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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 2192, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Pierangelo Paniccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Veroli, via Rotondi 16
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Parte_1 CP_1 lavorato dal 1969 al 1973 come escavatorista/palista meccanico e dal 1978 al 2009 come autotrasportatore;
2) l'attività si svolgeva per 8/9 ore al giorno per 40 ore settimanali;
3) le
1 lavorazioni alle quali era adibito si svolgevano sempre all'aperto e comportavano la continua esposizione ai raggi solari UV;
4) tale condizione di esposizione cronica ai raggi solari aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una cheratosi attinica al viso recidivante, evoluta in carcinomi squamosi plurifocali al viso, al cuoio capelluto e alla regione auricolare dx, patologia per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il CP_1 riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico pari almeno al 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore aveva svolto lavori di movimento terra, alternandosi alla guida di escavatore e camion, svolgendo tali attività esposto al sole, in cantieri esterni.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della cheratosi attinica del volto, evoluta in carcinomi squamosi, con un danno biologico nella misura del 10%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 38 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, non forniti dall' convenuto, l' va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di CP_1 CP_1 cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della cheratosi attinica del volto, evoluta in carcinomi squamosi, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 10%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) pone a carico dell' le spese di lite, liquidate in €.1.500,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 6.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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