TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.6021/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6021 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art 127
c.p.c. e vertente tra (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Aldo De Caridi
e dall'avv. Carmela Palmisano giusta procura in calce al ricorso), l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura
[...]
in calce dall'avv. Ulisse Antonio Pedace) e l
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura generale alle liti dall'avv. Francesco Giammaria e dall'avv. Iolanda Gentile).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere.
1 La ricorrente, fornendo prova documentale di aver corrisposto all' il pagamento a CP_2 saldo dell'importo intimato, ha difatti dimostrato di non avere più interesse alla definizione nel merito della presente controversia.
Da ciò discende la già menzionata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. Quanto alle spese di lite, in assenza di espressa adesione delle controparti quanto alla compensazione integrale richiesta dalla ricorrente deve ritenersi che l'avvenuto pagamento nella sua integralità del carico oggetto dell'intimazione di pagamento solo dopo l'instaurazione del presente giudizio imponga il ricorso alla cd. soccombenza prognostica, temperato solo in parte dalla condotta processuale - e quindi proprio da tale spontaneo adempimento - che ha consentito una più celere definizione della controversia.
Previa compensazione per 1/2 esse vanno quindi poste nel residuo proprio a carico della ricorrente, che pagando l'importo intimato ha ammesso di fatto di essere a ciò tenuta, nella misura di seguito quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. e dell in
[...] Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico della ricorrente la residua quota di 1/2 delle spese di lite, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 650,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
2