Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2942/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa LE Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2942/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Castellabate (SA), alla C. da Annunziata snc, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Luciano, che li rappresenta e difende in virtu del ricorso congiunto RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
c n 02 nel Comune di San Cipriano Picentino (SA) e che dall' unione coniugale erano nate due figlie, LE (24.03.2004) e
(09.03.2011) chiedevano pronunciarsi la separazione dei coniugi. Per_1 are, le parti rilevavano che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis;
pertanto, chiedevano la pronuncia di separazione congiunta prevedendo, tra l'altro, il trasferimento immobiliare di diritti reali da parte del marito in favore della moglie. In ossequio alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 29.07.2021 n. 21761 e al protocollo stilato con il COA di Salerno, il Giudice relatore fissava l'udienza in presenza con invito a depositare tutti i documenti necessari, atti a formalizzare il trasferimento di proprieta , in conformita al ricorso congiunto. All'udienza dell'11 marzo 2025, fissata per la comparizione delle parti, Pt_1
e sottoscrivevano l'accordo di separazione di
[...] Parte_2
o usa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e all'accordo sottoscritto all'udienza del 11 marzo 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) I coniugi si impegnano al mutuo rispetto e saranno liberi di fissare ove credano la loro residenza, dandosi fin da questo momento reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
2) La figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 ne esercit relativa responsabilità, cosicché le decisioni di maggiore interesse come quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà Parte_2 assegnata allo stesso.
4) Le figlie LE e continueranno a risiedere con il padre presso la Per_1 casa familiare sita in la Via Francesco Galloppa n.78. La decisione in ordine alla residenza e convivenza con il padre per la minore Persona_2
è stata assunta tenendo conto della volontà espressa da que esclusivamente da ragioni di praticità atteso che la scuola che frequenta è ubicata a soli 270 metri dall'abitazione familiare, il che facilita anche la partecipazione ai laboratori scolastici pomeridiani, così come risultano limitrofe le abitazioni degli amici ed i centri sportivi frequentati dalla minore ecc. 5) La Signora continuerà a svolgere la propria attività professionale, Parte_1 presso la casa lla stanza ubicata accanto l'ingresso, separata dal resto dell'immobile, da sempre destinata a tale fine, durante l'orario di lavoro del Sig.
. Questo le permetterà di frequentare con continuità la figlia Parte_2 ilare sulle sue attività pomeridiane fino al rientro dal lavoro del padre. 6) La figlia LE, ormai maggiorenne, vedrà la madre nei modi e nei tempi da lei scelti in base ai propri impegni di studio e non, mentre la minore vedrà Per_1 la madre secondo le seguenti modalità: a) salvo diverso accordo, alla madre, è data facoltà di averla con sé, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alle ore 20:00 della domenica successiva, nonché un giorno infrasettimanale e precisamente il mercoledì, nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week end con la madre, e due giorni, segnatamente il mercoledì e il giovedì con pernottamento presso quest'ultima, quando la predetta trascorrerà il week end con il padre, in entrambi i casi la madre la riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
qualora, nei giorni e nei periodi sopra indicati, la madre risulterà essere impossibilitata a vedere la figlia per ragioni di lavoro, i giorni di cui sopra potranno essere spostati in altre date ed orari, compatibilmente con gli impegni del padre. In caso di malattia della figlia, durante i giorni stabiliti per la madre, quest'ultima potrà fargli visita presso la casa paterna, previo accordo telefonico;
b) salvo diverso accordo delle parti, durante il periodo estivo, che va da giugno a settembre, la madre avrà diritto a tenere con sé la figlia minorenne per tre settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro coniuge almeno un mese prima;
c) la figlia trascorrerà gli stessi periodi con il padre e con la madre, anche nelle festività natalizie e pasquali, stabilendo, in ogni caso, che la figlia trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con un altro;
parimenti, l'ultimo giorno dell'anno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; anche il giorno di Pasqua sarà trascorso in compagnia di un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro. Viene fatta salva l'ipotesi che i genitori possano trovare tra loro anche un diverso accordo. Salvo diverso accordo delle parti, durante i giorni di chiusura della scuola per le festività natalizie e pasquali, la Sig.ra potrà avere Pt_1 con sé la figlia anche gli altri giorni, diversi da quelli sopra regolati;
salvo diverso accordo delle parti, in caso di ricorrenze (compleanni, onomastici, cerimonie, ecc.) dei genitori, nonché dei familiari più stretti (nonni, zii, cugini) la figlia trascorrerà l'intera giornata con il genitore che festeggia, ovvero con il genitore con i familiari da festeggiare. In caso di sovrapposizione di tali eventi ci si regolerà di volta in volta equamente;
salvo diverso accordo tra le parti, il 19 marzo, giorno in cui si festeggia la festa del papà, la figlia trascorrerà la giornata con il padre;
la domenica in cui si festeggia la festa della mamma la figlia trascorrerà l'intera giornata con la madre;
salvo diverso accordo tra le parti, il giorno del compleanno della figlia in caso di festeggiamenti con gli amici saranno presenti entrambi i genitori, nell'orario da concordarsi di volta in volta. 7) La Sig.ra si obbliga a versare in favore del Sig. , Parte_1 Parte_3 entro i pri ni di ciascun mese, la somma di mantenimento delle figlie e LE (€ 250,00 ciascuna), una minore, Per_1
l'altra non ancora econo autosufficiente, sino al raggiungimento da parte loro della maggiore età e della condizione di autonomia economica;
la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
8) La Sig.ra si impegna a provvedere nella misura del 20% alle spese Parte_1 straordinari e delle figlie: A) sanitarie straordinarie con concertazione di entrambi i genitori: sostenute per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, esami diagnostici clinici, visite specialistiche anche di psicoterapia e logopedia;
straordinarie senza concertazione di entrambi i genitori: urgenti ed indifferibili incluso il rimborso di farmaci non da banco derivanti da dette prestazioni;
sono esclusi, in quanto inclusi nel contributo al mantenimento, medicinali da banco compreso antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali;
B) scolastiche straordinarie con concertazione di entrambe i genitori: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede di università pubbliche e private, frequenza del conservatorio o di scuole formative, ripetizioni private, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola di più di un giorno, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi d'apprendimento per le lingue straniere, corso d'informatica; spese straordinarie per le quali non è necessaria la concertazione: acquisto libri scolastici curriculari, tasse scolastiche;
sono escluse, in quanto parte integrante del contributo al mantenimento, materiale scolastico di cancelleria, mensa, uscite didattiche giornaliere organizzate dalla scuola. C) sportive e ludico ricreative straordinarie con concertazione di entrambe i genitori: spese per viaggi in Italia ed all'Estero organizzati dalla Parrocchia e/o altri Enti privati e/o Pubblici, vacanza trascorsa autonomamente senza i genitori;
attività sportiva comprensiva del relativo abbigliamento di natura agonistica, organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni;
sono escluse in quanto inclusi nel contributo di mantenimento, attività ricreative abituali: quali cinema, feste, attività conviviali. Le spese di cui si chiede il rimborso dovranno essere adeguatamente documentate.
9) L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al Sig. , in quanto Parte_2 genitore collocatario in via prevalente delle figlie, al quale spetterà anche la detrazione al 100% dei figli a carico, fatto salvo un successivo accordo tra le parti.
10) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
11) Il Sig. , tenuto conto che la Sig.ra lascerà la casa Parte_2 Pt_1 coniugale so un'abitazione detenuta in ne, verserà alla stessa, entro i primi dieci giorni del mese, anche a titolo di concorso per il pagamento del canone mensile di locazione, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 12) Il Sig. attribuisce altresì alla Sig.ra la piena Parte_2 Parte_1 proprietà, lla casa familiare sita in Sale rancesco Galloppa n. 78, avendo la moglie contribuito alle spese di ristrutturazione dell'immobile e al pagamento delle rate dell'estinto mutuo ipotecario e a tal fine dichiara: I° IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - I DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Fl 35 part. 352 sub 29 Zona 2 Cat. A/2 Cl. 3, vani 6,5, rendita € 605,25; per il cui CERTIFICATO DI AGIBILITA', con la procedura del silenzio assenso, è stata presentata Istanza n. 42/2013 – Riscontro Istanza Protocollo Archivio generale n. 11073 del 17/1/2013. I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: L' appartamento ubicato al piano terzo della scala B, contraddistinto dal numero interno otto, composto da quattro vani più accessori, tra i quali vi è il piccolo sottoscala al piano terra, antistante al cortile condominiale, avente ingresso dal civico 80 di detta via, confina: pianerottolo, via Claudio Guerile, traversa condominiale, appartamento di proprietà , appartamento di CP_1 proprietà , salvo altri. Persona_3
La in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile CP_2 in 2° PROVENIENZA DELL'IMMOBILE - L'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto al in forza di compravendita con atto per Notaio Parte_2
Dott. 2 Repertorio 70215 Raccolta n. 23479 Registrato Persona_4
a Sal 2 al n. 7660 e Trascritto a Salerno l'1/8/2012 ai nn. Registro Particolare 24835 Registro Generale 29700. L'immobile è stato acquistato in costanza di matrimonio, pertanto la Sig.ra Pt_1
è intervenuta nell'atto ai soli fini della dichiarazione di esclusione dal
[...] unione legale. Il saldo del corrispettivo della compravendita è stato pagato col ricavo del mutuo ipotecario stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. estinto totalmente in data 31/08/2022. Cancellazione totale eseguita in data 05/10/2022 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.lgs. 385/1993). 3° SITUAZIONE URBANISTICA DELL'IMMOBILE - Risulta dall'atto pubblico per Notar che il fabbricato di cui fa parte l'immobile in oggetto è stato realizzato Per_4 in for enza edilizia n. prot. 4166/21223, rilasciata dal Comune di Salerno il 9/8/1968, volturata il 3/6/1969, n. prot. 9546/49624, e dichiarato abitabile dal medesimo comune il 4/7/1970 con certificato n. 32, prot. n. 956. 13) Fin quando una o entrambe le figlie saranno residenti presso l'immobile sito in Salerno alla Via Francesco Galloppa n. 78 esso sarà destinato a casa familiare e pertanto il diritto di abitazione permarrà esclusivamente in capo al Sig. Parte_2
.
[...] nitori si impegnano a comunicare sempre un secondo recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando si allontanano dal proprio domicilio o residenza per un periodo superiore a giorni 4 (quattro). 15) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. In particolare, occorre precisare che l'accordo di separazione e di trasferimento, da parte di della proprieta dell'immobile (50%) in favore Parte_2 della mogli fa, in quanto inserito nel verbale di udienza, sia Parte_1 il requisito d ritta sia dell'atto pubblico di compravendita idoneo ad essere trascritto, posto che il predetto verbale e stato redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di cio che in esso e attestato. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Salerno il 15.08.1972, C. F.: , CodiceFiscale_1 Parte_2 nato ad [...] il 19.04. CodiceFiscale_2 contratto matrimonio concordatario i nel Comune di San Cipriano Picentino (SA); b) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Cipriano Picentino (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2002, Atto n. 21, Parte II, Serie A); d) onera le parti di procedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del verbale di accordo del 11.03.2025 e della presente sentenza. e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa LE Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi