Sentenza 17 luglio 2023
Massime • 1
In tema di inquinamento acustico, i valori e le prescrizioni di cui alla l. n. 447 del 1995 e al d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 sono volti a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare o non anche quella relativa a ciascun vano all'interno di quest'ultima, di talché l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2023, n. 20447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20447 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
- ricorrenti -
nonché da ND EN, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. NN Corbyons, in Roma, alla v. Cicerone, n. 44; - altro ricorrente - contro DI IA UI, RO UC ARMANDO, SERIGNE NDIAYE, BI AR, IN AL LU, RI MARA, LO IC LO, AR RO, IN GE, TO DA RU, OR MA, CONTI ADELE, Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 VICENZETTO EF, CONFALONIERI MASSIMO, MADASCHI MA, NE MO, BI NT, NN FR, NT MO, AL IO, EL EF, HI UR, GO ROTO e OL IA, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Matteo Notaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna Cosenz, in Roma, via Flaminia, n. 135;
- controricorrenti -
e TO ID, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti Carlo De IN e CE IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92; - altro controricorrente – nonché ET MA, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti Lorenzo MO e GI PE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Ludovico di Monreale, n. 16; - ulteriore controricorrente - e UNIPOLSAI ASICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su separato foglio allegato al controricorso, dall'Avv. AN Carlo VE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CE Borgia, in Roma, via Alberico II, n. 4; - altra controricorrente - nonché 2 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti NI EO e NN I- ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, v. Fabio AS, n. 95; - ulteriore controricorrente - oltre che ND EN, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. NN Corbyons, in Roma, alla v. Cicerone, n. 44; - controricorrente avverso il ricorso proposto da GL AN e GL IO - e ASSIMOCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Sergio AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. IO Spinella, in Roma, via Dardanelli, n. 46; - altra controricorrente - nonché FALLIMENTO LASP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e DU CATERINA;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4055/2017 (pubblicata in data 26 settembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. DO CA;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. DO Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di ND IN limitatamente al 3 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 secondo motivo e per l'accoglimento del ricorso di GL AN e GL IO limitatamente al primo e al quinto motivo, rigettati entrambi nel resto;
sentiti gli Avv.ti IO IA, per i ricorrenti GL AN e GL IO;
Sergio AL, per il ricorrente ND IN;
FR MA IA (in virtù di delega), per i controricorrenti OD MA LU e gli altri, costituiti unitamente alla stessa, come indicati in intestazione;
EL IA (in virtù di delega) per l'Unipol Sai s.p.a. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del 2 agosto 2011, i sigg. OD MA LU, RO LU AN, RV AT, IG Ndiaye, AB Marzia, Domina Salvatore Luca, Magrini Mara, Lo Giudice Paolo, Armenti ROnna, Domina Angelo, ER EL Bruna, Sottocorno MA, Conti LE, TT EF, RI AS, CH MA, ON OS, AB ON, AD CA, NT SI, AL IO, EL EF, IN LA, LO OB e RO CI – premesso di aver acquistato la proprietà a titolo derivativo di alcuni immobili ad uso abitativo siti nel Comune di Usmate Velate (MB), alla via Callas, facenti parte dei comparti B e C del complesso immobiliare denominato “La Tamburina Nord”, comparti la cui costruzione era stata appaltata dalla committente Cooperativa Monte Resegone a.r.l. alla società costruttrice LASP s.r.l. ed eseguita sulla base di un incarico di progettazione svolto inizialmente dall'arch. ND IN e, poi, in successivo subentro, dall'arch. GL AN (con la direzione dei lavori affidata all'ing. GL IO) – convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, la citata società costruttrice LASP, il progettista originario arch. ND, l'arch. GL AN e l'ing. GL IO, per sentir 4 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 accertare, in relazione alle rispettive responsabilità - da accertarsi ai sensi degli artt. 1669, 2043 e 2055 c.c. - la sussistenza di gravi difetti di isolamento acustico (sia interno che in rapporto alle sorgenti esterne) in violazione dei parametri fissati dalla normativa di settore (legge n. 447/1995 e DPCM del 5 dicembre 1997) e, per l'effetto, sentirli condannare (ciascuno in relazione al titolo a loro da attribuirsi) al risarcimento dei danni subiti per effetto del dedotto carente isolamento acustico dei rispettivi immobili, in ragione del deprezzamento connesso al valore dei costi necessari al ripristino del rispetto dei parametri di legge, con vittoria di spese. Nella costituzione dei convenuti, i quali - oltre a contestare l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1669 c.c. ed a sostenere l'infondatezza dell'avversa pretesa - chiedevano la chiamata in causa, onde accertarne la responsabilità esclusiva, degli ingegneri ER MA e AS VI (che avevano curato l'aspetto dell'acustica con le loro successive relazioni del 19 settembre 2008 e 27 ottobre 2008) e, comunque, a titolo di garanzia e manleva, della UNIPOL Assicurazioni s.p.a. (con l'ulteriore autorizzazione alla chiamata in causa, sempre in manleva, della ZU Insurance P.L.C. e dell'Assimoco s.p.a.), il Tribunale di Monza, con sentenza n. 910/2015 accoglieva la domanda principale. 2. Decidendo sui distinti appelli interposti, rispettivamente, l'uno dal citato arch. ND e l'altro dai menzionati arch. GL AN e ing. GL IO, riuniti i due giudizi ex art. 335 c.p.c., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 4055/2017, respingeva l'appello proposto dall'arch. ND e accoglieva parzialmente quello incidentale proposto dai due professionisti GL, rideterminando, al riguardo, l'aliquota i.v.a. sugli importi liquidati dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno nella minor misura del 10%, confermando nel resto l'impugnata sentenza e 5 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 provvedendo alla regolazione delle spese dei complessivi rapporti processuali. 2.1. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riteneva infondate tutte le censure mosse dall'arch. ND. Nello specifico, non condivideva il motivo di gravame con il quale lo stesso aveva sostenuto di essere estraneo ai fatti di causa per essersi dimesso dall'incarico subito dopo la presentazione del progetto di massima, e ciò sul presupposto che la predisposizione del progetto edilizio costituisce ex se una fase preparatoria, strumentalmente preordinata all'attuazione dell'opera, e dovendo il progettista assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e a quella amministrativa autorizzativa anche in relazione all'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, circostanza non dimostrata dal ND in giudizio. Parimenti infondate erano le censure secondo le quali alla fattispecie non si sarebbe dovuta applicare la previsione di cui all'art. 1669 c.c., in quanto l'appellante non aveva né dimostrato che controparte aveva esercitato la garanzia fuori dal termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi delle opere, né addotto adeguate motivazioni, per cui fra i vizi coperti dalla tutela in questione non dovesse rientrare l'importante aspetto dell'isolamento acustico. Ugualmente priva di fondamento si prospettava la terza doglianza dell'arch. ND, con la quale egli aveva dedotto che il primo giudice fosse incorso in errore nel ritenere la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), della legge n. 447/1995 applicabile “nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge comunitaria (2008)”, sul presupposto 6 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 che era scaduta nel luglio 2010 la delega governativa per l'aggiornamento del DPCM del 5.12.1997. Accertato che le unità immobiliari dedotte in controversia era state ultimate prima dell'entrata in vigore della legge n. 88/2009, la Corte di appello poneva in risalto che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'obbligo risarcitorio previsto dall'art. 1669 c.c. per il ristoro del danno da gravi difetti della singola unità abitativa, tali da impedirne o comprometterne gravemente l'ordinario godimento, la funzionalità o l'abitabilità della stessa, rientrando certamente in tale ambito il danno riconducibile al mancato isolamento acustico. La Corte milanese reputava, poi, priva di pregio, perché generica, anche la quarta censura mossa dall'arch. ND, ritenendo che nella motivazione del Tribunale sulla quantificazione della percentuale del concorso di colpa in sede di regresso tra coobbligati nella misura del 20% (a fronte del 3% stimato dal c.t.u.) non ci fosse alcuna contraddittorietà e che, comunque, l'appellante si era limitato ad affermare apoditticamente che la colpa a lui attribuita fosse assolutamente sovradimensionata rispetto all'opera dallo stesso concretamente realizzata per le palazzine oggetto di controversia, senza motivare ulteriormente. Infine, per quanto concerneva il denunciato errore del Tribunale nel ritenere non operante la copertura assicurativa stipulata con Assimoco, la Corte distrettuale riteneva che lo stesso arch. ND non aveva comprovato il fatto di non aver potuto produrre in primo grado, per causa a lui non imputabile, la prova del pagamento del premio assicurativo per l'anno 2012, sicché anche rispetto alla denuncia del sinistro, avvenuta nell'aprile 2011, non poteva ritenersi operativa la suddetta copertura, pure avendo riguardo all'art. 4 delle condizioni della polizza (il cui disposto imponeva che la 7 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 richiesta risarcitoria intervenisse all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione). 2.2. Per quanto concerneva, poi, l'appello incidentale proposto da ambedue i professionisti GL, dopo aver rilevato l'inammissibilità del primo motivo di gravame, la Corte di appello respingeva la seconda censura, condividendo l'affermazione – compiuta dal giudice di prime cure - dell'applicabilità, nel caso di specie, della legge n. 447/1995 e del DPCM 5 dicembre 1997, non condividendo, perciò, l'assunto dei citati appellanti per cui tali fonti (normativa la prima e regolamentare la seconda) non comporterebbero l'obbligo di insonorizzare le solette divisorie tra vani non abitabili, ma agibili, e vani abitabili facenti parte della medesima unità immobiliare, con conseguente illegittima applicazione dei relativi valori e prescrizioni anche alle strutture divisorie meramente interne ad una stessa unità immobiliare abitativa e tra locali solamente agibili e vani abitabili appartenenti al medesimo appartamento. Con riferimento alla prospettata estraneità dei due appellanti alla responsabilità nascente dalla fattispecie in esame, la Corte di appello la riteneva insussistente sul presupposto che, subentrati gli stessi all'arch. ND (il GL AN, quale progettista, e il GL IO, al quale veniva attribuito l'incarico di direttore dei lavori al GL IO), avrebbero dovuto verificare, ai sensi dell'art. 1176 c.c., la correttezza del progetto redatto dal ND e di quanto sino a quel momento eseguito, al fine di realizzare l'opera “a regola d'arte”. Inoltre, in sede esecutiva, l'ing. GL IO non aveva rilevato alcuna carenza della progettazione acustica svolta dai tecnici ER MA e AS VI, violando, pertanto, le regole di vigilanza e della buona tecnica che, invece, gli avrebbero dovuto imporre di non collaudare un'opera deficitaria sotto il profilo acustico. 8 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Inoltre, la Corte territoriale, in merito all'applicabilità della polizza assicurativa Unipolsai, riteneva che la clausola sub2 del contratto di assicurazione non fosse applicabile nella vicenda in questione, poiché il danno in parola non poteva dirsi causato o subito dalle opere edili, bensì attinente alla sfera di fruibilità e godimento dell'immobile, propria degli abitanti nello stesso. Neppure la clausola C5 poteva applicarsi, perché i gravi difetti, pur accertati, non erano tali da rendere l'opera inidonea all'uso e alla necessità cui era destinata. Ad avviso della Corte di appello doveva, invece, ritenersi fondato il secondo profilo del sesto motivo dell'appello incidentale, dovendosi, perciò, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, liquidando il danno, aveva fissato al 22% l'aliquota iva sugli importi per i lavori di ripristino. Infatti, secondo il giudice di secondo grado, i lavori oggetto di causa avrebbero potuto essere assimilati agli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 457/1978, per i quali è previsto il regime agevolato al 10% (come, da ultimo, quantificato dall'art. 1, comma 18, della legge n. 244/2007). 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, l'arch. Mendaglio AN e l'ing. Mendaglio IO. Ha formulato, altresì, separato ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, l'arch. ND IN. Gli originari attori, poi appellati vittoriosi, riportati nell'intestazione (ad eccezione di RV AT) hanno resistito con un unitario controricorso ad entrambi i ricorsi. L'ing. AS VI, l'ing. ER MA, la s.p.a. Unipolsai Assicurazioni, la s.p.a. ZU Insurance PLC e l'Assimoco s.p.a. hanno 9 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 resistito ciascuno con autonomi controricorsi, mentre non hanno svolto attività difensiva l'intimato Fallimento LASP s.r.l., in liquidazione, e l'intimata RV AT. Con ordinanza interlocutoria n. 36526/2022 (adottata all'esito della trattazione dei ricorsi in sede di adunanza camerale), il collegio ravvisava la sussistenza delle condizioni per la rimessione della causa alla pubblica udienza (con riferimento specifico alla rilevanza delle questioni prospettate con il primo motivo del ricorso dei GL e del secondo motivo del ricorso di ND IN), poi celebrata in data 24 maggio 2023. In prossimità della stessa hanno depositato conclusioni scritte il P.M. (in persona del Sostituto P.G. DO Ceniccola) e memorie, ex art. 378 c.p.c., i difensori dei ricorrenti GL AN e GL IO, del ricorrente ND IN, dei controricorrenti OD MA LU ed altri, del controricorrente AS VI, della controricorrente Unipolsai Ass. s.p.a. e della controricorrente ZU Insurance PLC. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso AN EM e AN ZI 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa interpretazione della legge n. 447/1995 e del DPCM del 15 dicembre 1997, con conseguente illegittima applicazione dei relativi valori e prescrizioni anche con riferimento alle strutture divisorie meramente interne ad una stessa unità immobiliare abitativa e tra locali solamente agibili e vani abitabili pur sempre facenti parte di una medesima unità abitativa. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 10 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 2043 e 2055 c.c., relativamente ai principi del nesso di casualità e della regola del più probabile che non, con particolare riguardo alla illegittima valutazione probabilistica della sequenza fattuale sulla base dei previsti comportamenti illeciti e patologici, da cui l'illegittima esclusione della responsabilità degli ingegneri ER e AS. 3. Con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2043 e 2055 c.c., nonché dell'art. 41, comma 2, c.p., avendo la Corte di appello omesso di valutare che l'attività di esso ricorrente arch. GL AN dovesse considerarsi avulsa dalla sequenza fattuale, non applicando il principio secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità ove sufficienti a determinare l'evento, con conseguente indebito riconoscimento della sua responsabilità come progettista subentrato. 4. Con la quarta doglianza, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell'art. 1176 c.c., in relazione all'incarico di prestazione professionale conferito ad esso arch. GL AN con conseguente esclusione di ogni responsabilità dello stesso in virtù della esatta applicazione dei richiamati canoni interpretativi. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., unitamente all'omessa applicazione degli artt. 1366 e 1370 c.c., in relazione ai contratti assicurativi, articolati in più sezioni e disposti unilateralmente dalla Unipolsai, sottoscritti da essi arch. GL AN e ing. GL IO, da cui sarebbe dovuto conseguire il riconoscimento della sussistenza della relativa copertura assicurativa all'esito della corretta applicazione degli invocati criteri ermeneutici legali. 11 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Ricorso proposto da ND EN 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di nesso di causalità, ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto la sua estraneità per un'attività posta in essere da altri professionisti, dato che lo stesso non aveva eseguito il progetto dell'acustica, avendo rassegnato le sue dimissioni dopo la presentazione del progetto di massima. 2. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, prospettando l'erroneità dell'impugnata sentenza in relazione alla ravvisata applicabilità di detta disciplina regolamentare anche agli ambienti interni di una stessa unità abitativa. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l'erroneità dell'impugnata sentenza in relazione alla prova del pagamento del premio di polizza con Assimoco. ESAME DEI RICORSI 1. Come già evidenziato con la richiamata ordinanza interlocutoria n. 36562/2022, con il primo motivo del ricorso dei due GL e con il secondo motivo del ricorso di ND IN viene posta la controversa e rilevante questione di diritto relativa al problema del se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 447/1995 e dal DPCM 5 dicembre 1997 (a cui si correlano anche la pregressa circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 e la successiva nota a chiarimenti del Ministero dell'Ambiente n. prot. 0025041 del 29 luglio 2014) sia volta a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare (come sostenuto dai ricorrenti) o sia diretta a tutelare (anche) 12 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 la protezione acustica di ciascun vano all'interno di una stessa unità immobiliare (come ritenuto nell'impugnata sentenza e sostenuto dai proprietari controricorrenti delle distinte unità immobiliari). La risoluzione di tale importante questione riveste carattere preliminare e deve, perciò, essere affrontata prioritariamente (anche rispetto all'esame del primo motivo dedotto con il ricorso avanzato dal ND). 2. Gli specificati motivi dei due ricorsi sono – ad avviso del collegio – fondati per le complessive ragioni che seguono. Come posto in risalto, la questione giuridica dagli stessi involta concerne l'esatta individuazione dell'ambito oggettivo della responsabilità ascrivibile ai ricorrenti, ovvero se la stessa debba intendersi limitata alla sola mancata insonorizzazione delle unità immobiliari in quanto tali (e, quindi, nella loro interezza, sia se costruiti in senso verticale che in senso orizzontale) o se debba ritenersi estesa anche alla mancata o inadeguata insonorizzazione dei singoli vani ricompresi all'interno dei separati appartamenti. A tal proposito, bisogna, innanzitutto, evidenziare come sia rimasto incontestato il rilievo svolto dalla Corte di appello riguardo all'accertamento fattuale che l'insonorizzazione era innanzitutto carente quanto al c.d. involucro edilizio (ossia con riferimento ai confini perimetrali delle singole unità immobiliari). Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha ritenuto che la normativa speciale settoriale imponga la necessità che i lavori di insonorizzazione (da cui era derivata l'indispensabilità di procedere anche ad ulteriori e specifici accertamenti fattuali) debbano essere riferiti anche ai vani interni delle singole unità immobiliari. Occorre premettere che l'osservanza della disciplina relativa ai requisiti di cui al DPCM 5 dicembre del 1997 trova, nel caso di specie, incontestabilmente applicazione, ratione temporis, in quanto il contratto stipulato tra le parti è anteriore all'approvazione dell'art. 11, comma 5, della 13 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 legge n. 88 del 2009, che dispone l'inapplicabilità del suddetto DPCM ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 2009. Occorre, pertanto, verificare – con riferimento ai ricorsi proposti in questa sede – se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettata dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal correlato DPCM 5.12.1997 citato sia diretta a garantire (solo) la protezione acustica di ciascuna unità immobiliare (e, quindi, soltanto il rapporto – rilevante sul piano dell'impatto dei rumori - intercorrente da due o più distinte unità abitative) o sia volta a tutelare anche la protezione acustica di ciascun vano all'interno di ognuna delle unità abitative immobiliari facenti complessivamente parte di un unitario edificio. Si osserva, innanzitutto, che l'art. 2 dell'indicato DPCM richiama la nozione di ambienti abitativi fissata dall'art. 2, comma 1, lettera b), della suddetta legge n. 447/1995. Tale ultima diposizione riconduce la definizione degli ambienti abitativi ad ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. Il citato DPCM richiama la suddetta definizione e precisa che: ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, 11 comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al citato DPCM. Ad avviso di questo collegio l'espressione “ambiente abitativo” non può ritenersi propriamente tecnica, risultando essenzialmente generica e, in quanto tale, deve essere interpretata in relazione al complesso normativo e regolamentare settoriale e alla funzione che alla stessa si ricollega. 14 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Essa, infatti, ricomprende anche destinazioni molto diverse, come quelle relative alle classificazioni indicate nella tabella A del citato DPCM, laddove – ad esempio – con riferimento alle classificazioni inserite nella categoria A si parla di edifici adibiti a residenza o assimilabili, in quelle ricomprese nella categoria B si ha riguardo agli edifici adibiti ad uffici e assimilabili e nella categoria C si pone riferimento agli edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili. E proprio in relazione a tali ultimi “ambienti abitativi” questa Corte ha – recentemente (con la sentenza n. 2226/2022, a cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 30658/2022) – condivisibilmente chiarito, con specifico riferimento al significato ermeneutico della definizione di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che dodici miniappartamenti di cui si componeva una RTA integravano dodici distinti ambienti abitativi, con la conseguente irrilevanza delle rispettive singole partizioni interne. Si è, a tal proposito, precisato che la tabella B allegata al medesimo DPCM indica espressamente che il valore Rw è riferito agli elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari e allo stesso tempo indica che il valore rw 50 costituisce il limite di riferimento dei requisiti passivi anche per la categoria C - che veniva direttamente in rilievo nella fattispecie - della tabella A (ovvero per gli edifici adibiti ad alberghi, pensioni o attività assimilabili). Ciò – secondo la richiamata sentenza di questa Sezione – conduce al risultato interpretativo per cui il suddetto valore rw 50 - applicantesi anche agli edifici adibiti a strutture alberghiere – si sarebbe dovuto riferire agli elementi di separazione di due differenti e separate unità immobiliari e non a tutti gli ambienti interni degli edifici come individuati dal più volte menzionato art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 15 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Del resto, va osservato che l'art. 3 del DPCM del 5.12.1997, in uno alla Tabella B, precisa che gli edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili (e dunque accomunando sotto la medesima disciplina ambienti abitativi ai quali la Tabella A assegna lettere differenti: rispettivamente la A e la C) debbano rispettare i seguenti limiti: quello R'w (indice di potere fonoisolante apparente) è pari al valore di 55 dB, quello D2mnTw (indice di isolamento acustico di facciata) è pari a 40 dB, quello nw (indice di rumore di calpestio dei solai normalizzato) è pari a 63 dB. Il valore di R'w è l'unico ad essere testualmente riferito a “elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari”: ciò corrobora l'approccio ermeneutico nel senso che il suddetto valore si applica solo con riferimento agli elementi di separazione di due distinte unità immobiliari e non agli ambienti interni degli edifici come individuati dal menzionato art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Ne consegue che l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (R'w), che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio), di abbattere il rumore, opera solo quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari. Come ha correttamente evidenziato il PG nelle sue conclusioni, nel secondo indice (D2mnTw) individuato nel DPCM 5.12.1997 non è contenuta alcuna specificazione, non essendo necessaria un'apposita regolamentazione, in quanto, trattandosi dell'indice di isolamento acustico di facciata, ovvero di un elemento indicante una parete che non divide due locali appartenenti a distinte unità immobiliari, è consequenziale rilevare che non occorresse alcuna precisazione al riguardo. Nella sua essenza, quindi, la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e il relativo DPCM attuativo del 5.12.1997 si propongono l'obiettivo generale di proteggere l'ambiente e la popolazione dal suddetto 16 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 tipo di inquinamento, differenziando adeguatamente il soggetto “disturbante” rispetto a quello “ricevente il disturbo”. In quest'ottica, si può asserire che i solai interni ad una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni in relazione al rispetto dell'indice di valutazione del rumore di calpestio, in quanto non rappresentano un presidio idoneo alla tutela della diffusione del rumore appartenendo l'ambiente generatore del rumore e quello ricettore allo stesso soggetto (inteso anche come nucleo familiare od assimilabile). Applicando lo stesso principio da un punto di vista logico-funzionale e sulla base della coerente interpretazione del coacervo normativo di riferimento, anche l'indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra ambienti relativi ai solai di una medesima unità abitativa, ma pure di partizioni verticali (come i tramezzi divisori di un uno stesso appartamento, non di rado tra loro collegati), non può dirsi assoggettabile ai limiti previsti dall'art. 3 del citato DPCM, mentre valutazione diversa va fatta per l'eventualità in cui intervengano, successivamente nel tempo, trasformazioni dell'unità immobiliare, come nel caso in cui la stessa venga ad essere frazionata in due o più distinte unità immobiliari, rendendosi, in tale ipotesi, necessario il rilascio di apposite autorizzazioni amministrative che contengano l'attestazione del rispetto dei valori limite previsti dallo stesso DPCM. Quindi, per tutto quanto evidenziato, lo scopo del quadro normativo settoriale di riferimento attinente all'inquinamento acustico deve intendersi preordinato ad evitare, per quel che riguarda le abitazioni, “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo” (come sancisce la lett. a) dell'art. 1 della legge n. 447/1995, quando definisce la nozione di “inquinamento acustico”), espressione – come già rimarcato – che non può che sottendere un'immissione dall'esterno rispetto a ciascuna unità immobiliare, che sia 17 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 idonea a provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, oltre che pericolo per la salute umana. Ne consegue – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che i valori e le prescrizioni di cui alla più volte citata legge n. 447/1995 ed al connesso DPCM 5.12.1997 non possono essere ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente interne ad una stessa unità immobiliare, donde l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel mentre l'unico parametro che sarà necessario rispettare nell'isolamento dei locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall'indice di rumore di calpestio dei solai). Per tali ragioni, dunque, meritano accoglimento il primo motivo dei ricorrenti GL ed il secondo motivo del ricorrente ND, con la conseguenza che il giudice di rinvio - in conseguenza dell'applicazione del principio appena enunciato - sarà tenuto a verificare l'incidenza di tale applicazione sulla determinazione del risarcimento del danno da liquidare in concreto, avuto riguardo all'effettivo e distinto apporto causale riconducibile alla specifiche attività realizzate dai suddetti ricorrenti, nelle rispettive qualità (che, per quanto si dirà subito di seguito, hanno, comunque, comportato la violazione degli artt. 1669, 2043 e 2055 c.c.). 3. Stante la comunanza dei profili giuridici, il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso dei GL ed il primo del ricorso del ND possono essere esaminati unitariamente poiché ineriscono la comune questione dell'individuazione dei soggetti responsabili ed il titolo di imputabilità del contributo causale nella produzione dei danni. Al riguardo, si deve porre in risalto come queste censure involgano, in effetti, una critica agli apprezzamenti di merito attinente al ruolo svolto dai 18 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 tre tecnici, sul quale, tuttavia, la Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza, perciò, incorrere nelle denunciate violazioni di legge, avendo verificato in concreto – in relazione allo sviluppo complessivo dell'appalto e al momento di intervento e agli obblighi incombenti sui tre professionisti ricorrenti – la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dai medesimi realizzata e la produzione dell'evento dannoso. Le questioni riconducibili a detti motivi attengono, in particolare, al profilo soggettivo della responsabilità (ossia all'individuazione dei soggetti responsabili ed alla ripartizione di tale responsabilità sul piano interno alla sfera di azione dei ricorrenti GL, da una parte, e del ricorrente ND, dall'altra) sono indirizzate, nella sostanza, a censurare accertamenti di fatto operati dalla Corte di appello, la quale ha correttamente appurato che tra i compiti dei progettisti rientrava anche l'obbligo di ottimizzare, fin dalla fase iniziale, l'immobile sotto il profilo acustico, laddove, innanzitutto, la colpa del secondo progettista (unitamente a quella del direttore dei lavori) poteva senz'altro essere qualificata in termini più gravi (avendo la possibilità di rimediare alle negligenze ascrivibili al ND, originario progettista), e inoltre le eventuali negligenze attribuibili ai tecnici esperti, ai quali era stato successivamente conferito il compito di controllare i requisiti acustici dei fabbricati in questione, si prospettavano, sotto il profilo causale, assorbite dalla negligenza dei progettisti stessi (per cui, in applicazione del principio generale del “più probabile che non”, pur se fossero stati avvisati tempestivamente, non sarebbero stati nelle condizioni di intervenire con varianti in corso d'opera al fine di sanare i vizi). La soluzione a cui è pervenuta la Corte di appello, in virtù della quale le opere di insonorizzazione avrebbero dovuto far parte della progettazione fin dallo stadio iniziale e che era stato causalmente irrilevante l'intervento dei tecnici esperti, appare, perciò, coerente e non giuridicamente illogica, 19 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 risultando supportata da un adeguato apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. In modo più dettagliato, la Corte di appello, avuto riguardo alla posizione dell'arch. ND, ha compiutamente accertato – anche sulla base delle risultanze della c.t.u. – che dagli atti di causa e dalle verifiche eseguite presso il Comune non era emersa alcuna documentazione riguardante la progettazione acustica e i disegni esecutivi, né il ND aveva allegato e dimostrato il proprio corretto e diligente adempimento concernente questa specifica prestazione a cui era obbligato quale progettista. Del resto, su un piano generale, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 8014/2012 e Cass. n. 18342/2019) è univoca nell'affermare che, in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente, con la conseguenza che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sé indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori. 20 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Con riferimento al ruolo e alla condotta riconducibili agli altri due ricorrenti, l'arch. AN GL (progettista subentrato al ND) e l'ing. GL IO (quale direttore dei lavori), si osserva quanto segue. Per il primo, la Corte di appello ha accertato che la diligenza tecnica avrebbe imposto all'arch. GL, quale nuovo progettista e sul presupposto che il precedente arch. ND non aveva provveduto alla progettazione esecutiva, di rilevare la mancata valutazione dell'aspetto acustico, dovendo, perciò, intervenire, nella sua qualità, a sanare, in sede progettuale, le carenze preesistenti, in modo da consentire la realizzazione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 5.12.1997, anche nell'ottica di ottimizzare la progettazione inerente l'ecosostenibilità, nell'ambito della quale rientra anche la necessità di tutelare le unità abitative dall'inquinamento acustico. Pertanto, legittimamente, la Corte di appello ha rilevato l'imputabilità dell'evento dannoso riconducibile al mancato approntamento del progetto esecutivo anche con riguardo all'aspetto acustico alla responsabilità concorrente di entrambi i progettisti ND e GL AN. Quanto alla posizione del direttore dei lavori, nella persona dell'ing. GL IO, allo stesso modo il giudice di appello ha accertato che il medesimo, in sede esecutiva, non aveva rilevato alcuna carenza in ordine alla progettazione acustica, senza proporre alcuna modalità esecutiva tale da ovviare al mancato rispetto della normativa regolamentare in materia (adempimento che rientrava nei suoi compiti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata subito di seguito), ragion per cui, anche a suo carico, il giudice di appello ha legittimamente rilevato la sussistenza - sul piano causale - di un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 10728/2008 e Cass. n. 2913/2020), nelle obbligazioni del direttore dei 21 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 lavori rientra l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. 4. Il terzo motivo del ricorso del ND è inammissibile, non risultando in esso indicata la norma asseritamente violata (così emergendo la violazione della prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), non evincibile nemmeno dallo sviluppo della doglianza;
in ogni caso, la Corte di appello ha adeguatamente rilevato la tardività della produzione del documento attestante il pagamento del premio e, quindi, accertato l'inoperatività della copertura assicurativa. 5. Il quinto ed ultimo motivo del ricorso dei due GL è, invece, fondato, posto che la clausola C1 (come meglio specificata nelle condizioni particolari di polizza al punto C.P 2) del contratto di assicurazione estendeva la copertura a tutti i danni cagionati dalle opere per le quali gli assicurati aveva svolto attività di progettazione e direzione dei lavori, sicché non trova 22 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 una ragione giustificatrice la ravvisata esclusione da tale ambito della condotta produttrice dei danni derivanti dai difetti di insonorizzazione. Pertanto, l'attività interpretativa operata al riguardo al giudice di appello incorre nella violazione dei denunciati criteri ermeneutici, laddove ritenendo che il danno in parola non fosse stato cagionato dalle opere edili in quanto “attinente alla sfera di fruibilità e godimento del bene immobile” non solo equivale a confondere il danno conseguenza con la causa stessa del danno, ma travisa il senso letterale stesso del participio “cagionato” che, riferito al danno, consente la risarcibilità di ogni pregiudizio derivante, in modo immediato e diretto, dal difetto dell'opera come accertato. La ravvisata fondatezza di questa censura comporta, quindi, che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sul rapporto tra gli assicurati GL e la loro compagnia assicuratrice (oggi Unipolsai Assicurazioni) e, quindi, applicare – nei limiti concordati ed in relazione alla specifica percentuale ed entità di responsabilità dei due GL, da rideterminare sempre in sede di rinvio – la copertura assicurativa operante e, perciò, accogliere, per quanto di ragione, la chiamata in garanzia dagli stessi professionisti assicurati esercitata nei confronti del loro assicuratore. 6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno accolti solo il primo e quinto motivo del congiunto ricorso proposto da GL AN e GL IO, nonché il secondo motivo del ricorso formulato da ND IN;
tutti gli altri restanti motivi di ambedue i ricorsi devono essere respinti. Da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio diritto enunciato con riferimento alla rilevata fondatezza del primo motivo del ricorso dei GL e del secondo motivo del ricorso del ND (e a pronunciarsi sulla chiamata in garanzia esercitata dagli assicurati GL 23 di 24 Numero registro generale 28618/2017 Numero sezionale 1961/2023 Numero di raccolta generale 20447/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 nei confronti della loro compagnia assicuratrice, per effetto dell'accoglimento anche del quinto motivo del ricorso GL), provvederà pure a regolare le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento a tutti i rapporti processuali instauratisi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e quinto motivo del ricorso congiunto di GL AN e GL IO, nonché il secondo motivo del ricorso di ND IN, e rigetta i restanti motivi di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 24 maggio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CA RO MA Di IR 24 di 24