TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1675
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Genericità dell'ordinanza e difetto di istruttoria e motivazione

    Il provvedimento risulta adeguatamente motivato mediante il richiamo al verbale di sopralluogo che rende di immediata evidenza i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che stanno a fondamento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il decorso del tempo non implica un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti: opera rientrante in edilizia libera

    L’installazione di manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un'attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, integra un intervento di nuova costruzione ex articolo 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto a regime autorizzatorio. La struttura non amovibile ha comportato la realizzazione di uno spazio chiuso, creando un nuovo volume.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione avvio del procedimento

    L'attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto del presupposto: opere di edilizia libera e assenza parere Soprintendenza

    La natura, in astratto, di “intervento libero” assume rilievo ai soli fini urbanistici ed edilizi, ma la realizzazione di una struttura potenzialmente idonea ad incidere su valori paesaggistici, qualora l'intera area comunale sia sottoposta a un vincolo di notevole interesse pubblico, resta sottoposta alla valutazione dell'organo tutorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto del presupposto: non si tratta di nuovo volume

    Perché possa parlarsi di pergotenda, realizzabile in assenza di autorizzazione sia edilizia che paesaggistica, è necessario che l'opera in contestazione, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Nel caso di specie, la struttura non amovibile ha comportato la realizzazione di uno spazio chiuso, creando un nuovo volume.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso agli atti

    La documentazione prodotta in giudizio dal Comune attesta la trasmissione dell'invito al pagamento dei diritti dovuti per l'accesso agli atti e la successiva trasmissione della documentazione richiesta a seguito del pagamento. Pertanto, difetta il presupposto dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso.

  • Inammissibile
    Natura endoprocedimentale del verbale di sopralluogo

    Il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui ha ad oggetto il verbale di sopralluogo, è da ritenersi inammissibile in ragione della sua natura di atto endoprocedimentale privo di concreta lesività.

  • Rigettato
    Riproposizione delle censure del ricorso introduttivo

    Nella restante parte, ove sono riproposte le medesime censure del ricorso introduttivo, è da ritenersi infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1675
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1675
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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