolare nel caso che oggi ci occupa dobbiamo riferirci alla opposizione preventiva, che mira a contestare una esecuzione non ancora iniziata. L'opposizione preventiva presuppone la notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Ebbene l'odierno opponente ha impugnato con il rimedio di cui all'art.615 cpc non già un precetto ma una comunicazione di definizione agevolata che non è un atto dell'esecuzione né un atto prodromico alla stessa.
Pertanto manca l'interesse ad agire e l'opposizione è perciò inammissibile. 5. La mancata costituzione dell'opposta Controparte_1
giustifica la compensazione delle spese alla luce della pronuncia
[...] della Corte Costituzionale n.77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.92 cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. LETTO l'art.100 cpc
3. DICHIARA inammissibile l'opposizioe
4. LETTO l'art.92 cpc;
5. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 3 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna