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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano Sezione II civile – Crisi di Impresa Fallimentare
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Francesco Pipicelli Giudice Dott. Lorenzo Lentini Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ARTT. 207 CC.II.
nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, rubricato al n. 3321/2024 R.G.; DA
società con unico socio Parte_1 (C.F./P.IVA , con sede legale in Milano, Via F. Filzi n. 25, in persona del P.IVA_1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.
[...] RO N. AN, presso il cui Studio in Milano, Via Torino n. 61 elegge domicilio ricorrente NEI CONFRONTI DI
Liquidazione Giudiziale: n. 153/2023 (C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Milano, Via Marco D'Agrate n. 43, in persona dei Curatori
Resistente contumace
IN FATTO E DIRITTO
La presente motivazione rispetta il canone di sinteticità, avuto riguardo alla prospettazione da parte della ricorrente di questioni, in diritto, sulle quali questa Sezione si è già ripetutamente espressa, in termini sfavorevoli alla posizione dell'odierna ricorrente, con pronunce che la stessa difesa dichiara di conoscere (cfr. note conclusive del 26.2.2025)
In via principale la ricorrente chiede che, a modifica dello stato passivo, il proprio credito di complessivi euro 97.770,11 sia ammesso in prededuzione ex art. 6 e 222 CC.II., a titolo di canone minimo garantito e oneri comuni maturati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 29 aprile 2023, ai sensi delle previsioni del contratto affitto di ramo d'azienda tra le parti.
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II
La ricorrente deduce di avere subito l'effetto delle misure protettive invocate dalla controparte nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi, cui ha fatto Controparte_2 seguito un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di gruppo, successivamente oggetto di rinuncia il 16.2.2023, con adesione della debitrice all'istanza di liquidazione giudiziale avanzata dal P.M. Allegando una sostanziale “continuità tra procedure” la ricorrente chiede che la natura prededucibile del credito sia riconosciuta anche relativamente al periodo antecedente alla data di apertura del concorso (i.e. la data di deposito della domanda di concordato, dal 20.12.2022).
Non avendo la parte svolto istanze istruttorie, la causa, avente natura documentale, è stata immediatamente spedita in decisione, previa assegnazione di termine per note conclusive.
Con provvedimento del 28.3.2024, riguardante una situazione giuridica pienamente sovrapponibile alla presente, questa Sezione ha escluso, sulla base di argomentazioni peraltro condivise dalla giurisprudenza e dalla dottrina largamente maggioritaria, che “la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso di natura essenzialmente privatistica”, sicché “In linea di principio, quindi, nel corso della composizione negoziata non maturano, né possono maturare crediti prededucibili”, fatta eccezione per quelli espressamente previsti come tali dalla legge (ad esempio il compenso dell'esperto), in forza di disposizioni che presentano appunto carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio rileva l'infondatezza nel merito dell'opposizione svolta in via principale, limitandosi per il resto a osservare, a proposito di alcune argomentazioni spese dalla ricorrente, che il compito del giudice non è quello di “correggere plurime imprecisioni o dimenticanze del legislatore”, fermo restando che nel caso concreto la contestata scelta normativa non appare affatto irragionevole, assicurando un equo bilanciamento tra il diritto di proprietà del creditore e l'interesse generale alla salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali, in armonia con il dettato costituzionale (art. 42, secondo comma, Cost.).
Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata di ammissione, al chirografo, dell'ulteriore somma di € 645,66 “a titolo di corrispettivo minimo garantito ed oneri comuni dovuti ai sensi di contratto dall'1.10.2022 al 19.12.2022 (ivi già inclusi gli interessi legali di mora pari ad € 369,27)” la ricorrente si limita a evidenziare una sfasatura tra la parte di credito ammessa a seguito di osservazioni, euro 25.706,68, e quella oggetto di istanza, imputandola “verosimilmente a un errore materiale”, senza tuttavia offrire al Collegio ulteriori elementi idonei all'accertamento di un effettivo errore materiale.
Nessuna allegazione aggiuntiva sul punto è contenuta nelle note conclusive, né l'opponente supporta la propria tesi (nelle proprie righe dedicate alla stessa) con documenti da cui sia possibile percepire ictu oculi la verificazione di un errore di calcolo, ben potendo la diversità di importi trovare giustificazione nel mancato riconoscimento (in tutto o in parte) della voce
“interessi” ovvero nell'utilizzo da parte del G.D. di un criterio pro rata temporis nella quantificazione del canone spettante alla concedente.
In sintesi il Collegio non può che respingere, per difetto di allegazione, anche la domanda proposta in subordine, essendo il procedimento di opposizione allo stato passivo retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II
civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832) e, in ogni caso, non grava sul Tribunale l'onere di acquisire il fascicolo di parte e la documentazione allegata all'istanza di ammissione al passivo, ed anzi tale acquisizione officiosa verrebbe in questo caso a costituire inammissibile attività surrogatoria rispetto alla radicale inerzia della parte (Cass. civ., Sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28302; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465).
Conclusivamente l'opposizione deve essere respinta a e le spese sostenute da parte opponente, in mancanza di costituzione da parte della UR , dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) RESPINGE l'opposizione;
2) DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
9.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Lorenzo Lentini Dott. Laura De Simone
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riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Francesco Pipicelli Giudice Dott. Lorenzo Lentini Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ARTT. 207 CC.II.
nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, rubricato al n. 3321/2024 R.G.; DA
società con unico socio Parte_1 (C.F./P.IVA , con sede legale in Milano, Via F. Filzi n. 25, in persona del P.IVA_1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.
[...] RO N. AN, presso il cui Studio in Milano, Via Torino n. 61 elegge domicilio ricorrente NEI CONFRONTI DI
Liquidazione Giudiziale: n. 153/2023 (C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Milano, Via Marco D'Agrate n. 43, in persona dei Curatori
Resistente contumace
IN FATTO E DIRITTO
La presente motivazione rispetta il canone di sinteticità, avuto riguardo alla prospettazione da parte della ricorrente di questioni, in diritto, sulle quali questa Sezione si è già ripetutamente espressa, in termini sfavorevoli alla posizione dell'odierna ricorrente, con pronunce che la stessa difesa dichiara di conoscere (cfr. note conclusive del 26.2.2025)
In via principale la ricorrente chiede che, a modifica dello stato passivo, il proprio credito di complessivi euro 97.770,11 sia ammesso in prededuzione ex art. 6 e 222 CC.II., a titolo di canone minimo garantito e oneri comuni maturati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 29 aprile 2023, ai sensi delle previsioni del contratto affitto di ramo d'azienda tra le parti.
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II
La ricorrente deduce di avere subito l'effetto delle misure protettive invocate dalla controparte nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi, cui ha fatto Controparte_2 seguito un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di gruppo, successivamente oggetto di rinuncia il 16.2.2023, con adesione della debitrice all'istanza di liquidazione giudiziale avanzata dal P.M. Allegando una sostanziale “continuità tra procedure” la ricorrente chiede che la natura prededucibile del credito sia riconosciuta anche relativamente al periodo antecedente alla data di apertura del concorso (i.e. la data di deposito della domanda di concordato, dal 20.12.2022).
Non avendo la parte svolto istanze istruttorie, la causa, avente natura documentale, è stata immediatamente spedita in decisione, previa assegnazione di termine per note conclusive.
Con provvedimento del 28.3.2024, riguardante una situazione giuridica pienamente sovrapponibile alla presente, questa Sezione ha escluso, sulla base di argomentazioni peraltro condivise dalla giurisprudenza e dalla dottrina largamente maggioritaria, che “la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso di natura essenzialmente privatistica”, sicché “In linea di principio, quindi, nel corso della composizione negoziata non maturano, né possono maturare crediti prededucibili”, fatta eccezione per quelli espressamente previsti come tali dalla legge (ad esempio il compenso dell'esperto), in forza di disposizioni che presentano appunto carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio rileva l'infondatezza nel merito dell'opposizione svolta in via principale, limitandosi per il resto a osservare, a proposito di alcune argomentazioni spese dalla ricorrente, che il compito del giudice non è quello di “correggere plurime imprecisioni o dimenticanze del legislatore”, fermo restando che nel caso concreto la contestata scelta normativa non appare affatto irragionevole, assicurando un equo bilanciamento tra il diritto di proprietà del creditore e l'interesse generale alla salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali, in armonia con il dettato costituzionale (art. 42, secondo comma, Cost.).
Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata di ammissione, al chirografo, dell'ulteriore somma di € 645,66 “a titolo di corrispettivo minimo garantito ed oneri comuni dovuti ai sensi di contratto dall'1.10.2022 al 19.12.2022 (ivi già inclusi gli interessi legali di mora pari ad € 369,27)” la ricorrente si limita a evidenziare una sfasatura tra la parte di credito ammessa a seguito di osservazioni, euro 25.706,68, e quella oggetto di istanza, imputandola “verosimilmente a un errore materiale”, senza tuttavia offrire al Collegio ulteriori elementi idonei all'accertamento di un effettivo errore materiale.
Nessuna allegazione aggiuntiva sul punto è contenuta nelle note conclusive, né l'opponente supporta la propria tesi (nelle proprie righe dedicate alla stessa) con documenti da cui sia possibile percepire ictu oculi la verificazione di un errore di calcolo, ben potendo la diversità di importi trovare giustificazione nel mancato riconoscimento (in tutto o in parte) della voce
“interessi” ovvero nell'utilizzo da parte del G.D. di un criterio pro rata temporis nella quantificazione del canone spettante alla concedente.
In sintesi il Collegio non può che respingere, per difetto di allegazione, anche la domanda proposta in subordine, essendo il procedimento di opposizione allo stato passivo retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II
civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832) e, in ogni caso, non grava sul Tribunale l'onere di acquisire il fascicolo di parte e la documentazione allegata all'istanza di ammissione al passivo, ed anzi tale acquisizione officiosa verrebbe in questo caso a costituire inammissibile attività surrogatoria rispetto alla radicale inerzia della parte (Cass. civ., Sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28302; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465).
Conclusivamente l'opposizione deve essere respinta a e le spese sostenute da parte opponente, in mancanza di costituzione da parte della UR , dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
1) RESPINGE l'opposizione;
2) DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
9.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Lorenzo Lentini Dott. Laura De Simone
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