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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 09.10.2025 n. r. g. l. 2155/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2155 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PATTUMELLI DAMASO e Parte_1 usta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 21/04/2023, il sig. adiva il Tribunale del lavoro Parte_1 di Velletri per sentire accertare e dichiarare l'ill ndebito, notificato dall' CP_2 con provvedimento del 26.04.21 nella misura di euro 6.384,49 in quanto asse presupposti del recupero e infondata la pretesa restitutoria e conseguentemente condannare l' alla restituzione di tutte le somme trattenute e recuperate a tale titolo CP_2 ovvero affer diritto al pagamento dell'assegno sociale maggiorato dal 01.01.20 e condannare l' a restituire la sorte non più erogata dal 01.2020 e pari CP_2 Allegato al verbale di udienza del 09.10.2025 n. r. g. l. 2155/2023
complessivamente ad euro 9.606,84 tenuto conto anche di quanto richiesto in ripetizione;
oltre ad interessi legali e con vittoria di spese di lite. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto asseritamente infondato nel CP_2 merito. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 09.10.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Dai documenti depositati dalle parti risulta che il Sig. era titolare di assegno Parte_1 sociale dal 01.10.2006 (doc. 1), assegno che veniva erogat ente con l'incremento della maggiorazione sociale, ai sensi dell'art 38 della legge 448/01. Dalla lettura attenta della norma di cui all'art 38, commi 5, della legge 448/01, si ricava che per ottenere e per mantenere il diritto alla maggiorazione sociale sui trattamenti previdenziali ed assistenziali, sono necessarie determinate condizioni reddituali;
il reddito prescritto è diverso e distinto dai redditi richiesti per fruire delle prestazioni di invalidità civile. Infatti, per la maggiorazione sociale deve farsi riferimento non solo ai redditi soggetti ad imposizione fiscale, ma anche a tutti gli altri redditi esenti da tale imposizione. Fatta questa premessa, parte ricorrente contesta la fondatezza dell'indebito ritenendo di non aver mai superato i limiti di reddito, circostanza questa corrispondente al vero, ma che non tiene conto del necessario cumulo con i redditi dell'altro coniuge, del tutto omessi nel ricorso. Infatti, come chiarito dall' il debito per cui è causa deriva dal riscontrato CP_2 superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per continuare a fruire del beneficio incrementativo. Tramite una verifica sui redditi effettivi posseduti da entrambi i coniugi, l' ha acclarato il superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge per fruire CP_1 ggiorazione sociale sull'assegno. In particolare, il debito è stato calcolato sui ratei percepiti dal 01/01/2019 al 31/12/2019 nella misura di euro 6.202,95, ma era riferito ai redditi superiori conseguiti nel 2018 e tale indebito veniva conteggiato con provvedimento del 19.08.21 (doc.2). L'ufficio ha accertato che i redditi personali del ricorrente cumulati con quelli del coniuge Sig.ra avevano Parte_2 determinato il superamento dei limiti reddituali previsti dalle tabelle di legge, poiché la Sig.ra era titolare sia di pensione di inabilità civile per ciechi parziali che di Parte_2 inden mpagnamento;
benefici, questi, entrambi rilevanti ai fini del computo dei redditi che incidono sulla maggiorazione sociale. Come si può constatare dall'esame del provvedimento di recupero emesso dall' il CP_2
19.08.21 ed allegato alla memoria di costituzione (doc. 2), a pagina 2 sono stati i i i redditi percepiti dal coniuge negli anni intercorrenti dal 2016 al 2021. Nel 2018 risultavano redditi complessivi pari ad euro 12.218,00, importo che, cumulato con l'assegno sociale percepito dal ha generato un reddito complessivo nel 2018 di Parte_1
18.689,00 superiore al limite d r fruire dell'incremento sull'assegno sociale che per l'anno 2018 era fissato in euro 14.259,18. Il provvedimento di ricostituzione dell'assegno sociale è stato emesso in seguito alla presentazione di nuova istanza di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente il 01.07.21, istanza in cui venivano per la prima volta inseriti anche i redditi del coniuge. Allegato al verbale di udienza del 09.10.2025 n. r. g. l. 2155/2023
Il ricorrente si è limitato ad osservare che nemmeno la propria moglie produce reddito, ma nulla ha dedotto circa la percezione dei benefici assistenziali della pensione di invalidità civile e dell'accompagnamento; dunque, il ricorso deve essere rigettato. 3. Data la dichiarazione ex art. 152 bis disp. Att. Depositata dalla parte ricorrente, questa deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite. Così deciso in Velletri, il 14/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2155 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PATTUMELLI DAMASO e Parte_1 usta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 21/04/2023, il sig. adiva il Tribunale del lavoro Parte_1 di Velletri per sentire accertare e dichiarare l'ill ndebito, notificato dall' CP_2 con provvedimento del 26.04.21 nella misura di euro 6.384,49 in quanto asse presupposti del recupero e infondata la pretesa restitutoria e conseguentemente condannare l' alla restituzione di tutte le somme trattenute e recuperate a tale titolo CP_2 ovvero affer diritto al pagamento dell'assegno sociale maggiorato dal 01.01.20 e condannare l' a restituire la sorte non più erogata dal 01.2020 e pari CP_2 Allegato al verbale di udienza del 09.10.2025 n. r. g. l. 2155/2023
complessivamente ad euro 9.606,84 tenuto conto anche di quanto richiesto in ripetizione;
oltre ad interessi legali e con vittoria di spese di lite. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto asseritamente infondato nel CP_2 merito. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 09.10.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Dai documenti depositati dalle parti risulta che il Sig. era titolare di assegno Parte_1 sociale dal 01.10.2006 (doc. 1), assegno che veniva erogat ente con l'incremento della maggiorazione sociale, ai sensi dell'art 38 della legge 448/01. Dalla lettura attenta della norma di cui all'art 38, commi 5, della legge 448/01, si ricava che per ottenere e per mantenere il diritto alla maggiorazione sociale sui trattamenti previdenziali ed assistenziali, sono necessarie determinate condizioni reddituali;
il reddito prescritto è diverso e distinto dai redditi richiesti per fruire delle prestazioni di invalidità civile. Infatti, per la maggiorazione sociale deve farsi riferimento non solo ai redditi soggetti ad imposizione fiscale, ma anche a tutti gli altri redditi esenti da tale imposizione. Fatta questa premessa, parte ricorrente contesta la fondatezza dell'indebito ritenendo di non aver mai superato i limiti di reddito, circostanza questa corrispondente al vero, ma che non tiene conto del necessario cumulo con i redditi dell'altro coniuge, del tutto omessi nel ricorso. Infatti, come chiarito dall' il debito per cui è causa deriva dal riscontrato CP_2 superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per continuare a fruire del beneficio incrementativo. Tramite una verifica sui redditi effettivi posseduti da entrambi i coniugi, l' ha acclarato il superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge per fruire CP_1 ggiorazione sociale sull'assegno. In particolare, il debito è stato calcolato sui ratei percepiti dal 01/01/2019 al 31/12/2019 nella misura di euro 6.202,95, ma era riferito ai redditi superiori conseguiti nel 2018 e tale indebito veniva conteggiato con provvedimento del 19.08.21 (doc.2). L'ufficio ha accertato che i redditi personali del ricorrente cumulati con quelli del coniuge Sig.ra avevano Parte_2 determinato il superamento dei limiti reddituali previsti dalle tabelle di legge, poiché la Sig.ra era titolare sia di pensione di inabilità civile per ciechi parziali che di Parte_2 inden mpagnamento;
benefici, questi, entrambi rilevanti ai fini del computo dei redditi che incidono sulla maggiorazione sociale. Come si può constatare dall'esame del provvedimento di recupero emesso dall' il CP_2
19.08.21 ed allegato alla memoria di costituzione (doc. 2), a pagina 2 sono stati i i i redditi percepiti dal coniuge negli anni intercorrenti dal 2016 al 2021. Nel 2018 risultavano redditi complessivi pari ad euro 12.218,00, importo che, cumulato con l'assegno sociale percepito dal ha generato un reddito complessivo nel 2018 di Parte_1
18.689,00 superiore al limite d r fruire dell'incremento sull'assegno sociale che per l'anno 2018 era fissato in euro 14.259,18. Il provvedimento di ricostituzione dell'assegno sociale è stato emesso in seguito alla presentazione di nuova istanza di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente il 01.07.21, istanza in cui venivano per la prima volta inseriti anche i redditi del coniuge. Allegato al verbale di udienza del 09.10.2025 n. r. g. l. 2155/2023
Il ricorrente si è limitato ad osservare che nemmeno la propria moglie produce reddito, ma nulla ha dedotto circa la percezione dei benefici assistenziali della pensione di invalidità civile e dell'accompagnamento; dunque, il ricorso deve essere rigettato. 3. Data la dichiarazione ex art. 152 bis disp. Att. Depositata dalla parte ricorrente, questa deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite. Così deciso in Velletri, il 14/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio