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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 5 novembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 522/2022 R.G.
tra nata a [...] il [...], e Parte 2 nata a Parte 1
Sant'Angelo di Brolo (Me) il 28.02.1951, rappresentate e difese dall'avv. Alessia Palmeri,
giusta procura in atti,
- opponenti contro
Controparte_1 (P. I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ZI RI, giusta procura in atti.
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Alessia Palmeri per le opponenti e l'avv.
ZI RI per la parte opposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
******** Parte 2 hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte 1
ingiuntivo n. 34/2022 emesso dal Tribunale di Patti l'1.2.2022, pubblicato in pari data, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, n.q. di socie illimitatamente responsabili della la somma di € 10.812,07 in favoresocietà Parte 3 "
della CP_1 a titolo di rate scadute e non pagate di un finanziamento per il credito di esercizio ex art. 52, comma 1, lett. B), L. R. 32/2000, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
A fondamento della proposta opposizione Pt 1 e Parte 2 hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
le stesse hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 34/2022 e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La CP_1 costituitasi in giudizio, in via preliminare ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha contestato quanto asserito dalla controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 34/2022 emesso dal Tribunale di Patti, nonché la condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 23.3.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Successivamente la causa, in mancanza di istanze istruttorie articolate dalle parti,
ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte della CP_1 alla quale compete la posizione sostanziale di attore e sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902;
id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se parte opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003), sicché le difese con le quali la stessa miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda -
-che resta quella prospettata dal creditore -opposto con il ricorso monitorio poiché
costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione - anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso
(cfr. Cass. n. 21626/19).
Posto ciò, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c. "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.
Ed invero la Suprema Corte ha statuito che "Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore." (cfr. Cass. n. 24555/2010; Cass. n. 19253/2004); ed ancora, sempre la Corte di
Cassazione ha precisato che “Qualora il debitore chieda la rateizzazione del pagamento del debito e, in virtù di ciò, effettui alcuni pagamenti, tale comportamento risulta incompatibile con l'eccezione di prescrizione e dunque integra un'implicita rinuncia alla prescrizione già
maturata (ex art. 2937 ultimo comma c.c.), oltre che riconoscimento del debito, con le conseguenze di cui all' art. 2944 c.c.. Invero tale richiesta, accompagnata dal pagamento di alcune tranches del piano di rateizzazione e dalla mancanza di qualsiasi sollecito stragiudiziale o azione giudiziale, integra un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione" (cfr. Cass. n. 37389/2022).
Nella fattispecie in esame le opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, precisando a tal fine che il dies a quo era iniziato a decorrere dal 14.7.2011,
data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento ottenuto dalla CP_1
Orbene, tale circostanza risulta smentita dalle risultanze processuali.
Dalla disamina della documentazione in atti si evince che la società 66 [...]
ancora in essere, con la missiva datata 28.11.2013 (cfr. all.Parte 3
- all'epoca di € 9.140,00 - nei n. 7 comparsa CP_1 aveva riconosciuto il proprio debito confronti dell'opponente avendone chiesto ai fini del pagamento la rateizzazione in 24 rate mensili.
Invero, nella missiva si legge: "Premesso che la Parte 4
Via S.Francesco, 7, 98060 S.Angelo di Brolo (Me), ha un debito
[...]
,
pari a 9.140,00 euro nei confronti della CP_1 CHIEDE la rateizzazione in 24 mesi tramite
Bonifico Bancario, presso la Vs Branca Credito Siciliano.".
Detta missiva è riconducibile al rapporto di finanziamento che l'opposta ha concesso alla società in quanto nell'oggetto "
Parte 3
dell'istanza viene indicato il numero identificativo del finanziamento per cui è causa (n.
93920), coincidente con quello che si rinviene nella documentazione prodotta in atti relativa alla stessa pratica (cfr. attestazione di erogazione finanziamento e piano di ammortamento in atti).
Nella missiva oggetto d'esame risultano, inoltre, apposti il timbro della società [...]
Parte 3 ed una sigla autografa, la cui autenticità non è
stata specificatamente contestata dalle opponenti. Ed ancora, la CP_1 ha prodotto in atti stralci di estratti conto dai quali si evince che la stessa aveva ricevuto, in data 15.01.14 e in data 23.03.2015, da un conto corrente intestato -
,odierna opponente, il pagamento di alcune rate del piano di anche
-a Parte 1
rateizzazione concesso a seguito di apposita istanza (cfr. all.to 8, 9 e 10 comparsa di costituzione CP 1
Orbene, sulla base di quanto evidenziato ed alla luce dei dati normativi e dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, questo Tribunale ritiene che l'istanza di rateizzazione redatta in data 28.11.2013, contenente il riconoscimento espresso della dovutezza del credito ingiunto, abbia interrotto i termini di prescrizione dello stesso con la conseguenza che il termine - il dies a quo - ha iniziato nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art 2945 c.c., da tale data.
Come chiarito dalla Suprema Corte “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'
articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate" (Cassazione civile, sez. I,
08/04/2024, n. 9242).
Ciò chiarito, in virtù degli effetti interruttivi della suindicata missiva, il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
in quanto tra la data di redazione dell'istanza (28.11.2013) e quella di notifica del decreto ingiuntivo n.
34/2022 (11/14.2.2022) risultano decorsi meno di dieci anni. Sul punto è opportuno precisare che ai fini della prescrizione "Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto"
(cfr. Cass. n. 27944/2022).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
effettivamente espletata dalle parti - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 522/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 34/2022
emesso dal Tribunale di Patti l'1.2.2022, pubblicato in pari data;
2. condanna Parte 1 e Parte 2 al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore della CP_1 liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 5 novembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 522/2022 R.G.
tra nata a [...] il [...], e Parte 2 nata a Parte 1
Sant'Angelo di Brolo (Me) il 28.02.1951, rappresentate e difese dall'avv. Alessia Palmeri,
giusta procura in atti,
- opponenti contro
Controparte_1 (P. I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ZI RI, giusta procura in atti.
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Alessia Palmeri per le opponenti e l'avv.
ZI RI per la parte opposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
******** Parte 2 hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte 1
ingiuntivo n. 34/2022 emesso dal Tribunale di Patti l'1.2.2022, pubblicato in pari data, con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, n.q. di socie illimitatamente responsabili della la somma di € 10.812,07 in favoresocietà Parte 3 "
della CP_1 a titolo di rate scadute e non pagate di un finanziamento per il credito di esercizio ex art. 52, comma 1, lett. B), L. R. 32/2000, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
A fondamento della proposta opposizione Pt 1 e Parte 2 hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
le stesse hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 34/2022 e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La CP_1 costituitasi in giudizio, in via preliminare ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha contestato quanto asserito dalla controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 34/2022 emesso dal Tribunale di Patti, nonché la condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 23.3.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Successivamente la causa, in mancanza di istanze istruttorie articolate dalle parti,
ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte della CP_1 alla quale compete la posizione sostanziale di attore e sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902;
id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se parte opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003), sicché le difese con le quali la stessa miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda -
-che resta quella prospettata dal creditore -opposto con il ricorso monitorio poiché
costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione - anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso
(cfr. Cass. n. 21626/19).
Posto ciò, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c. "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.
Ed invero la Suprema Corte ha statuito che "Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore." (cfr. Cass. n. 24555/2010; Cass. n. 19253/2004); ed ancora, sempre la Corte di
Cassazione ha precisato che “Qualora il debitore chieda la rateizzazione del pagamento del debito e, in virtù di ciò, effettui alcuni pagamenti, tale comportamento risulta incompatibile con l'eccezione di prescrizione e dunque integra un'implicita rinuncia alla prescrizione già
maturata (ex art. 2937 ultimo comma c.c.), oltre che riconoscimento del debito, con le conseguenze di cui all' art. 2944 c.c.. Invero tale richiesta, accompagnata dal pagamento di alcune tranches del piano di rateizzazione e dalla mancanza di qualsiasi sollecito stragiudiziale o azione giudiziale, integra un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione" (cfr. Cass. n. 37389/2022).
Nella fattispecie in esame le opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, precisando a tal fine che il dies a quo era iniziato a decorrere dal 14.7.2011,
data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento ottenuto dalla CP_1
Orbene, tale circostanza risulta smentita dalle risultanze processuali.
Dalla disamina della documentazione in atti si evince che la società 66 [...]
ancora in essere, con la missiva datata 28.11.2013 (cfr. all.Parte 3
- all'epoca di € 9.140,00 - nei n. 7 comparsa CP_1 aveva riconosciuto il proprio debito confronti dell'opponente avendone chiesto ai fini del pagamento la rateizzazione in 24 rate mensili.
Invero, nella missiva si legge: "Premesso che la Parte 4
Via S.Francesco, 7, 98060 S.Angelo di Brolo (Me), ha un debito
[...]
,
pari a 9.140,00 euro nei confronti della CP_1 CHIEDE la rateizzazione in 24 mesi tramite
Bonifico Bancario, presso la Vs Branca Credito Siciliano.".
Detta missiva è riconducibile al rapporto di finanziamento che l'opposta ha concesso alla società in quanto nell'oggetto "
Parte 3
dell'istanza viene indicato il numero identificativo del finanziamento per cui è causa (n.
93920), coincidente con quello che si rinviene nella documentazione prodotta in atti relativa alla stessa pratica (cfr. attestazione di erogazione finanziamento e piano di ammortamento in atti).
Nella missiva oggetto d'esame risultano, inoltre, apposti il timbro della società [...]
Parte 3 ed una sigla autografa, la cui autenticità non è
stata specificatamente contestata dalle opponenti. Ed ancora, la CP_1 ha prodotto in atti stralci di estratti conto dai quali si evince che la stessa aveva ricevuto, in data 15.01.14 e in data 23.03.2015, da un conto corrente intestato -
,odierna opponente, il pagamento di alcune rate del piano di anche
-a Parte 1
rateizzazione concesso a seguito di apposita istanza (cfr. all.to 8, 9 e 10 comparsa di costituzione CP 1
Orbene, sulla base di quanto evidenziato ed alla luce dei dati normativi e dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, questo Tribunale ritiene che l'istanza di rateizzazione redatta in data 28.11.2013, contenente il riconoscimento espresso della dovutezza del credito ingiunto, abbia interrotto i termini di prescrizione dello stesso con la conseguenza che il termine - il dies a quo - ha iniziato nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art 2945 c.c., da tale data.
Come chiarito dalla Suprema Corte “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'
articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate" (Cassazione civile, sez. I,
08/04/2024, n. 9242).
Ciò chiarito, in virtù degli effetti interruttivi della suindicata missiva, il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
in quanto tra la data di redazione dell'istanza (28.11.2013) e quella di notifica del decreto ingiuntivo n.
34/2022 (11/14.2.2022) risultano decorsi meno di dieci anni. Sul punto è opportuno precisare che ai fini della prescrizione "Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto"
(cfr. Cass. n. 27944/2022).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
effettivamente espletata dalle parti - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 522/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 34/2022
emesso dal Tribunale di Patti l'1.2.2022, pubblicato in pari data;
2. condanna Parte 1 e Parte 2 al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore della CP_1 liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca