Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Error in procedendo. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 – difetto di motivazione e illegittimità della sentenza per motivazione carente, apparente e contraddittoria

    La Corte ritiene che la descrizione dell'immobile e il richiamo alla delibera adottata per l'anno d'imposta oggetto di tassazione siano sufficienti e consentano una puntuale difesa da parte della società contribuente.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 504/1992. Travisamento dei fatti ed errata valutazione della base imponibile.

    La Corte ritiene che il valore determinato di € 60,00 al mq., cui applicare gli abbattimenti del 50% per il 2016 e del 40% per il 2017, sia coerente e corretto. I contratti di compravendita prodotti dal Comune fanno riferimento ad un piccolo appezzamento di terreno e ad aree inserite in altri PUA con situazioni urbanistiche diverse.

  • Rigettato
    Error in procedendo. Violazione degli artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 546/1992 – illegittimità della sentenza impugnata per aver motivato su motivi e produzioni documentali inammissibili.

    L'iter logico seguito dai Giudici di prime cure è coerente e valorizza i contratti di compravendita, il prezzo indicato, la mancata sottoscrizione della convenzione e la cessione di aree per oneri di urbanizzazione. Inoltre, le delibere comunali non hanno natura cogente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e dell'art. 7 della Legge 212/2000.

    La Corte ritiene che la descrizione dell'immobile e il richiamo alla delibera adottata per l'anno d'imposta oggetto di tassazione siano sufficienti e consentano una puntuale difesa da parte della società contribuente. L'obbligo motivazionale è soddisfatto quando emergono i criteri essenziali della pretesa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, nella determinazione del valore venale del terreno e della base imponibile dell'imposta.

    La Corte ritiene che il valore determinato di € 60,00 al mq., cui applicare gli abbattimenti del 50% per il 2016 e del 40% per il 2017, sia coerente e corretto. I contratti di compravendita prodotti dalla società appellata fanno riferimento ad un piccolo appezzamento di terreno e ad aree inserite in altri PUA con situazioni urbanistiche diverse e distinte e quindi del tutto inconferenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 7
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo