Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2581/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2581/2019 R.G., avente ad oggetto
“Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 4.6.2025, e vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, c.f. , rappresentati e difesi - giusta Pt_2 CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di appello - dall'Avv. Marcello Fortunato, c.f.
[...]
con il quale elettivamente domiciliano al seguente C.F._3
indirizzo pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
IMPUGNANTI – IMPUGNATI INCIDENTALI
E
con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via Fratelli Controparte_2
Gracchi n. 39, c.f. e partita I.V.A. in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore società con unico socio soggetta all'attività di CP_3
direzione e coordinamento da parte della Nidec Corporation, con sede in
Kyoto (Giappone), Tonoshiro-Cho Kuze Minami-Ku n. 338, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Toti S. Musumeci, c.f.
Pec: Stefano CodiceFiscale_4 Email_2
Altara, c.f. Pec: CodiceFiscale_5 Email_3
Francesco Salinas, c.f. Pec: CodiceFiscale_6
e Maria Elodie Musumeci, c.f. Email_4 [...]
; Pec: del Foro di Torino e C.F._7 Email_5
dall'avv. Pierluigi d'Acunto del Foro di Napoli, c.f. , CodiceFiscale_8
Pec: con domicilio eletto Email_6
presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (80122), via Mergellina n. 32, in forza di procura rilasciata su foglio separato da intendersi materialmente allegato alla comparsa di risposta nativa digitale;
si chiede che le comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate agli indirizzi PEC sopra indicati o a via fax al n. 011.2170900.
IMPUGNATA – IMPUGNANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 23.5.2019, i Sig.ri e Parte_1 Pt_2 3
Antonio proponevano impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato in
data 15.2.2019 dal Collegio Arbitrale, depositato in data 22.2.2019 e notificato in data 17.4.2019, con il quale era stata definita la controversia insorta tra essi e la in persona del suo legale rapp.te Controparte_4
pro – tempore.
In particolare gli stessi, per le ragioni di cui all'atto introduttivo,
chiedevano di accertare e dichiarare la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829,
comma 1, nn. 11 e 12 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., con vittoria di spese,
competenze ed onorari del procedimento arbitrale e del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione del 24.9.2019 si costituiva la
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva CP_2
la improcedibilità ed inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, comunque, ex art. 348bis c.p.c.; in ogni caso, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dai signori e Pt_2
avverso il non ricorrendo i casi tassativi di nullità di cui all'art. Pt_1 Per_1
829 cpc sostenuti da controparte e, per l'effetto, confermare lo stesso.
Nel contempo, solo per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'impugnazione avversaria, la comparente chiedeva la declaratoria di nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. o,
alternativamente, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12) cpc e l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate in comparsa, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge.
Il giudizio veniva ripetutamente rinviato, stante la prospettiva concreta di un accordo tra le parti e, fissata allo scopo per la precisazione delle 4
conclusioni l'udienza del 4.6.2025 - per la quale veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. - le parti impugnanti depositavano l'accordo intervenuto con la società impugnata, nonché la propria rinuncia al giudizio in corso innanzi a questa Corte, in uno all'accettazione della propria controparte,
con richiesta di dichiarare quindi l'estinzione, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
La Corte, preso atto, provvedeva quindi con sentenza come di seguito indicato.
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Preliminarmente, sulla base di quanto sopra esposto, stante la rinuncia agli atti del giudizio di parte impugnante, accettata da parte impugnata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sul punto occorre richiamare l'art. 306 c.p.c., il quale prevede: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione”.
Tenuto conto dell'esito della lite e della concorde richiesta delle parti,
va disposta l'integrale compensazione tra le stesse di spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale proposta da e , nei confronti della Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, nonché Controparte_2
su quella incidentale da quest'ultima proposta con comparsa del 24.9.2019,
entrambe avverso il lodo arbitrale pronunciato tra dette parti in data 5
15.2.2019 dal Collegio Arbitrale, depositato in data 22.2.2019 e notificato in data 17.4.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, del 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo