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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 783 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (CRD- Parte_1
, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato C.F._1
in Cefalù alla Via Roma n. 68, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rigatuso, dal qua- le è rappresentato e difeso giusta mandato con procura ad litem offerto in uno al ricorso;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( , rappre- CP_1 C.F._2
sentata e difesa dall'avv.to Marzia Barone in virtù di mandato con procura specia- le al fascicolo telematico, pure elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo alla via Giovanni Bonanno n. 122;
Appellata e Appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 365/2025 del 19/3/2025.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 IN FATTO
Con sentenza n. 365/2025 del 19/3/2025 il Tribunale di Termini Imerese, premessa la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio contrat- to dalle parti, giusta sentenza non definitiva, adottava i seguenti provvedimenti:
“- dispone che versi a , en- Parte_1 CP_1
tro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di con- CP_2
tributo al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordina- rie sostenute in favore delle due figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- condanna al pagamento in favore della re- Parte_1
sistente della complessiva somma di euro 20.524,21, oltre interessi al tasso legale dal momento della percezione a titolo di T.F.S.;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in €
3.800,00 oltre accessori, da versarsi in favore dell'Erario.”
Con ricorso in appello si duole delle suddette sta- Parte_1
tuizioni. Con il primo motivo contesta la spettanza dell'assegno divorzile. Deduce, infatti, che non è emersa la sussistenza di una situazione di squilibrio tra gli ex co- niugi, tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile in favore della resi- stente. Fa presente che la Corte di cassazione ha confermato il principio secondo il quale la ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile se in giudizio non dimostri la sua incapacità lavorativa e a quali occasioni professionali ha rinunciato per de- dicarsi alla famiglia. Deduce che nel caso di specie nulla è stato dimostrato in me- rito alla incapacità lavorativa della la quale anzi ammette di svolgere sal- CP_1
tuariamente l'attività di badante, né risultano asseverate le sue precarie condizio- ni di salute. Segnala che la stessa inoltre non ha contestato che il marito fosse un agente di polizia già prima del matrimonio, e soprattutto non ha offerto prova che
“l'incremento del patrimonio immobiliare del ricorrente trovasse esclusiva giusti-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 ficazione nel di lei apporto”, risultando anzi che questo è pervenuto da cespiti ereditati dalle proprie zie. Sul piano patrimoniale deduce che tutti i terreni di cui è comproprietario sono insistenti nel Comune di LI e che la maggior parte non producono reddito, che rispetto agli altri immobili due sono pericolanti, uno è un rudere, e di due ha solo la nuda proprietà, con la conseguenza che lo stesso è quindi titolare di un unico immobile, quello in cui vive. Di contro la ha CP_1
l'usufrutto sulla casa familiare sita in Ficarazzi (Pa) nella Via Gioacchino Rossini n.
25, acquistato dal medesimo con beni ereditari e intestato alle figlie, è compro- prietaria di un quarto di immobile a Ficarazzi e 1/16 di immobile a Palermo, beni che hanno un valore superiore a tutti i terreni pollinesi dell'appellante. Sul piano reddituale evidenzia che se è vero che il medesimo ha una pensione mensile di euro 1.750,00, è però gravato da un finanziamento di euro 36.120,00 e paga una rata mensili di euro 300,00, mentre la controparte dichiara di prestare attività in nero per un asserito modesto mensile di euro 300,00/400,00, senza che sia dato sapere se sia titolare o meno di sussidi statali. Rileva, quindi, che secondo la Cas- sazione solo quelle donne che hanno perso, prima della separazione, ogni poten- ziale capacità di guadagno possono esigere l'assegno mensile (è il caso della casa- linga quarantenne che non ha una formazione specifica), mentre le altre devono cercare di mantenersi da sole, evidenziando che al momento della separazione la aveva 39 anni. Con il secondo motivo fa invece rimostranza avverso la de- CP_1
cisione di accoglimento della domanda ex art. 12 bis l. 898/1970, relativa alla quo- ta coniugale del T.F.R., ottenuta per euro 20.524,21, stante appunto la mancata spettanza dell'assegno divorzile, che ne costituisce il presupposto. Anche in punto di quantificazione fa presente, comunque, che dalla certificazione INPS del
4.7.2024 risulta che il medesimo ha, si, maturato un TFR netto di euro 51.310,54, ma che lo stesso viene pagato a rate, e che la seconda di euro 10.341,43 verrà erogata solo nel luglio 2025. Con il terzo motivo contesta infine la pronunciata condanna alla refusione delle spese processuali, giacchè in realtà, per quanto det- to, andavano addossate alla controparte, e che comunque nessuna menzione è stata fatta rispetto al rigetto delle domande di parte appellata. Segnala che non è dato sapere il valore della causa e quali fasi siano state conteggiate, anche perché
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 la fase istruttoria non è stata espletata, considerato che nessun mezzo di prova è stato ammesso. Chiede quindi che la Corte ponga le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di parte avversa, o in subordine le compensi per quel che concer- ne il primo grado di giudizio.
Si costituisce quindi , la quale chiede il rigetto CP_1
dell'impugnazione e l'accoglimento del proprio gravame incidentale. In relazione al primo motivo di censura avversario ed all'appello incidentale, involgente l'assegno divorzile, deduce, infatti, che nel primo giudizio il in nulla ha Pt_1
mosso contestazioni riguardo: alle proprie condizioni di salute, al dato che la stes- sa non ha mai lavorato durante gli anni di matrimonio, all'organizzazione familiare del nucleo tale per cui l'appellante aveva imposto, già in fase di fi- Controparte_3
danzamento, di abbandonare il lavoro e di dedicarsi completamente alla famiglia, all'assenza di specializzazioni e competenze della medesima, al tenore di vita co- niugale, al fatto che la stessa si è occupata incessantemente delle zie del Pt_1
e quindi ha svolto un lavoro domestico e di cura non solo per il suo nucleo ma an- che per i di lui familiari, che poi ebbero a trasmettergli l'eredità. Eccepisce che, al contrario di quanto ancora sostenuto dal , l'appellata non ha mezzi ade- Pt_1
guati per provvedere al proprio mantenimento ed è anche oggettivamente im- possibilitata a procurarseli proprio per quanto preteso in merito alla gestione fa- miliare, all'accudimento esclusivo delle figlie e delle zie anziane dell'appellante.
Segnala che oggi ha 52 anni, possiede solo la licenzia media e, trovandosi priva di competenze, avendo solo lavorato in un negozio palermitano di calzature (“Pata- nia”) nel lontano quinquennio 1989-1994, ossia fino a poco prima del matrimonio,
è particolarmente svantaggiata per l'inserimento nell'odierno mercato del lavoro, soprattutto per le documentate problematiche, quali: ipertensione, tachicardia, brachicardia, cardiopatia ipertensiva, sindrome del tunnel carpale, obesità, scolio- si, artrosi, ernia al disco e problemi alle ginocchia, che ormai si sono consolidate e trasformate in patologie croniche, senza che però diano diritto all'assegno di inva- lidità. Aggiunge che le uniche offerte di lavoro ricevute sono state accolte, lavo- rando saltuariamente come colf o come badante, senza però poter fare affida- mento su un lavoro stabile e continuativo. Fa presente allora che l'assegno divor-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 zile assume una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e pere- quativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà, e che nel caso di specie sussiste un rilevante divario economico-patrimoniale tra i due ex coniugi, soprattutto considerato che il patrimonio del è stato costruito e alimenta- Pt_1
to dal costante apporto dato dalla medesima, dato che alcuni degli immobili che sono stati di proprietà, come la ex casa coniugale di Via Napoli n. 39 a Palermo, o che sono ancora oggi di proprietà di controparte, come la villa di Finale di LI
o l'appartamento nel centro storico di LI, sono stati ereditati dal ricorrente per lascito testamentario delle zie e , decedute, la pri- Persona_3 Persona_4
ma, nel 2013, e la seconda in epoca anteriore alla separazione, accolte in casa ed accudite dalla medesima, che ha così grandemente contribuito alla generosa di- sposizione testamentaria poi naturalmente devoluta al solo nipote. Sul piano eco- nomico evidenzia dunque che dalle dichiarazioni dei redditi depositate in primo grado dal , e dalle risultanze catastali, emerge una florida situazione eco- Pt_1
nomico patrimoniale, essendo questi proprietario o comproprietario di ben 5 im- mobili abitativi, di nn. 38 terreni nel Comune di LI, e nudo proprietario per ½ di altri 2 immobili. Aggiunge che questi abita nell'immobile di sua esclusiva pro- prietà sito a LI (Pa) alla via Lungomare Marco Polo n. 25, mentre l'immobile Part sito a LI (Pa) in via Lavizza n. 25 è destinato ad attività di circostanza mai contestata dalla controparte, che però non ha inteso documentare i proventi derivanti dalla stessa. Segnala che il è inoltre titolare di due conti correnti Pt_1
e di altro, n. 002/023/657181 c/o Banca G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, di cui è contitolare con la madre ed il fratello, il cui ultimo saldo alla data del
20/10/2023 è di €.0,00 perché in data 29/07/2022 è stato fatto un prelievo di ben
137.000,00 euro, di cui nulla è noto sulla destinazione. Inoltre risulta contitolare anche di un altro conto di cui non fa menzione, il c/c n. 60902300469438, che al
31/12/2022 aveva un saldo di € 139.037,03. In merito al profilo reddituale,
l'appellante, sino al pensionamento avvenuto il giorno 01/7/2023, ha potuto con- tare su un reddito annuale da lavoro dipendente di €.32.937,00, per circa €
2.744,75/mese per 12 mensilità, e solo labialmente parla ora di una pensione net- ta di €.1.750,00, rimanendo irrilevante il pagamento rateale di un finanziamento
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 non richiesto per fini familiari, probabilmente contratto per eseguire i lavori nella Part casa di Via Lavizza da destinare a e ancor meno quello per il dovuto mante- nimento alla moglie e alle figlie. Di contro deduce che è priva di fondamento l'allegazione che la medesima sarebbe proprietaria di immobili dal valore superio- re ai propri terreni, in quanto: 1) l'immobile di Ficarazzi, via Lombino n. 9, è per- venuto per successione legittima dalla propria madre, deceduta il 15/03/2023, ed
è stato venduto nel 2024 al prezzo di € 69.000,00, divisi però fra quattro fratelli una volta decurtate le spese connesse al decesso e alla successione, con conse- guente residuo irrisorio con il quale solo ha potuto però acquistare una NISSAN
MICRA di seconda mano immatricolata nel 2015 al prezzo di €.7.900,00; 2)
l'immobile sito a Palermo, Vicolo Vitrano n. 11, anche questo ereditato dalla ma- dre deceduta, è una piccola abitazione di 65 mq in condizioni fatiscenti e in com- proprietà indivisa tra ben 16 soggetti, persino abitata a titolo gratuito da uno zio in precarie condizioni economiche, come noto allo stesso appellante;
3)
l'usufrutto sulla casa in cui abita unitamente alla figlia è pervenuto giusto Per_2
accordo di separazione dei coniugi con i 2/3 del ricavato della vendita della casa coniugale di via Napoli, a sua volta pervenuta da eredità delle zie. Conclude per- tanto affermando il diritto a percepire un assegno divorzile mensile adeguato al reddito e al patrimonio della controparte, tale da consentire alla stessa una digni- tosa e libera esistenza, da corrispondersi in misura non inferiore alla somma di €
350,00 già percepita mensilmente a titolo di mantenimento durante la separazio- ne coniugale, e dunque non nella prevista misura di € 200,00. A supporto chiede comunque preliminarmente ammettersi la chiesta prova testimoniale con le Sig.re
, , e sui ca- Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
pitoli già proposti. Chiede confermarsi quindi la statuizione di condanna al paga- mento di quota del T.F.S. Chiede infine, con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, la modifica parziale del capo b) della sentenza revocando l'assegno di mantenimento disposto per la figlia , Per_1
non più convivente con la stessa perché dal 17.3.2025 residente con il fidanzato in
Bagheria.
All'udienza del 12/9/2025, sostituita mediante deposito di note scritte ai
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, cui segue il deposito della presente sentenza nel termine di giorni sessanta di cui all'art. 473 bis.34 comma 3 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, esclusa la sussistenza di qualsivoglia urgenza, men che meno in termini di “pregiudizio imminente ed irreparabile” ex art. 473 bis.15
c.p.c., occorre in questa sede prendere atto della cessata legittimazione della
[...]
CP_ alla riscossione dell'assegno ex art. 337 septies c.c. in favore della figlia
[...]
, nata a [...] il [...], per essere venuta meno la convivenza a far Per_5
tempo dal 17.3.2025, epoca in cui in primo grado già vigeva la barriera delle pre- clusioni c.d. assertive, trovandosi la controversia in fase di decisione.
Occorre dunque caducare il condannatorio in parte qua, a far tempo dalla qui palesata rinuncia.
Quanto invece agli aspetti propriamente impugnatori, esaminate congiun- tamente le doglianze dell'appello principale e dell'appello incidentale involgenti l'assegno divorzile (il primo mirante all'elisione ed il secondo all'accrescimento), entrambe sono insuscettive di accoglimento.
Anzitutto alcun utile contributo gnoseologico aggiuntivo sono in grado di offrire le prove orali sulle quali v'è insistenza di assunzione da parte della CP_1
trattandosi di dati pacifici o miranti alla formulazione di giudizi.
Nel merito, come è noto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n.
898/1970, con la sentenza di divorzio il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascu- no o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ulti- mo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggetti- ve.
Costituisce oramai ius receptum che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno di cui all'art. 5 legge divorzio deve condurre al riconoscimento di un
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 contributo nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex co- niugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio (Cass., n. 32354 del
2024; Cass., n. 9144 del 31/03/2023; Cass., n. 23583 del 28/07/2022). Occorre cioè effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze fa- miliari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, in funzione cioè riequilibratrice rispetto al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, di modo da assicurare all'altro un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, al- la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche in termini di risparmio di spesa, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventual- mente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, quando cioè il co- niuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 35434 del 19/12/2023). La componen- te assistenziale dell'assegno, cioè, valorizza la funzione sociale che questo altresì assolve nei casi in cui sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso all'esame, costituisce allora dato nemmeno contestato con rico- struzione altra, che a sacrificare l'affermazione lavorativa, in favore delle esigenze della famiglia, è stata la moglie. Le parti hanno infatti contratto matrimonio nel
1994, epoca coincisa con l'abdicazione dal ruolo di lavoratrice, allora come
“commessa” presso un esercizio palermitano di calzature, e l'assunzione di quello di casalinga e, dal 1996, anche di madre, in funzione quindi della scelta monored- dituale che ha consentito al marito di fare carriera nella Polizia di Stato, fino alla separazione personale, avvenuta nel 2012. Correttamente, dunque, il Tribunale, appurato il mantenimento di uno squilibrio economico/patrimoniale, in attesa di una affidabile collocazione professionale della convenuta, ha disposto un contri-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 buto in funzione perequativa-compensativa.
In punto di quantum debeatur, come detto, occorre avere riguardo alle ra- gioni della decisione, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, al reddito di entrambi, e valutare tutti i suddetti elementi anche in rap- porto alla durata del matrimonio.
Premesso che nulla è noto sulle ragioni della decisione, avendo le parti prescelto la separazione consensuale, è a rilevarsi che la oggi di anni 53, è CP_1
in possesso della licenza media, non presenta patologie che infirmano la capacità lavorativa in guisa tale da assurgere ad invalida civile, anche solo parzialmente, ed ha ammesso di svolgere in modo non continuativo la richiesta professionalità di badante. Risulta poi usufruttuaria della casa sita in Ficarazzi (Pa) alla via Gioacchi- no Rossini n. 25, bene attribuitogli giusti accordi di separazione ma con fondi per- venuti dalla dismissione di beni ereditari del marito, ossia della casa già familiare di via Napoli in Palermo. Sempre in forza della separazione si conveniva altresì che il conto corrente intrattenuto presso la Banca Credem sarebbe stato diviso al 50%,
e che anche la avrebbe beneficiato, alla scadenza, dei due fondi di investi- CP_1
mento nella titolarità familiare. Modeste sono invece le sostanze ricavate dall'immobile di Ficarazzi, via Lombino n. 9, pervenutole per successione dalla propria madre e venduto nel 2024 al prezzo di € 69.000,00 divisi fra quattro fra- telli, al pari, se non ancor più, della modesta quota dominicale, con altri quindici soggetti, afferente il piccolo immobile sito a Palermo, Vicolo Vitrano n. 11, pure ancora abitato a titolo gratuito da uno zio in precarie condizioni economiche.
Quanto al , oggi di anni 63, trattasi di poliziotto collocato in quie- Pt_1
scenza, ora percettore di redditi netti annui netti assurti a circa € 25.000,00 (cfr.
730/2024 da ultimo offerto in comunicazione in all. 2, voci Reddito da lavoro di- pendente – Imposta netta), corrispondenti ad una disponibilità mensile netta me- dia pari dunque ad € 2.100,00, ripartendo cioè figurativamente il suddetto mon- tante annuo netto su sole dodici mensilità. Risulta inoltre proprietario esclusivo dell'immobile nel quale vive, sito in Finale di LI alla via Lungomare Marco Po- lo n. 25, mentre su altro valorizzato immobile sito a LI alla via Lavizza n. 25,
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 Part indicato come destinato ad attività di in tesi gestita dalla di lui compagna
[...]
, risulta solo nudo proprietario per un mezzo e non sono noti gli Persona_6
accordi con l'usufruttuario, non senza tralasciare che trattasi comunque per alle- gazione di redditi d'impresa della compagna. Possiede inoltre quote di un mezzo o un terzo su altre quattro unità immobiliari, tra cui un garage, ancora nel piccolo centro di LI, oltre ad analoghe quote proprietarie su una trentina di piccoli appezzamenti di terreno, sempre in agro di LI. Sul piano mobiliare risulta in- vece avere avuto un saldo presso Banca Fideuram pari ad € 51.000,00 al
31.12.2024, misteriosamente – e quindi opacamente – precipitati ad € 3.500,00 al momento della dichiarazione sostitutiva del luglio 2025, anche per l'inspiegabile trasferimento alla compagna di € 16.000,00. Nell'ottobre 2023 risulta poi avere acquistato, con fondi condivisi con la madre ed il fratello, e dunque presumibil- mente in via cointestata, € 100.000 in BTP valore (cfr. estratto conto Banca Tonio- lo, in all. 5). Quanto alla documentata cessione del quinto per € 300,00 mensili, dovuta a ragioni imprecisate, va qui rammentato che la volontaria assunzione di obblighi patrimoniali restitutori costituisce di per sé dato storico neutro ove non se ne dimostri in modo stringente l'ineluttabilità e la di loro connessione con esi- genze non preventivabili che ne abbiano, dapprima, imposto la costituzione e, di poi, assorbito la provvista, ben potendosi diversamente ottenere capitali per spe- se voluttuarie, o financo, frodatoriamente, al solo fine di impoverirsi al cospetto degli aventi diritto a prestazioni pecuniarie. Risulta comunque anch'egli onerato del contributo al mantenimento della comune figlia , maggiorenne non an- Per_2
cora economicamente autosufficiente, al momento per € 250,00 mensili.
E' allora a rilevarsi nella specie che, se è vero che la situazione economico- patrimoniale risulta abbastanza squilibrata in favore del , va qui rimarcato Pt_1
che il coniuge più debole non ha diritto ex abrupto a quote del patrimonio dell'altro in proporzione alle sostanze da questi possedute in un determinato momento storico (ad esempio anche quando frutto di significative vincite a giochi o cospicui lasciti ereditari), ma solo ad un flusso di ricchezza (“un assegno”) in funzione riequilibratrice per il ruolo e il contributo fornito alla formazione del pa- trimonio della famiglia e di quello personale dell'altro, anche in rapporto alla du-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 rata del matrimonio (inclusa però la convivenza prematrimoniale).
Risulta allora qui pacificamente che, al di là della maggiore redditività con- sentita al marito dal contributo di accudimento della casa e delle figlie garantito dalla moglie, il surplus di ricchezza oggi esistente in termini di patrimonializzazio- ne è per lo più il frutto di beni personali, quali sono i lasciti ereditari provenienti dalle di lui due zie, e non quindi del contributo casalingo offerto dalla moglie du- rante la convivenza coniugale. La già ottenuta titolarità in fatto della casa di abita- zione (anch'essa proveniente da beni personali del marito), con equa divisione degli altri cespiti, in uno alla redditività propria derivante dalla richiesta professio- nalità di badante, fanno si che gli assegnati € 200,00 assolvano già alla funzione riequilibratrice rispetto al parametro del ruolo e del contributo specificamente fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale.
Quanto al secondo motivo di appello basti affermare che la spettanza dell'assegno divorzile comporta quella alla quota TFS ex art. 12 bis l. 898/1970, ri- spetto alla quale, al di là dell'oramai acquisita integralità dello stesso, è qui a riba- dirsi che il diritto sorge nel momento in cui il coniuge matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato (Cass., n. 24403 del 2022), e che qui il condannatorio ri- sultava capiente rispetto a quanto già riscosso all'epoca della decisione, con con- seguente correttezza della stessa.
Rispetto al terzo motivo, afferente la valutazione di soccombenza ai fini del riparto delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., l'avversione totale alla domanda di assegno divorzile, che molto ha impegnato le difese, e l'inammissibilità della do- manda ripetitoria, a fronte invece del sostanziale accordo sui profili di manteni- mento filiare, comportano la correttezza della valutazione di soccombenza del marito, al pari della quantificazione liquidatoria, individuata in € 3.800,00 avuto riguardo a tutte le fasi (compresa quella istruttoria, che spetta anche a fronte del-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 la produzione e correlativo esame di prove documentali) ed al valore indetermi- nato della lite, seppur a complessità bassa.
La reciproca soccombenza induce invece alla compensazione integrale ri- spetto all'odierna fase di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d raddoppio del contributo unificato a ca- rico dell'appellante principale e di quello incidentale, dovendosi rendere l'attestazione anche quando il tributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al pa- trocinio a spese dello Stato, diversamente da quelli in cui l'esenzione è attribuita dalla legge in modo assoluto e definitivo: in questi termini Cass., SS.UU., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunzian- do in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Termini Imerese
n. 365/2025 del 19/3/2025:
• Revoca, a far tempo dalla rinuncia, la statuizione di condanna per € 250,00 mensili posta a carico di e in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
[...] Per_1
• Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
; CP_1
• Rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1
; Parte_1
• Compensa integralmente le spese di lite afferenti il presente grado di giudizio;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale proposta.
Così deciso in Palermo il 12.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal consigliere relatore.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12
SENTENZA nella causa iscritta al n. 783 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (CRD- Parte_1
, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato C.F._1
in Cefalù alla Via Roma n. 68, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rigatuso, dal qua- le è rappresentato e difeso giusta mandato con procura ad litem offerto in uno al ricorso;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( , rappre- CP_1 C.F._2
sentata e difesa dall'avv.to Marzia Barone in virtù di mandato con procura specia- le al fascicolo telematico, pure elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo alla via Giovanni Bonanno n. 122;
Appellata e Appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 365/2025 del 19/3/2025.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 IN FATTO
Con sentenza n. 365/2025 del 19/3/2025 il Tribunale di Termini Imerese, premessa la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio contrat- to dalle parti, giusta sentenza non definitiva, adottava i seguenti provvedimenti:
“- dispone che versi a , en- Parte_1 CP_1
tro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di con- CP_2
tributo al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordina- rie sostenute in favore delle due figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- condanna al pagamento in favore della re- Parte_1
sistente della complessiva somma di euro 20.524,21, oltre interessi al tasso legale dal momento della percezione a titolo di T.F.S.;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in €
3.800,00 oltre accessori, da versarsi in favore dell'Erario.”
Con ricorso in appello si duole delle suddette sta- Parte_1
tuizioni. Con il primo motivo contesta la spettanza dell'assegno divorzile. Deduce, infatti, che non è emersa la sussistenza di una situazione di squilibrio tra gli ex co- niugi, tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile in favore della resi- stente. Fa presente che la Corte di cassazione ha confermato il principio secondo il quale la ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile se in giudizio non dimostri la sua incapacità lavorativa e a quali occasioni professionali ha rinunciato per de- dicarsi alla famiglia. Deduce che nel caso di specie nulla è stato dimostrato in me- rito alla incapacità lavorativa della la quale anzi ammette di svolgere sal- CP_1
tuariamente l'attività di badante, né risultano asseverate le sue precarie condizio- ni di salute. Segnala che la stessa inoltre non ha contestato che il marito fosse un agente di polizia già prima del matrimonio, e soprattutto non ha offerto prova che
“l'incremento del patrimonio immobiliare del ricorrente trovasse esclusiva giusti-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 ficazione nel di lei apporto”, risultando anzi che questo è pervenuto da cespiti ereditati dalle proprie zie. Sul piano patrimoniale deduce che tutti i terreni di cui è comproprietario sono insistenti nel Comune di LI e che la maggior parte non producono reddito, che rispetto agli altri immobili due sono pericolanti, uno è un rudere, e di due ha solo la nuda proprietà, con la conseguenza che lo stesso è quindi titolare di un unico immobile, quello in cui vive. Di contro la ha CP_1
l'usufrutto sulla casa familiare sita in Ficarazzi (Pa) nella Via Gioacchino Rossini n.
25, acquistato dal medesimo con beni ereditari e intestato alle figlie, è compro- prietaria di un quarto di immobile a Ficarazzi e 1/16 di immobile a Palermo, beni che hanno un valore superiore a tutti i terreni pollinesi dell'appellante. Sul piano reddituale evidenzia che se è vero che il medesimo ha una pensione mensile di euro 1.750,00, è però gravato da un finanziamento di euro 36.120,00 e paga una rata mensili di euro 300,00, mentre la controparte dichiara di prestare attività in nero per un asserito modesto mensile di euro 300,00/400,00, senza che sia dato sapere se sia titolare o meno di sussidi statali. Rileva, quindi, che secondo la Cas- sazione solo quelle donne che hanno perso, prima della separazione, ogni poten- ziale capacità di guadagno possono esigere l'assegno mensile (è il caso della casa- linga quarantenne che non ha una formazione specifica), mentre le altre devono cercare di mantenersi da sole, evidenziando che al momento della separazione la aveva 39 anni. Con il secondo motivo fa invece rimostranza avverso la de- CP_1
cisione di accoglimento della domanda ex art. 12 bis l. 898/1970, relativa alla quo- ta coniugale del T.F.R., ottenuta per euro 20.524,21, stante appunto la mancata spettanza dell'assegno divorzile, che ne costituisce il presupposto. Anche in punto di quantificazione fa presente, comunque, che dalla certificazione INPS del
4.7.2024 risulta che il medesimo ha, si, maturato un TFR netto di euro 51.310,54, ma che lo stesso viene pagato a rate, e che la seconda di euro 10.341,43 verrà erogata solo nel luglio 2025. Con il terzo motivo contesta infine la pronunciata condanna alla refusione delle spese processuali, giacchè in realtà, per quanto det- to, andavano addossate alla controparte, e che comunque nessuna menzione è stata fatta rispetto al rigetto delle domande di parte appellata. Segnala che non è dato sapere il valore della causa e quali fasi siano state conteggiate, anche perché
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 la fase istruttoria non è stata espletata, considerato che nessun mezzo di prova è stato ammesso. Chiede quindi che la Corte ponga le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di parte avversa, o in subordine le compensi per quel che concer- ne il primo grado di giudizio.
Si costituisce quindi , la quale chiede il rigetto CP_1
dell'impugnazione e l'accoglimento del proprio gravame incidentale. In relazione al primo motivo di censura avversario ed all'appello incidentale, involgente l'assegno divorzile, deduce, infatti, che nel primo giudizio il in nulla ha Pt_1
mosso contestazioni riguardo: alle proprie condizioni di salute, al dato che la stes- sa non ha mai lavorato durante gli anni di matrimonio, all'organizzazione familiare del nucleo tale per cui l'appellante aveva imposto, già in fase di fi- Controparte_3
danzamento, di abbandonare il lavoro e di dedicarsi completamente alla famiglia, all'assenza di specializzazioni e competenze della medesima, al tenore di vita co- niugale, al fatto che la stessa si è occupata incessantemente delle zie del Pt_1
e quindi ha svolto un lavoro domestico e di cura non solo per il suo nucleo ma an- che per i di lui familiari, che poi ebbero a trasmettergli l'eredità. Eccepisce che, al contrario di quanto ancora sostenuto dal , l'appellata non ha mezzi ade- Pt_1
guati per provvedere al proprio mantenimento ed è anche oggettivamente im- possibilitata a procurarseli proprio per quanto preteso in merito alla gestione fa- miliare, all'accudimento esclusivo delle figlie e delle zie anziane dell'appellante.
Segnala che oggi ha 52 anni, possiede solo la licenzia media e, trovandosi priva di competenze, avendo solo lavorato in un negozio palermitano di calzature (“Pata- nia”) nel lontano quinquennio 1989-1994, ossia fino a poco prima del matrimonio,
è particolarmente svantaggiata per l'inserimento nell'odierno mercato del lavoro, soprattutto per le documentate problematiche, quali: ipertensione, tachicardia, brachicardia, cardiopatia ipertensiva, sindrome del tunnel carpale, obesità, scolio- si, artrosi, ernia al disco e problemi alle ginocchia, che ormai si sono consolidate e trasformate in patologie croniche, senza che però diano diritto all'assegno di inva- lidità. Aggiunge che le uniche offerte di lavoro ricevute sono state accolte, lavo- rando saltuariamente come colf o come badante, senza però poter fare affida- mento su un lavoro stabile e continuativo. Fa presente allora che l'assegno divor-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 zile assume una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e pere- quativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà, e che nel caso di specie sussiste un rilevante divario economico-patrimoniale tra i due ex coniugi, soprattutto considerato che il patrimonio del è stato costruito e alimenta- Pt_1
to dal costante apporto dato dalla medesima, dato che alcuni degli immobili che sono stati di proprietà, come la ex casa coniugale di Via Napoli n. 39 a Palermo, o che sono ancora oggi di proprietà di controparte, come la villa di Finale di LI
o l'appartamento nel centro storico di LI, sono stati ereditati dal ricorrente per lascito testamentario delle zie e , decedute, la pri- Persona_3 Persona_4
ma, nel 2013, e la seconda in epoca anteriore alla separazione, accolte in casa ed accudite dalla medesima, che ha così grandemente contribuito alla generosa di- sposizione testamentaria poi naturalmente devoluta al solo nipote. Sul piano eco- nomico evidenzia dunque che dalle dichiarazioni dei redditi depositate in primo grado dal , e dalle risultanze catastali, emerge una florida situazione eco- Pt_1
nomico patrimoniale, essendo questi proprietario o comproprietario di ben 5 im- mobili abitativi, di nn. 38 terreni nel Comune di LI, e nudo proprietario per ½ di altri 2 immobili. Aggiunge che questi abita nell'immobile di sua esclusiva pro- prietà sito a LI (Pa) alla via Lungomare Marco Polo n. 25, mentre l'immobile Part sito a LI (Pa) in via Lavizza n. 25 è destinato ad attività di circostanza mai contestata dalla controparte, che però non ha inteso documentare i proventi derivanti dalla stessa. Segnala che il è inoltre titolare di due conti correnti Pt_1
e di altro, n. 002/023/657181 c/o Banca G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, di cui è contitolare con la madre ed il fratello, il cui ultimo saldo alla data del
20/10/2023 è di €.0,00 perché in data 29/07/2022 è stato fatto un prelievo di ben
137.000,00 euro, di cui nulla è noto sulla destinazione. Inoltre risulta contitolare anche di un altro conto di cui non fa menzione, il c/c n. 60902300469438, che al
31/12/2022 aveva un saldo di € 139.037,03. In merito al profilo reddituale,
l'appellante, sino al pensionamento avvenuto il giorno 01/7/2023, ha potuto con- tare su un reddito annuale da lavoro dipendente di €.32.937,00, per circa €
2.744,75/mese per 12 mensilità, e solo labialmente parla ora di una pensione net- ta di €.1.750,00, rimanendo irrilevante il pagamento rateale di un finanziamento
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 non richiesto per fini familiari, probabilmente contratto per eseguire i lavori nella Part casa di Via Lavizza da destinare a e ancor meno quello per il dovuto mante- nimento alla moglie e alle figlie. Di contro deduce che è priva di fondamento l'allegazione che la medesima sarebbe proprietaria di immobili dal valore superio- re ai propri terreni, in quanto: 1) l'immobile di Ficarazzi, via Lombino n. 9, è per- venuto per successione legittima dalla propria madre, deceduta il 15/03/2023, ed
è stato venduto nel 2024 al prezzo di € 69.000,00, divisi però fra quattro fratelli una volta decurtate le spese connesse al decesso e alla successione, con conse- guente residuo irrisorio con il quale solo ha potuto però acquistare una NISSAN
MICRA di seconda mano immatricolata nel 2015 al prezzo di €.7.900,00; 2)
l'immobile sito a Palermo, Vicolo Vitrano n. 11, anche questo ereditato dalla ma- dre deceduta, è una piccola abitazione di 65 mq in condizioni fatiscenti e in com- proprietà indivisa tra ben 16 soggetti, persino abitata a titolo gratuito da uno zio in precarie condizioni economiche, come noto allo stesso appellante;
3)
l'usufrutto sulla casa in cui abita unitamente alla figlia è pervenuto giusto Per_2
accordo di separazione dei coniugi con i 2/3 del ricavato della vendita della casa coniugale di via Napoli, a sua volta pervenuta da eredità delle zie. Conclude per- tanto affermando il diritto a percepire un assegno divorzile mensile adeguato al reddito e al patrimonio della controparte, tale da consentire alla stessa una digni- tosa e libera esistenza, da corrispondersi in misura non inferiore alla somma di €
350,00 già percepita mensilmente a titolo di mantenimento durante la separazio- ne coniugale, e dunque non nella prevista misura di € 200,00. A supporto chiede comunque preliminarmente ammettersi la chiesta prova testimoniale con le Sig.re
, , e sui ca- Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
pitoli già proposti. Chiede confermarsi quindi la statuizione di condanna al paga- mento di quota del T.F.S. Chiede infine, con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, la modifica parziale del capo b) della sentenza revocando l'assegno di mantenimento disposto per la figlia , Per_1
non più convivente con la stessa perché dal 17.3.2025 residente con il fidanzato in
Bagheria.
All'udienza del 12/9/2025, sostituita mediante deposito di note scritte ai
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, cui segue il deposito della presente sentenza nel termine di giorni sessanta di cui all'art. 473 bis.34 comma 3 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, esclusa la sussistenza di qualsivoglia urgenza, men che meno in termini di “pregiudizio imminente ed irreparabile” ex art. 473 bis.15
c.p.c., occorre in questa sede prendere atto della cessata legittimazione della
[...]
CP_ alla riscossione dell'assegno ex art. 337 septies c.c. in favore della figlia
[...]
, nata a [...] il [...], per essere venuta meno la convivenza a far Per_5
tempo dal 17.3.2025, epoca in cui in primo grado già vigeva la barriera delle pre- clusioni c.d. assertive, trovandosi la controversia in fase di decisione.
Occorre dunque caducare il condannatorio in parte qua, a far tempo dalla qui palesata rinuncia.
Quanto invece agli aspetti propriamente impugnatori, esaminate congiun- tamente le doglianze dell'appello principale e dell'appello incidentale involgenti l'assegno divorzile (il primo mirante all'elisione ed il secondo all'accrescimento), entrambe sono insuscettive di accoglimento.
Anzitutto alcun utile contributo gnoseologico aggiuntivo sono in grado di offrire le prove orali sulle quali v'è insistenza di assunzione da parte della CP_1
trattandosi di dati pacifici o miranti alla formulazione di giudizi.
Nel merito, come è noto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n.
898/1970, con la sentenza di divorzio il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascu- no o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ulti- mo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggetti- ve.
Costituisce oramai ius receptum che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno di cui all'art. 5 legge divorzio deve condurre al riconoscimento di un
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 contributo nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex co- niugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio (Cass., n. 32354 del
2024; Cass., n. 9144 del 31/03/2023; Cass., n. 23583 del 28/07/2022). Occorre cioè effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze fa- miliari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, in funzione cioè riequilibratrice rispetto al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, di modo da assicurare all'altro un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, al- la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche in termini di risparmio di spesa, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventual- mente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, quando cioè il co- niuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 35434 del 19/12/2023). La componen- te assistenziale dell'assegno, cioè, valorizza la funzione sociale che questo altresì assolve nei casi in cui sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso all'esame, costituisce allora dato nemmeno contestato con rico- struzione altra, che a sacrificare l'affermazione lavorativa, in favore delle esigenze della famiglia, è stata la moglie. Le parti hanno infatti contratto matrimonio nel
1994, epoca coincisa con l'abdicazione dal ruolo di lavoratrice, allora come
“commessa” presso un esercizio palermitano di calzature, e l'assunzione di quello di casalinga e, dal 1996, anche di madre, in funzione quindi della scelta monored- dituale che ha consentito al marito di fare carriera nella Polizia di Stato, fino alla separazione personale, avvenuta nel 2012. Correttamente, dunque, il Tribunale, appurato il mantenimento di uno squilibrio economico/patrimoniale, in attesa di una affidabile collocazione professionale della convenuta, ha disposto un contri-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 buto in funzione perequativa-compensativa.
In punto di quantum debeatur, come detto, occorre avere riguardo alle ra- gioni della decisione, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, al reddito di entrambi, e valutare tutti i suddetti elementi anche in rap- porto alla durata del matrimonio.
Premesso che nulla è noto sulle ragioni della decisione, avendo le parti prescelto la separazione consensuale, è a rilevarsi che la oggi di anni 53, è CP_1
in possesso della licenza media, non presenta patologie che infirmano la capacità lavorativa in guisa tale da assurgere ad invalida civile, anche solo parzialmente, ed ha ammesso di svolgere in modo non continuativo la richiesta professionalità di badante. Risulta poi usufruttuaria della casa sita in Ficarazzi (Pa) alla via Gioacchi- no Rossini n. 25, bene attribuitogli giusti accordi di separazione ma con fondi per- venuti dalla dismissione di beni ereditari del marito, ossia della casa già familiare di via Napoli in Palermo. Sempre in forza della separazione si conveniva altresì che il conto corrente intrattenuto presso la Banca Credem sarebbe stato diviso al 50%,
e che anche la avrebbe beneficiato, alla scadenza, dei due fondi di investi- CP_1
mento nella titolarità familiare. Modeste sono invece le sostanze ricavate dall'immobile di Ficarazzi, via Lombino n. 9, pervenutole per successione dalla propria madre e venduto nel 2024 al prezzo di € 69.000,00 divisi fra quattro fra- telli, al pari, se non ancor più, della modesta quota dominicale, con altri quindici soggetti, afferente il piccolo immobile sito a Palermo, Vicolo Vitrano n. 11, pure ancora abitato a titolo gratuito da uno zio in precarie condizioni economiche.
Quanto al , oggi di anni 63, trattasi di poliziotto collocato in quie- Pt_1
scenza, ora percettore di redditi netti annui netti assurti a circa € 25.000,00 (cfr.
730/2024 da ultimo offerto in comunicazione in all. 2, voci Reddito da lavoro di- pendente – Imposta netta), corrispondenti ad una disponibilità mensile netta me- dia pari dunque ad € 2.100,00, ripartendo cioè figurativamente il suddetto mon- tante annuo netto su sole dodici mensilità. Risulta inoltre proprietario esclusivo dell'immobile nel quale vive, sito in Finale di LI alla via Lungomare Marco Po- lo n. 25, mentre su altro valorizzato immobile sito a LI alla via Lavizza n. 25,
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 Part indicato come destinato ad attività di in tesi gestita dalla di lui compagna
[...]
, risulta solo nudo proprietario per un mezzo e non sono noti gli Persona_6
accordi con l'usufruttuario, non senza tralasciare che trattasi comunque per alle- gazione di redditi d'impresa della compagna. Possiede inoltre quote di un mezzo o un terzo su altre quattro unità immobiliari, tra cui un garage, ancora nel piccolo centro di LI, oltre ad analoghe quote proprietarie su una trentina di piccoli appezzamenti di terreno, sempre in agro di LI. Sul piano mobiliare risulta in- vece avere avuto un saldo presso Banca Fideuram pari ad € 51.000,00 al
31.12.2024, misteriosamente – e quindi opacamente – precipitati ad € 3.500,00 al momento della dichiarazione sostitutiva del luglio 2025, anche per l'inspiegabile trasferimento alla compagna di € 16.000,00. Nell'ottobre 2023 risulta poi avere acquistato, con fondi condivisi con la madre ed il fratello, e dunque presumibil- mente in via cointestata, € 100.000 in BTP valore (cfr. estratto conto Banca Tonio- lo, in all. 5). Quanto alla documentata cessione del quinto per € 300,00 mensili, dovuta a ragioni imprecisate, va qui rammentato che la volontaria assunzione di obblighi patrimoniali restitutori costituisce di per sé dato storico neutro ove non se ne dimostri in modo stringente l'ineluttabilità e la di loro connessione con esi- genze non preventivabili che ne abbiano, dapprima, imposto la costituzione e, di poi, assorbito la provvista, ben potendosi diversamente ottenere capitali per spe- se voluttuarie, o financo, frodatoriamente, al solo fine di impoverirsi al cospetto degli aventi diritto a prestazioni pecuniarie. Risulta comunque anch'egli onerato del contributo al mantenimento della comune figlia , maggiorenne non an- Per_2
cora economicamente autosufficiente, al momento per € 250,00 mensili.
E' allora a rilevarsi nella specie che, se è vero che la situazione economico- patrimoniale risulta abbastanza squilibrata in favore del , va qui rimarcato Pt_1
che il coniuge più debole non ha diritto ex abrupto a quote del patrimonio dell'altro in proporzione alle sostanze da questi possedute in un determinato momento storico (ad esempio anche quando frutto di significative vincite a giochi o cospicui lasciti ereditari), ma solo ad un flusso di ricchezza (“un assegno”) in funzione riequilibratrice per il ruolo e il contributo fornito alla formazione del pa- trimonio della famiglia e di quello personale dell'altro, anche in rapporto alla du-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 rata del matrimonio (inclusa però la convivenza prematrimoniale).
Risulta allora qui pacificamente che, al di là della maggiore redditività con- sentita al marito dal contributo di accudimento della casa e delle figlie garantito dalla moglie, il surplus di ricchezza oggi esistente in termini di patrimonializzazio- ne è per lo più il frutto di beni personali, quali sono i lasciti ereditari provenienti dalle di lui due zie, e non quindi del contributo casalingo offerto dalla moglie du- rante la convivenza coniugale. La già ottenuta titolarità in fatto della casa di abita- zione (anch'essa proveniente da beni personali del marito), con equa divisione degli altri cespiti, in uno alla redditività propria derivante dalla richiesta professio- nalità di badante, fanno si che gli assegnati € 200,00 assolvano già alla funzione riequilibratrice rispetto al parametro del ruolo e del contributo specificamente fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale.
Quanto al secondo motivo di appello basti affermare che la spettanza dell'assegno divorzile comporta quella alla quota TFS ex art. 12 bis l. 898/1970, ri- spetto alla quale, al di là dell'oramai acquisita integralità dello stesso, è qui a riba- dirsi che il diritto sorge nel momento in cui il coniuge matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato (Cass., n. 24403 del 2022), e che qui il condannatorio ri- sultava capiente rispetto a quanto già riscosso all'epoca della decisione, con con- seguente correttezza della stessa.
Rispetto al terzo motivo, afferente la valutazione di soccombenza ai fini del riparto delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., l'avversione totale alla domanda di assegno divorzile, che molto ha impegnato le difese, e l'inammissibilità della do- manda ripetitoria, a fronte invece del sostanziale accordo sui profili di manteni- mento filiare, comportano la correttezza della valutazione di soccombenza del marito, al pari della quantificazione liquidatoria, individuata in € 3.800,00 avuto riguardo a tutte le fasi (compresa quella istruttoria, che spetta anche a fronte del-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 la produzione e correlativo esame di prove documentali) ed al valore indetermi- nato della lite, seppur a complessità bassa.
La reciproca soccombenza induce invece alla compensazione integrale ri- spetto all'odierna fase di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d raddoppio del contributo unificato a ca- rico dell'appellante principale e di quello incidentale, dovendosi rendere l'attestazione anche quando il tributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al pa- trocinio a spese dello Stato, diversamente da quelli in cui l'esenzione è attribuita dalla legge in modo assoluto e definitivo: in questi termini Cass., SS.UU., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunzian- do in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Termini Imerese
n. 365/2025 del 19/3/2025:
• Revoca, a far tempo dalla rinuncia, la statuizione di condanna per € 250,00 mensili posta a carico di e in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
[...] Per_1
• Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
; CP_1
• Rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1
; Parte_1
• Compensa integralmente le spese di lite afferenti il presente grado di giudizio;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale proposta.
Così deciso in Palermo il 12.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal consigliere relatore.
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