Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/05/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12671/2023 R.G. promossa
DA
nata in [...] il [...] Parte_1
( ) e nata in [...] il 18 C.F._1 Parte_2
agosto 1993 ( , rappresentate e difese dall'Avv. Silvio C.F._2
Maragucci ( ), giusta procura in atti C.F._3
-Ricorrenti-
CONTRO
in persona del rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...] il [...], ed emigrato in Persona_1
Argentina.
Hanno esposto che si univa in matrimonio con Persona_1 CP_3
e dalla loro unione nasceva il 22.3.1939; che
[...] Persona_2 quest'ultima si univa in matrimonio con e dalla loro Controparte_4
nasceva il 18.8.1993. Persona_3 Parte_2
Parte ricorrente ha dedotto e documentato, altresì, che l'avo, si è Persona_1
naturalizzato cittadino argentino il 30 gennaio 1956, ovvero dopo la nascita della figlia nata il [...], trasmettendo a quest'ultima la cittadinanza Persona_2
italiana che a sua volta la trasmetteva alla figlia e Parte_1 quest'ultima alla figlia . Parte_2
Le ricorrenti hanno dedotto, altresì, di aver tentato invano di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana senza riuscire ad accedere al sistema di prenotazione nonostante i vari tentavi.
Le ricorrenti hanno offerto in comunicazione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1) Procure alle liti tradotte e apostillate;
2) certificato di nascita, matrimonio, non naturalizzazione e morte, avo;
3) certificato di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti sino alle ricorrenti;
4) prova della interruzione sine die dei servizi di prenotazione per l'avvio amministrativo dell'istanza presso la rappresentanza diplomatica italiana in Argentina.
Il si è costituito in giudizio in data 07.03.2025, senza contestare Controparte_1
nel merito la domanda, ha inoltre chiesto di dichiarare inammissibile la domanda avversa per difetto di legittimazione passiva. Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo Controparte_1
certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 è di 730 giorni. Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie le ricorrenti hanno provato di aver tentato di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio “Prenot@mi” e di non esservi riuscite per il blocco del sistema di prenotazione online, stante la mancanza di date disponibili.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È, infatti, stato prodotto dalle ricorrenti che l'avo, Persona_1
cittadino italiano emigrato in Argentina, si è naturalizzato cittadino argentino il 30 gennaio 1956, ovvero dopo la nascita della figlia nata il Persona_2
22.3.1939, trasmettendo a quest'ultima la cittadinanza italiana, che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia . Parte_1
Dalla documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via femminile;
tuttavia, la trasmissione non si è interrotta con la nascita di nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione Persona_2
italiana (22.3.1939), la quale, in data 22 ottobre 1954, e, pertanto, dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, ha contratto matrimonio con il cittadino argentino,
. Controparte_4
Appare utile precisare che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il passaggio per linea materna avrebbe comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché la trasmissione era prevista unicamente per via paterna. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 l. n. 555/1912, la donna che si univa in matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tuttavia, quest'assetto normativo è stato demolito dalla giurisprudenza costituzionale. Dapprima, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la stessa Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, “dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (sentenza n. 30 del 1983).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha superato l'orientamento che ammetteva la produzione degli effetti favorevoli delle sopracitate sentenze solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione. Con la sentenza n. 4466 del 2009 ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto alla cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora, “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Ebbene, nel caso in esame si ritiene che, in forza delle summenzionate pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, la trasmissione non si è interrotta con la nascita, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, di Persona_2
(22.3.1939). Né tanto meno la trasmissione è stata interrotta dal matrimonio di
[...] quest'ultima con il cittadino argentino, , in quanto celebrato Controparte_4 dopo l'entrata in vigore della Costituzione (22 ottobre 1954).
Infine, si riporta di seguito la linea di discendenza dall'avo italiano, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, debitamente tradotte e apostillate, è stata così ricostruita:
a) nato a [...] il [...], emigrato in Argentina e Persona_1
naturalizzato cittadino argentino il 30 gennaio 1956;
b) contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_1 Controparte_3
unione nasceva in Argentina, il 22.3.1939; Persona_2 c) si univa in matrimonio il 22 ottobre 1954 con Persona_2 [...]
e dalla loro unione nasceva in Argentina il Controparte_4 Parte_1
9.3.1966;
d) si univa in matrimonio con e dalla Parte_1 Persona_3
loro unione nasceva il 18.8.1993. Parte_2
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportando peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere a tutela giurisdizionale.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_1
argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12671/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1
sono cittadine italiane. Parte_2
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 09/05/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri