Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11485 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11485/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26.10.2022, l'istante in epigrafe indicato, premesso di avere prestato attività lavorativa dall'1.12.1977 al 31.1.2018 in qualità di infermiere specializzato addetto al servizio di
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari, complessivamente (tenuto conto del danno biologico nella misura del 7% riveniente da pregressa malattia riconosciuta “discopatia L3-L4 L4-L5”), al 10%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva la prescrizione triennale CP_1 dell'azione di cui all'art. 112 DPR n. 1124/65; in ogni caso, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso causale, per insussistenza del rischio lavorativo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
*
Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, incontestato lo svolgimento delle mansioni di infermiere specializzato addetto al servizio di emergenza del 118 dedotte in ricorso, nonché la movimentazione di carichi pesanti da parte del ricorrente, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti, ha accertato che “… il Sig. è risultato affetto Parte_1 da “tendinite del sovraspinoso a sinistra”. All'esame obiettivo si è riscontrata una limitazione ai gradi medi dei movimenti di elevazione dell'arto omolaterale ed ai gradi estremi dei movimenti di intra ed extrarotazione del medesimo arto, con riferite algie nell'esecuzione di tali movimenti anche al deltoide. Il dato obiettivo e quello diagnostico sono suffragati dalla certificazione sanitaria presente nei fascicoli di entrambe le parti e, segnatamente:
Ecografia della cuffia dei rotatori di sinistra eseguita il 23.7.2013 presso il Laboratorio Lucea con riscontro di “tendine del sovraspinato mostra segni di tendinosi, il tendine del sottoscapolare e del sottospinato non presentano significative alterazioni eco strutturali alla valutazione statica e dinamica, la borsa sotto-acromiale è libera da versamenti”;
Rm spalla sn eseguito il 3.11.2017 presso il C.R. Madonna della Bruna di Matera, ove si rileva:
“…segni da enteropatia da impingment del sovra spinato con riduzione di spessore, alterazione di segnale in sede inserzionale omerale, il ventre muscolare appare eutrofico ma parzialmente retratto”; Ecografia della cuffia dei rotatori di sinistra eseguita il 20.7.2021 presso il Laboratorio Lucea con riscontro di “il tendine del capo lungo del bicipite è normodecorrente, accolto in guaina distesa da versamento sinoviale come da flogosi, il tendine del sovra spinato e del sottoscapolare appaiono disomogenei nella struttura come da tendinosi, il tendine del sottospinato non presenta significative alterazioni eco-strutturali alla valutazione statica e dinamica, modesto versamento a livello della borsa sotto-acromiale”;
Relazione specialistica ortopedica del 13.9.2021 sottoscritta dalla dr.ssa del Persona_1
D.S.S. di Conversano, che certifica, con riferimento alla funzionalità della spalla sn: “…tali condizioni cliniche e sintomatologiche risultano aggravate rispetto a valutazioni precedenti, comportano una sintomatologia dolorosa persistente, determinano una limitazione funzionale severa…”; Il referto relativo alla Ecografia eseguita il 20.7.2021, dunque, certifica un aggravamento della condizione clinica e funzionale della spalla e, segnatamente, del tendine del sovraspinoso che, pur interessato da entesopatia, all'accertamento del 3.11.2017 appariva fornito di ventre muscolare eutrofico mentre a quello più recente mostra i segni di flogosi, disomogeneità e di modesto versamento a livello della borsa sotto-acromiale. Tale reperto è suffragato dall'obiettività clinica Part rilevata dall'ortopedico della di Conversano che certifica un aggravamento delle condizioni cliniche e sintomatologiche. Il termine “eutrofia” individua una buona condizione di nutrizione di un organismo, di un tessuto o di un organo e, dunque, al controllo del 2017 tale era lo stato dell'articolarità della spalla sin del Lacatena.”.
Il CTU ha spiegato che “dall'anamnesi lavorativa raccolta in sede di operazioni peritali e dalla consultazione degli atti di causa è emerso che il ha svolto per 41 anni, dal 1977 al 2018, Pt_1 mansioni di infermiere professionale specializzato presso il servizio di emergenza distaccato in Alberobello e, in tale veste, sia stato sottoposto ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per provvedere al sollevamento di soggetti traumatizzati mediante utilizzo di barelle metalliche, lettighe auto caricanti, trasporto degli infermi e posizionamento degli stessi nelle autoambulanze, unitamente all'autista del mezzo ed al barelliere. Tale descrizione collima con le mansioni di infermiere addetto a servizi di soccorso infermi e traumatizzati in autoambulanza, ed è indirettamente confermata dal pregresso, avvenuto riconoscimento di altra malattia professionale (ernia discale L3-
L4 L4-L5) derivante anch'essa da un sovraccarico funzionale, però a carico del rachide lombare.
La nuova tabella delle malattie professionali approvata con D.M. 9.4.2008, prevede espressamente, alla voce 78) lettera a), che debba considerarsi tabellata la patologia “tendinite del sovraspinoso
La patologia dalla quale il è affetto è dunque da reputarsi quale MALATTIA Pt_1
PROFESSIONALE TABELLATA”. Circa la quantificazione del danno biologico, tenendo a mente le previsioni tabellari di cui al D.Lgs 38/2000, l'ausiliario ha rilevato: “Appare equo attribuire al danno obiettivato, una percentuale del 4%, in quanto la limitazione funzionale rilevata, derivante dalla patologia tendinea, è solo ai gradi medio-estremi.
