Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali, nel regime introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza, prima dell'instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile all'abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 23/09/2015, n. 18820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18820 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
18820715 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cu SESTA SEZIONE CIVILE - 2 FUN Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto SANZIONI AMM VIE Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - DIVERSE DA LAVORO, PREVIDENZA, FINANZ E TRIB. -- Rel. Consigliere - Dott. IPPOLISTO PARZIALE Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Ud. 09/04/2015 - PL Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - B N. 4840/2012 Go418820 Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4840-2012 proposto da: AT NA ([...]) elettivamente domiciliata in Roma, Via Nemorense N 18, presso lo studio dell'avvocato GIUNIO RIZZELLI, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
- intimato -
avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 23/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato Rizzelli, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2539 15 1. NA TE impugna «l'ordinanza conclusiva del procedimento n. 103833/2011 R.G. del Giudice di Pace di Roma emessa fuori udienza il 23.11.2011 e mai comunicata, di cui la parte ha estratto copia soltanto in data 12.01.2012, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso», proposto avverso la comunicazione di decurtazione punti n. RF1101E5C040010017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale «veniva intimata, a seguito dell'aggeramento del saldo punti patente, la revisione della patente di guida», comunicazione notificata il 26.08.2011. Rileva la ricorrente che il ricorso, datato 14 ottobre 2011, è stato depositato in cancelleria il 17 ottobre 2011. 2. Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza resa "fuori udienza”, datata 23 novembre 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso, avverso la comunicazione di variazione di punteggio rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportante la variazione del punteggio», dopo aver visto «l'art.
6-7 del D.lgs n. 150 del 1 settembre 2011». Il giudice di pace chiarisce che «non è fatta menzione della pendenza di ricorso avverso il verbale di contravvenzione da cui è scaturita la variazione» e che «siffatto documento non costituisce titolo valido per proporre ricorso non essendo lo stesso previsto da alcuna norma di legge».
3. La ricorrente formula tre motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La parte ricorrente, dopo aver chiarito che impugna direttamente in cassazione il provvedimento in questione, non essendo prevista altra e diversa tutela, formula i seguenti motivi. - Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violazione o falsa 1.1 applicazione degli artt. 6. 7 e 36 D.lgs. n. 150 del 2011 (ex artt. 22 e 23 della Legge n. 689 del 24.11.1981 che si ritengono, comunque, violati) in relazione Ric. 2012 n. 04840 sez. M2 - ud. 02-04-2015 -2- all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. Vizio di motivazione per apoditticità in relazione - all'art. 360, 1 co. n. 5,c.p.c».
1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazione o falsa - applicazione dell'art. 126 bis del D.lgs. 285 del 1992 in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c». -1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. e 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p. c. Vizio di motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p. c. ed omessa verifica del contraddittorio tra le parti».
2. Con tali motivi la ricorrente lamenta che il giudice di pace, al di fuori del necessario contraddittorio, senza fissare la prima udienza, ha pronunciato un'inammissibilità non prevista né dalla normativa precedente, né da quella successiva e richiamata nel provvedimento (art. 6 e 7 D.Lvo n. 150 del 2011). Rileva altresì che, in ogni caso, il provvedimento oggetto del ricorso è atto autonomamente impugnabile avanti al giudice ordinario e che nel ricorso e negli allegati aveva fatto riferimento alla violazione amministrativa impugnata, posta а fondamento della decurtazione dei punti e della conseguente sospensione/revisione (per essere di conseguenza del tutto assenti punti patente). Si trattava di violazione amministrativa in tesi non ancora definita con conseguente insussistenza del presupposto a fondamento dell'atto di decurtazione degli ultimi 2 punti.
3. Occorre in primo luogo esaminare la questione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento impugnato (appello o ricorso per cassazione). 3.1 - Da quanto espone la stessa ricorrente, il provvedimento impugnato (decurtazione dei punti con conseguente revisione della patente per assenza di punti) le è stato notificato in data 28 giugno Ric. 2012 n. 04840 sez. M2 - ud. 09-04-2015 -3- 2011 ed è stato impugnato con deposito del ricorso effettuato presso il giudice di pace il 17 ottobre 2011. -3.2 Il 6 ottobre 2011 è entrata in vigore la nuova normativa processuale in materia di opposizioni a violazioni al codice della strada, introdotta dall'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011. Tale articolo, dopo aver affermato, al primo comma, che le opposizioni di cui all'articolo 204-bis codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, nei commi successivi (dal 2 al 13) ha introdotto una nuova disciplina del relativo procedimento, così modificando anche il testo dell'art. 204-bis Codice della Strada (art. 34, comma 6, lett. a). L'articolo 34, comma 1, lett. c), del richiamato decreto legislativo ha espressamente abrogato l'articolo 23 della legge 689 del 1981, che regolava il procedimento in questione e che prevedeva, al suo primo ne dichiara comma, che il giudice «se il ricorso è proposto oltre il termine l'inammissibilità con ordinanza ricorribile in cassazione». L'art 36, commi 1 e 2, sempre di tale decreto legislativo dispone che: «1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso». -3.3 Si tratta allora di individuare quale disciplina sia applicabile all'odierna vicenda. Il giudice di pace mostra di aver applicato, espressamente richiamandola, la nuova disciplina. Ritiene il Collegio che l'interpretazione dell'art. 36 citato non possa che portare alla conclusione che il discrimine tra applicazione della nuova normativa e di quella abrogata debba essere individuato nella pendenza del giudizio (prima e dopo la data indicata), senza aver riguardo alla data di inizio della procedura amministrativa di contestazione della violazione, estranea al giudizio. Ric. 2012 n. 04840 sez. M2 - ud. 09-04-2015 -4- Di conseguenza, nel caso in questione resta applicabile la nuova disciplina per essere stato depositato il ricorso in data successiva (17 ottobre 2011) rispetto a quella di entrata in vigore del decreto legislativo. -3.4 Una volta stabilita la disciplina applicabile (quella delineata dall'art. 7 del decreto citato), non resta che rilevare: a) l'intervenuta abrogazione dell'art. 23 comma 1, che prevedeva la immediata ricorribilità in cassazione del provvedimento reso dal giudice "fuori udienza", prima della costituzione del contraddittorio tra le parti;
b) la mancata previsione di tale norma nella nuova disciplina, con la conseguenza che tale provvedimento non può più essere adottato dal giudice al di fuori del contraddittorio;
c) la espressa previsione che la pronuncia di inammissibilità per tardività del ricorso (perché proposto oltre il termine di legge) possa essere adottata «alla prima udienza» con sentenza. Di conseguenza, il provvedimento impugnato poteva essere adottato eventualmente solo all'esito del disposto contraddittorio e alla prima udienza. É quindi viziato. 3.5 – Tanto chiarito, occorre ora qualificare il vizio in cui è incorso il giudice. In particolare si tratta di vedere se si è di fronte ad un provvedimento "abnorme", ricorribile esclusivamente in Cassazione, come pare sostenere la ricorrente, oppure se si tratta di provvedimento viziato, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. e, quindi, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. 3.6 – Va, infatti, chiarito che la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo impugnato ha reso appellabili le decisioni rese al riguardo. In tal senso la condivisa Cass. n. 13260 del 11/06/2014 (Rv. 631100), che ha osservato quanto segue. «È ben vero che il D.Lgs. n. 150 del 2011 non contiene una specifica disposizione nel senso dell'appellabilità delle sentenze emesse Ric. 2012 n. 04840 sez. M2 - ud. 09-04-2015 -5- nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e tuttavia, per effetto della previsione dell'applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione. L'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al primo comma, che "nelle controversie disciplinate dal Capo 2^ (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, Artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c."; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433 c.p.c., concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438 c.p.c., comma 2, contenente il rinvio all'art. 431 c.p.c., in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439 c.p.c., concernente il cambiamento del rito in appello». Tale conclusione è applicabile anche nel caso di giudizio avverso violazioni al Codice della Strada (o alla relativa sanzione accessoria).
3.7 Tanto ulteriormente chiarito, non può non rilevarsi che la nuova - disciplina individuato nell'appello un generale rimedio ha impugnatorio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. tutti i vizi della sentenza devono essere denunciati con l'ordinario rimedio di impugnazione previsto e, nel caso in questione, con l'appello (restando fuori da tale generale rimedio il solo caso della sentenza non sottoscritta dal giudice, che qui non interessa).
3.8 Ultima questione da affrontare è quella della qualificazione giuridica dell' "ordinanza fuori udienza" resa dal giudice, che tale qualificazione ha adottato. Al riguardo, ritiene il Collegio sufficiente rilevare che il provvedimento adottato (pronuncia di inammissibilità), adottata quando ormai era certamente decorso il termine per una Ric. 2012 n. 04840 sez, M2 - ud. 09-04-2015 -6- ulteriore opposizione tempestiva, definiva il giudizio, rendendo indispensabile una impugnazione. Il provvedimento, quindi, ai fini che qui interessano, era certamente decisorio, restando ininfluente la forma adottata. Resta solo da vedere se il provvedimento impugnato possa essere qualificato come abnorme. Questa Corte, con riguardo ad un provvedimento adottato con ordinanza emessa ex art. 23, comma 1, della L. n. 689 del 1981, ha affermato, anche di recente, che «In tema di opposizione a sanzioni amministrative, è abnorme e, quindi, impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., il provvedimento qualificato come "ordinanza", che abbia dichiarato inammissibile l'opposizione per genericità dei motivi, trattandosi di provvedimento emesso al di fuori di alcuna previsione normativa, in ipotesi neppure astrattamente riconducibile ai moduli processuali previsti dalle norme sul giudizio di opposizione e, tuttavia, incidente su posizioni di diritto soggettivo e idoneo, per il suo carattere di decisorietà, al passaggio in giudicato». (Cass. n. 5237 del 01/03/2013, Rv. 625517). Nel caso in esame, come si è detto, la norma dell'art. 23 non era più applicabile. Conseguentemente ogni pronuncia emessa, una volta iniziato il procedimento, non può essere ritenuta come emessa del tutto al di fuori di «alcuna previsione normativa, in ipotesi neppure astrattamente riconducibile ai moduli processuali previsti dalle norme sul giudizio di opposizione», risultando invece, nel caso in esame, emessa in palese violazione della nuova normativa, e di conseguenza affetta da nullità, sottoposta al regime impugnatorio dell'art. 161 cod. proc. Civ.. 9. In definitiva, per quanto su esposto, il provvedimento impugnato era soggetto ad appello, e, di conseguenza, il proposto ricorso per cassazione è inammissibile. per le spese in mancanza di attività in questasede della parte 10. Nulla intimata. Ric. 2012 n. 04840 sez. M2 - ud. 09-04-2015 -7- P.T.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 9 aprile 2015 L'ESTENSORE Шовілованов IL PRESIDENTE Jufe fell DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET 2015 11 Funkenario Gudiziario Luisa PASSINETT! feminus! Ric. 2012 n. 04840 sez. M2 - ud, 09-04-2015 -8-