Cass. civ., sez. VI, sentenza 23/09/2015, n. 18820
CASS
Sentenza 23 settembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali, nel regime introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza, prima dell'instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile all'abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con appello.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 23/09/2015, n. 18820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18820
    Data del deposito : 23 settembre 2015

    Testo completo