Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2023
Inammissibile
Sentenza 14 febbraio 2024
Inammissibile
Sentenza breve 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 07/12/2022, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 08614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8614 del 2022, proposto da
-OMISSIS e OMISSIS nella qualità di soci e legali rappresentanti della ditta “-OMISSIS-”, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ascoli Piceno, Strada Mezzina 043;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale -OMISSIS-, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale -OMISSIS- e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti l’avvocato Di Lorenzo Francesca e l’avv. dello Stato Amedeo Elefante.;
Rilevato, da un primo e sommario esame giustificato dalle esigenze di celerità proprie del rito cautelare, che le questioni dedotte dalla parte appellante necessitano un adeguato approfondimento nella sede di merito, in ragione della loro peculiare complessità;
Considerato, inoltre, che le esigenze difensive rappresentate dalla parte appellante possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica dedicata alla decisione del proposto appello;
Rilevato, infatti, sul piano del periculum in mora che il nocumento paventato dalla parte appellante, in quanto dipendente dal distacco delle apparecchiature in questione dal 12 novembre 2018, è di natura essenzialmente economica e, come tale, è suscettibile di ristoro sul piano risarcitorio, sussistendone i presupposti;
ritenuto, quindi, opportuno accogliere l’istanza cautelare ai sensi dell’art.55 co.10 c.p.a. ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito;
ritenuti, infine, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese processuali della fase cautelare tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’istanza cautelare ai sensi dell’art.55 co.10 c.p.a. ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Fissa per la decisione dell’appello l’udienza pubblica del 18 aprile 2023.
Spese della fase cautelare compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa ed ogni persona fisica menzionata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Antonio Pasquale Francola | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.