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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3561/2025 promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 UN (TV), il 21/12/2000 con l'avv. GIANCARLO MORO e con l'avv. MARTA CAPUZZO
nei confronti della
DI TREVISO Controparte_1
avente ad oggetto: mutamento di sesso
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Trevignano (TV) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 114 parte 1 serie A – anno 2000 annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come "femminile" e come ” e non altrimenti. Persona_1
2) autorizzarsi i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili, ove necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
(nato a [...] – TV – il 21.12.2000, Parte_1 non coniugato e senza figli) – premesso di avere evidenziato, fin dalla prima infanzia, una psicosessualità nettamente femminile, risultante dalla naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione;
di avere quindi intrapreso un percorso di affermazione di genere, rivolgendosi a specialisti della salute psicologica ed endocrinologica, in particolare la psicologa-psicoterapeuta dott.ssa e l'endocrinologo prof. Persona_2
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di OV;
di essersi Per_3 sottoposto altresì al trattamento ormonale femminilizzante – tutto quanto premesso, ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, sia con riferimento all'attribuzione del sesso (da maschile a femminile) sia con riferimento all'indicazione del nome, da ad;
inoltre, l'autorizzazione Pt_1 Persona_1 agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili, ove ancora necessario a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Il Pubblico Ministero – regolarmente e tempestivamente citato – nulla ha opposto all'accoglimento delle predette istanze.
*** *** ***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 (richiamata anche in ricorso) – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1/1 l. 164/1982, sui presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso – ha chiarito (in continuità con l'indirizzo già espresso nella sentenza n. 161/1985) che “la mancanza nella norma di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione del sesso, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Oltre a questo – alla luce del dato normativo di cui all'art. 31 d.lgs 150/2011, sull'eventualità dell'intervento chirurgico –, la Corte medesima ha affermato che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
3 Di conseguenza – superando la precedente posizione che considerava l'intervento chirurgico un prerequisito indefettibile per la rettificazione del sesso – nella giurisprudenza di merito e di legittimità è andato affermandosi l'orientamento secondo cui la domanda di rettifica del sesso deve essere accolta ogni volta che, all'esito di un rigoroso accertamento – e a prescindere dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari o secondari – risulti che il cambiamento di genere intervenuto ha acquisito il carattere della definitività.
Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti l'intervenuto accertamento della incongruenza di genere, l'intrapreso percorso per la riaffermazione di genere e l'assenza di controindicazioni agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da maschili a femminili. In particolare:
- la psicologa, dott.ssa , dando atto del percorso di Persona_2 sostegno psicologico nel progetto di transizione, riferisce che il ricorrente – che si presenta ed è riconosciuto nei contesti sociali di riferimento con il suo genere di elezione e con il nome – presenta disforia di genere in Per_1 condizione di transessualismo, che determina:
1. una marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato alla nascita, anche rispetto ai caratteri sessuali primari e secondari;
2. un forte disagio verso i propri caratteri sessuali primari e i propri caratteri sessali secondari a causa della loro forte incongruenza con il genere esperito;
3. un forte desiderio di possedere i caratteri sessuali primari e/o secondari del genere esperito;
4. un forte desiderio di essere dell'altro genere;
5. un forte desiderio di essere trattata come appartenente all'altro genere;
6. una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche dell'altro genere;
- la stessa dott.ssa ha riferito che la paziente – determinata a Per_2 sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso – è informata e consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dall'intervento, delle sue implicazioni e del suo carattere irreversibile e che, a fronte di questo, la stessa ha come prospettiva un notevole miglioramento della qualità della vita;
ha ritenuto, pertanto, l'assenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica e del sesso … e che tale procedura “possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente”;
- il prof. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Persona_4
OV ha rappresentato che gli effetti della terapia ormonale femminilizzante “sono stati quelli attesi e hanno permesso di giungere a un grado tale di femminilizzazione e di induzione delle caratteristiche fisiche femminili attualmente compatibili con il cambio anagrafico e con le chirurgie di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative della paziente”.
