Articolo 3 della Legge 21 luglio 1965, n. 939
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 agosto 1965
Art. 3.
Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'articolo 1, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.
Per tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel precedente comma che siano comunque destinati a navi estere, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, numero 570 , e successive modificazioni, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.
Tutti i materiali ed i prodotti contemplati nel primo comma provenienti dall'estero sono assimilati a quelli di produzione nazionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965
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