Versione
20 agosto 1965
20 agosto 1965
Art. 3.
Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.
Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, numero 570 , e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.
Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1.
Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.
Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, numero 570 , e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.
Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 29/07/1975 n. 520614 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 29 luglio 1975 · 0.38790557
Con nota n. 2610582 del 9.11.1974, diretta alla Direzione Generale delle Dogane, codesto Ministero, richiamandosi alla norma di cui all\'art. 91 - secondo comma - del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, chiede di conoscere se, nei confronti dell\'Agenzia ..... - che nel 1967 ebbe a presentare istanza intesa a fruire dei benefici previsti dall\'art. 3 della legge 21.7.1965, n. 939, - possa, ora, a seguito di completa documentazione, essere rilasciato il provvedimento di ammissione ai benefici stessi, ai sensi dell\'art. 8 della citata legge n. 939. Al riguardo, si osserva che la richiamata norma di cui all\'art. 91 - secondo comma - del D.P.R. 26.10.1972, n .633, regola, agli effetti …
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