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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1291/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. POLISTENA ROSALBA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 26 giugno 2017, il sig. Parte_1 impugnava l'avviso di addebito con cui l' gli richiedeva la restituzione CP_1 dell'indennità di disoccupazione percepita per il periodo dal 19 giugno 2014 al 17 settembre 2014, per un importo pari a € 3.204,00 .
2. Il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della ditta "Crissense Trasporti e
Logistica Srl", l. senza soluzione di continuità dal 16 novembre 2009 al 30 aprile 2013, con assunzione convenzionale a far data dal 12 luglio 2005; alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha presentato regolare domanda di disoccupazione, che l' ha CP_1
riconosciuto e liquidato.
3. L' si costituiva in giudizio eccependo che la richiesta di restituzione dell'indennità CP_1 traeva origine dall'accertata insussistenza del requisito contributivo in capo al ricorrente nel biennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, dagli
1 accertamenti effettuati risultava che il ricorrente avesse maturato solo 51 settimane contributive anziché le 52 settimane richieste dalla normativa vigente.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Dall'analisi della documentazione prodotta, risulta dimostrato che il sig. Parte_1
ha effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
[...]
"Crissense Trasporti e Logistica Srl",per il periodo dal 16.11.2009 al 30.04.2013.
2. Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale emerge che il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi previdenziali dovuti, determinando il mancato raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie per l'accesso all'indennità di disoccupazione.
3. L'articolo 2116 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, salvo disposizioni speciali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 376 del
1997, ha ribadito il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancendo che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non può pregiudicare il diritto del lavoratore a ricevere le prestazioni previdenziali, a meno che la legge non preveda esplicitamente il contrario. Questo principio rafforza la tutela del lavoratore subordinato, che non deve subire le conseguenze negative di condotte illecite del datore di lavoro. Ulteriore conferma si ha con l'art. 3 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n.
80, che attua la Direttiva 80/987/CEE (ora Direttiva 2008/94/CE), e stabilisce che il
Fondo di Garanzia dell' interviene per assicurare il pagamento dei crediti CP_1
retributivi e previdenziali dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, che prevede che: a)Il lavoratore ha diritto a ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro insolvente;
b) il Fondo può successivamente rivalersi sul datore di lavoro per il recupero delle somme pagate. Invero, l'articolo 3 del D.lgs. 80/1992 e la sentenza n. 376/1997 della Corte Costituzionale convergono nel garantire una protezione rafforzata per il lavoratore subordinato, tutelandolo dall'insolvenza o dall'inadempienza del datore di lavoro.
4. Inoltre, la Corte ha chiarito che l' deve comunque erogare la prestazione CP_1 previdenziale al lavoratore se il rapporto di lavoro è dimostrabile, lasciando poi all'ente
2 previdenziale la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero dei contributi omessi. In virtù del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, l' è tenuto a riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione CP_1
qualora il rapporto di lavoro sia dimostrabile con documenti validi, come buste paga e contratti, anche in assenza di contributi versati.
5. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito prove idonee a dimostrare la sua attività lavorativa, mentre l' non ha provato la mancata esecuzione effettiva della CP_1 prestazione lavorativa. Pertanto, il diniego dell'indennità risulta illegittimo.
6. Ciò detto, alla luce delle suddette motivazione la domanda deve essere parzialmente accolta.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso presentato da per come sopra motivato;
Parte_1
2. Riconosce all' la possibilità di rivalersi nei confronti della ditta "Crissense CP_1
Trasporti e Logistica Srl", per il recupero dei contributi omessi, anche mediante segnalazione all'Ispettorato del Lavoro;
3. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi CP_1
€ 800,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 06/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1291/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. POLISTENA ROSALBA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 26 giugno 2017, il sig. Parte_1 impugnava l'avviso di addebito con cui l' gli richiedeva la restituzione CP_1 dell'indennità di disoccupazione percepita per il periodo dal 19 giugno 2014 al 17 settembre 2014, per un importo pari a € 3.204,00 .
2. Il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della ditta "Crissense Trasporti e
Logistica Srl", l. senza soluzione di continuità dal 16 novembre 2009 al 30 aprile 2013, con assunzione convenzionale a far data dal 12 luglio 2005; alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha presentato regolare domanda di disoccupazione, che l' ha CP_1
riconosciuto e liquidato.
3. L' si costituiva in giudizio eccependo che la richiesta di restituzione dell'indennità CP_1 traeva origine dall'accertata insussistenza del requisito contributivo in capo al ricorrente nel biennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, dagli
1 accertamenti effettuati risultava che il ricorrente avesse maturato solo 51 settimane contributive anziché le 52 settimane richieste dalla normativa vigente.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Dall'analisi della documentazione prodotta, risulta dimostrato che il sig. Parte_1
ha effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
[...]
"Crissense Trasporti e Logistica Srl",per il periodo dal 16.11.2009 al 30.04.2013.
2. Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale emerge che il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi previdenziali dovuti, determinando il mancato raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie per l'accesso all'indennità di disoccupazione.
3. L'articolo 2116 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, salvo disposizioni speciali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 376 del
1997, ha ribadito il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancendo che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non può pregiudicare il diritto del lavoratore a ricevere le prestazioni previdenziali, a meno che la legge non preveda esplicitamente il contrario. Questo principio rafforza la tutela del lavoratore subordinato, che non deve subire le conseguenze negative di condotte illecite del datore di lavoro. Ulteriore conferma si ha con l'art. 3 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n.
80, che attua la Direttiva 80/987/CEE (ora Direttiva 2008/94/CE), e stabilisce che il
Fondo di Garanzia dell' interviene per assicurare il pagamento dei crediti CP_1
retributivi e previdenziali dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, che prevede che: a)Il lavoratore ha diritto a ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro insolvente;
b) il Fondo può successivamente rivalersi sul datore di lavoro per il recupero delle somme pagate. Invero, l'articolo 3 del D.lgs. 80/1992 e la sentenza n. 376/1997 della Corte Costituzionale convergono nel garantire una protezione rafforzata per il lavoratore subordinato, tutelandolo dall'insolvenza o dall'inadempienza del datore di lavoro.
4. Inoltre, la Corte ha chiarito che l' deve comunque erogare la prestazione CP_1 previdenziale al lavoratore se il rapporto di lavoro è dimostrabile, lasciando poi all'ente
2 previdenziale la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero dei contributi omessi. In virtù del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, l' è tenuto a riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione CP_1
qualora il rapporto di lavoro sia dimostrabile con documenti validi, come buste paga e contratti, anche in assenza di contributi versati.
5. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito prove idonee a dimostrare la sua attività lavorativa, mentre l' non ha provato la mancata esecuzione effettiva della CP_1 prestazione lavorativa. Pertanto, il diniego dell'indennità risulta illegittimo.
6. Ciò detto, alla luce delle suddette motivazione la domanda deve essere parzialmente accolta.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso presentato da per come sopra motivato;
Parte_1
2. Riconosce all' la possibilità di rivalersi nei confronti della ditta "Crissense CP_1
Trasporti e Logistica Srl", per il recupero dei contributi omessi, anche mediante segnalazione all'Ispettorato del Lavoro;
3. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi CP_1
€ 800,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 06/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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