4 Inoltre, all'udienza del 31.10.2024, tenuta dal giudice relatore, parte ricorrente ha riferito “ho sempre sentito di essere la ragazza che sono;
la donna che sono;
da quando avevo un anno – così mi dicono anche i miei genitori – la percezione del mio corpo, le movenze, le percezioni erano completamente femminili;
anche nei giochi, nelle compagnie;
a 16 anni ho fatto coming-out, come “ragazzino gay”, perché mi piacevano i ragazzi;
poi ho iniziato ad interrogarmi sulla mia identità; […] ho sempre avuto grande imbarazzo per le mie parti intime, che ho sempre nascosto […] guardando una serie tv, il 4.01.2020, con protagonista una ragazza trans, ho iniziato ad interrogarmi, ed ho detto ai miei genitori e a mio fratello di essere una ragazza trans;
era l'anno della maturità, e a luglio, il 6, una volta finito con la scuola, ho iniziato i colloqui a OV con la dott.ssa e da lì è stato un percorso CP_2 in crescendo per scoprire e conoscere . Da subito ho iniziato ad Per_1 indossare abbigliamento femminile, intimo femminile, e mi sono sempre trovata bene. Il mio passing ha un livello molto alto, e sono fortunata, perché da fuori non si percepisce che sono una ragazza trans, e così non ricevo strane attenzioni o domande imbarazzanti. […] A ottobre 2021 ho iniziato la terapia ormonale;
[…] è stato un crescendo di emozioni, perché ho affermato ancora di più il mio essere donna;
da un anno a questa parte ho anche una relazione,
“super sana”, ed è una cosa normalissima, tranquilla, e posso essere me stessa, la donna che sono e lui mi tratta così. Il prossimo anno farò la vaginoplastica a Barcellona;
per me è l'unico essenziale;
il più importante”.
Considerate queste circostanze, il Tribunale ritiene che risulti, in maniera univoca, la scelta personale di in ordine al mutamento Parte_1 di sesso, al quale ha chiesto di dare completamento procedendo all'adeguamento della propria identità anagrafica a quella fisica e psichica.
Conseguentemente, il Tribunale – in accoglimento della domanda – dichiara sussistenti i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso di
[...]
(nato a [...] – TV – il 21.12.2000), che, come da sua Parte_1 indicazione, assumerà il prenome;
tale rettificazione, ai sensi Persona_1 dell'art. 2 ult.co. l. 164/1982, dovrà essere effettuata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trevignano nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2000, Parte I, Serie A, atto n. 114).
Concede, infine, il Tribunale la richiesta autorizzazione ai trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili, per i quali parte ricorrente ha prudenzialmente insistito, nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Niente è dovuto per le spese di lite, attesa la natura non contenziosa del giudizio.
5
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei confronti di , nato a [...] Parte_1 (TV), il 21.12.2000, che assumerà per l'effetto il nome di Persona_5 ;
[...]
2. AUTORIZZA in ogni caso i trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Trevignano di effettuare la rettificazione nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2000, Parte I, Serie A, atto n. 114);
4. DICHIARA che niente è dovuto per le spese. Treviso, 31 ottobre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
6
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3561/2025 promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 UN (TV), il 21/12/2000 con l'avv. GIANCARLO MORO e con l'avv. MARTA CAPUZZO
nei confronti della
DI TREVISO Controparte_1
avente ad oggetto: mutamento di sesso
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Trevignano (TV) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 114 parte 1 serie A – anno 2000 annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come "femminile" e come ” e non altrimenti. Persona_1
2) autorizzarsi i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili, ove necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
(nato a [...] – TV – il 21.12.2000, Parte_1 non coniugato e senza figli) – premesso di avere evidenziato, fin dalla prima infanzia, una psicosessualità nettamente femminile, risultante dalla naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione;
di avere quindi intrapreso un percorso di affermazione di genere, rivolgendosi a specialisti della salute psicologica ed endocrinologica, in particolare la psicologa-psicoterapeuta dott.ssa e l'endocrinologo prof. Persona_2
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di OV;
di essersi Per_3 sottoposto altresì al trattamento ormonale femminilizzante – tutto quanto premesso, ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, sia con riferimento all'attribuzione del sesso (da maschile a femminile) sia con riferimento all'indicazione del nome, da ad;
inoltre, l'autorizzazione Pt_1 Persona_1 agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili, ove ancora necessario a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Il Pubblico Ministero – regolarmente e tempestivamente citato – nulla ha opposto all'accoglimento delle predette istanze.
*** *** ***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 (richiamata anche in ricorso) – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1/1 l. 164/1982, sui presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso – ha chiarito (in continuità con l'indirizzo già espresso nella sentenza n. 161/1985) che “la mancanza nella norma di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione del sesso, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Oltre a questo – alla luce del dato normativo di cui all'art. 31 d.lgs 150/2011, sull'eventualità dell'intervento chirurgico –, la Corte medesima ha affermato che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
3 Di conseguenza – superando la precedente posizione che considerava l'intervento chirurgico un prerequisito indefettibile per la rettificazione del sesso – nella giurisprudenza di merito e di legittimità è andato affermandosi l'orientamento secondo cui la domanda di rettifica del sesso deve essere accolta ogni volta che, all'esito di un rigoroso accertamento – e a prescindere dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari o secondari – risulti che il cambiamento di genere intervenuto ha acquisito il carattere della definitività.
Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti l'intervenuto accertamento della incongruenza di genere, l'intrapreso percorso per la riaffermazione di genere e l'assenza di controindicazioni agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da maschili a femminili. In particolare:
- la psicologa, dott.ssa , dando atto del percorso di Persona_2 sostegno psicologico nel progetto di transizione, riferisce che il ricorrente – che si presenta ed è riconosciuto nei contesti sociali di riferimento con il suo genere di elezione e con il nome – presenta disforia di genere in Per_1 condizione di transessualismo, che determina:
1. una marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato alla nascita, anche rispetto ai caratteri sessuali primari e secondari;
2. un forte disagio verso i propri caratteri sessuali primari e i propri caratteri sessali secondari a causa della loro forte incongruenza con il genere esperito;
3. un forte desiderio di possedere i caratteri sessuali primari e/o secondari del genere esperito;
4. un forte desiderio di essere dell'altro genere;
5. un forte desiderio di essere trattata come appartenente all'altro genere;
6. una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche dell'altro genere;
- la stessa dott.ssa ha riferito che la paziente – determinata a Per_2 sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione di sesso – è informata e consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dall'intervento, delle sue implicazioni e del suo carattere irreversibile e che, a fronte di questo, la stessa ha come prospettiva un notevole miglioramento della qualità della vita;
ha ritenuto, pertanto, l'assenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica e del sesso … e che tale procedura “possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente”;
- il prof. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Persona_4
OV ha rappresentato che gli effetti della terapia ormonale femminilizzante “sono stati quelli attesi e hanno permesso di giungere a un grado tale di femminilizzazione e di induzione delle caratteristiche fisiche femminili attualmente compatibili con il cambio anagrafico e con le chirurgie di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative della paziente”.
4 Inoltre, all'udienza del 31.10.2024, tenuta dal giudice relatore, parte ricorrente ha riferito “ho sempre sentito di essere la ragazza che sono;
la donna che sono;
da quando avevo un anno – così mi dicono anche i miei genitori – la percezione del mio corpo, le movenze, le percezioni erano completamente femminili;
anche nei giochi, nelle compagnie;
a 16 anni ho fatto coming-out, come “ragazzino gay”, perché mi piacevano i ragazzi;
poi ho iniziato ad interrogarmi sulla mia identità; […] ho sempre avuto grande imbarazzo per le mie parti intime, che ho sempre nascosto […] guardando una serie tv, il 4.01.2020, con protagonista una ragazza trans, ho iniziato ad interrogarmi, ed ho detto ai miei genitori e a mio fratello di essere una ragazza trans;
era l'anno della maturità, e a luglio, il 6, una volta finito con la scuola, ho iniziato i colloqui a OV con la dott.ssa e da lì è stato un percorso CP_2 in crescendo per scoprire e conoscere . Da subito ho iniziato ad Per_1 indossare abbigliamento femminile, intimo femminile, e mi sono sempre trovata bene. Il mio passing ha un livello molto alto, e sono fortunata, perché da fuori non si percepisce che sono una ragazza trans, e così non ricevo strane attenzioni o domande imbarazzanti. […] A ottobre 2021 ho iniziato la terapia ormonale;
[…] è stato un crescendo di emozioni, perché ho affermato ancora di più il mio essere donna;
da un anno a questa parte ho anche una relazione,
“super sana”, ed è una cosa normalissima, tranquilla, e posso essere me stessa, la donna che sono e lui mi tratta così. Il prossimo anno farò la vaginoplastica a Barcellona;
per me è l'unico essenziale;
il più importante”.
Considerate queste circostanze, il Tribunale ritiene che risulti, in maniera univoca, la scelta personale di in ordine al mutamento Parte_1 di sesso, al quale ha chiesto di dare completamento procedendo all'adeguamento della propria identità anagrafica a quella fisica e psichica.
Conseguentemente, il Tribunale – in accoglimento della domanda – dichiara sussistenti i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso di
[...]
(nato a [...] – TV – il 21.12.2000), che, come da sua Parte_1 indicazione, assumerà il prenome;
tale rettificazione, ai sensi Persona_1 dell'art. 2 ult.co. l. 164/1982, dovrà essere effettuata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trevignano nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2000, Parte I, Serie A, atto n. 114).
Concede, infine, il Tribunale la richiesta autorizzazione ai trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili, per i quali parte ricorrente ha prudenzialmente insistito, nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Niente è dovuto per le spese di lite, attesa la natura non contenziosa del giudizio.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei confronti di , nato a [...] Parte_1 (TV), il 21.12.2000, che assumerà per l'effetto il nome di Persona_5 ;
[...]
2. AUTORIZZA in ogni caso i trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, da maschili a femminili;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Trevignano di effettuare la rettificazione nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2000, Parte I, Serie A, atto n. 114);
4. DICHIARA che niente è dovuto per le spese. Treviso, 31 ottobre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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