Applicando la formula riduzionistica di legge, tenendo conto della preesistenza lavorativa del 7% relativa ad altra malattia professionale indennizzata in capitale col 7% (ernia discale L3-L4 L4-L5), otteniamo un DANNO BIOLOGICO COMPLESSIVO PARI AL 10%.”.
Il CTU ha dunque concluso: “Il Signor Parte_1
1. è affetto da tendinite del sovraspinoso a sinistra.
2. Tale malattia rientra tra quelle indennizzabili ai sensi di legge ed è tabellata alla voce 78) lettera a) della nuova tabella delle malattie professionali approvata con D.M. 9.4.2008;
3. da tale menomazione discende un danno biologico permanente quantificabile, a mente del D.
Lgs. 38/2000, nella misura del 4% e, tenuto conto della preesistenza lavorativa del 7% per altra malattia professionale (ernia discale), ne deriva un danno biologico complessivo del 10%;
4. l'epoca di verosimile raggiungimento di tale percentuale è identificabile nel 20.7.2021.”.
Con specifico riferimento, poi, alle obiezioni mosse dall' (peraltro, opposte soltanto con le CP_1 note di trattazione scritta del 20.03.2025 e non nel termine concesso alle parti per la formulazione di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale) - relative all'effettiva ascrivibilità del danno biologico
“tenendo conto che esso era stato messo in correlazione dallo stesso ricorrente sia con l'infortunio sul lavoro del 2013 che con una patologia di natura professionale nel 2017 …” - vale la pena di riportare quanto affermato dal CTU avendo opportuno riguardo alla necessità, già evidenziata nel quesito postogli, di effettuare una approfondita analisi proprio in ordine alla “effettiva riconducibilità eziologica del 4% del danno richiesto prima quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro poi ripetuta nel 2017 e nel 2021 quale conseguenza di…malattia professionale”:
“… abbiamo appreso dal che l'infortunio del 22.7.2013 consistette in un movimento a Pt_1 strappo effettuato con le braccia per ancorarsi ai sostegni dell'autoambulanza di servizio che, durante un'emergenza, aveva effettuato una brusca frenata. Dal diario clinico relativo a tale evento (allegato al fascicolo di cortesia dell'Istituto) CP_1 apprendiamo che l'Ufficio Medico Legale dell'Ente aveva ritenuto non sussistenti postumi dall'evento descritto in quanto il paziente manifestava segni di pregressa tendinosi del sovraspinoso, e riteniamo di concordare con tale valutazione in quanto la lesione di cui il è portatore può Pt_1 sì essere anche riconducibile ad un fatto traumatico diretto, ma di entità ed intensità ben maggiori rispetto ad un semplice movimento, per quanto brusco, volto a non perdere l'equilibrio. Difatti, la RM eseguita il giorno seguente certifica “tendine del sovraspinato mostra segni di tendinosi, il tendine del sottoscapolare e del sottospinato non presentano significative alterazioni eco strutturali alla valutazione statica e dinamica, la borsa sotto-acromiale è libera da versamenti”. Rispetto all'accertamento della percentuale del 4% ed alla sua probabile insorgenza, ci si riporta alla discussione medico-legale di cui innanzi ed alla disamina della certificazione e degli accertamenti strumentali esaminati, dai quali si evince che con ragionevole probabilità i reperti datati 20.7.2021 e 13.9.2021, attestano un'evoluzione peggiorativa del danno a carico del tendine, che al controllo del 2017 mostrava masse muscolari “eutrofiche” mentre nel 2021 processi flogistici e modesti versamenti articolari.
Tale percentuale del 4% (e, conseguentemente, quella complessiva del 10%) deve dunque ricondursi temporalmente, con ragionevole probabilità e secondo una razionale criteriologia medico-legale, alla data del 20.7.2021.”. Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Alla luce di quanto evidenziato nell'elaborato peritale circa l'insorgenza del danno da malattia professionale (cfr. da “ricondursi temporalmente, con ragionevole probabilità e secondo una razionale criteriologia medico-legale, alla data del 20.7.2021”), va pure disattesa l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall' . CP_1
E', difatti, consolidato il principio giurisprudenziale per cui “il termine triennale di prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato ha consapevolezza dell'esistenza della malattia, del suo carattere professionale, oltre che del superamento della soglia indennizzabile” [Cass., sez. lav., 8 giugno 1999, n. 5653]. “Tale consapevolezza si deve presumere sussistente alla data della domanda presentata in via amministrativa per il conseguimento della rendita, a meno che l' eccependo la CP_1 prescrizione, dimostri che l'assicurato ha avuto consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa” [Cass., sez. lav., 27 gennaio 1999, n. 726].
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M., tenuto conto dell'entità del danno biologico riveniente da pregresse malattie già riconosciute, determina un danno biologico complessivo pari al 10%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado complessivo pari al 10%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 07.02.2022, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 26.10.2022, così CP_1 provvede: Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari complessivamente al 10% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 07.02.2022, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per legge. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in € CP_1
1.400,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella