TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Cristina Falbo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Panebianco n. 164, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
(CF FF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cavalcanti ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo studio in Cosenza, Via Martorelli n. 36, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: restituzione somme.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 6.640,00 data in prestito dall'attrice.
A fondamento della domanda deduceva che in data 5/3/2020, aveva contratto Parte_1
con la Società Findomestic un contratto di finanziamento n. 202.203.027.809.14, dell'importo pari ad €
8.000,00 e del valore finale complessivo pari ad € 11.731,20, comprensivo di interessi, nell'esclusivo interesse di - con il quale, all'epoca degli accadimenti, intratteneva una decennale CP_1
pagina 1 di 6 relazione sentimentale -, atteso che il convenuto non poteva accedere ad alcuna forma di finanziamento, non essendo in grado di offrire idonee garanzie e che necessitava di denaro al fine di eseguire lavori di ristrutturazione della propria abitazione;
che la somma in oggetto veniva accreditata sul conto corrente della e dalla stessa veniva elargita, in contanti, al proprio compagno al fine Pt_1
di consentire il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ed in relazione alle necessità che, volta per volta, si manifestavano in concomitanza con l'avanzamento dei lavori;
che la Pt_1
provvedeva alla restituzione del prestito nei confronti della società erogante, Findomestic, mediante l'addebito di rate mensili pari ad € 122,20, direttamente sul conto corrente alla stessa intestato;
che si era impegnato con l'attrice a restituire il debito contratto, mediante corrispondenti CP_1
versamenti mensili;
che, tuttavia, il convenuto provvedeva a versare solo parte del dovuto, maturando un debito residuo pari ad € 6.640,00; che, a seguito dell'invio di formale messa in mora, il CP_1
inviava n. 2 bonifici rispettivamente di € 122,20 il 31/05/2021 e di € 300,00 il 30/06/2021, recanti entrambi, quale causale del versamento “rimborso rata finanziamento”; che, volendo l'attrice estinguere il finanziamento contratto, veniva richiesto al convenuto di provvedere al pagamento della somma residua, ma questi, nonostante i messaggi di riconoscimento del debito assunto, non aveva ancora effettuato il pagamento dovuto, limitandosi ad eseguire, in data 10 maggio 2021, un nuovo versamento sul conto intestato alla dell'importo pari ad € 122,20, corrispondente ad una sola Pt_1
rata del contratto di finanziamento;
che i ripetuti solleciti e la formale lettera di messa in mora non avevano sortito l'esito della estinzione totale del debito contratto.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 8.12.2023, che, pur CP_1
ammettendo che con fosse intercorsa una relazione sentimentale, contestava la Parte_1
fondatezza della domanda attorea, rilevando che solo l'attrice aveva contratto il finanziamento le cui somme erano state trasferite sul suo conto corrente;
che la non aveva dimostrato di aver Pt_1
versato somme in favore del , né aveva fornito prova documentale delle causali e degli importi CP_1
degli eventuali versamenti;
che, peraltro, il D.L. n. 124/2019 stabiliva il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori ad euro 2.000,00, sicchè non sarebbe stato consentito un versamento di € 8.000,00, sulla scorta di quanto asserito dall'attrice; che il , senza avere alcun CP_1
obbligo, aveva deciso di dare spontaneamente a alcune somme di denaro, come Parte_1
risultava dai bonifici effettuati;
che nulla dimostravano i messaggi scambiati tra le parti, né l'attrice poteva vantare alcun titolo o credito nei confronti del convenuto, non risultandone determinato nemmeno l'importo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore.
pagina 2 di 6 Espletati gli incombenti di rito ed ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del
3.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione della somma di € 6.640,00, a titolo di residuo credito vantato dall'attrice in relazione al prestito contratto con la Società Parte_1
Findomestic, in data 5.3.2020, nell'esclusivo interesse di . CP_1
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
In particolare, risulta documentalmente che abbia stipulato, in data 5/3/2020, con Parte_1
la Società Findomestic un contratto di finanziamento n. 202.203.027.809.14, dell'importo pari ad €
8.000,00 e del valore finale complessivo pari ad € 11.731,20, comprensivo di interessi, da restituire mediante n. 96 rate mensili di € 122,20 ciascuna. L'attrice, inoltre, ha dedotto di avere contratto tale finanziamento nell'esclusivo interesse di - con il quale, all'epoca degli accadimenti, CP_1
intratteneva una decennale relazione sentimentale -, avendo lo stesso necessità di denaro al fine di eseguire lavori di ristrutturazione della propria abitazione e non riuscendo ad accedere ad alcuna forma di finanziamento, in quanto privo di idonee garanzie, con assunzione, da parte del convenuto, dell'impegno a provvedere alla restituzione della somma erogata, ed ha allegato l'inadempimento del che aveva provveduto a versare solo parte del dovuto, maturando un debito residuo pari ad € CP_1
6.640,00.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cass. Civ., n. 24328 del 16.10.2017; cfr. anche, di recente Cass. Civ., n. 35959 del 22.11.2021: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono
pagina 3 di 6 oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”).
Ciò posto, nel caso di specie, gli elementi di natura documentale allegati dall'attrice (messaggi delle chat whatsapp e bonifici eseguiti dal alla con specifica indicazione della causale) CP_1 Pt_1
confermano che la somma accreditata sul conto corrente dell'attrice, in forza del finanziamento contratto, fosse elargita, in contanti e mediante versamenti periodici, al proprio compagno al fine di consentire il pagamento di lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà e che questi provvedesse alla relativa restituzione, mediante pagamenti rateali, avendone assunto l'obbligo.
Né appare configurabile alcuna violazione della normativa relativa al limite del trasferimento di contanti – rilevante, peraltro, a soli fini fiscali - atteso che l'importo di € 8.000,00 non è stato trasferito in un'unica soluzione dall'attrice in favore del convenuto.
Ciò posto, come ribadito dalla Suprema Corte, “La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, determina una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26334 del 20/12/2016).
Nella fattispecie in esame, il contenuto dei messaggi inviati, a mezzo whatsapp, dal alla CP_1 ed i bonifici di € 122,20 e di € 300,00, aventi causale “rimborso rata finanziamento”, Pt_1
confermano l'esistenza del debito stesso e del relativo rapporto da cui lo stesso ha avuto origine.
In merito, si evidenzia che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 richiamata da Cassazione n. 1254 del 18.01.2025). In particolare, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose pagina 4 di 6 rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024;
Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22012 del 24/07/2023).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto gli “screenshot” dei messaggi inviati dal , CP_1 aventi il seguente tenore: “Ti devo dare quei soldi ti chiamo qualche sera per sapere come fare”, nonché, in risposta alla richiesta formulata dalla “Io aspetto i soldi”, “si tranquilla subito ti Pt_1 posso dare la macchina tanto a me non serve più”.
Ancora, dalla chat intercorsa con il difensore dell'attrice che lo aveva invitato ad effettuare altri pagamenti, in data 11 maggio 2021, il convenuto ha replicato: “vediamo quello che posso fare”.
Tali allegazioni documentali trovano ulteriore supporto negli elementi di prova desumibili dalla mancata comparizione di a seguito dell'invito a comparire per rendere interrogatorio CP_1
formale alla udienza del 11/12/2023.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente che, in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
Consegue che le risultanze del contenuto delle produzioni documentali offerte dall'attrice, unitamente agli elementi di prova desumibili dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, consentono di ritenere suffragato l'assunto attoreo in riferimento all'erogazione delle somme prese in prestito, al relativo titolo ed all'esistenza di un'obbligazione, in capo a , avente ad oggetto la restituzione delle somme oggetto del finanziamento contratto CP_1
da per soddisfare esigenze economiche del convenuto e da questi utilizzato. Parte_1
Né appaiono plausibili e rilevanti, in senso contrario, le deduzioni svolte dalla difesa del convenuto nella parte in cui ha giustificato i bonifici eseguiti all'ordine della quali dazioni “spontanee” Pt_1
di somme di denaro, in assenza di alcuna giustificazione causale.
Ancora, non può ritenersi che, nella fattispecie in esame, ci si trovi di fronte ad una sorta di obbligazione naturale priva del carattere della coercibilità, non essendo ravvisabile un adempimento di alcun dovere morale o sociale tra le parti.
pagina 5 di 6 In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, deve essere pronunciata la condanna di CP_1
al pagamento, in favore di della somma di € 6.640,00, oltre interessi, al
[...] Parte_1
tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
Le spese lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. Giustizia n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, CP_1
in favore di della somma di € 6.640,00, oltre interessi, al tasso legale, Parte_1
dalla data della domanda fino al soddisfo;
2) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 22.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Cristina Falbo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Panebianco n. 164, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
(CF FF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cavalcanti ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo studio in Cosenza, Via Martorelli n. 36, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: restituzione somme.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 6.640,00 data in prestito dall'attrice.
A fondamento della domanda deduceva che in data 5/3/2020, aveva contratto Parte_1
con la Società Findomestic un contratto di finanziamento n. 202.203.027.809.14, dell'importo pari ad €
8.000,00 e del valore finale complessivo pari ad € 11.731,20, comprensivo di interessi, nell'esclusivo interesse di - con il quale, all'epoca degli accadimenti, intratteneva una decennale CP_1
pagina 1 di 6 relazione sentimentale -, atteso che il convenuto non poteva accedere ad alcuna forma di finanziamento, non essendo in grado di offrire idonee garanzie e che necessitava di denaro al fine di eseguire lavori di ristrutturazione della propria abitazione;
che la somma in oggetto veniva accreditata sul conto corrente della e dalla stessa veniva elargita, in contanti, al proprio compagno al fine Pt_1
di consentire il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ed in relazione alle necessità che, volta per volta, si manifestavano in concomitanza con l'avanzamento dei lavori;
che la Pt_1
provvedeva alla restituzione del prestito nei confronti della società erogante, Findomestic, mediante l'addebito di rate mensili pari ad € 122,20, direttamente sul conto corrente alla stessa intestato;
che si era impegnato con l'attrice a restituire il debito contratto, mediante corrispondenti CP_1
versamenti mensili;
che, tuttavia, il convenuto provvedeva a versare solo parte del dovuto, maturando un debito residuo pari ad € 6.640,00; che, a seguito dell'invio di formale messa in mora, il CP_1
inviava n. 2 bonifici rispettivamente di € 122,20 il 31/05/2021 e di € 300,00 il 30/06/2021, recanti entrambi, quale causale del versamento “rimborso rata finanziamento”; che, volendo l'attrice estinguere il finanziamento contratto, veniva richiesto al convenuto di provvedere al pagamento della somma residua, ma questi, nonostante i messaggi di riconoscimento del debito assunto, non aveva ancora effettuato il pagamento dovuto, limitandosi ad eseguire, in data 10 maggio 2021, un nuovo versamento sul conto intestato alla dell'importo pari ad € 122,20, corrispondente ad una sola Pt_1
rata del contratto di finanziamento;
che i ripetuti solleciti e la formale lettera di messa in mora non avevano sortito l'esito della estinzione totale del debito contratto.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 8.12.2023, che, pur CP_1
ammettendo che con fosse intercorsa una relazione sentimentale, contestava la Parte_1
fondatezza della domanda attorea, rilevando che solo l'attrice aveva contratto il finanziamento le cui somme erano state trasferite sul suo conto corrente;
che la non aveva dimostrato di aver Pt_1
versato somme in favore del , né aveva fornito prova documentale delle causali e degli importi CP_1
degli eventuali versamenti;
che, peraltro, il D.L. n. 124/2019 stabiliva il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori ad euro 2.000,00, sicchè non sarebbe stato consentito un versamento di € 8.000,00, sulla scorta di quanto asserito dall'attrice; che il , senza avere alcun CP_1
obbligo, aveva deciso di dare spontaneamente a alcune somme di denaro, come Parte_1
risultava dai bonifici effettuati;
che nulla dimostravano i messaggi scambiati tra le parti, né l'attrice poteva vantare alcun titolo o credito nei confronti del convenuto, non risultandone determinato nemmeno l'importo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore.
pagina 2 di 6 Espletati gli incombenti di rito ed ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del
3.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione della somma di € 6.640,00, a titolo di residuo credito vantato dall'attrice in relazione al prestito contratto con la Società Parte_1
Findomestic, in data 5.3.2020, nell'esclusivo interesse di . CP_1
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
In particolare, risulta documentalmente che abbia stipulato, in data 5/3/2020, con Parte_1
la Società Findomestic un contratto di finanziamento n. 202.203.027.809.14, dell'importo pari ad €
8.000,00 e del valore finale complessivo pari ad € 11.731,20, comprensivo di interessi, da restituire mediante n. 96 rate mensili di € 122,20 ciascuna. L'attrice, inoltre, ha dedotto di avere contratto tale finanziamento nell'esclusivo interesse di - con il quale, all'epoca degli accadimenti, CP_1
intratteneva una decennale relazione sentimentale -, avendo lo stesso necessità di denaro al fine di eseguire lavori di ristrutturazione della propria abitazione e non riuscendo ad accedere ad alcuna forma di finanziamento, in quanto privo di idonee garanzie, con assunzione, da parte del convenuto, dell'impegno a provvedere alla restituzione della somma erogata, ed ha allegato l'inadempimento del che aveva provveduto a versare solo parte del dovuto, maturando un debito residuo pari ad € CP_1
6.640,00.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cass. Civ., n. 24328 del 16.10.2017; cfr. anche, di recente Cass. Civ., n. 35959 del 22.11.2021: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono
pagina 3 di 6 oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”).
Ciò posto, nel caso di specie, gli elementi di natura documentale allegati dall'attrice (messaggi delle chat whatsapp e bonifici eseguiti dal alla con specifica indicazione della causale) CP_1 Pt_1
confermano che la somma accreditata sul conto corrente dell'attrice, in forza del finanziamento contratto, fosse elargita, in contanti e mediante versamenti periodici, al proprio compagno al fine di consentire il pagamento di lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà e che questi provvedesse alla relativa restituzione, mediante pagamenti rateali, avendone assunto l'obbligo.
Né appare configurabile alcuna violazione della normativa relativa al limite del trasferimento di contanti – rilevante, peraltro, a soli fini fiscali - atteso che l'importo di € 8.000,00 non è stato trasferito in un'unica soluzione dall'attrice in favore del convenuto.
Ciò posto, come ribadito dalla Suprema Corte, “La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, determina una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26334 del 20/12/2016).
Nella fattispecie in esame, il contenuto dei messaggi inviati, a mezzo whatsapp, dal alla CP_1 ed i bonifici di € 122,20 e di € 300,00, aventi causale “rimborso rata finanziamento”, Pt_1
confermano l'esistenza del debito stesso e del relativo rapporto da cui lo stesso ha avuto origine.
In merito, si evidenzia che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 richiamata da Cassazione n. 1254 del 18.01.2025). In particolare, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose pagina 4 di 6 rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024;
Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22012 del 24/07/2023).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto gli “screenshot” dei messaggi inviati dal , CP_1 aventi il seguente tenore: “Ti devo dare quei soldi ti chiamo qualche sera per sapere come fare”, nonché, in risposta alla richiesta formulata dalla “Io aspetto i soldi”, “si tranquilla subito ti Pt_1 posso dare la macchina tanto a me non serve più”.
Ancora, dalla chat intercorsa con il difensore dell'attrice che lo aveva invitato ad effettuare altri pagamenti, in data 11 maggio 2021, il convenuto ha replicato: “vediamo quello che posso fare”.
Tali allegazioni documentali trovano ulteriore supporto negli elementi di prova desumibili dalla mancata comparizione di a seguito dell'invito a comparire per rendere interrogatorio CP_1
formale alla udienza del 11/12/2023.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente che, in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
Consegue che le risultanze del contenuto delle produzioni documentali offerte dall'attrice, unitamente agli elementi di prova desumibili dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, consentono di ritenere suffragato l'assunto attoreo in riferimento all'erogazione delle somme prese in prestito, al relativo titolo ed all'esistenza di un'obbligazione, in capo a , avente ad oggetto la restituzione delle somme oggetto del finanziamento contratto CP_1
da per soddisfare esigenze economiche del convenuto e da questi utilizzato. Parte_1
Né appaiono plausibili e rilevanti, in senso contrario, le deduzioni svolte dalla difesa del convenuto nella parte in cui ha giustificato i bonifici eseguiti all'ordine della quali dazioni “spontanee” Pt_1
di somme di denaro, in assenza di alcuna giustificazione causale.
Ancora, non può ritenersi che, nella fattispecie in esame, ci si trovi di fronte ad una sorta di obbligazione naturale priva del carattere della coercibilità, non essendo ravvisabile un adempimento di alcun dovere morale o sociale tra le parti.
pagina 5 di 6 In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, deve essere pronunciata la condanna di CP_1
al pagamento, in favore di della somma di € 6.640,00, oltre interessi, al
[...] Parte_1
tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
Le spese lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. Giustizia n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, CP_1
in favore di della somma di € 6.640,00, oltre interessi, al tasso legale, Parte_1
dalla data della domanda fino al soddisfo;
2) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 22.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6