Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05347/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5347 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G.F. AURORA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della Disposizione Dirigenziale n. 184/A del 20/6/2022 – contenzioso amministrativo 133/2022 – notificata alla ricorrente in data 13/9/2022, con la quale il Comune di AP ha contestato alla ricorrente, ordinandone la demolizione, la realizzazione, su suolo in concessione demaniale, di struttura in ferro e teli in plastica avvolgibili, costituente volume atto a permanere nel tempo.
2. del verbale di sopralluogo n. PG/2022/255326 del 30/3/2022 (sopralluogo del 30/1/2022), richiamato nel provvedimento di cui al sub 1, di contenuto sconosciuto;
3. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA
4. dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di AP sulla diffida notificata in data 14/9/2022, nella parte in cui si è richiesta all'Amministrazione la copia del verbale di sopralluogo n. PG/2022/255326 del 30/3/2022, mai notificato alla ricorrente, nonché gli eventuali atti dell'istruttoria posta in essere, nell'ambito del procedimento amministrativo, dal RUP, Ing. A. Zappullo, definito con l'emissione della D.D. 184/A del 20/6/2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.F. Aurora S.r.l. il 29/12/2022:
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE:
1. della nota U.O.T.E del 30/3/2022 avente ad oggetto il verbale di sopralluogo n. PG/2022/255326 del 30/3/2022 (sopralluogo del 30/1/2022), depositato dal Comune di AP innanzi al TAR Campania – AP in data 29/11/2022;
2. della nota prot. PG/2022/840757 depositata dal Comune di AP innanzi al TAR Campania – AP in data 29/11/2022;
3. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NZ CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di AP avente ad oggetto la demolizione (ed il ripristino dello stato dei luoghi) di una struttura “in ferro e teli in plastica avvolgibili costituente volume atto a permanere nel tempo” sita in Piazzetta Marinai n.5 – Borgo Marinari, presso l’attività di ristorazione La Scialuppa, in quanto realizzata su suolo in concessione, in difformità da quanto autorizzato dal Comune ed in assenza del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, ricadendo la particella in questione in zona vincolata.
Agisce altresì per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida inoltrata in data 14 settembre 2022 con cui è stata richiesta l’ostensione del verbale di sopralluogo n.PG/2022/255326 del 30 marzo 2022, quale atto presupposto del provvedimento impugnato.
2. L’impugnativa è affidata a plurimi motivi di censura.
In particolare, con riferimento all’inadempimento serbato sull’istanza di accesso agli atti notificata dalla ricorrente in data 14 settembre 2022, la ricorrente eccepisce la violazione del combinato disposto degli artt. 2, 22, 24 e 25 della l. 241/1990 e dunque la lesione delle garanzie partecipative, ricorrendo l’ipotesi di accesso cd. defensionale.
Rispetto al provvedimento di demolizione, invece, parte ricorrente si duole
i) della genericità dell’ordinanza, quale diretta conseguenza del difetto di istruttoria e motivazione;
ii) della violazione del principio del legittimo affidamento, assumendo le opere insistenti sulla piattaforma in concessione da oltre quindici anni;
iii) del travisamento dei fatti, trattandosi nella specie dell’istallazione di una mera tenda di copertura per il riparo da piogge e dal sole rientrante per ciò in attività di edilizia libera;
iv) della mancata comunicazione avvio del procedimento, la quale avrebbe generato un difetto di istruttoria sotto il profilo dell’omesso apporto partecipativo del soggetto inciso dal provvedimento;
v) dell’eccesso di potere per difetto del presupposto in quanto, trattandosi di opere edilizia libera (consistenti in una tenda retrattile, totalmente aperta sui lati) per le quali non sarebbe in ogni caso necessario il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
vi ) dell’eccesso di potere per difetto del presupposto in quanto non si tratterebbe, in ogni caso, di nuovo volume.
3. Il 17 novembre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di AP.
In data 21 novembre 2022, il Comune resistente depositava documentazione inerente i fatti di causa e, in particolare, il verbale di sopralluogo n.PG/2022/255326 del 30 marzo 2022, con allegato provvedimento reso sull’istanza di accesso.
4. Con atto depositato il 29 dicembre 2022 la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso il verbale di sopralluogo, censurandone la qualificazione operata dall’Amministrazione della struttura in contestazione nonché l’illegittimità del verbale impugnato derivata dall’ordinanza di demolizione impugnata (pag. 9 del ricorso per motivi aggiunti), con riproposizione dei motivi di ricorso sopra riportati.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis , c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è in parte inammissibile e per il resto infondato per le motivazioni di seguito esposte.
6.1. Quanto alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso, preme rilevare che la documentazione prodotta in giudizio dal Comune di AP (cfr. la nota del Servizio U.R.P., n. 815929 del 11 novembre 2022) da atto della trasmissione dell’ invito al pagamento “ con nota PG/2022/785868, provvedendo successivamente ad inoltrare all’utente quanto ricevuto, a seguito dell’effettuato pagamento dei diritti dovuti, in data 3/11/2022 ” circostanza non contestata da parte ricorrente.
Difettando il presupposto dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso, il ricorso in parte qua deve ritenersi infondato.
6.1. I primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, stante la loro intima connessione.
In punto di diritto preme rilevare che, l'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica, infatti, un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (Consiglio di Stato sez. III, 3/10/2025, n. 7726).
Nel caso di specie, il provvedimento risulta adeguatamente motivato anche mediante il richiamo al verbale di sopralluogo che rende di immediata evidenza i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che stanno a fondamento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, fondandosi il provvedimento impugnato sulla difformità tra quanto autorizzato (ossia il mero posizionamento di tavoli e sedie sulla “ piattaforma destinata ad ospitare i tavoli per la clientela”) e la realizzazione di struttura ombreggiante atta a permanere nel tempo (in quanto realizzata “ con profilati in ferro di esile spessore, sia verticali che orizzontali, ancorati stabilmente alla ringhiera protettiva della preesistente piattaforma ”). Il tutto in assenza del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico in quanto ricadente nel perimetro delle zone vincolate dal Dm 26 aprile 1966, emesso ai sensi della legge n.1497/1939.
Quanto alla dedotta circostanza di fatto che la tenda sarebbe stata posizionata in loco da oltre quindici anni, peraltro, essa è in termini sconfessata dalla produzione documentale del Comune ( google street view ) che evidenzia lo stato dei luoghi nel tempo.
6.2. Con riferimento ai motivi di censura (terzo e sesto motivo) che tendono a qualificare, diversamente da quanto operato dall’Amministrazione, la struttura in esame in termini di una mera tenda di copertura per il riparo da piogge e sole, a servizio dell’attività di ristorazione, rientrante per ciò in attività di edilizia libera, va evidenziato che l’istallazione di manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un'attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione ex articolo 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio.
Perché possa parlarsi di pergotenda , realizzabile in assenza di autorizzazione sia edilizia che paesaggistica, è necessario che l'opera in contestazione, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili.
Nel caso di specie, come agevolmente si evince dalla produzione fotografica del Comune (cfr. foto all. 2 Comune di AP), la struttura non amovibile, ha comportato la realizzazione di uno spazio chiuso, creando un nuovo volume.
6.3. Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento va invece ribadito che l'attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso (da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 28/05/2025, n. 4640).
6.4. Anche il quarto motivo di ricorso è da ritenersi infondato.
Va infatti ricordato che la natura, in astratto, di “intervento libero” assume rilievo ai soli fini urbanistici ed edilizi, ma la realizzazione di una struttura potenzialmente idonea ad incidere su valori (diversi da quelli urbanistici) di carattere paesaggistico qualora l'intera area comunale sia sottoposta a un vincolo di notevole interesse pubblico, resta in tal caso sottoposta alla valutazione dell'organo tutorio.
7. Il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui ha ad oggetto il verbale di sopralluogo, è invece da ritenersi inammissibile in ragione della sua natura di atto endoprocedimentale privo di concreta lesività.
Peraltro, in relazione ad esso, non può configurarsi l’istituto dell’illegittimità derivata (dal successivo ordine di ripristino), così come rappresentato da parte ricorrente, dovendosi ritenere tale istituto operante nel senso della trasmissione del vizio dall’atto presupposto a quello consequenziale (e non viceversa). Nella restante parte, ove sono riproposte le medesime censure del ricorso introduttivo, è invece da ritenersi infondato.
8. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso introduttivo siccome infondato va respinto. Il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato in parte inammissibile e nel resto respinto.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della natura interpretativa delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando,
- respinge il ricorso introduttivo
- dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di AP, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
NZ CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ CA | UG SA Di AP |
IL SEGRETARIO