Ordinanza cautelare 10 novembre 2016
Sentenza 9 luglio 2020
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/02/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01486/2025REG.PROV.COLL.
N. 04966/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2021, proposto dal Comune di Rivisondoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AD OM, LE CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZZ (Sezione Prima) n. 484/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AD OM e di LE CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Preso atto delle difese delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il Comune di Rivisondoli propone appello contro OM AD e CI LE (costituiti in giudizio), per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ZZ (Sezione Prima) n. 484/2020- che ha accolto il ricorso proposto avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione.
2 – In primo grado i Sig.ri OM AD e CI LE proponevano ricorso per l’annullamento, previa sospensione, delle Ordinanze n. 16 e n. 17 del Comune di Rivisondoli del 26 marzo 2019 aventi ad oggetto il ripristino delle opere realizzate in parziale difformità dal premesso di costruire n. 127/2007, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
3 – Il contenzioso trae origine dalla richiesta, presentata al Comune di Rivisondoli in data 12 aprile 2007 dagli odierni appellati, di un permesso di costruire in variante del precedente titolo edilizio n. 32/2005, rilasciato al loro dante causa, finalizzato alla realizzazione di una intercapedine a protezione delle unità rurali. In data 10 settembre 2007, l’ente rilasciava il permesso di costruire n. 127, prescrivendo che “ l’intercapedine non deve essere collegata direttamente con l’interno dell’unità immobiliare. La stessa intercapedine dovrà essere colmata con terreno vegetale a quota solaio ”. A tale prescrizione testuale si aggiungevano altre prescrizioni grafiche apposte direttamente sugli elaborati progettuali allegati all’istanza. Successivamente, il Comune acquisiva dal tecnico incaricato dagli appellati una relazione volta a rappresentare come il solaio di controspinta, a copertura dell’intercapedine richiesta, rivestisse una funzione di garanzia per la sicurezza statica del muro posto sul retro del fabbricato. Di conseguenza, l’amministrazione procedeva al riesame delle precedenti prescrizioni e con atto del 18 ottobre 2007 disponeva che “ preso atto delle motivazioni del progettista, visto il Deposito effettuato presso l’Ufficio del Genio Civile sede di Sulmona prot. n. 1728 del 08.10.2007, fermo restando le prescrizioni indicate con Permesso di Costruire n.127/2007, si autorizza la realizzazione delle opere strutturali strettamente necessarie per contrastare la spinta del muro di sostegno prossimo all’intercapedine”.
Al termine del sopralluogo, effettuato dalla Polizia Municipale in data 7 gennaio 2017, e delle verifiche effettuate dal responsabile dell’area tecnica comunale sugli atti autorizzativi in essere, venivano contestate ai Sig.ri OM e CI diverse violazioni in materia urbanistica ed edilizia, consistenti sia nella realizzazione di due manufatti con falda spiovente verso l’interno, non autorizzati nel progetto, sia nella realizzazione dell’intercapedine retrostante il fabbricato in difformità delle prescrizioni - grafiche e testuali - impartite in sede di rilascio del Permesso di costruire n. 127/2007.
Con le note prot. n. 8037 e n. 8038 del 20/12/2018 il Comune comunicava l’avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 e infine con le ordinanze nn. 16 e 17 del 26 marzo 2019 disponeva il ripristino delle opere realizzate in difformità dal Permesso di Costruire n. 127/2007.
4 – I Sig.ri OM e CI proponevano ricorso al Tar e deducevano le seguenti doglianze: “ 1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e ss. L. n. 241/1990 in relazione alla mancata effettività del contraddittorio procedimentale e alla inadeguata e travisata istruttoria e connessa motivazione. Eccesso di potere: erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti; palese difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta, violazione del principio di affidamento. Violazione degli artt. 3 e 9 Cost.; 2- Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31 e dell’art. 6, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001 anche in relazione agli artt. 3, 7 e ss. L. n. 241/1190. Eccesso di potere: travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; ingiustizia; manifesta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ”.
5 – Il Tar, dopo aver accolto l’istanza sospensiva, accoglieva il ricorso nel merito e, ad esito del giudizio, annullava le Ordinanze impugnate.
6 – Il Comune di Rivisondoli propone appello per chiedere la riforma della sentenza, in quanto ritenuta erronea ed illegittima sotto plurimi profili. Si costituiscono i resistenti vittoriosi in primo grado per argomentare la assoluta esattezza della sentenza.
7 – L’appellante deduce le seguenti censure.
7.1 - in primo luogo il Comune deduce il “ DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE AL MOTIVO ACCOLTO ”. In particolare il Tar avrebbe erroneamente desunto l’esistenza di muri perimetrali già assentiti col permesso di costruire n. 32/200, i quali, unitamente al muro di sostegno a ridosso del pendio retrostante il fabbricato, avrebbero determinato l’insorgere di una vasca inopportuna, pericolo da fronteggiare con la realizzazione di un’intercapedine con solaio di copertura.
Il travisamento in cui sarebbe incorso il primo Giudice sarebbe documentato dagli allegati progettuali al permesso del 2005, laddove emerge una previa autorizzazione alla realizzazione del solo muro di contenimento a ridosso del pendio da costruire in cemento armato e dotato di un piede di fondazione. Ancora, nella relazione tecnica allegata alla richiesta del permesso di costruire del 2005, a firma dell’Ing. Henry Cipriani, viene dichiarato che “ verrà realizzato un muro di contenimento a creazione di distacco dal terrapieno ”. Solo con l’istanza di variante presentata nel 2007 dagli odierni appellati è stata rappresentata la volontà di costruire nello spazio di terreno fino ad allora libero da costruzioni, compreso tra il fabbricato rurale ed il muro di contenimento, questo sì già assentito con il permesso di costruire n. 32/05.
Sulla scorta della predetta circostanza, il Tar avrebbe completamente travisato il contenuto e la reale portata sia del provvedimento del responsabile dell’area tecnica prot. 6705/2007 (emesso a seguito della disamina della relazione tecnica dell’ing. Colabrese), sia dei provvedimenti impugnati in primo grado con i quali è stato ordinato il ripristino delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.
7.2 – Inoltre, la sentenza impugnata difetterebbe di idonea motivazione riguardo la natura e la portata del provvedimento del responsabile dell’area tecnica prot. 6705/2007.
L’autorizzazione rilasciata dal Comune aveva ad oggetto unicamente la realizzazione delle opere strutturali strettamente necessarie per contrastare la spinta del muro di sostegno prossimo all’intercapedine, restando ferme le destinazioni approvate e le prescrizioni indicate con Permesso di costruire n. 127/2007, come sarebbe possibile evincere dal contenuto della medesima. Ciò determinerebbe logicamente che il citato provvedimento autorizzativo 6705/2007 non costituisce – né può costituire – una revoca delle precedenti prescrizioni apposte al permesso di costruire 127/2007, siano esse prescrizioni grafiche e/o testuali. In più, l’intercapedine realizzata risulterebbe avere al momento un’estensione complessiva di quasi 40 mq e un collegamento con l’interno dell’unità immobiliare, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni direttamente rese dagli odierni resistenti al Comune. Il suddetto collegamento trova conferma nelle allegazioni progettuali ai titoli edilizi per cui gli appellati hanno fatto richiesta nel 2013, al fine di cambiare la destinazione d’uso dell'immobile in oggetto.
7.3 - In ultimo, l’acclarata violazione delle prescrizioni impartite si radicherebbe nella realizzazione di “ botole di areazione con tanto di tetto spiovente a falda” , a cui si aggiunge il fatto che “ l’intercapedine non è stata colmata da terreno ”.
8 - Le parti resistenti hanno depositato memoria ex art. 101, comma 2 c.p.a. con cui ripropongono le censure dedotte in primo grado e ritenute assorbite nella sentenza gravata.
8.1 - In primo luogo, la contestazione fondata sulla prescrizione grafica apposta sull’elaborato progettuale allegato al permesso di costruire n. 127/2007 sarebbe stata introdotta con le ordinanze di ripristino quale nuova contestazione, non contenuta in quelle indicate nelle comunicazioni di avvio del procedimento, alle quali gli interessati avevano opposto le congrue osservazioni. Tale elemento di novità avrebbe prodotto una lesione del diritto al contraddittorio vantato dagli appellati, in quanto avrebbe precluso agli stessi di poter far valere in sede procedimentale la omessa considerazione della suddetta autorizzazione rilasciata dal tecnico comunale nel 2007, in accoglimento della apposita istanza di riesame della prescrizione grafica apposta sul titolo edilizio, per la quale il Comune avrebbe dovuto svolgere specifici approfondimenti istruttori e ricostruttivi della vicenda e riconoscere in sede amministrativa la piena legittimità del realizzato.
8.2 - La negligenza dell’ente comunale sarebbe avvalorata, inoltre, dal silenzio serbato in ordine alle istanze di autotutela dell’8 e del 9 maggio con le quali gli interessati avevano evidenziato la rilevanza dell’argomento non considerato dal Comune, con la conseguenza di far valere solo nella sede processuale un vizio istruttorio e motivazionale che avrebbe dovuto essere evitato con l’adeguata e compiuta disamina nel contraddittorio procedimentale, anche tenendo conto dei successivi titoli edilizi rilasciati nel 2017.
8.3 - Quanto alle doglianze formulate dall’amministrazione appellante, si contesta il limitato riferimento dell’autorizzazione alle sole opere strutturalmente necessarie, senza adeguata precisazione sulla consistenza delle opere concretamente autorizzate. L’omessa valutazione si estende al prescritto riempimento dell’intercapedine con terreno vegetale, poiché una volta autorizzata la realizzazione del solaio dell’intercapedine sino al muro di sostegno, il ripristino del dimensionamento progettuale della intercapedine faceva venir meno la prescrizione del colmo di terreno vegetale.
8.4 - Viene inoltre riproposta la censura relativa alla omessa considerazione, da parte del Comune, della assoluta regolarità dell’intercapedine progettata e realizzata in quanto confermata con i successivi permessi di costruire n. 20 del 28.06.2017 e n. 27 del 7.09.2017.
8.5 – Quanto, poi, alle botole di areazione, si tratterebbe di interventi assimilabili ad elementi accessori esterni rientranti nelle previsioni regolamentari di cui al DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e di arredo delle aree pertinenziali agli edifici ex art. 6, comma 1, lett. e-quinques), del DPR 380/2001 e, come tali, non suscettibili del preventivo rilascio di titolo edilizio.
8.6 - Infine, viene nuovamente contestata l’erroneità della contestazione concernente l’asserita violazione della prescrizione che imponeva l’assenza di collegamento tra l’intercapedine e l’interno dell’edificio, per quanto rappresentato dagli allegati progettuali alle richieste di permessi risalenti al 2013. Si tratterebbe infatti di una argomentazione innanzitutto inammissibile, in quanto introdotta per la prima volta in sede processuale, e in seconda battuta infondata, atteso che lo stato dell’immobile evidenziato negli allegati atteneva a una mera situazione progettuale e non di fatto.
9 – I due motivi di gravame, attenendo a questioni connesse, posso essere esaminati congiuntamente e risultano non fondati.
9.1 - L’atto datato 18 ottobre 2007, con cui l’ente, a seguito di riesame, ha disposto l’autorizzazione oggetto di censura, non appare sufficientemente preciso in ordine a due diversi profili. Da un lato, infatti, nel lasciare ferme le precedenti destinazioni e prescrizioni impartite, non distingue quali fra queste debbano necessariamente ritenersi superate dalle opere di carattere strutturale che gli odierni appellati hanno manifestato di voler realizzare al fine di garantire la stabilità dell’edificio. Secondo diverso profilo, l’atto non circoscrive né individua la consistenza di suddette opere, le quali non possono che sussumersi nella costruzione dell’intercapedine – previamente assentita con il permesso n. 127/2007 – con solaio di copertura a una profondità di mt 5,80. Pertanto, se l’attività edilizia in oggetto si manifesta quale scelta obbligata per presidiare la stabilità del muro di sostegno e, giocoforza, dell’intero immobile, non è possibile condividere l’esegesi dell’atto autorizzativo offerta dal Comune. Del resto, è lo stesso ente a non fornire prova di alternativi e diversi interventi, di carattere minore, che ipoteticamente sarebbero in grado di garantire la stabilità e la sicurezza statica dell’edificio, che invece deve essere privilegiata.
9.2 - Non può d’altra parte nemmeno trascurarsi il legittimo e incolpevole affidamento maturato in capo agli appellati circa il contenuto dell’autorizzazione, attesa la mancata individuazione, da parte del Comune, di qualsivoglia intervento ultroneo rispetto a quello poi concretamente posto in essere dagli stessi resistenti.
9.2 – Neppure può giungersi a diversa conclusione valorizzando quanto previsto dal permesso n. 32/2005. Se è pacificamente documentato che il titolo in esame non avesse assentito la costruzione di muri perimetrali – tali da creare, insieme al muro di sostegno, la vasca da coprire – è altrettanto incontestabile che la circostanza predetta non abbia in alcun modo influito sulla necessità di garantire il sostegno e la sicurezza statica del fabbricato, stante l’esistenza del muro di controspinta retrostante il medesimo fabbricato, la cui realizzazione è stata autorizzata proprio con il permesso del 2005.
9.3 - Alla luce di tali evidenze, restano assorbite le residuali censure, ivi compresa quella concernente l’asserita irregolarità edilizia delle botole di areazione. Trattasi infatti di interventi strutturalmente finalizzati a garantire un costante ricircolo di aria all’interno dell’immobile e funzionalmente preordinati a mantenerlo in sicurezza sia dagli effetti di possibili agenti atmosferici sia da possibili esposizioni degli abitanti al gas radioattivo radon. Per tali ragioni, non assume pregio la doglianza dell’appellante laddove qualifica le già menzionate botole come finestre soggette ad apposito titolo edilizio. Al contrario, esse debbono ritenersi quali elementi accessori esterni rientranti nella generale categoria di sui all’All. A del D.P.R. 31/2017, non soggetti ad alcun permesso di costruire.
9.5 - Parimenti, rimangono assorbite le censure riproposte in appello dalle parti resistenti, attesa la loro strumentalità rispetto alle doglianze formulate con l’atto di gravame.
10 - Per tali ragioni l’appello è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo respinge.
Condanna il Comune di Rivisondoli alla refusione delle spese di giudizio in favore di OM AD e CI LE, da liquidare in euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO