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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4749/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON LI TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4749/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Caffarra e Parte_1 dall'Avv. Cinzia Magri, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Parte_2
CI e dall'Avv. Matteo Angelotti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Sorbolo (PR) il 9 giugno 2012 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 10 novembre 2014 e il 3 ottobre 2017) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione tendenzialmente paritetica, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie anche di natura economica).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale già proposta nel ricorso introduttivo.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni e (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 Per_2 superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali (da cui la conforme assegnazione della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Debbono essere omologare, d'altra parte, anche le condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Sorbolo (PR) il 9 giugno 2012 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani al N. 7, P. 2, S. A, Uff. 1, anno 2012).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dai ricorrenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON LI TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON LI TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4749/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Caffarra e Parte_1 dall'Avv. Cinzia Magri, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Parte_2
CI e dall'Avv. Matteo Angelotti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Sorbolo (PR) il 9 giugno 2012 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 10 novembre 2014 e il 3 ottobre 2017) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione tendenzialmente paritetica, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie anche di natura economica).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale già proposta nel ricorso introduttivo.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni e (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 Per_2 superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali (da cui la conforme assegnazione della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Debbono essere omologare, d'altra parte, anche le condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche con riguardo a tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Sorbolo (PR) il 9 giugno 2012 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani al N. 7, P. 2, S. A, Uff. 1, anno 2012).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dai ricorrenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON LI TO
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