Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11399/2024 R.G. promossa da nato in [...] il [...], elettivamente dom. presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Teresa Cimino che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
E nei confronti di
, nata in Catania il [...] in [...]_2
nominato avv. , rapp e dif da sé stessa in quanto avvocato ed Controparte_3
elettivamente dom presso il proprio studio
LITISCONSORTE NECESSARIA
Precisate le conclusioni alla udienza in data 20/3/2025, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data 21/3/2025 attesa la rinunzia ai termini di legge.
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Catania la Parte_1
pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 6/7/2013 aveva contratto con e dal quale era nata una figlia il 26/3/2014. CP_1 CP_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2016 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Con decreto steso in calce al ricorso introduttivo veniva così dispositivamente statuito: “Fissa
l'udienza dinnanzi a sè qual Giudice relatore delegato, in data 20/3/2025 ore 9,15 - AD HORAS
- in presenza del Pubblico Ministero - anche ai fini dell'ascolto AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DI CUI AGLI ARTT. 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI
DEI FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A
STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 20
MARZO 2003, N. 77 e 12 DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
APPROVATA A GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL Controparte_4
20/11/1989, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/5/1991, della figlia IN , nata in [...] il [...], ordinando al genitore collocatario e CP_2
convivente di curare ed al Curatore speciale di assicurare la presentazione della figlia IN alla fissata udienza;
nomina curatore speciale della figlia IN , nata in [...] il [...] CP_2 siccome litisconsorte necessaria, l'avv. al fine di consentire l'esercizio delle Controparte_3
prerogative spettanti alla figlia IN e ne ordina la comparizione alla fissata udienza, disponendo che lo stesso prenda immediato contatto con la IN, invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della stessa ED A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO LE DOMANDE DI NATURA PERSONALE,
ECONOMICA e DE RESPONSABILITATE NELL'INTERESSE della figlia IN, informando le parti della obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo di procuratore alle liti abilitato, della facoltà di NON COMPARIRE PERSONALMENTE alla fissata udienza NELLA
RICORRENZA delle ipotesi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di
Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n.
77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima
Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023
e che, sussistendone le condizioni di legge, può essere presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare nella NON
RICORRENZA delle ipotesi di cui alla sopra indicata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77.
Assegna al ricorrente termine fino al 10/1/2025 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento alla resistente ed al nominato Curatore speciale della figlia CP_1
IN avv. . Controparte_3
Ordina a e di depositare entro il termine della fissata udienza Parte_1 CP_1 le dichiarazioni personali dei redditi prodotti nell'ultimo triennio nonchè tutte le buste paga dal 1/1/2024 e la documentazione di tutti gli ULTERIORI REDDITI DI QUALSIVOGLIA
NATURA (PENSIONI ED ASSEGNI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI, REDDITO
DI CITTADINANZA etc., , con la specificazione, altresì, della avvenuta o meno presentazione di domanda in relazione al reddito di cittadinanza e relativi esiti) percetti dagli stessi dal
1/1/2024 alla attualità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio REDATTA NELLE
SPECIFICHE FORME PUBBLICHE DI LEGGE E CON ESPRESSA AVVERTENZA
DELLE SANZIONI IN CASO DI MENDACIO attestante la insussistenza di redditi da lavoro e/o d'altra natura (pensioni ed assegni previdenziali e/o assistenziali, reddito di cittadinanza etc.); ESPRESSAMENTE DISPONENDO ALTRESÌ L'ACQUISIZIONE DELLE
MOVIMENTAZIONI FINANZIARE EFFETTUATE SUI CONTI CORRENTI E SUGLI
ALTRI RAPPORTI NELLA DISPONIBILITÀ DEI DETTI AMATO EMILIO E CP_1
NEGLI ULTIMI TRE (3) ANNI;
CON RISERVA DI DISPORRE INDAGINI
[...]
ECONOMICO-PATRIMONIALI A MEZZO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA.
ALLA PRESENTE FATTISPECIE, CONNOTATA DALLA NATURA AFFATTO
INDISPONIBILE DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE SI
APPLICANO - PER DISPOSIZIONE DELLA CORTE EDU - LE NORME SOVRANAZIONALI
PROCESSUALI E SOSTANZIALI – CHE NON CONSENTONO, TRA L'ALTRO, Parte_2
PROPRIO A TUTELA DEL SUPERIORE ED INDISPONIBILE INTERESSE
[...]
DELLA PROLE MINORENNE, LA PREVISIONE DI DECADENZA O PRECLUSIONE
ALCUNA OVVERO DI VINCOLI FORMALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PROCESSUALI OPERATIVE E FUNZIONALI - DI CUI ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA APPROVATA A DALLA CP_4 Controparte_5
NAZIONI UNITE IL 20/11/1989, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/5/1991, N. 176; ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI
FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A
STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 20
MARZO 2003, N. 77 ED ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA
PREVENZIONE E LA LOTTA
CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E LA VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI ISTANBUL), FATTA A ISTANBUL IL
11/5/2011, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/6/2013, N. 77 ED
ENTRATA IN VIGORE IL 1/8/2014 EX ART. 75 LEGGE DI RATIFICA SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima
Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO MINISTERO IN RELAZIONE
ALLA PROSPETTAZIONE “de responsabilitate” DELLE ALLEGAZIONI DEL RICORRENTE.
DISPONE CHE IL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI CATANIA ASSICURI IDONEO SERVIZIO D'ORDINE.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Curatore Speciale nominato ed al Pubblico Ministero.
Catania 29/11/2024”.
non riteneva di costituirsi in giudizio. CP_1
Costituitosi in giudizio con memoria datata 19/3/2025 il Curatore
Speciale della figlia IN , avv. , deduceva CP_2 Controparte_3
documentalmente come “rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita in seno al ricorso dal padre di sia purtroppo intervenuta una CP_2
situazione che vede la madre della IN, sig.ra , in CP_1
fin di vita, essendo ricoverata in un Centro per malati terminali, in stato di incoscienza, per una patologia cerebrale, scoperta soltanto recentissimamente, causa, verosimilmente, delle condotte “anomale” e
“pregiudizievoli” segnalate dal ricorrente con l'atto introduttivo. Da circa due mesi, pertanto, abita con il padre, la di lui compagna CP_2
e le di lei tre figlie, di qualche anno più grandi della IN, con le quali la bambina ha raccontato al sottoscritto Curatore Speciale di avere un buon rapporto, tanto da chiamarle sue sorelle” “la madre è in fin di vita (le resterebbe circa una settimana/dieci giorni), in stato di incoscienza”.
Indi, alla fissata udienza in data 20/3/2025, procedutosi all'ascolto della figlia IN , il procuratore alle liti CP_2
del ricorrente , altresì personalmente presente, ed Parte_1
il Curatore Speciale e difensore della figlia IN, avv.
precisavano concordemente e Controparte_3
congiuntamente le conclusioni nei termini calendati nel relativo processo verbale di udienza che veniva dagli stessi sottoscritto;
indi, sul parere favorevole del Pubblico Ministero di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 21/3/2025 attesa la rinunzia ai termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n.
669/2016 emanato dal Tribunale di Catania il 14/7/2016, nè risulta eccepita l'avvenuta riconciliazione. L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore delle concordemente e congiuntamente formulate conclusioni alla udienza in data 20/3/2025, il Tribunale
statuisce in siffatti termini ben evidenziato quanto in parte motiva specificato in ordine alla documentale (giusta “relazione di trasferimento” ricovero dal 10/2 al 18/3/2025 AOU Policlinico San
Marco-Clinica Neurologica a firma della dott.ssa con Persona_1
diagnosi di “Malattia di Creutzfeldt-Jakob genetica”) condizione di
US RI “in fin di vita, essendo ricoverata in un Centro per malati terminali, in stato di incoscienza, per una patologia cerebrale, scoperta soltanto recentissimamente, causa, verosimilmente, delle condotte “anomale” e
“pregiudizievoli” segnalate dal ricorrente con l'atto introduttivo.
Da circa due mesi, pertanto, abita con il padre, la di lui compagna e le di lei tre CP_2
figlie, di qualche anno più grandi della IN, con le quali la bambina ha raccontato al sottoscritto Curatore Speciale di avere un buon rapporto, tanto da chiamarle sue sorelle” “la madre è in fin di vita (le resterebbe circa una settimana/dieci giorni), in stato di incoscienza” e l'opinione palesata ed il sentimento espresso dalla figlia IN in sede di ascolto: “vivo con le mie tre CP_2
sorelle , e , insieme con papà, e mamma che però Per_2 Per_3 Per_4
in questo momento è in ospedale, in un appartamento qui a Catania;
io mi trovo bene con le mie sorelle e con papà; abbiamo sistemato i letti anche a castello, nel senso che abbiamo due letti singoli e uno a castello;
io frequento la Scuola XX Settembre e sono bravissima, faccio i massaggi e la maestra si rilassa;
io, inoltre, ogni tanto parlo da un po' di tempo con la dott.ssa che è la neuropsichiatra infantile, che ha anche CP_3 Tes_1
i giochi, i tavolini, e là mi diverto. Io sto bene con papà e con le mie sorelle, oggi vado a mangiare da nonna e dal nonno io ho un ottimo Per_5 Per_6
rapporto con i nonni genitori di papà, e con tutta la famiglia allargata;
stiamo organizzando le vacanze estive e anche di Pasqua”: “affidamento superesclusivo della minore al papà ( con Parte_1
collocamento della stessa presso casa del predetto genitore, il quale, a fronte delle condizioni precarie di salute della genitrice, si occuperà in toto economicamente della figlia, liberando da tale onere la madre. Le parti dunque rinunciano alle domande rispettivamente formulate in seno ai propri scritti difensivi, insistendo esclusivamente nella pronunzia di cessazione effetti civili del matrimonio, con recepimento esclusivamente del superiore accordo. Spese compensate”
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia di CP_1
pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in
[...]
Milo il 6/7/2013 tra nato in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Milo, anno 2013, n. 7, parte
II, S. A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo. Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta