TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa
Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1781 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2024, e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gandolfo Blando C.F._3 per mandato in atti;
attori
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._4 convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.12.2024 e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato per revocazione ex art. 395 n.
[...] Parte_3
4 c.p.c. la sentenza n. 71/2022 emessa da questo Tribunale in composizione monocratica in data 3 febbraio 2022, che, accogliendo la domanda restitutoria delle spese legali proposta dagli odierni attori, ha
1 condannato, per errore di fatto risultante dagli atti di causa, l'odierno convenuto anziché il suo procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario ed effettivamente destinatario delle spese di lite.
Premettevano gli attori, in punto di fatto, di aver proposto azione di risarcimento del danno nei confronti dell'odierno convenuto innanzi al
Giudice di Pace di Gangi, che, con sentenza n. 12/2012 aveva condannato al risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori a Controparte_1 cagione dell'incendio colposamente causato dallo stesso.
La sentenza emessa in prime cure dal Giudice di pace di Gangi veniva impugnata innanzi al Tribunale di Termini Imerese, che, con sentenza n.
545/2015, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1 riformava la sentenza di prime cure condannando gli odierni attori, appellati, al pagamento in favore dell'appellante delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio, quantificate in € 2.800,00, oltre accessori.
Nei confronti della citata sentenza emessa dal tribunale in funzione di giudice d'appello il procuratore di , Avv. Giuseppe Chichi, Controparte_1 proponeva istanza di correzione di errore materiale per non aver disposto il giudice la distrazione delle spese di lite in suo favore pur essendosi questi dichiarato antistatario.
Con ordinanza del 26.7-17.8.2015 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della predetta istanza, disponeva la correzione dell'errore materiale da cui era affetta la sentenza pronunciata in grado d'appello, pronunciando la distrazione delle spese di lite, al pagamento delle quali erano stati condannati gli odierni attori, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli odierni attori in data 3.11.2015 provvedevano al pagamento delle spese di lite, pari a € 4.085,54, in favore dell'Avv. Giuseppe Chichi.
Con sentenza n. 27558/2017 del 21.11.2017 la Corte di Cassazione, adita da , e , ha cassato con Parte_1 Parte_2 Parte_3 rinvio al Tribunale di Termini Imerese in altra composizione, la sentenza n. 545/2015.
2 Nel giudizio di rinvio, rubricato al n. 458/2018, gli odierni attori hanno proposto altresì domanda di restituzione degli importi versati a titolo di spese di lite, domanda di restituzione che è stata accolta dalla sentenza n.
71/2022 emessa da questo tribunale in data 3 febbraio 2022, statuendo, tuttavia, la condanna di alla restituzione di dette somme Controparte_1
e, non già, dell'Avv. Giuseppe Chichi, procuratore antistatario effettivamente percettore della somma già liquidata a titolo di spese di lite.
Tanto premesso, invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedevano, preliminarmente, la sospensione inaudita altera parte del termine per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza oggetto di revocazione;
nel merito, la revoca parziale della sentenza de quo, disponendo la restituzione della somma di € 4.085,54, oltre interessi dalla data della domanda, a carico dell'Avv. Giuseppe Chichi, procuratore di dichiaratosi antistatario. Il tutto con vittoria di spese e Controparte_1 compensi.
Con decreto del 19.7.2022 il giudice sospendeva, inaudita altera parte, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza oggetto di impugnazione per revocazione fino alla comunicazione della sentenza che avrebbe pronunciato sulla revocazione e rinviava all'udienza indicata in citazione.
All'udienza del 16.11.2022, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e dichiaratane la contumacia, Controparte_1 il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.6.2023, poi rinviata, al 6.12.2024, ove veniva assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale ritiene che l'impugnazione della sentenza n. 71/2022 del 3 febbraio 2022 per errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. sia fondata e, pertanto, debba essere accolta.
3 In punto di diritto si osserva che l'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c. ritiene che
“L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art.
395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa”(Cass. S.L. n. 9396 del 2006, ribadita, da ultimo, da Cass. n.
29786/2024).
Ora, nel caso di specie l'errore di fatto in cui è incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata emerge chiaramente e indiscutibilmente dagli atti processuali offerti dagli attori nel giudizio n.
458/2018 r.g., in particolare dai documenti rubricati dai nn. 4 e 12 di cui alla produzione acclusa all'atto di citazione in riassunzione introduttivo del giudizio.
Più nel dettaglio il documento n. 4 è costituito dall'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 545/2015, che ha disposto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Giuseppe Chichi;
il documento n. 12 è costituito dalla quietanza sottoscritta dal predetto procuratore in data 3.11.2025, all'atto della percezione della somma di € 4.085,54 da potere degli odierni attori, condannati dalla predetta sentenza al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4 A fronte di tali evidenti e documentali circostanze la sentenza oggi impugnata, accogliendo la domanda restitutoria relativa alle spese di lite proposta dagli odierni attori, ha testualmente disposto, nella parte motiva:
“Merita, infine, accoglimento la domanda restitutoria proposta dagli attori, avente ad oggetto gli importi versati dai medesimi in favore di per le spese di lite Controparte_1 dei primi due gradi di giudizio” (cfr. sentenza n. 71/2022, pag. 4 righi 13-15)
e, in dispositivo: “condanna a restituire agli attori la somma di Controparte_1 euro 4.085,54, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” (cfr. dispositivo della predetta sentenza, pag. 5 righi 1-2).
È evidente, ad avviso di questo giudice, l'abbaglio del giudice decidente, ossia l'errata od omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio, che lo ha indotto a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, ritenendo inesistente, in species, un fatto documentalmente provato ed essendo relativo l'errore in questione a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (cfr. Cass.
22567/2024).
La domanda di revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di dunque, deve essere accolta.
[...] Controparte_1
Conseguentemente, a parziale revoca della sentenza n. 71/2022 emessa da questo Tribunale in data 3.2.2022, deve essere ordinata la restituzione agli odierni attori della somma di € 4.085,54, oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo, versata a titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, al procuratore di dichiaratosi Controparte_1 antistatario, Avv. Giuseppe Chichi.
Non risulta superfluo osservare, sul punto, che “Nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate
a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già
5 soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).” (cfr.
Cass. n. 21972/2022).
***
Le spese di lite sostenute dagli attori, tenuto conto della contumacia del convenuto, devono essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: accoglie l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 71/2022 del 3.2.2022 proposta da , Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3 per l'effetto, dispone la parziale revocazione della sentenza n. 71/2022 del 3.2.2022, condannando l'Avv. Giuseppe Chichi, procuratore di
[...]
dichiaratosi antistatario nel giudizio in grado d'appello n. CP_1
50240/2012 R.G., definito con sentenza n. 545/2015, alla restituzione agli odierni attori della somma di € 4.085,54, oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo, versata a titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio;
spese irripetibili.
Così deciso in Termini Imerese, 29 marzo 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci
6