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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2925/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE AM ES, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20062/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025902327525000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2665/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli atti sottesi, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
L'Agenzia delle Entrate RI evidenzia il difetto di giurisdizione di questa Corte;
nel merito, osserva che le cartelle sottese sono state ritualmente notificate e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, atteso che l'atto impugnato ha ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato del Lavoro che, evidentemente, non hanno natura tributaria.
La pronuncia di mero rito costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere competente, il giudice ordinario, dinnanzi al quale il procedimento dovrà essere riassunto entro il termine di mesi due dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
MI SC RA US de AM
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE AM ES, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20062/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025902327525000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2665/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli atti sottesi, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
L'Agenzia delle Entrate RI evidenzia il difetto di giurisdizione di questa Corte;
nel merito, osserva che le cartelle sottese sono state ritualmente notificate e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, atteso che l'atto impugnato ha ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato del Lavoro che, evidentemente, non hanno natura tributaria.
La pronuncia di mero rito costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere competente, il giudice ordinario, dinnanzi al quale il procedimento dovrà essere riassunto entro il termine di mesi due dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
MI SC RA US de AM