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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
sentenza ex art. 50 comma 5 d.lgs. n° 14/19 nella causa civile iscritta al n° 527/2015 R.G., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 12.3.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n° 14/19 contro il provvedimento che ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale tra:
- Promogroup Italia s.r.l. (C.F. e P.Iva: 07643630630), in persona del legale rappresentante pro-tempore NI De MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cedrola (C.F.:
[...])
- ricorrente-
e
- Gruppo SPA s.r.l. (P. Iva: 08747491218), in persona del legale rappresentante pro-
tempore
-reclamata non costituita-
…
La società reclamante si duole che, con decreto datato 8.1.2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da essa Promogroup Italia s.r.l. contro la Gruppo SPA s.r.l.
1 Il decreto di rigetto è stato motivato nel modo che segue: “Rilevato che non vi è prova del raggiungimento del limite procedimentale, posto che, a fronte delle contestazioni qui ribadite dall'avv. Girondini, il quale ha precisato come la proposta di pagamento era meramente funzionale ad evitare la dichiarazione di fallimento, non risultano forniti adeguati elementi probatori a dimostrazione dell'effettiva misura della pretesa;
considerato che
, ai fini del computo dei limiti procedimentali, non può tenersi conto dell'eventuale debitoria erariale occorrendo la prova certa che trattasi di crediti scaduti e non pagati;
ritenuto dunque che il
ricorso vada rigettato e che le spese vanno liquidate come da dispositivo in base al principio di soccombenza…..”.
Nell'atto di reclamo sostiene la società ricorrente:
- di essere creditrice nei confronti della Gruppo SPA s.r.l.: per l'importo di euro 7.509,22 di cui alla fattura n° 146/22, relativa alla fornitura di materiale promozionale e di abiti da lavoro;
per l'importo di euro 1.714,21 a titolo di interessi moratori sulla detta fattura;
per l'importo di euro 21.380,00, versato da essa ricorrente alla Gruppo SPA s.r.l. per la prestazione di fornitura di merce da quest'ultima mai fornita, e della restituzione del quale importo essa ricorrente ha quindi diritto;
- che il suo credito complessivo ammonta, pertanto, ad euro 30.603,43;
- che tale credito è stato riconosciuto dal legale della Gruppo SPA s.r.l. sia a mezzo PEC
sia nella comparsa di costituzione depositata nella procedura prefallimentare;
- che la società Gruppo SPA non è una impresa minore, come ben si ricava dall'ultimo bilancio depositato, quello al 31.12.2022;
- che, pertanto, appare non condivisibile il provvedimento del Tribunale.
La società reclamata non si è costituita.
…
Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.
La società Gruppo SPA non ha effettuato alcuna specifica ed argomentata contestazione delle somme ad essa richiesta dalla Promogroup Italia s.r.l.: non ha contestato in maniera specifica la fattura n° 146/22 e l'avvenuta fornitura di materiale promozionale e di abiti da lavoro a cui tale fattura si riferisce;
non ha contestato di dover restituire alla Promogroup
Italia s.r.l. la somma di euro 21.380,00; non ha contestato il calcolo degli interessi moratori dovuti, effettuato dalla Promogroup Italia s.r.l.
2 Anzi, in sede di costituzione dinanzi al Tribunale, non ha nemmeno effettuato una parvenza di contestazione, limitandosi ad asserire che era stato oramai raggiunto un accodo per il bonario componimento;
e solo in udienza il delegato del suo difensore di fiducia si è limitato ad una contestazione del tutto generica (a prescindere dalla circostanza, denunciata dalla reclamante, che tale delegato era, in realtà, un soggetto nemmeno iscritto all'albo degli avvocati).
Ne consegue che si può ritenere provata non solo la legittimazione della Promogroup Italia
s.r.l. a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto creditrice, ma anche il raggiungimento della soglia dei 30.000 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49 comma
5 del d.lgs. n° 14/19, essendo pari a complessivi euro 30.603,43 i crediti vantati dalla
Promogroup Italia s.r.l. e non adeguatamente contestati;
senza contare che a tale somma va aggiunta quella di euro 1.860,42 per debiti tributari relativi all'anno di imposta 2021, risultanti dalla certificazione dell'agenzia delle entrate (visto che si tratta di debiti per l'anno di imposta 2021, per i quali sono stati computati anche gli interessi, non si vede come il primo giudice possa affermare che non vi è prova che trattasi di debiti scaduti) e quella per complessivi euro 5.217,00 risultanti da certificazione INPS (la maggior parte dei quali già oggetto di cartella esattoriale e, quindi, all'evidenza scaduti).
…
Quanto ai requisiti previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, è sufficiente evidenziare che dai bilanci depositati al 31.12.2021 ed al 31.12.2022 (quello al 31.12.2023 non risulta invece a tutt'oggi depositato) risultano raggiunte le soglie previste dalla detta norma per escludere la qualifica di impresa minore.
…
Quanto, infine, allo stato di insolvenza, è sufficiente evidenziare che esso ben può essere ritenuto sussistente alla luce dello stesso inadempimento dei crediti vantati dalla parte che insta per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass., sez. 6, n° 9297 del 03/04/2019:
“In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva”), a cui si può aggiungere, ad colorandum, anche il mancato deposito del bilancio all'anno 2023.
…
3 In conclusione, il reclamo va accolto e pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. n° 14/19 va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Gruppo SPA s.r.l. e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 del d.lgs. n° 14/19.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che la reclamata va condannata al pagamento, a favore della reclamante,
della somma di euro 174,00 per spese vive ed euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia, dove la reclamata, non costituendosi, non ha articolato alcuna linea difensiva) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro
1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro
1.735,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Va inoltre ovviamente revocata la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento del reclamo proposto dalla
Promogroup Italia s.r.l. contro il decreto emesso dal Tribunale di Napoli contenuto nel verbale dell'udienza dell'8.1.2025:
- letto l'art. 50 comma 5 del d.lgs. n° 14/19, dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Gruppo SPA s.r.l.;
- rimette gli atti al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 del d.lgs.
n° 14/19;
- condanna la reclamata al pagamento, in favore della reclamante, di spese ed onorari della presenta fase di giudizio, liquidati in euro 174,00 per spese vive ed in euro 3.473,00 per
4 onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. nella misura di legge;
- revoca la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto impugnato.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
5
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
sentenza ex art. 50 comma 5 d.lgs. n° 14/19 nella causa civile iscritta al n° 527/2015 R.G., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 12.3.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n° 14/19 contro il provvedimento che ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale tra:
- Promogroup Italia s.r.l. (C.F. e P.Iva: 07643630630), in persona del legale rappresentante pro-tempore NI De MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cedrola (C.F.:
[...])
- ricorrente-
e
- Gruppo SPA s.r.l. (P. Iva: 08747491218), in persona del legale rappresentante pro-
tempore
-reclamata non costituita-
…
La società reclamante si duole che, con decreto datato 8.1.2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da essa Promogroup Italia s.r.l. contro la Gruppo SPA s.r.l.
1 Il decreto di rigetto è stato motivato nel modo che segue: “Rilevato che non vi è prova del raggiungimento del limite procedimentale, posto che, a fronte delle contestazioni qui ribadite dall'avv. Girondini, il quale ha precisato come la proposta di pagamento era meramente funzionale ad evitare la dichiarazione di fallimento, non risultano forniti adeguati elementi probatori a dimostrazione dell'effettiva misura della pretesa;
considerato che
, ai fini del computo dei limiti procedimentali, non può tenersi conto dell'eventuale debitoria erariale occorrendo la prova certa che trattasi di crediti scaduti e non pagati;
ritenuto dunque che il
ricorso vada rigettato e che le spese vanno liquidate come da dispositivo in base al principio di soccombenza…..”.
Nell'atto di reclamo sostiene la società ricorrente:
- di essere creditrice nei confronti della Gruppo SPA s.r.l.: per l'importo di euro 7.509,22 di cui alla fattura n° 146/22, relativa alla fornitura di materiale promozionale e di abiti da lavoro;
per l'importo di euro 1.714,21 a titolo di interessi moratori sulla detta fattura;
per l'importo di euro 21.380,00, versato da essa ricorrente alla Gruppo SPA s.r.l. per la prestazione di fornitura di merce da quest'ultima mai fornita, e della restituzione del quale importo essa ricorrente ha quindi diritto;
- che il suo credito complessivo ammonta, pertanto, ad euro 30.603,43;
- che tale credito è stato riconosciuto dal legale della Gruppo SPA s.r.l. sia a mezzo PEC
sia nella comparsa di costituzione depositata nella procedura prefallimentare;
- che la società Gruppo SPA non è una impresa minore, come ben si ricava dall'ultimo bilancio depositato, quello al 31.12.2022;
- che, pertanto, appare non condivisibile il provvedimento del Tribunale.
La società reclamata non si è costituita.
…
Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.
La società Gruppo SPA non ha effettuato alcuna specifica ed argomentata contestazione delle somme ad essa richiesta dalla Promogroup Italia s.r.l.: non ha contestato in maniera specifica la fattura n° 146/22 e l'avvenuta fornitura di materiale promozionale e di abiti da lavoro a cui tale fattura si riferisce;
non ha contestato di dover restituire alla Promogroup
Italia s.r.l. la somma di euro 21.380,00; non ha contestato il calcolo degli interessi moratori dovuti, effettuato dalla Promogroup Italia s.r.l.
2 Anzi, in sede di costituzione dinanzi al Tribunale, non ha nemmeno effettuato una parvenza di contestazione, limitandosi ad asserire che era stato oramai raggiunto un accodo per il bonario componimento;
e solo in udienza il delegato del suo difensore di fiducia si è limitato ad una contestazione del tutto generica (a prescindere dalla circostanza, denunciata dalla reclamante, che tale delegato era, in realtà, un soggetto nemmeno iscritto all'albo degli avvocati).
Ne consegue che si può ritenere provata non solo la legittimazione della Promogroup Italia
s.r.l. a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto creditrice, ma anche il raggiungimento della soglia dei 30.000 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49 comma
5 del d.lgs. n° 14/19, essendo pari a complessivi euro 30.603,43 i crediti vantati dalla
Promogroup Italia s.r.l. e non adeguatamente contestati;
senza contare che a tale somma va aggiunta quella di euro 1.860,42 per debiti tributari relativi all'anno di imposta 2021, risultanti dalla certificazione dell'agenzia delle entrate (visto che si tratta di debiti per l'anno di imposta 2021, per i quali sono stati computati anche gli interessi, non si vede come il primo giudice possa affermare che non vi è prova che trattasi di debiti scaduti) e quella per complessivi euro 5.217,00 risultanti da certificazione INPS (la maggior parte dei quali già oggetto di cartella esattoriale e, quindi, all'evidenza scaduti).
…
Quanto ai requisiti previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, è sufficiente evidenziare che dai bilanci depositati al 31.12.2021 ed al 31.12.2022 (quello al 31.12.2023 non risulta invece a tutt'oggi depositato) risultano raggiunte le soglie previste dalla detta norma per escludere la qualifica di impresa minore.
…
Quanto, infine, allo stato di insolvenza, è sufficiente evidenziare che esso ben può essere ritenuto sussistente alla luce dello stesso inadempimento dei crediti vantati dalla parte che insta per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass., sez. 6, n° 9297 del 03/04/2019:
“In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva”), a cui si può aggiungere, ad colorandum, anche il mancato deposito del bilancio all'anno 2023.
…
3 In conclusione, il reclamo va accolto e pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. n° 14/19 va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Gruppo SPA s.r.l. e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 del d.lgs. n° 14/19.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che la reclamata va condannata al pagamento, a favore della reclamante,
della somma di euro 174,00 per spese vive ed euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della controversia, dove la reclamata, non costituendosi, non ha articolato alcuna linea difensiva) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro
1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro
1.735,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Va inoltre ovviamente revocata la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento del reclamo proposto dalla
Promogroup Italia s.r.l. contro il decreto emesso dal Tribunale di Napoli contenuto nel verbale dell'udienza dell'8.1.2025:
- letto l'art. 50 comma 5 del d.lgs. n° 14/19, dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Gruppo SPA s.r.l.;
- rimette gli atti al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 del d.lgs.
n° 14/19;
- condanna la reclamata al pagamento, in favore della reclamante, di spese ed onorari della presenta fase di giudizio, liquidati in euro 174,00 per spese vive ed in euro 3.473,00 per
4 onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. nella misura di legge;
- revoca la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto impugnato.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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