TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16836 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonina Fazio, C.F._1
rappresentante e difensore;
attore
E
, nata a [...] il [...], non rappresentata né difesa;
Controparte_1
convenuta contumace
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
, in persona dell'Avv. Simona Giordano, nella qualità di curatore C.F._2
speciale; con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
1 Conclusioni: all'udienza del 27 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., parte attrice ed il curatore speciale del minore hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/12/2021, iscritto a ruolo il 17/12/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio , deducendo: di aver conosciuto la
[...] Controparte_1
convenuta nel 2016, instaurando con la stessa una convivenza more uxorio quando ella si trovava al sesto mese di gravidanza;
che in data 13/12/2016 è nato che l'attore CP_2 ha riconosciuto come figlio, benché consapevole che il bambino fosse figlio biologico di
; che la convivenza è cessata il 6/7/2020, a seguito dell'ennesima lite Persona_1
con la convenuta, cui è seguita una querela a suo carico per asseriti maltrattamenti;
che la madre e il minore sono stati collocati in Comunità dal Tribunale per i Minorenni, che ha disposto il divieto di prelevamento, contatto e visita tra il bambino e l'attore; di aver proposto querela nei confronti di avverso le accuse mosse nei suoi Controparte_1 confronti;
che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione dei procedimenti instaurati a carico di entrambe le parti a seguito delle reciproche querele.
Sulla base di quanto esposto, l'odierno attore ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale per il minore, l'accertamento negativo della sua paternità, nonché la relativa declaratoria e di provvedere, conseguentemente, a tutti gli effetti derivanti dalla legge.
L'atto di citazione, la cui notifica del 13/12/2021 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si è perfezionata essendo la convenuta risultata “sconosciuta” presso l'indirizzo di residenza (Palermo, Via Resuttana n. 444: v. certificato di residenza in atti), è stato regolarmente notificato presso il medesimo indirizzo in data 20/12/2022, unitamente alla copia dei verbali delle udienze del 20/4/2022 e del 19/10/2022. Nonostante la regolare notifica – la cui rinnovazione nel termine stabilito dal giudice ha impedito ogni decadenza ai sensi dell'art. 291 comma I c.p.c. – non si è costituita nel Controparte_1
presente procedimento, rimanendo, dunque, contumace.
Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
__________________
2 Deve, anzitutto, essere dichiarata la contumacia della convenuta , non Controparte_1
costituitasi in giudizio malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione.
La domanda proposta dall'attore è inammissibile, essendo lo stesso incorso nella decadenza prevista dall'art. 263 comma III c.c., come correttamente eccepito dalla curatrice speciale del minore.
Il presente procedimento rientra, invero, nella fattispecie di cui all'art. 263 c.c., il cui terzo comma così dispone: “l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”.
La disposizione dianzi richiamata, com'è noto, è stata oggetto del sindacato di costituzionalità da parte della Consulta che, con sentenza n. 133 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.
219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Nel caso di specie, ha rappresentato di aver conosciuto Parte_1 CP_1
nell'anno 2016, quando la stessa era al sesto mese di gravidanza del bambino
[...]
concepito con un altro uomo, e di aver con la stessa instaurato una convivenza more uxorio. Al momento della nascita di avvenuta il 13/12/2016, l'attore ha CP_2 riconosciuto il bambino come figlio proprio attribuendogli il proprio cognome e solo con l'odierna azione ha impugnato il riconoscimento del figlio per difetto di veridicità.
Orbene, risulta evidente come l'attore risulti decaduto dalla possibilità di proporre l'azione, essendo ampiamente decorso il termine annuale previsto dalla richiamata disposizione, posto che lo stesso, già prima della nascita del figlio, era pienamente consapevole della non paternità.
3 In questo senso lasciano deporre sia l'interpretazione letterale della disposizione normativa dianzi menzionata, sia un'interpretazione della stessa di carattere sistematico.
La formulazione del dato letterale induce, invero, a ritenere che il termine quinquennale di cui all'ultima parte del comma III dell'art. 263 c.c. riguardi esclusivamente ipotesi diverse da quelle in cui il soggetto abbia piena conoscenza della propria non paternità al momento del riconoscimento: o casi di ignoranza, da parte dell'autore del riconoscimento, della propria impotenza ovvero ulteriori ipotesi di conoscenza della non paternità successive rispetto al momento dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (è in tal senso che la citata Corte Cost. n. 133/2021 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità). È quindi da ritenersi che solo con riferimento a questi casi la legge pone, oltre al termine annuale decorrente dal momento della conoscenza della non paternità, un termine massimo decadenziale di cinque anni.
Pertanto, in sintonia con la lettera della legge, deve aderirsi ad un'interpretazione del seguente tenore: il termine annuale di decadenza di cui alla prima parte dell'art. 263, c.
III c.c. riguarda tutte le ipotesi di impugnazione del riconoscimento di paternità in cui l'autore del riconoscimento sia già a conoscenza, al momento dello stesso, della sua non paternità; il termine quinquennale è invece suscettibile di venire in considerazione, con riferimento all'autore del riconoscimento, nelle sole ipotesi di ignoranza del difetto di veridicità circa la propria paternità al momento del riconoscimento. In tali ultime ipotesi,
l'azione va proposta entro un anno dal giorno in cui si è avuta conoscenza della non paternità, purché non siano comunque decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
A favore di questa interpretazione giova ulteriormente, a livello sistematico, la considerazione che la riforma operata con il d.lgs. n. 154 del 2013 – che ha modificato la disciplina in questione introducendo tali termini – mirava a rendere il regime del disconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio più simile a quello del disconoscimento dei figli nati nel matrimonio ex art. 244 c.c. Anche in questi casi, a mente del comma IV della disposizione normativa, “nei casi previsti dal primo e dal secondo comma
4 l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”. Per quel che qui interessa, il comma II dell'art. 244 c.c. prevede un termine di decadenza annuale per l'ipotesi in cui il padre si trovi, al tempo della nascita, nel luogo in cui è nato il figlio;
una diversa decorrenza del termine per i casi di adulterio della moglie o di successiva conoscenza della propria impotenza a generare, fermo restando il termine di decadenza quinquennale. Dunque, anche a livello sistematico l'interpretazione più ragionevole induce a distinguere il termine di decadenza annuale – con diversa decorrenza a seconda che l'autore del riconoscimento risulti o meno a conoscenza del difetto di veridicità – dal termine di decadenza quinquennale, suscettibile di venire concretamente in rilievo solo nel secondo ordine di ipotesi.
Orbene, nel caso di specie, come già osservato, la conoscenza del difetto di veridicità del riconoscimento da parte dell'autore dello stesso risulta pacificamente ammessa dall'attore, il quale, benché conscio della propria non paternità biologica, al momento della nascita di ha riconosciuto il bambino come figlio proprio, attribuendogli il CP_2 proprio cognome, e proponendo l'odierna impugnazione per difetto di veridicità allorquando risultava ampiamente decorso il termine annuale previsto dalla prima parte del comma III dell'art. 263 c.c.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza impedisce l'esame nel merito delle ulteriori domande proposte.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese in favore del Curatore speciale del minore, Avv. Simona Giordano, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia della convenuta , così provvede: Controparte_1
a) dichiara inammissibile la domanda proposta;
b) pone a carico dell'attore le spese del Curatore speciale del Parte_1 minore, Avv. Simona Giordano, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
5 Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo il 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Claudia Castelli.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16836 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonina Fazio, C.F._1
rappresentante e difensore;
attore
E
, nata a [...] il [...], non rappresentata né difesa;
Controparte_1
convenuta contumace
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
, in persona dell'Avv. Simona Giordano, nella qualità di curatore C.F._2
speciale; con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
1 Conclusioni: all'udienza del 27 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., parte attrice ed il curatore speciale del minore hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/12/2021, iscritto a ruolo il 17/12/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio , deducendo: di aver conosciuto la
[...] Controparte_1
convenuta nel 2016, instaurando con la stessa una convivenza more uxorio quando ella si trovava al sesto mese di gravidanza;
che in data 13/12/2016 è nato che l'attore CP_2 ha riconosciuto come figlio, benché consapevole che il bambino fosse figlio biologico di
; che la convivenza è cessata il 6/7/2020, a seguito dell'ennesima lite Persona_1
con la convenuta, cui è seguita una querela a suo carico per asseriti maltrattamenti;
che la madre e il minore sono stati collocati in Comunità dal Tribunale per i Minorenni, che ha disposto il divieto di prelevamento, contatto e visita tra il bambino e l'attore; di aver proposto querela nei confronti di avverso le accuse mosse nei suoi Controparte_1 confronti;
che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione dei procedimenti instaurati a carico di entrambe le parti a seguito delle reciproche querele.
Sulla base di quanto esposto, l'odierno attore ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale per il minore, l'accertamento negativo della sua paternità, nonché la relativa declaratoria e di provvedere, conseguentemente, a tutti gli effetti derivanti dalla legge.
L'atto di citazione, la cui notifica del 13/12/2021 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si è perfezionata essendo la convenuta risultata “sconosciuta” presso l'indirizzo di residenza (Palermo, Via Resuttana n. 444: v. certificato di residenza in atti), è stato regolarmente notificato presso il medesimo indirizzo in data 20/12/2022, unitamente alla copia dei verbali delle udienze del 20/4/2022 e del 19/10/2022. Nonostante la regolare notifica – la cui rinnovazione nel termine stabilito dal giudice ha impedito ogni decadenza ai sensi dell'art. 291 comma I c.p.c. – non si è costituita nel Controparte_1
presente procedimento, rimanendo, dunque, contumace.
Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
__________________
2 Deve, anzitutto, essere dichiarata la contumacia della convenuta , non Controparte_1
costituitasi in giudizio malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione.
La domanda proposta dall'attore è inammissibile, essendo lo stesso incorso nella decadenza prevista dall'art. 263 comma III c.c., come correttamente eccepito dalla curatrice speciale del minore.
Il presente procedimento rientra, invero, nella fattispecie di cui all'art. 263 c.c., il cui terzo comma così dispone: “l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”.
La disposizione dianzi richiamata, com'è noto, è stata oggetto del sindacato di costituzionalità da parte della Consulta che, con sentenza n. 133 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.
219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Nel caso di specie, ha rappresentato di aver conosciuto Parte_1 CP_1
nell'anno 2016, quando la stessa era al sesto mese di gravidanza del bambino
[...]
concepito con un altro uomo, e di aver con la stessa instaurato una convivenza more uxorio. Al momento della nascita di avvenuta il 13/12/2016, l'attore ha CP_2 riconosciuto il bambino come figlio proprio attribuendogli il proprio cognome e solo con l'odierna azione ha impugnato il riconoscimento del figlio per difetto di veridicità.
Orbene, risulta evidente come l'attore risulti decaduto dalla possibilità di proporre l'azione, essendo ampiamente decorso il termine annuale previsto dalla richiamata disposizione, posto che lo stesso, già prima della nascita del figlio, era pienamente consapevole della non paternità.
3 In questo senso lasciano deporre sia l'interpretazione letterale della disposizione normativa dianzi menzionata, sia un'interpretazione della stessa di carattere sistematico.
La formulazione del dato letterale induce, invero, a ritenere che il termine quinquennale di cui all'ultima parte del comma III dell'art. 263 c.c. riguardi esclusivamente ipotesi diverse da quelle in cui il soggetto abbia piena conoscenza della propria non paternità al momento del riconoscimento: o casi di ignoranza, da parte dell'autore del riconoscimento, della propria impotenza ovvero ulteriori ipotesi di conoscenza della non paternità successive rispetto al momento dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (è in tal senso che la citata Corte Cost. n. 133/2021 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità). È quindi da ritenersi che solo con riferimento a questi casi la legge pone, oltre al termine annuale decorrente dal momento della conoscenza della non paternità, un termine massimo decadenziale di cinque anni.
Pertanto, in sintonia con la lettera della legge, deve aderirsi ad un'interpretazione del seguente tenore: il termine annuale di decadenza di cui alla prima parte dell'art. 263, c.
III c.c. riguarda tutte le ipotesi di impugnazione del riconoscimento di paternità in cui l'autore del riconoscimento sia già a conoscenza, al momento dello stesso, della sua non paternità; il termine quinquennale è invece suscettibile di venire in considerazione, con riferimento all'autore del riconoscimento, nelle sole ipotesi di ignoranza del difetto di veridicità circa la propria paternità al momento del riconoscimento. In tali ultime ipotesi,
l'azione va proposta entro un anno dal giorno in cui si è avuta conoscenza della non paternità, purché non siano comunque decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
A favore di questa interpretazione giova ulteriormente, a livello sistematico, la considerazione che la riforma operata con il d.lgs. n. 154 del 2013 – che ha modificato la disciplina in questione introducendo tali termini – mirava a rendere il regime del disconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio più simile a quello del disconoscimento dei figli nati nel matrimonio ex art. 244 c.c. Anche in questi casi, a mente del comma IV della disposizione normativa, “nei casi previsti dal primo e dal secondo comma
4 l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”. Per quel che qui interessa, il comma II dell'art. 244 c.c. prevede un termine di decadenza annuale per l'ipotesi in cui il padre si trovi, al tempo della nascita, nel luogo in cui è nato il figlio;
una diversa decorrenza del termine per i casi di adulterio della moglie o di successiva conoscenza della propria impotenza a generare, fermo restando il termine di decadenza quinquennale. Dunque, anche a livello sistematico l'interpretazione più ragionevole induce a distinguere il termine di decadenza annuale – con diversa decorrenza a seconda che l'autore del riconoscimento risulti o meno a conoscenza del difetto di veridicità – dal termine di decadenza quinquennale, suscettibile di venire concretamente in rilievo solo nel secondo ordine di ipotesi.
Orbene, nel caso di specie, come già osservato, la conoscenza del difetto di veridicità del riconoscimento da parte dell'autore dello stesso risulta pacificamente ammessa dall'attore, il quale, benché conscio della propria non paternità biologica, al momento della nascita di ha riconosciuto il bambino come figlio proprio, attribuendogli il CP_2 proprio cognome, e proponendo l'odierna impugnazione per difetto di veridicità allorquando risultava ampiamente decorso il termine annuale previsto dalla prima parte del comma III dell'art. 263 c.c.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza impedisce l'esame nel merito delle ulteriori domande proposte.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese in favore del Curatore speciale del minore, Avv. Simona Giordano, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia della convenuta , così provvede: Controparte_1
a) dichiara inammissibile la domanda proposta;
b) pone a carico dell'attore le spese del Curatore speciale del Parte_1 minore, Avv. Simona Giordano, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
5 Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo il 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Claudia Castelli.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6