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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Luigia Fiorenza – GOP ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3249 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lamarina, Parte_1
- ricorrente –
contro
, contumace, Controparte_1
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio il 3.5.2016 con la resistente;
2) dall'unione non era nati figli;
3) con decreto del
12.10.2021 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi;
4) gli stessi hanno continuato a vivere separatamente e, dunque, permane l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza di prima comparizione, la resistente compariva personalmente e non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio.
In assenza di richieste istruttorie, parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio debba essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dal predetto accorso di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte, rimasta contumace.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Null'altro occorre stabilire poiché non vi sono domande di carattere patrimoniale.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la resistente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di azione relativa allo stato delle persone ed essendo il resistente rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
3249/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Latiano il 3.5.2016 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2016, tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2) dichiara che la resistente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
Parte_1
3) spese di lite irripetibili;
2 4) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il 13.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Luigia Fiorenza – GOP ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3249 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lamarina, Parte_1
- ricorrente –
contro
, contumace, Controparte_1
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio il 3.5.2016 con la resistente;
2) dall'unione non era nati figli;
3) con decreto del
12.10.2021 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi;
4) gli stessi hanno continuato a vivere separatamente e, dunque, permane l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza di prima comparizione, la resistente compariva personalmente e non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio.
In assenza di richieste istruttorie, parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio debba essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dal predetto accorso di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte, rimasta contumace.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Null'altro occorre stabilire poiché non vi sono domande di carattere patrimoniale.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la resistente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di azione relativa allo stato delle persone ed essendo il resistente rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
3249/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Latiano il 3.5.2016 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2016, tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2) dichiara che la resistente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
Parte_1
3) spese di lite irripetibili;
2 4) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il 13.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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