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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/12/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Alice
Garlaschè (c.f. in Melegnano (MI), alla via Paolo Frisi n. 18. C.F._3
FATTO
I ricorrenti con ricorso ex art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica della sentenza di divorzio n. 717/22, del 18.10.2022, passata in giudicato il 18.04.2023, con particolare riguardo al contributo al mantenimento della prole maggiorenne, alle condizioni che seguono:
“1) a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del pagina 1 di 2 matrimonio, Voglia disporre che il sig. non è più tenuto a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 in favore della figlia , l'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di divorzio, Parte_3 in ragione del venir meno dei presupposti per cui detto assegno era stato previsto, essendo Pt_3 divenuta economicamente autosufficiente.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
a) modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 717/22 del
18.10.2022 e, per l'effetto:
b) dispone che il sig. non è più tenuto a versare alla sig.ra in favore Parte_1 Parte_2 della figlia , l'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di divorzio, Parte_3 in ragione del venir meno dei presupposti per cui detto assegno era stato previsto, essendo divenuta economicamente autosufficiente;
Pt_3
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, il 12.12.2024.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Alice
Garlaschè (c.f. in Melegnano (MI), alla via Paolo Frisi n. 18. C.F._3
FATTO
I ricorrenti con ricorso ex art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica della sentenza di divorzio n. 717/22, del 18.10.2022, passata in giudicato il 18.04.2023, con particolare riguardo al contributo al mantenimento della prole maggiorenne, alle condizioni che seguono:
“1) a parziale modifica delle condizioni indicate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del pagina 1 di 2 matrimonio, Voglia disporre che il sig. non è più tenuto a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 in favore della figlia , l'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di divorzio, Parte_3 in ragione del venir meno dei presupposti per cui detto assegno era stato previsto, essendo Pt_3 divenuta economicamente autosufficiente.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
a) modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 717/22 del
18.10.2022 e, per l'effetto:
b) dispone che il sig. non è più tenuto a versare alla sig.ra in favore Parte_1 Parte_2 della figlia , l'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di divorzio, Parte_3 in ragione del venir meno dei presupposti per cui detto assegno era stato previsto, essendo divenuta economicamente autosufficiente;
Pt_3
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, il 12.12.2024.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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